Piano Casa disegni di Legge e approvazioni VENETO -parte 2)
Pubblicato il 7 Agosto 2009
La delibera di Giunta 2499/2009
Deliberazione della Giunta
n. del
Presidente V. Presidente Assessori Segretario
Mod. B - copia
Integrazione delle linee guida di cui all’art. 2 della L.R. n.4/2007, in applicazione dei commi 2 e
3, art. 3 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire
l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in
materia di barriere architettoniche”L’Assessore alle Politiche dei Lavori Pubblici e Sport Massimo Giorgetti, di concerto con l’Assessore allePolitiche del Territorio Renzo Marangon, riferisce quanto segue. “Al fine di consentire un adeguato rilancio dell’attività edilizia, nel rispetto dell’ambiente, del paesaggio e del tessuto storico esistente, nonché la sostituzione del patrimonio edilizio non più rispondente all’attuale situazione tecnologica ed energetica, il Consiglio Regionale ha recentemente approvato la legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, mediante la quale sono promosse misure per il sostegno del settore edilizio, favorendo nel contempo l’utilizzo delle tecniche e dei criteri dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili.
Con particolare riferimento a questi ultimi aspetti, l’art. 3 della nuova legge prevede la possibilità di attuare, in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali, interventi di integrale demolizione e ricostruzione che prevedano aumenti fino al 40 per cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso, purché situati in zona territoriale propria e solo nel caso vengano utilizzate le tecniche costruttive di cui alla legge regionale 9 marzo 2009, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”. In coerenza con i contenuti di tale legge, viene inoltre stabilito che siano le linee guida in materia di edilizia sostenibile in essa previste, a costituire riferimento per la graduazione della volumetria assentibile in ampliamento, previa necessaria integrazione delle stesse da parte della Giunta Regionale. Con D.G.R n. 2063 del 7 luglio 2009, le linee guida regionali finalizzate alla valutazione della qualità ambientale ed energetica degli interventi su edifici a destinazione residenziale, già approvate con le precedenti D.G.R. n. 2398/2007 e n. 1579/2008, sono state aggiornate e semplificate dal punto di vista lavorativo, al fine di migliorare la diffusione dei principi e dei criteri dell’edilizia sostenibile, agevolando la partecipazione al bando per l’attribuzione dei contributi regionali in materia. Le nuove linee guida sono state elaborate con riferimento al “Protocollo ITACA per la valutazione energetico-ambientale – edifici residenziali: nuova costruzione e recupero”, prodotto nell’ambito del gruppo di lavoro operante presso l’Istituto per la trasparenza, l’Aggiornamento e la Certificazione degli Appalti, entro il quale sono rappresentate tutte le Regioni. Ne è risultato uno strumento che consente di stimare il livello di sostenibilità ambientale ed energetica di un edificio residenziale rispetto all’attuale quadro normativo e legislativo,misurando le sue prestazioni rispetto a 34 criteri raggruppati in 17 categorie a loro volta aggregate in 7 aree
di valutazione. Tale strumento è completato da un sistema informatizzato che prevede calcoli automatizzati, da realizzare con l’inserimento di dati già contemplati per legge o, comunque, facilmente reperibili all’interno della documentazione tecnica di progetto.
GGETTO:Mod. B - copia pag. 2 Dgr n. del
L’adeguamento delle linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile ai disposti della L.R. n. 14/2009,
comporta i seguenti aspetti:
residenziale con un’analoga serie di criteri che possano rispondere all’esigenza di operare una coerente valutazione riferita ad edifici adibiti ad uso diverso e che, pertanto, presentano caratteri anche molto diversificati;
integrazione dei criteri già individuati per la valutazione delle prestazioni di edifici a destinazione
risultante in riferimento alle diverse aree di valutazione, al fine di individuare una graduazione degli ampliamenti consentiti in funzione della sostenibilità edilizia degli interventi. Per quanto riguarda l’edilizia residenziale, infatti, le linee guida regionali, recentemente aggiornate, rispondono pienamente alle esigenze della L.R. n. 14/2009. Per questi edifici, che rappresentano larga parte del patrimonio edilizio cui si riferisce la legge, le integrazioni necessarie riguardano la sola quantificazione della volumetria assentibile. Relativamente agli edifici con diversa destinazione d’uso, è necessario, invece, prevedere una diversa strutturazione del sistema di valutazione, tenendo conto, tuttavia, dell’esigenza di dare urgente attuazione alle disposizioni della stessa legge regionale, finalizzata a dare risposte efficaci ad una situazione contingente del settore edilizio. E’ inoltre opportuno rilevare la diversità degli ampliamenti di cui agli art.2 e 3 della L.R. 14/09 essendo i primi conseguibili senza la preventiva demolizione del fabbricato ed i secondi esclusivamente previa demolizione.
In tale ottica, il riferimento fatto al comma 5 dell’art.2 vale esclusivamente in caso di ampliamento senza demolizione del fabbricato esistente e deve considerarsi riferito ad una caso di impianti fotovoltaici) e 3 Kw per gli altri tipi di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
L’
materia di edilizia sostenibile, secondo quanto stabilito dai commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. n. 14/2009,
elaborate secondo i seguenti criteri:
classificazione delle prestazioni energetico – ambientali degli edifici, espresse dal punteggiopotenza non inferiore ai 3 Kwp (nelAllegato A al presente provvedimento contiene le previste integrazioni alle linee guida regionali in
proceduto, pur in coerenza con le caratteristiche di affidabilità scientifica e di efficacia operativa del sistema di valutazione vigente, ad una selezione delle schede di valutazione già predisposte per l’edilizia residenziale, individuando quelle che possono essere correttamente utilizzate anche nella valutazione delle prestazione di edifici a destinazione diversa e rivedendo, conseguentemente, il sistema di attribuzione di valore ai diversi criteri
sistema di valutazione per gli edifici con diversa destinazione d’uso da quella residenziale: si è;
prestazionale prevista nelle linee guida, si sono stabilite le percentuali del volume e della superficie coperta consentiti in ampliamento, rispettivamente per gli edifici residenziali e per quelli destinati ad usi diversi;
graduazione della volumetria e della superficie coperta in ampliamento: sulla base della scala
stabilire se e quando elevare fino al 50% la possibilità di ampliamento del volume o della superficie esistente alla data del 31.12.88, previa ricomposizione planivolumetrica da attuarsi per mezzo di piano attuativo.
Tutto ciò premesso il relatore propone l’adozione del presente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE UDITO il relatore, incaricato dell’istruzione dell’argomento in questione ai sensi dell’art.33. secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che le Strutture competenti hanno attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
mantenimento in capo all’amministrazione comunale della fissazione dei criteri necessari perMod. B - copia pag. 3 Dgr n. del
VISTO l’art. 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche”;
VISTO l’art. 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4 “Iniziative ed interventi regionali a favore dell’edilizia sostenibile”;
VISTA la D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063 DELIBERA
1. di approvare, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, dell’art. 3 della L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” l’integrazione alle linee guida di cui all’art 2 della legge regionale n. 4/2007, costituente
2. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R. in base al disposto della L.R. 8.5.1989, n°14, art.2. Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Dott. Antonio Menetto On. dott. Giancarlo Galan
Allegato A al presente provvedimento.ALLEGATO A Dgr n
Integrazione alle linee guida in materia di edilizia sostenibile ai sensi dell’art. 2, comma 2 della L.R. 9 marzo 2007, n. 4 (D.G.R. 7 luglio 2009, n. 2063)
Incentivi urbanistici ed edilizi ai sensi dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14
L’incidenza che le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile esercitano sugli strumenti urbanistici e sul regolamento edilizio comunale è espressamente evidenziata nella legge regionale n. 4/2007; l’edilizia sostenibile può infatti essere compiutamente realizzata attraverso la condivisione degli stessi principi e criteri da parte degli strumenti che regolano l’assetto del territorio e l’attività insediativa ed edilizia. Nello specifico, l’art. 5 della L.R. n. 4/2007, stabilisce che le linee guida regionali in materia di edilizia sostenibile costituiscano il riferimento ai fini dello scomputo dei volumi tecnici e delle murature perimetrali degli edifici realizzati per il contenimento del fabbisogno energetico. La L.R. n. 14/2009 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” nel promuovere la sostituzione e il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente mediante la de molizione e la ricostruzione degli edifici realizzati anteriormente al 1989 e considerati inadeguati rispetto gli attuali standard qualitativi, stabilisce che tali interventi di ricostruzione possano prevedere aumenti fino al 40 per
cento del volume esistente per gli edifici residenziali e fino al 40 per cento della superficie coperta per quelli adibiti ad uso diverso situati in zona territoriale propria, solo qualora, per la ricostruzione, vengano utilizzate le tecniche costruttive di cui alla legge regionale n. 4/2007. In coerenza con i contenuti della stessa legge, le nuove disposizioni stabiliscono che la volumetria assentibile in ampliamento sia graduata secondo quanto indicato nelle linee guida in materia di edilizia sostenibile, opportunamente integrate.
Le presenti integrazioni delle linee guida, finalizzate all’applicazione dell’art. 3, commi 2 e 3 della L.R. n. 14/2009, riguardano pertanto la determinazione, rispettivamente per gli edifici a destinazione residenziale e per quelli destinati ad altri usi, della volumetria e della superficie coperta assentibili in ampliamento, definite in rapporto alla qualità energetica ed ambientale dell’intervento considerato, nonché la revisione del sistema di valutazione degli interventi relativamente agli edifici destinati ad uso non residenziale, in quanto le linee guida già elaborate e in vigore, sono specificamente finalizzate alla valutazione dell’edilizia abitativa.
Sistema di valutazione degli interventi e definizione delle linee guida per gli edifici con diversa
destinazione d’uso da quella residenziale
Relativamente agli edifici residenziali, le prestazioni energetico – ambientali degli interventi di cui alla L.R.n. 14/2009 sono valutate mediante il complesso dei 34 criteri (raggruppati in 17 categorie e in 7 aree tematiche) e mediante la struttura di valori (i pesi attribuiti a ciascun criterio, categoria e area), già utilizzati,ai sensi della D.G.R. 2063/2009, per l’assegnazione delle agevolazioni regionali di cui all’art. 4 della L.R. n.
4/2007. Non tutte le schede comprese in tali linee guida, costituenti un sistema completo di valutazione dei diversi aspetti determinanti nell’attestazione della sostenibilità in edilizia, possono, tuttavia, essere utilizzate anche per la valutazione degli edifici con diversa destinazione d’uso. In molti casi, infatti, i parametri di riferimento, sia derivati dalla normativa vigente, sia dalla prassi consolidata, sono molto diversi, mentre, in relazione ad alcuni aspetti, è proprio la prestazione esaminata a possedere caratteristiche specifiche.
In considerazione di tale situazione, si è ritenuto di procedere alla selezione, nell’ambito dei citati 34 criteri, di quelli direttamente utilizzabili per la valutazione di interventi su edifici destinati ad usi diversi da quello abitativo, nell’obiettivo di conseguire, comunque, un sistema coerente, affidabile e sufficientemente
ALLEGATO A Dgr n
. del pag. 2/3articolato per consentire una corretta valutazione, utilizzabile nel dimensionamento degli incentivi previsti dall’art. 3 della legge regionale n. 14/2009. Si sono, pertanto, individuati 19 criteri che rappresentano tutte le 7 aree tematiche delle linee guida vigenti, riorganizzando il sistema di attribuzione del punteggio, come illustrato nel quadro riepilogativo che segue.
Punt. Peso
%
Punt.
Pesato
Punt. Peso
%
Punt.
Pesato
Punt. Peso
%
Punt.
Pesato
1 Qualità ambientale esterna 3
1.1 Condizioni del sito 100
1.1.3 Inquinamento delle acque 100
2. Consumo di risorse 45
2.1 Energia primaria non rinnovabile
richiesta durante il ciclo di vita
20
2.1.1 Energia inglobata nei materiali da
costruzione
100
2.2 Energia da fonti rinnovabili 45
2.2.1 Energia termica per ACS 40
2.2.2 Energia elettrica 60
2.3 Materiali eco-compatibili 30
2.3.1 Materiali da fonti rinnovabili 35
2.3.2 Materiali riciclati/recuperati 30
2.3.3 Materiali riciclabili e smontabili 35
2.4 Acqua potabile 5
2.4.1 Acqua potabile per irrigazione 100
3. Carichi ambientali 25
3.2 Acque reflue 55
3.2.2 Acque meteoriche captate e stoccate 60
3.2.3 Permeabilità del suolo 40
3.3 Impatto sull’ambiente circostante 45
3.3.1 Effetto isola di calore: coperture 50
3.3.2 Effetto isola di calore: aree esterne
pavimentate
50
4. Qualità ambiente interno 15
4.1 Ventilazione 100
4.1.2 Controllo degli agenti inquinanti:
Radon
45
4.1.3 Controllo degli agenti inquinanti:
VOC
55
5. Qualità del servizio 4
5.1 Controllabilità degli impianti 100
5.1.1 BACS e TBM 100
6. Qualità della gestione 6
6.1 Mantenimento delle prestazioni in fase
operativa
100
6.1.1 Disponibilità della documentazione
tecnica degli edifici
40
6.1.2 Sviluppo ed implementazione di un
piano di manutenzione
40
6.1.3 Mantenimento delle prestazioni
dell’involucro edilizio
20
7. Trasporti 2
7.1 Accessibilità ai servizi 100
7.1.1 Accessibilità al trasporto pubblico 100
ALLEGATO A Dgr n
. del pag. 3/3Come per il sistema di valutazione degli edifici residenziali, anche per quelli a diversa destinazione d’uso è previsto l’utilizzo di un software di calcolo che consente di ottenere gli indicatori prestazionali del progetto esaminato (riferiti ad ogni criterio considerato nelle linee guida) mediante metodi di calcolo automatizzati, sviluppati a partire da dati reperibili all’interno della documentazione tecnica del progetto o già richiesti dalle vigenti norme.
Graduazione degli ampliamenti consentiti
La determinazione dell’entità di aumento volumetrico e della superficie coperta prevista dalla L.R. n. 14/2009 si avvale del sistema di valutazione costituito dalle linee guida redatte ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 4/2007 e precedentemente illustrato. Tale sistema, sia per gli edifici a destinazione residenziale, sia per quelli a destinazione d’uso diversa, prevede l’attribuzione di un punteggio massimo di 5 punti, ottenibile mediante opportuna “pesatura” dei punteggi, compresi tra – 1 e 5, conseguiti per ciascun criterio illustrato
nelle schede di valutazione. Nella scala prestazionale utilizzata, il punteggio 0 rappresenta la prestazione minima accettabile definita dalla normativa vigente, o, nel caso non vi siano regolamenti di riferimento, rappresentata dalla pratica corrente, -1 rappresenta una prestazione inferiore allo standard e alla pratica corrente, mentre i punteggi positivi rappresentano progressivi miglioramenti nelle prestazioni fino al punteggio 5 riferibile ad una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente.
Con riferimento alla descritta scala di valori, in coerenza con quanto già stabilito nelle linee guida finalizzate all’attribuzione delle citate agevolazioni regionali in materia, viene individuata in un punteggio pari a +1, complessivamente totalizzato, la soglia minima per poter considerare gli interventi proposti coerenti e meritevoli di essere promossi e incentivati e, pertanto, suscettibili di accedere alla possibilità di realizzare un ampliamento volumetrico o della superficie coperta nella ricostruzione dell’edificio demolito prevista dalla L.R. 8 luglio 2009, n. 14/2009.
La quantificazione di tali aumenti sarà graduata, come previsto dalla stessa legge regionale n. 14/2009, in funzione della qualità energetica ed ambientale dell’intervento, espressa dal punteggio conseguito; il calcolo sarà effettuato attraverso interpolazione lineare, considerando percentuali approssimate a numeri interi e partendo da un valore pari allo 20% dell’ampliamento consentito nel caso in cui il punteggio complessivo corrisponda a 1 fino ad un massimo del 40% di ampliamento (sia relativo al volume che alla superficie coperta) nel caso di punteggio uguale o superiore a 4.
Nei casi di ricomposizione planivolumetrica di cui al comma 3 dell’art.3 della LR 14/09, la percentuale di ampliamento di ciascun singolo edificio posto all’interno dell’ambito del PUA, può essere incrementata di un ulteriore 10% del volume iniziale solo a seguito dell’approvazione, ai sensi dell’art. 9, co.5, della LR 14/09, di specifica disciplina da parte del singolo comune.
Schema grafico delle modalità di calcolo della percentuale di ampliamento possibile in funzione dell’interpolazione dei punteggi conseguiti in
applicazione dei criteri illustrati nelle schede di valutazione della LR 4/07.
Per -1 per 1 utilizzando la seguente equazione y=20/3x+40/3
per n°>4 l’ampliamento consentito è pari a 40%
Nel caso di immobile ricostruito con le modalità dell’edilizia sostenibile e ricompreso in un piano attuativo che comporti la modifica dell’area di
sedime e delle sagome degli edifici, il Comune può consentire un ulteriore aumento volumetrico del 10% del volume iniziale (per
intende quello esistente alla data del 31.12.1988).
≤ n° <1 l’ampliamento consentito è pari a 0%;≤ n° ≤ 4 l’ampliamento è calcolato per interpolazione linearevolume iniziale si
≤ n° <1 l’ampliamento consentito è pari a 0%;≤ n° ≤ 4 l’ampliamento è calcolato per interpolazione linearevolume iniziale si
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