Sgombero inagibilita locazione somme ritardo riconsegna locali

Pubblicato il 24 Settembre 2009

Sgombero inagibilita locazione somme ritardo riconsegna locali

Il conduttore dell’immobile fatto oggetto di un’ordinanza di sgombero per inagibilità non deve alcuna somma al locatore per il ritardo nella riconsegna del locale.

     
Il conduttore dell’immobile fatto oggetto di un’ordinanza di sgombero per inagibilità, risoltosi il contratto di diritto, non deve alcuna somma al locatore per il ritardo nella riconsegna del locale.
Quantunque la norma dell’art. 1591 C.C. disponga che il conduttore, costituito in mora per il ritardo nella restituzione della cosa locata, sia tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno, la stessa risulta inapplicabile nel caso di risoluzione del contratto di locazione per impossibilità sopravvenuta, nel caso di specie a seguito dei danni causati da evento sismico e della conseguente emanazione di ordinanze sindacali di sgombero e di inagibilità.
La norma richiamata, che prevede il risarcimento del danno per ritardata restituzione, risulta infatti essere inapplicabile in quanto inconfigurabile il godimento, anche di mero fatto, dei beni già locati sicché é da ritenersi non più dovuto il corrispettivo per la locazione.
Al contrario il canone di locazione, se corrisposto, determinerebbe un ingiustificato  arricchimento      da  parte del locatore, non essendo neppure configurabile la possibilità di una utilizzazione
diretta od un reimpiego da parte del locatore del bene nel periodo tra la cessazione del contratto e la sua effettiva riconsegna.
Fonte ;MioLegale.it
(Nota dell’ Avv. Gianluca Lanciano)

Scritto da Notizie immobiliari

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