DETRAIBILITÀ DALL'IRPEF

Pubblicato il 8 Settembre 2009

DETRAIBILITÀ DALL'IRPEF

Se sottoscrivi un mutuo per acquistare l'abitazione principale gli interessi pagati sul mutuo ogni anno sono in parte detraibili dall'Irpef.

  • La finalità di acquisto dell'abitazione risulta dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca; in ogni caso ogni anno la banca invia al cliente una certificazione con l'importo degli interessi passivi pagati l'anno prima

     

  • Sui mutui contratti per l'acquisto di abitazioni non principali (come la seconda casa) non sono previste agevolazioni

 

La detrazione è del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi: se ci sono più cointestatari, il limite resta sempre di 686,89 euro complessivamente, e le quote di detrazione vanno divise in base alle quote di interessi che ciascuno ha pagato.

Per ottenere la detrazione degli interessi del mutuo devi:

  • Spostare la tua residenza anagrafica nella nuova casa entro un anno dall'acquisto

     

  • Se acquisti una casa occupata lo sconto ti spetta solo se:
    • entro tre mesi dall'acquisto notifichi all'inquilino lo sfratto per finita locazione
    • entro un anno dalla liberazione della casa da parte dell'inquilino la adibisci a tua principale

     

  • Se vai ad abitare altrove nel corso del periodo di pagamento del mutuo perdi il diritto alla detrazione; ma in caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione principale ti spetta anche se l'immobile è concesso in locazione

     

  • In caso di mutuo per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, per usufruire della detrazione devi adibire la casa a tua dimora abituale entro due anni dall'acquisto. Il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale. L'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione del contribuente perché, dato che l'abitazione principale può non coincidere con la residenza anagrafica, si può attestare di dimorare abitualmente in luogo diverso da quello che risulta all'anagrafe

     

  • In ogni caso, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, l'agevolazione fiscale deve essere limitata all'ammontare della somma del valore dell'immobile che è stato indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori documentati (commissione, perizia, parcella del notaio, imposta sostitutiva ma non l'assicurazione), connessi con l'operazione di acquisto.

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

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