CERTIFICAZIONE ENERGETICA-RENDIMENTO ENERGETICO IN EDILIZIA

Pubblicato il 13 Luglio 2009

Pubblicato il regolamento sul rendimento energetico in edilizia
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla G.U. n. 132 del 10 giugno 2009, è stato pubblicato il D.P.R. 2 aprile 2009, n. 59, il "Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia".
La direttiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di efficienza energetica nell'edilizia persegue "il miglioramento del rendimento energetico degli edifici nel territorio comunitario con riferimento alla climatizzazione degli ambienti interni, al conseguente contenimento delle risorse energetiche necessarie e dei relativi costi nonché alla promozione e allo sviluppo della produzione e alla competitività delle aziende nazionali.".
Così il Consiglio Di Stato, sezione Consultiva per gli Atti Normativi, nel parere del 12 maggio 2008, n. 1606, al D.P.R. 59/2005, per il quale "Lo strumento principale individuato per il conseguimento delle finalità indicate é rappresentato dalla certificazione energetica degli edifici, che, con l'approvazione dei decreti legislativi n. 192/2005 e n. 311/2006, viene resa obbligatoria nel nostro Paese anche se con modalità e tempi differenziati, a seconda che si tratti di nuovi edifici o di ristrutturazioni di edifici di grandi dimensioni ovvero di edifici esistenti, fino a completamento dell'intero parco immobiliare nazionale.".


Ricordiamo peraltro che l'art. 35, comma 2-bis, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, come aggiunto dalla legge di conversione, 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 6, e i commi 8 e 9 dell'art. 15 del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.


Come effetto di tale abrogazione, a partire dal 22 agosto 2008 non è più necessario, per la normativa nazionale, allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici, a pena di nullità, l'attestato di certificazione (o di qualificazione) energetica.

Continuano peraltro ad applicarsi le norme regionali (legislative o regolamentari) che prevedono l'obbligo di allegare l'attestato di certificazione energetica.


Il Regolamento di attuazione pubblicato lo scorso 10 giugno è formato da 8 articoli in cui risultano definiti, per l'edilizia pubblica e privata anche riguardo alle ristrutturazioni di edifici esistenti, i criteri generali, le metodologie di calcolo e i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, la prestazione energetica degli impianti termici per la climatizzazione estiva e, limitatamente al terziario, per l'illuminazione artificiale degli edifici, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono integrati con successivi provvedimenti.


Le disposizioni del decreto si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e, qualora abbiano provveduto, l'art. 6 prescrive che i loro provvedimenti siano compatibili con quelli nazionali e pertanto sia assicurata la coerenza tra questi provvedimenti e il decreto pubblicato, al più con un margine di scostamento pari al 5 per cento.

 

  
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Le Linee guida definiscono un sistema di certificazione energetica degli edifici in grado di fornire informazioni chiare sulla qualità energetica degli immobili e strumenti che consentono di valutare la convenienza economica a realizzare interventi di riqualificazione energetica sulle abitazioni oltre che tenere conto della prestazione energetica degli edifici nelle operazioni di acquisto e di locazione di immobili.

Le linea guida hanno l'obiettivo di contribuire ad una applicazione omogenea della certificazione energetica degli edifici a livello nazionale, coerente con la direttiva 2002/91/CE e con i principi desumibili dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Il provvedimento contiene importanti chiarimenti sull'attestato di certificazione energetica (ACE) del quale dovranno essere dotati tutti gli edifici oggetto di compravendita, gli edifici di nuova costruzione e quelli soggetti a ristrutturazione.
Il decreto dispone:

- l' attestato ha una validita' temporale massima di dieci anni e tale validita' non viene inficiata dall'emanazione di provvedimenti di aggiornamento del decreto e/o introduttivi della certificazione energetica di ulteriori servizi quali, a titolo esemplificativo, la climatizzazione estiva e l'illuminazione (art. 6, comma 1);

- la validita' massima dell'attestato di certificazione di un edificio e' confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica, compreso le eventuali conseguenze di adeguamento, degli impianti di climatizzazione asserviti agli edifici. In caso di mancato rispetto delle predette disposizioni, l'attestato di certificazione decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui e' prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica (art. 6, comma 2);

- all'attestato di certificazione energeticasono allegati i libretti di impianto o di centrale di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in originale o in copia (art. 6, comma 3).

Il decreto stabilisce l'obbligo di aggiornare l'attestato di certificazione energetica ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:

a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;

b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti piu' alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;

c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio.

Le informazioni richieste dall'attestato di certificazione energetica riguardo 17 distinte voci relative all'edificio, all'efficienza energetica, agli interventi , ai sopralluoghi e al certificatore.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scritto da Notizie immobiliari

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