LE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Pubblicato il 26 Agosto 2009
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MODALITÀ E TERMINI DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione redatta sul modello, debitamente datata e sottoscritta, deve essere inviata prima dell’inizio dei lavori, in busta chiusa e mediante raccomandata senza avviso di ritorno, al seguente indirizzo:
Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara -
Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara.
Un consulente a tua disposizione per chiarimenti chiama 899 53 53 43
COME SI COMPILA IL NUOVO MODELLO ?
Vediamo brevemente come compilare il nuovo modello.
Molto simile nel formato ai modelli fiscali, il modello si compone di 2 pagine, la prima informativa, la seconda nella quale bisogna indicare i seguenti dati:
Qualche domanda? Chiamaci ora 899 53 53 43
DATI DEL DICHIARANTE Nella sezione devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto che trasmette la comunicazione; inoltre, deve essere specificato, barrando la relativa casella, se il soggetto è “possessore” (cioè proprietario o titolare di altro diritto reale) ovvero “detentore” dell’immobile (cioè locatario, comodatario o soggetto cui si imputano i redditi a norma delll’articolo 5 del Tuir).
Ricordiamo che in caso di comproprietà, contitolarità di diritti reali o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso immobile, ovvero di pluralità di locatari o comodatari, se più soggetti hanno diritto alla detrazione, è necessario barrare anche la ca- sella “contitolare”.
C'e' un esperto fiscalista a tua disposizione chiamando il numero 899 53 53 43
In caso di interventi sostenuti da parte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici della persona fisica che trasmette la comunicazione e, nell’apposito spazio, il codice fiscale del soggetto di cui all’articolo 5 del Tuir.
Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del- la persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando l’apposita casella per specificare se detta persona è l’amministratore del condominio o uno dei condomini; deve essere inoltre indicato, nell’apposito spazio, il codice fiscale del condominio.
Passiamo alla sezione relativa al fabbricato DATI DELL’IMMOBILE In questa parte vanno indicati con precisione i dati catastali degli immobili sui quali sono eseguiti i lavori ( i dati potete recuperarli dal certificato catastale o dall’atto di compravendita)
Se l'immobile non è accatastato allora devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento.
Attenzione: se i lavori sono eseguiti dal locatario o dal comodatario devono essere indicati gli estremi dell’atto di registrazione del contratto di locazione o di comodato.
Clicca qui e potrai consultare una guida pratica con esempi, modulistica e i testi della legge
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Siamo giunti alla sezione relativa ai dati sui lavori di ristrutturazione da eseguire, infatti nella sezione andranno indicati :
• la data di inizio dei lavori di ristrutturazione;
• l’avvenuta presentazione della comunicazione d’inizio lavori alla Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, barrando la casella “Comunicazione ASL;
tale comunicazione va spedita con raccomandata AR (solo per gli interventi che richiedano tale controllo) indicando: la data di inizio dei lavori stessi, specificando l'ubicazione dei lavori da effettuare ed il committente, la natura delle opere da realizzare, la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori con l'assunzione di responsabilità di quest'ultima di aver adempiuto tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contributi. ALLEGATI ALLA COMUNICAZIONE Alla comunicazione vanno allegati in fotocopia i seguenti documenti: • le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare; • la domanda di accatastamento, per gli immobili non ancora censiti; • le ricevute di pagamento dell’ICI, se dovuta; Se si tratta di interventi su parti comuni allegheremo anche: • la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali • la tabella millesimale di ripartizione delle spese; Occorre anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori, rilasciata dal possessore dell’immobile, in caso di lavori realizzati dal detentore, se diverso dal coniuge, dai figli e dai genitori conviventi. Qualche domanda? Chiamaci ora siamo 899 53 53 43 In luogo della trasmissione della documentazione prevista, i contribuenti possono rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso della stessa e la disponibilità ad esibirla se richiesta dagli uffici finanziari. Nella sezione il dichiarante deve barrare le caselle corrispondenti ai documenti di cui è in possesso; deve inoltre indicare, barrando la corrispondente casella, se allega detti documenti alla comunicazione d’inizio lavori ovvero se rende la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestante il possesso della documentazione indicata e la disponibilità ad esibirla, se richiesta, agli uffici dell’Agenzia delle Entrate ATTENZIONE DA LEGGERE Obblighi di comunicazione e conservazione Bisogna conservare e tenere a disposizione del Fisco le fatture e le ricevute fiscali (o altra idonea documentazione fiscale) nonché la ricevuta dei bonifici bancari (a pena di decadenza, solo il bonifico è infatti ammesso quale sistema di pagamento) muniti di causale del versamento, con il codice fiscale del soggetto o dei soggetti che usufruiscono della detrazione ( per esempio, in caso di immobile in comproprietà tra i coniugi con spese sostenute da entrambi, occorrerà indicare i 2 distinti codici fiscali) e la partita Iva del beneficiario del bonifico stesso (cioè di chi realizza i lavori). I pagamenti effettuati con mezzi diversi dal bonifico bancario non sono validi (esclusi i versamenti del condomino a favore dell'amministratore che successivamente effettuerà un bonifico unico con tutte le quote dei condomini) ATTENZIONE: qualora nel bonifico siano omessi i codici fiscali dei beneficiari o della ditta e la causale, puo' venire meno il diritto alla detrazione. Si raccomanda di specificare bene alla banca che si sta effettuando un bonifico per usufruire delle detrazioni fiscali. Per gli interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali il bonifico deve recare il codice fiscale dell'amministratore del condominio o di uno qualunque dei condomini che provvede al pagamento, nonché quello del condominio. L'amministratore del condominio rilascerà ad ogni singolo condomino una dichiarazione dove certificherà di aver adempiuto a tutti gli adempimenti necessari per la detrazione fiscale Come pagare i lavori Per fruire della detrazione e necessario che le spese detraibili vengano pagate tramite bonifico bancario da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che provvede al pagamento. prorogata dalla finanziaria 2008 l' Iva agevolata al Iva 10% L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento La lettera b) del comma 387 proroga al 31 dicembre del 2007 l’Iva agevolata del 10 per cento, prevista dall’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Questa agevolazione transitoria si applica alle prestazioni che hanno per oggetto gli interventi di recupero edilizio per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e opere di risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Sui beni cosiddetti significativi, espressamente indicati dal decreto 29 dicembre 1999, l’aliquota agevolata si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni. L’Iva agevolata transitoria del 10 per cento non si applica: alle cessioni di beni, sia nei confronti del prestatore d’opera che del committente alle cessioni di beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori alle prestazioni di natura professionale quali, progettazione, consulenza, eccetera alle prestazioni di servizi resi in subappalto alla ditta che segue i lavori. L’Iva del 10 per cento a regime L’agevolazione sopra indicata non esclude la possibilità per il contribuente di ricorrere all’aliquota ordinaria del 10 per cento prevista a regime, quindi senza termine di scadenza, dalla voce n. 127-quaterdecies della tabella A, parte terza, allegata al Dpr 633/72. Tuttavia, la portata della citata norma è diversa da quella prevista per l’Iva transitoria, e non sempre sovrapponibile a essa, ai fini di una eventuale scelta da parte del contribuente. L’Iva ordinaria del 10 per cento si applica agli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione, con esclusione, quindi, di manutenzioni ordinarie e straordinarie. Si applica alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera e alle cessioni di beni finiti, con esclusione delle materie prime e dei semilavorati, destinati alla realizzazione degli interventi stessi. L' iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l' aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi. I beni considerati di "valore significativo", individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti: - ascensori e montacarichi - infissi esterni ed interni - caldaie - videocitofoni - apparechciature di condizionamento e riciclo aria - sanitari e rubinetterie da bagno - impianti di sicurezza ESEMPIO PRATICO Rifacimento di bagno con installazione di sanitari (bene significativo) - importo complessivo lavori al netto d' iva: euro 3.500,00 - valore sanitari (bene significativo): euro 2.500,00 MANO DOPERA = 3.500 - 2.500 = 1.000 IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.000 X 2 = 2.000 IMPONIBILE IVA AL 20% = 3.500 - 2.000 = 1.500 Preleva adesso il file per il calcolo clicca qui Appare chiaro che se il valore del bene significativo non supera la metà dell' importo globale tutto il lavoro verrà fatturato con l' iva agevolata al 10%. Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l' iva agevolata al 10% e l'eventuale altra parte rimanente assoggettata all' iva ordinaria del 20%. Invece, il valore degli altri materiali e pezzi staccati di beni non compresi tra quelli significativi, non deve essere individuato autonomamente in quanto confluisce in quello complessivo della prestazione e fatturato al 10 %. In caso di pagamento di acconti relativi a prestazioni che comportano la fornitura di beni significativi, la circolare n. 71/2000 precisa che il valore entro cui applicare l'aliquota del 10 % ai suddetti beni, deve essere calcolato in relazione all'intero corrispettivo dovuto dal committente e non ad un singolo acconto o al solo saldo. Il valore del bene significativo deve poi essere riportato, nella quota percentuale corrispondente alla parte di corrispettivo pagata, in ogni fattura relativa al singolo pagamento, indicando sia la parte di valore del bene significativo da assoggettare all'aliquota del 10 % sia quella da assoggettare all'aliquota ordinaria. L'aliquota agevolata non si applica ai seguenti casi: L'aliquota agevolata al 10% non si applica ai seguenti casi: - materiali o beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; - materiali o beni acquistati direttamente dal committente; - prestazioni professionali, anche se inerenti agli interventi di recupero edilizio, in quanto esse non hanno ad oggetto la realizzazione materiale dell'intervento ma vi risultano connesse in maniera indiretta; - prestazione di servizi resi, in esecuzione di subappalti, alla ditta che esegue i lavori. In quest'ultimo caso, chiarisce la circolare n. 71 del 7 aprile 2000, il valore della prestazione in subappalto deve essere fatturato alla ditta appaltatrice con l'aliquota ordinaria del 20 % e successivamente riaddebitata da quest'ultima al committente con l'aliquota al 10%. Attenzione: per usufruire dell'aliquota agevolata occorre presentare al fornitore apposita dichiarazione che potrete prelevare cliccando qui sotto - modello per la richiesta iva al 10% ATTENZIONE: leggere bene L'art.35, comma 19, del D.L. 223/2006 ha inserito il comma 121- bis nell'art. 1 della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 ( finanziaria 2006 ). Per effetto di tale modifica, viene stabilito che la detrazione irpef per le spese di ristrutturazione si applica a condizione che, nella fattura emessa dall'impresa che esegue i'intervento, venga separatamente esposto il costo della manodopera. Per quanto sopra, nella fattura emessa a fronte dell'intervento edilizio, occorre esporre separatamente: - l'importo relativo alla fornitura dei beni; - il costo della manodopera impiegata; MANCATA INDICAZIONE DEL COSTO DELLA MANODOPERA Se in fattura viene omessa la distinta indicazione del costo della manodopera, il beneficio fiscale non compete ( circolare Agenzia Entrate n. 28/2006 E, par.11) DECORRENZA L'obbligo di indicare in fattura il costo della manodopera si applica in relazione alle spese sostenute a decorrere dal 4 luglio 2006 ( art.35 comma 20 del DL n. 223/2006) e......se varia il possesso? L’articolo 1 della legge 449/97 e la Circolare ministeriale n. 57/E hanno anche disciplinato l’ipotesi di variazione della titolarità dell’immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di ristrutturazione e manutenzione prima che sia trascorso l’intero periodo prescelto - cinque o dieci anni - per fruire della detrazione. In proposito è necessario fare riferimento alle diverse ipotesi in cui si verifica la variazione nel possesso dell’immobile: • vendita: nel caso in cui viene venduto l’immobile sul quale è stato eseguito l’intervento di recupero edilizio prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione - cinque o dieci anni - il diritto alla detrazione delle quote non utilizzate viene trasferito all’acquirente dell’immobile (solo se si tratta, però, di persona fisica); • morte del titolare: se muore il contribuente titolare di diritti sull’immobile oggetto dell’intervento di recupero, il diritto a godere delle quote residue della detrazione si trasmette agli eredi; • donazione: se il contribuente che ha eseguito l’intervento (donante) effettua la donazione dell’immobile ad altro soggetto (donatario), il diritto a godere della detrazione per le quote residue spetta a quest’ultimo; • trasferimento dell’inquilino o del comodatario: del tutto diversa la conclusione quando l’intervento di recupero edilizio è stato eseguito dal soggetto conduttore dell’immobile ad altro titolo, come nei casi di locazione o comodato. In entrambi i casi, la cessazione dello stato di locazione o comodato non fa venire meno il diritto alla detrazione in capo all’inquilino o al comodatario che hanno eseguito gli interventi oggetto della detrazione, i quali continueranno quindi a fruirne fino alla conclusione del periodo di godimento prescelto (cinque o dieci anni). COMUNICAZIONE ASL Tale comunicazione, prevista in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri (decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni), è necessaria, ai sensi dell'articolo sopra menzionato, solo nei seguenti casi: • Cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno; • Cantieri i cui lavori comportano i seguenti rischi: Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera; Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria; Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti; Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione; Lavori che espongono ad un rischio di annegamento; Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie; Lavori subacquei con respiratori; Lavori in cassoni ad aria compressa; Lavori comportanti l'impiego di esplosivi; Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. Nella notifica preliminare , devono essere indicati i seguenti dati: • Data della comunicazione; • Indirizzo del cantiere; • Committente - nome e indirizzo; • Natura dell'opera; • Responsabile dei lavori - nome e indirizzo; • Coordinatore per quanto riguarda la sicurezza e la salute durante la progettazione dell'opera (nome indirizzo); • Data presunta d'inizio dei lavori in cantiere; • Durata presunta dei lavori in cantiere.
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