IL PROBLEMA DEI CONFINANTI : DISTANZE DA RISPETTARE
Il 30 settembre 2009, sul Blog di fabio
  

 

La causa più frequente di contestazioni tra vicini è quella sulla distanza da rispettare fra due proprietà private. Spesso questo succede perchè non si conoscono le regole del Codice Civile che regola appunto i confini tra le proprietà. Prima di costruire sul proprio suolo, bisognerebbe domandarsi:
  • Quale distanza devo rispettare dalla casa del mio     vicino ?

  • Chi deve pagare la spesa per la verniciatura     dell'inferriata ?
  • A che distanza posso piantare gli alberi ?
  • Posso sempre recintare il giardino ?

    Per il condominio la Corte di Cassazione ha ribadito che le norme condominiali hanno il sopravvento su quelle del Codice Civile. Infatti si può pretendere il risarcimento dei danni e l'abbattimento di opere o piante che infrangono il diritto civile delle distanze legali.
                                     CODICE CIVILE
    Il Codice Civile stabilisce gli spazi minimi da rispettare e precisamente dall'articolo 873 al 907 regola i confini tra le proprietà in modo esatto, con qualche eccezione che vedremo più avanti. I Regolamenti edilizi locali, i piani regolatori, i vincoli ambientali, le norme di sicurezza sugli impianti e anche il codice della strada, possono aumentare le distanze minime imposte dalla Legge, ma non ridurle.
    Se due costruzioni non sono aderenti, la distanza minima tra due costruzioni è in linea d'aria è di almeno 3 metri.
                                             LE ECCEZIONI
  • Prima eccezione: la Cassazione con sentenza numero 2331 del 1983 ha riconosciuto la possibilità di un accordo tra i proprietari dei terreni confinanti che si accordano a ridurre la distanza minima. Questo vale solo però nel caso che il regolamento edilizio locale non abbia fissato le distanze minime.
  • Seconda eccezione: Se due fabbricati costruiti da oltre venti anni, hanno una distanza al di sotto di quelle regolate dalla Legge e i proprietari non hanno mai fatto nessuna obiezione scatta la tecnica dell' Usucapione e cioè che il diritto o il possesso protratto per un lungo periodo di tempo si trasforma in diritto o proprietà vera.
                                                                                COSA SI INTENDE PER COSTRUZIONI
Sono intese come opere di costruzioni che devono rispettare i limiti imposti dalla Legge, le sporgenze di scarsa importanza come le fascie ornamentali, le cornici, le tende o tendoni, avvolgibili. Invece è considerata costruzione per esempio una pensilina in vetro o ferro perchè aumenta la volumetria dell'edificio.

                                                             MURI DI CONFINE                                     

Il Codice Civile nell'articolo 841 afferma che in qualsiasi momento si ha il diritto di recintare la propria proprietà.
  • Se il muro è alto meno di tre metri l'edificio dovrà essere costruito a più di tre metri dalla distanza della costruzione del vicino, altrimenti i tre metri minimi in questo caso vanno considerati dal muro di recinzione.
  • Un muro su confine anche se costruito da uno solo dei proprietari, può essere preteso per metà anche dall'altro confinante a patto che si accolli le spese di costruzione e manutenazione.
  • Se una costruzione sorge a ridosso di un muro di confine, anche l'altro confinante potrà appoggiare la sua costruzione al muro comune.
  • Se un muro è a meno di un metro e mezzo dal confine è possibile chiedere la comunione al vicino che dovrà comunque acconsentire e richiedere a sua volta la costruzione del nuovo muro sul confine. Il Codice Civile stabilisce alcune prove che si possono portare a sostegno del fatto di essere l'unico proprietario del muro come per esempio se da un lato del muro sono presenti dei cornicioni, mensole, ecc. 

                                                           ALBERI E PIANTE

Il Codice Civile stabilisce che i confini possono essere segnati anche da siepi o alberi che sono considerate in questo caso comuni.


fonte :http://www.lavorincasa.it
  • Piantando nuovi alberi bisogna rispettare una distanza da 1 metro a 3 metri a secondo se le piante sono di alto, medio fusto o di altezza meno di 2,50 mt. Se le piante sono più basse di un muro di recinzione nessuna distanza deve essere rispettata.
  • Anche per le piante vale il diritto dell'Usucapione. Se muoiono però non è possibile rimpiazzarli.
  • E' possibile pretendere il taglio delle radici o dei rami che invadono il terreno o lo spazio dell'altro confinante.
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