LA LEGGE DI RIFORMA DELLE LOCAZIONI
LA LEGGE DI RIFORMA DELLE LOCAZIONI
Legge 9 dicembre 1998, n. 431
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
(G.U. 15 dicembre 1998, n. 292, s.o.)
Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla legge 8 gennaio 2002 n. 2 (legge Foti)
(G.U.14 gennaio 2002, n.11)
nonchè con le modifiche apportate dal decreto legge 13 settembre 2004, n. 240,
così come convertito dalla legge 12 novembre 2004, n. 269
(G.U. 13 settembre 2004, n. 215 e 12 novembre 2004, n. 266)
--------------------------------------------------------------------------------
Capo I - Locazione di immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 1
Ambito di applicazione
1. I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, di seguito denominati contratti di
locazione, sono stipulati o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7, 8 e 13 della presente legge non si applicano:
a) ai contratti di locazione relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089, o inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti esclusivamente alla
disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile qualora non siano stipulati secondo le
modalità di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa vigente,
statale e regionale;
c) agli alloggi locati esclusivamente per finalità turistiche (1).
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 4-bis, 7 e 13 della presente legge non si applicano ai
contratti di locazione stipulati dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze
abitative di carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1571 e
seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n.
392 (2).
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per la stipula di validi contratti di
locazione è richiesta la forma scritta.
Art. 2
Modalità di stipula e di rinnovo dei contratti di locazione
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, decorsi i
quali i contratti sono rinnovati per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore
intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero
vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla seconda
scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove
condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. La parte interpellata
deve rispondere a mezzo lettera raccomandata entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
raccomandata di cui al secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si
intenderà scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione di cui al
secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 1, i contraenti possono avvalersi
dell'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione,
definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto
dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in
sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori
maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma
associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla
emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura
delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata (3).
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più
favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili
alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al
limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al
momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30
dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e
successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite
massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli
immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 non possono avere durata inferiore ai tre
anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non
concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la
facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo
stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di
cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha
diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del
contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte
almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato
tacitamente alle medesime condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di entrata in vigore della presente legge che si
rinnovino tacitamente sono disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3
Disdetta del contratto da parte del locatore
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 e alla prima
scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi
della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti motivi:
a) quando il locatore intenda destinare l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o
professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche,
sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l'immobile
all'esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro
immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso
comune;
d) quando l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del conduttore sia di
ostacolo al compimento di indispensabili lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si
intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni,
ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraelevazioni
a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile
stesso;
f) quando, senza che si sia verificata alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non
occupi continuativamente l'immobile senza giustificato motivo;
g) quando il locatore intenda vendere l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad
uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è
riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui agli articoli 38 e 39 della
legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed
e), il possesso, per l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di validità della concessione o
dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il
conduttore ha diritto di prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente in locazione
l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere specificato, a pena di nullità, il motivo,
fra quelli tassativamente indicati al comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio a seguito di illegittimo
esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a
corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità
dell'alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la
disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il
conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al
contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto,
dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi.
Capo II - Contratti di locazione stipulati in base ad accordi definiti in sede locale
Art. 4
Convenzione nazionale
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei
lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una
convenzione, di seguito denominata convenzione nazionale, che individui i criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale
dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze
delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al
comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espresso dalle predette
organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la
realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto,unitamente
all'utilizzazione dei tipi di contratto di cui all'articolo 4-bis, costituisce condizione per l'applicazione
dei benefici di cui all'articolo 8 (4).
2. I criteri generali di cui al comma 1, sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione
della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici,
della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il
medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i
contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di
cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali
possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 nonché dell'articolo 5 (4bis), nel
caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e
dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, con apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in sostituzione di quelli facenti riferimento alla
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da
parte delle regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Gli attuali
criteri di determinazione dei canoni restano validi fino all'adeguamento da parte delle regioni ai
criteri stabiliti ai sensi del presente comma.
Art. 4-bis (5)
Tipi di contratto
1. La convenzione nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, approva i tipi di contratto per la stipula
dei contratti agevolati di cui all'articolo 2, comma 3, nonché dei contratti di locazione di natura
transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, e dei contratti di locazione per studenti universitari di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3.
2. I tipi di contratto possono indicare scelte alternative, da definire negli accordi locali, in relazione
a specifici aspetti contrattuali, con particolare riferimento ai criteri per la misurazione delle superfici
degli immobili.
3. In caso di mancanza di accordo delle parti, i tipi di contratto sono definiti con il decreto di cui
all'articolo 4, comma 2.
Art. 5
Contratti di locazione di natura transitoria
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le condizioni e le modalità per la stipula di
contratti di locazione di natura transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente
legge per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono essere stipulati contratti di locazione per
soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari sulla base dei tipi di contratto di cui
all'articolo 4-bis (6).
3. È facoltà dei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d'intesa
con comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri
stabiliti ai sensi del comma 2 dell'articolo 4, dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo
per studenti universitari. Agli accordi partecipano, oltre alle organizzazioni di cui al comma 3
dell'articolo 2, le aziende per il diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché
cooperative ed enti non lucrativi operanti nel settore (7).
Capo III - Esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
Art. 6
Rilascio degli immobili
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita locazione sono sospese per
un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso abitativo, per i quali penda provvedimento
esecutivo di rilascio per finita locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1,
a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive
organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in base alle
procedure definite all'articolo 2 della presente legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di accordo fra le parti per il rinnovo della
locazione, i conduttori interessati possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza
del termine fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26,
primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione.
Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del decreto legge 23 gennaio 1982, n.
9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del pretore è
ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile. Il decreto con cui il pretore fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche
come autorizzazione all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo la data di entrata in
vigore della presente legge, il conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell esecuzione entro un termine di sei mesi salvi i casi di cui al
comma 5. Si applicano i commi dal secondo al settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9
del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il
locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al tribunale che giudica
con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto
mesi nei casi in cui il conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico,
sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di disoccupazione o di integrazione
salariale, sia formalmente assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente
previdenziale o assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione, sia
acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per il quale abbia iniziato
azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine delle esecuzioni può essere fissato nei casi
in cui il conduttore o uno dei componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da
almeno sei mesi, sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo e al
comma quarto dell'articolo 11 del citato decreto legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 94 del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto legge n. 551
del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come successivamente
prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi
dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla
cessazione del contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in misura
pari al settantacinque per cento della variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi
nell'anno precedente; l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La
corresponsione di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno
ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi di sospensione sono dovuti gli
oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In
caso di inadempimento, il conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della citata
legge n. 392 del 1978 (8).
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2 bis e 2 ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551
del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto previsto dai
commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio
con data di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7 (9)
Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile locato è la
dimostrazione che il contratto di locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai
fini dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è stato dichiarato ai
fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini della predetta dimostrazione, nel precetto di
cui all'articolo 480 del codice di procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione
del contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare alla quale il
contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi
nella quale il reddito derivante dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di
versamento dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV - Misure di sostegno al mercato delle locazioni
Art. 8
Agevolazioni fiscali
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile
derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a
seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3
del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il
corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefìci di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei
redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a
soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2
dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni
ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed
ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è
formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di
cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei
beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal
medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in
vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze.
5. (omissis).
6. Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire
157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per
l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60
miliardi a decorrere dall'anno 2001.
Art. 9 (10)
Disposizioni per i fondi per la previdenza complementare
[1. I fondi per la previdenza complementare regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, che detengono direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei
canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti dall'articolo 2, comma 3, della
presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili
sono soggetti all'IRPEG.]
Art. 10
Ulteriori agevolazioni fiscali
1. Con provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a
decorrere dall'anno 2001, un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una detrazione ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei conduttori, appartenenti a determinate
categorie di reddito, di alloggi locati a titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito
di una generale revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al triennio
2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento determinato dalla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con i contributi previsti dal comma 3
dell'articolo 11.
Art. 11
Fondo nazionale
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle
abitazioni in locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i conduttori devono dichiarare sotto la propria
responsabilità che il contratto di locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione, ai conduttori
aventi i requisiti minimi individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia
privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative
intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o
attraverso attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a
favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi da concedere in
locazione per periodi determinati. I comuni possono, con delibera della propria giunta, prevedere
che i contributi integrativi destinati ai conduttori vengano, in caso di morosità, erogati al locatore
interessato a sanatoria della morosità medesima, anche tramite l'associazione della proprietà edilizia
dallo stesso locatore per iscritto designata, che attesta l'avvenuta sanatoria con dichiarazione
sottoscritta anche dal locatore (10-bis).
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i requisiti minimi
necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al comma 3 e i criteri per la determinazione
dell'entità dei contributi stessi in relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo
del canone di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma 1 sono ripartite, entro il 31 marzo di ogni anno, tra
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. A decorrere dall'anno 2005 la ripartizione
è effettuata dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
sulla base dei criteri fissati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
previa medesima intesa ed in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole
regioni e province autonome, ai sensi del comma 6 (11).
6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento
degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i
comuni delle risorse di cui al comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5,
sulla base di parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie
risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3. Qualora le risorse di cui al comma 5
non siano trasferite ai comuni entro novanta giorni dall'effettiva attribuzione delle stesse alle regioni
e alle province autonome, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei
lavori pubblici, previa diffida alla regione o alla provincia autonoma inadempiente, nomina un
commissario ad acta; gli oneri connessi alla nomina ed all'attività del commissario ad acta sono
posti a carico dell'ente inadempiente (12).
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 3,
individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel
rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della concessione dei contributi integrativi di cui al comma
3, è assegnata al Fondo una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001, delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità 1996, 1997 e
1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità
previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette risorse,
accantonate dalla deliberazione del CIPE 6 maggio 1998, non sono trasferite ai sensi dell'articolo 61
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma
della Cassa depositi e prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1,
ad effettuare il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti
per la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio, dall'applicazione
dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi, intendendosi ridotta per un importo
corrispondente l'autorizzazione di spesa per l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del
presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n.
392, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di cui al comma 1.
Capo V - Disposizioni finali
Art. 12
Osservatorio della condizione abitativa
1. L'Osservatorio della condizione abitativa, istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, è costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei dati
nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
definisce l'organizzazione e le funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli
osservatori istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13
Patti contrari alla legge
1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a
quello risultante dal contratto scritto e registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in
misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente
legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al
locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime
caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i
contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con le disposizioni
della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché qualsiasi clausola o altro vantaggio
economico o normativo diretti ad attribuire al locatore un canone superiore a quello
contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi
dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente
versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi al
pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1
dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il
locatore ha preteso l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il
pretore determina il canone dovuto, che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3
dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che
abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente periodo il pretore
stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se
non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso.
Art. 14
Disposizioni transitorie e abrogazione di norme
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il
termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13,
comma 5, della presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione
monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché gli articoli 1 bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decretolegge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54,
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai giudizi in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di
locazioni vigenti prima di tale data.
Art. 15
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi
per l'anno 1999 e in lire 420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1998-2000,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario
1998, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e quanto a lire
299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici, nonché,
quanto a Lire 107 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio
dei ministri e, quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al Ministero di
grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(2) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera a), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(3) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera b), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(4) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera c), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(4-bis) Comma così modificato dall'art. 7, comma 1, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, così come
convertito dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(5) Articolo inserito dall'art. 1 della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(6) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 1), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(7) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), punto 2), della L. 8 gennaio 2002, n. 2.
(8) La Corte costituzionale con sentenza n. 482 del 9 novembre 2000 ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo comma, nella parte in cui si esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il
maggior danno, ai sensi dell'art.1591 del codice civile, anche nel periodo successivo alla scadenza
del termine di sospensione della esecuzione ope legis o di quello giudizialmente fissato per il
rilascio dell'immobile.
(9) La Corte costituzionale, con sentenza n. 333 del 5 ottobre 2001, ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale di questo articolo.
(10) Articolo abrogato dall'art. 7 del D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47.
(10-bis) Comma così modificato dall'art. 7, comma 2-bis, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, così
come convertiro dalla L. 12 novembre 2004, n. 269.
(11) Comma prima sostituito dall'art. 1 della L. 8 febbraio 2001, n. 21 e poi sostituito dall'art. 7
comma 2, del D.L. 13 settembre 2004, n. 240, così come convertito dalla L. 12 novembre 2004, n.
269.
(12) L'ultimo periodo è stato inserito dall'art. 2 della L. 8 febbraio 2001, n. 21
Fonte : http://www.guidasicilia.it