DETRAIBILITÀ DALL'IRPEF
Pubblicato il 8 Settembre 2009
DETRAIBILITÀ DALL'IRPEF
Se sottoscrivi un mutuo per acquistare l'abitazione principale gli interessi pagati sul mutuo ogni anno sono in parte detraibili dall'Irpef.
- La finalità di acquisto dell'abitazione risulta dal contratto di mutuo, dal contratto di acquisto dell'immobile o da altra documentazione rilasciata dalla banca; in ogni caso ogni anno la banca invia al cliente una certificazione con l'importo degli interessi passivi pagati l'anno prima
- Sui mutui contratti per l'acquisto di abitazioni non principali (come la seconda casa) non sono previste agevolazioni
La detrazione è del 19% su un massimo di 4.000 euro di interessi: se ci sono più cointestatari, il limite resta sempre di 686,89 euro complessivamente, e le quote di detrazione vanno divise in base alle quote di interessi che ciascuno ha pagato.
Per ottenere la detrazione degli interessi del mutuo devi:
- Spostare la tua residenza anagrafica nella nuova casa entro un anno dall'acquisto
- Se acquisti una casa occupata lo sconto ti spetta solo se:
- entro tre mesi dall'acquisto notifichi all'inquilino lo sfratto per finita locazione
- entro un anno dalla liberazione della casa da parte dell'inquilino la adibisci a tua principale
- Se vai ad abitare altrove nel corso del periodo di pagamento del mutuo perdi il diritto alla detrazione; ma in caso di trasferimento per motivi di lavoro, la detrazione degli interessi per l'acquisto dell'abitazione principale ti spetta anche se l'immobile è concesso in locazione
- In caso di mutuo per l'acquisto di un immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, per usufruire della detrazione devi adibire la casa a tua dimora abituale entro due anni dall'acquisto. Il beneficio decorre dalla data in cui l'immobile è adibito a dimora abituale. L'effettiva destinazione dell'immobile ad abitazione principale può risultare dai registri anagrafici o da autocertificazione del contribuente perché, dato che l'abitazione principale può non coincidere con la residenza anagrafica, si può attestare di dimorare abitualmente in luogo diverso da quello che risulta all'anagrafe
- In ogni caso, come ha chiarito l'agenzia delle Entrate con la circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, l'agevolazione fiscale deve essere limitata all'ammontare della somma del valore dell'immobile che è stato indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori documentati (commissione, perizia, parcella del notaio, imposta sostitutiva ma non l'assicurazione), connessi con l'operazione di acquisto.