SUCCESSIONI E DONAZIONI
Pubblicato il 18 Settembre 2009
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Dalla base imponibile sono esclusi i seguenti beni del defunto: - le polizze vita; - i titoli di Stato (Bot, Cct, Btp) e quelli emessi da enti e organismi internazionali resi esecutivi in Italia (obbligazioni emesse da Bei, Ceca, Euratom, Bers, ecc.); - i veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico (autovetture, ecc.); - le azioni e i titoli nominativi intestati al defunto, ceduti prima dell'apertura della successione con atto autentico o girata autenticata; - i beni e i diritti iscritti a nome del defunto in pubblici registri, quando è provata, con atto pubblico o scrittura autenticata, la perdita di titolarità; - il trattamento di fine rapporto e le indennità corrisposte in caso di morte del lavoratore. Dal 1° gennaio 2007 è prevista un'agevolazione per il trasferimento di imprese e partecipazioni in società disposto in favore dei discendenti e dal 1° gennaio 2008 l'agevolazione è stata estesa anche al coniuge. I trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni non sono soggetti all'imposta se gli eredi proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di successione producono apposita dochiarazione. L'imposta è determinata dall'ufficio che applica aliquote e franchigie diverse in base al grado di parentela con il defunto. In particolare, sono previste le seguenti aliquote e franchigie:
Gli importi esenti dall'imposta (la franchigia) sono aggiornati ogni quattro anni, in base all'indice del costo della vita. Le imposte ipotecaria e catastale e l'agevolazione "prima casa" Quando nel patrimonio ereditario ci sono beni immobili o diritti reali immobiliari, oltre all'imposta di successione si applicano le imposte ipotecaria e catastale rispettivamente del 2% e dell'1% del valore degli immobili, con un versamento minimo di 168 euro. Se nell'asse ereditario vi è un immobile (non di lusso) che andrà destinato come "prima casa", è previsto il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 168 euro per ciascuna imposta. L'agevolazione spetta, ovviamente, se l'erede o beneficiario ha i requisiti necessari per fruire dell'agevolazione "prima casa". La base imponibile Per il calcolo delle imposte, la base imponibile è data dalla differenza tra l'attivo e il passivo del patrimonio del defunto. Ecco come si determina il valore dei singoli beni:
Determinazione del valore catastale degli immobili Il valore catastale viene determinato moltiplicando la rendita catastale (non rivalutata) per i seguenti coefficienti:
*Il decreto legge del 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n 286) ha previsto che il coefficiente moltiplicatore da applicare alle rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo catastale B deve essere rivalutato nella misura del 40%. La valutazione degli altri beni avuti in eredità
Esempi di successione 1. Successione a favore del coniuge e di un figlio di due immobili del valore di 400.000 euro ciascuno e di titoli per 500.000 euro. I due immobili sono considerati prima casa per gli eredi.
Tabella riassuntiva dell'imposta di successione
La dichiarazione di successione La dichiarazione di successione deve essere presentata dagli eredi entro 12 mesi dalla data di apertura della successione (generalmente la data del decesso), all'Agenzia delle Entrate competente (luogo di ultima residenza del defunto). E' necessario compilare l'apposito modulo (modello 4) reperibile presso ogni ufficio locale o sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) e successivamente consegnarlo direttamente all'ufficio che ne rilascia ricevuta, oppure spedirlo per raccomandata. In questo secondo caso, si considera presentato nel giorno di consegna all'ufficio postale. Se il defunto non aveva la residenza in Italia, la denuncia di successione deve essere presentata all'ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Se non si è a conoscenza di quest'ultima, la denuncia deve essere presentata all'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate di "ROMA 6", sita in Roma, Via Canton, 20 - Cap 00144. Quando nell'attivo ereditario è presente un immobile, prima di presentare la denuncia di successione occorre provvedere all'autoliquidazione delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo, utilizzando il modello F23. La denuncia di successione deve contenere le seguenti informazioni: - i dati anagrafici e ultima residenza del defunto e degli eredi; - il grado di parentela degli eredi col defunto: - le eventuali accettazioni o rinunzie dell'eredità; - l'elenco dettagliato e completo dei beni e dei diritti comprersi nell'attivo ereditario, con i rispettivi valori; - l'elenco delle passività. Alla dichiarazione devono essere allegati: 1) il certificato di morte; 2) lo stato di famiglia degli eredi, in rapporto di parentela o affinità col defunto; 3) la copia autentica dell'eventuale testamento; 4) le visure catastali degli immobili; 5) i documenti di prova delle passività; 6) il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecarie-catastali, nonché delle tasse e contributi. Entro 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione di successione, è necessario presentare la richiesta di voltura degli immobili agli uffici dell'Agenzia del Territorio. Persone obbligate alla presentazione della dichiarazione Sono obbligati a presentare la denuncia di successione:
Gli eredi e i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI). Spetta, infatti, agli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate, competenti a ricevere la denuncia di successione, trasmetterne copia a ciascun Comune ove sono ubicati gli immobili. Come si divide il patrimonio ereditario Le successioni si possono aprire senza che il defunto abbia lasciato testamento, e anche quando la persona scomparsa ha lasciato un atto col quale dispone la suddivisione dei suoi beni. Nel primo caso il patrimonio viene ripartito tra gli eredi in base alle disposizioni del Codice civile. Quando, invece, il defunto ha lasciato testamento può esserci una quota del patrimonio utilizzata liberamente dal de cuius (la c.d. "disponibile") e una quota che per legge deve essere attribuita agli eredi legittimi (la c.d. "quota di riserva"). Il testamento che lede i diritti degli eredi legittimi non è nullo nè inefficace, è valido fino a quando la parte lesa non esercita "azione di riduzione", vale a dire non agisce in giudizio per ottenere quanto le spetta. Tale azione va esercitata entro 10 anni dall'apertura della successione, cioè dalla data del decesso. Come si divide il patrimonio Quando il defunto non ha lasciato testamento, il patrimonio viene così ripartito:
In presenza di testamento può esserci una quota del patrimonio ("disponibile") disposta liberamente dal defunto, mentre l'altra ("di riserva") deve essere attribuita per legge agli eredi legittimi, secondo la seguente ripartizione:
Anche il regime fiscale delle donazioni e degli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti è cambiato per effetto dei provvedimenti citati a proposito delle successioni. Il nuovo sistema prevede, anzitutto, che la base imponibile per l'applicazione dell'imposta sia pari al valore globale dei beni e dei diritti diminuito degli oneri a carico del beneficiario. Il valore dei beni e dei diritti ricevuti in donazione si calcola con gli stessi criteri descritti per le successioni, con due eccezioni che riguardano i titoli di Stato e la decorrenza di alcune novità introdotte dalla Finanziaria 2007. Infatti, nelle donazioni, il valore dei titoli di Stato concorre alla formazione della base imponibile, a differenza delle successioni dove sono esenti. Nelle successioni le nuove disposizioni introdotte dalla Finanziaria 2007 entrano in vigore per i decessi avvenuti dal 3 ottobre 2006, hanno quindi effetto retroattivo, mentre nelle donazioni queste norme si applicano per gli atti registrati dal 1° gennaio 2007. L'esenzione per il trasferimento di aziende, azioni e quote in favore del coniuge, si applica per gli atti successivi al 1° gennaio 2008. Per le donazioni il Codice civile prescrive la forma dell'atto pubblico, con l'intervento del notaio e la presenza di almeno due testimoni. In mancanza dell'atto pubblico, la donazione è nulla, e pertanto non determina il trasferimento del diritto del bene donato. Per determinare l'imposta, le aliquote e le franchigie sono le stesse previste per le successioni e variano in base al rapporto di parentela intercorrente tra donante e beneficiario:
Dal 1° gennaio 2007, i trasferimenti di aziende, quote sociali e azioni effettuati in favore dei discendenti (dal 1° gennaio 2008 anche quelli in favore del coniuge) non sono soggetti all'imposta se i beneficiari proseguono l'esercizio dell'attività d'impresa o detengono il controllo della società per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento e se nell'atto di donazione producono apposita dichiarazione. Lo stesso regime si applica ai medesimi trasferimenti , effettuati anche mediante patto di famiglia, in favore dei discendenti. Se oggetto della donazione è un bene immobile o un diritto reale immobiliare, sono dovute inoltre:
Gli atti di donazione e gli altri atti a titolo gratuito, se formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, sono soggetti a registrazione telematica entro 30 giorni dalla data della stipula dell'atto. Le nuove regole si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 29 novembre 2006 (cioè dalla data di entrata in vigore della legge n. 286/2006), ad eccezione di quelle concernenti la franchigia disposta in favore dei fratelli e delle sorelle e quella disposta in favore dei portatori di handicap che si applicano alle donazioni stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2007. Esempio di atto di donazione Donazione a favore di un figlio di 2 immobili del valore di 300.000 euro ciascuno e di azioni per 500.000 euro. Uno dei due immobili è da considerare come prima casa.
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