Rumori e odori molesti nel condominio

Pubblicato il 5 Settembre 2009

Rumori e odori molesti nel condominio

Determinazione  dei requisiti acustici passivi degli edifici D.P.C.M. 5 dicembre 1997 Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la "normale tollerabilità". Non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia. Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato. Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore. Nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata anche una causa penale sulla base dell’art.659 del Codice Penale: il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche); L’art.659 C.P. è disposto a tutela della quiete pubblica e privata e colui che viene riconosciuto colpevole di reato è sottoposto ad una serie di "spiacevoli" conseguenze. L’azione penale inizia con un atto di denunzia-querela presentato alla Polizia Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Polizia) che lo trasmette immediatamente alla Pretura (competente in base all’art.7 c.p.p.) perché proceda agli accertamenti volti a verificare la sussistenza del reato. L'ente certificatore dei livelli sonori è l'ARPA. Il suo intervento può essere richiesto dal comune cittadino o dal giudice ed è oneroso per il richiedente. L’A.R.P.A., che è l’ente tecnico competente alla misurazione dei livelli di rumore, provvederà a contattare l’esponente per poter effettuare i rilievi ed i controlli di merito; se risultano superati i limiti previsti dalla legge, il verbale di rilevamento viene trasmesso al Comune, affinché con opportuni provvedimenti sia imposto al titolare dell’attività rumorosa di adeguarsi ai valori limite di rumore previsti dalla legge. I tecnici dell’ARPA verificheranno in seguito se è avvenuto il risanamento e, nel caso in cui accertino la continuazione dell’attività rumorosa, è prevista una sanzione amministrativa da € 258 a € 10.329 ai sensi dell’art. 10 co.3 L.Q. 447/95 e può essere inoltrata l’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria competente (giudice unico) ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità.
SENTENZA
Poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l'isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, la giurisprudenza, necessitata a supplire alla carenza legislativa, ha elaborato, al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un criterio comparativo-relativo che "determina" come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 dB. Poiché il decibel, unità di misura dell'intensità del suono, ha scala logaritmica, il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo comporta un raddoppio della intensità del rumore e significa che la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo. * Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351, .

Condominio, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: devono incidere sulla tranquillità pubblica, per essere penalmente rilevanti, il rumore e gli schiamazzi vietati. Tribunale di Caltagirone Sezione Penale - Sentenza n. 641/02 R.S.del 13/12/2002 In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete – di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare. Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406).

Suprema Corte, Cass. pen., sez. I, 19/04/2001, “Rispondono del reato di cui all'art. 659 comma 1 c.p. un uomo e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale”.

Risarcibile chi non dorme per il cane che abbaia (Cassazione 26107/2006) Chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento. Lo ha stabilito la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che hanno accordato un risarcimento di mille euro ad un signore di Catania che, certificati medici alla mano, aveva dimostrato che il continuo abbaiare, anche di notte, dei due cani del vicino, avevano impedito il suo riposo. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che “il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”, considerato che, oltretutto, “l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.

Cani in condominio: abbaiano troppo forte? Si paga anche se disturbano un solo vicino Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241 Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e' un solo vicino. A fare scattare la responsabilita' del proprietario dell'animale, infatti, non e' ''l'effettivo raggiungimento di plurime persone'', ma la ''potenzialita' diffusiva'' dell'abbaiare dell'animale. Contravvenzione all’articolo 659 Cp - Latrato dei cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone (Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241)Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241 Osserva Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che sia il denunciante Santarnecchi, sia il teste Licciardi, avevano confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo – al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti – che quindi integrava la contravvenzione contestata. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Santarnecchi e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante. Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea – al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie – a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della “tranquillità” pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità. Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo. Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari.

Vicino rumoroso? anche un solo inquilino può farlo condannare Cass. Sez. I penale, sentenza n° 41478 L'inquilino rumoroso che se ne infischia dei "richiami bonari" del dirimpettaio la cui quiete viene turbata, può essere condannato penalmente anche se la lamentela è partita da un solo condomino. La rivoluzionaria sentenza riguarda il caso di un salernitano, che era solito fare con i suoi cani "un gioco induttivo del loro frequente abbaio" e suonare uno strumento elettrico anche a tarda ora. La Prima sezione penale ha convalidato la condanna del condomino anche in ragione della "indifferenza" dell'inquilino rumoroso" a qualsivoglia bonario richiamo", sottolineando "l'irrilevanza della mancata proposizione di doglianza da parte di altri condomini". Sicché, "pur quando dell'evento di disturbo si sia lamentata anche solo una persona, ben può ravvisarsi il reato di disturbo allorché i rumori abbiano determinato oggettivamente, in ragione della loro potenzialità diffusiva, una situazione tale da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti". Per questo motivo, invano è stato il ricorso dell'inquilino rumoroso (già multato dal Tribunale di Salerno per il reato previsto dall'art. 659 c.c.) in Cassazione facendo notare che il "maggioritario indirizzo giurisprudenziale" prevede che in tema di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, il disturbo deve essere segnalato da una "pluralità di persone" altrimenti si resta nell'illecito civile.

Inquinamento acustico e potere regolamentare del comune Cassazione , sez. I civile, sentenza 01.09.2006 n° 18953 Se nessun ente locale può disapplicare le disposizioni della legge n. 447/1995, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v. l’articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e, comunque, inferiori rispetto a quelli risultati dai decreti emanati a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del Dpcm 14 novembre 1997), ciò non impedisce, tuttavia, ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n. 447/1995, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa sogli di rumorosità considerato, per presunzione assoluta, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone e, quindi, sulla tranquillità pubblica o privata. E' quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 1 settembre 2006, n. 18953. La disposizione di cui all’articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per l’appunto nell’ambito della disposizioni dianzi indicate: inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quieto e sicurezza nel centro abitato», e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla «tutela dall’inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in confronto alla offese concretamente recate tramite l’inopportuno impiego, nell’ambito dall’«esercizio di locali da ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l’amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o della esibizioni». E ciò a prescindere dall’avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla legge 447/95 e dal Dpcm 14 novembre 1997. integrativo dell’autonoma violazione prevista dall’articolo 10 della legge statale, che nella specie non è stata infatti contestata al ricorrente. Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti da detto Dpcm, né di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati dalle norma dianzi indicate, tali da richiedere l’utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosso idoneo a determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la verifica circa la sussistenza dell’illecito sugli accertamenti al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse acustiche posta nel parcheggio antistante il parco acquatico ......, all’entrata dell’esercizio di intrattenimento e svago ...... esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli affetti dell’articolo 51 del regolamento diffondessero musica a volume tale da poter essere udita, anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri, ossia fino all’incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e Padania (circostanza, questa, peraltro incontestata), cosi da recare disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore a quella dell’accertamento.

Esalazioni maleodoranti - Integrabilità del reato di cui all'art. 674 c.p Cass. pen., sez. III, 31 gennaio 2006, n. 3678 Anche le emissioni di esalazioni maleodoranti possono integrare il reato di cui all'art. 674 c.p., getto pericoloso di cose, a condizione che presentino un carattere non del tutto momentaneo e siano "intollerabili o almeno idonee a cagionare un fastidio fisico apprezzabile (es. nausea, disgusto) ed abbiano un impatto negativo, non necessariamente fisico ma anche anche psichico, sull'esercizio delle normali attività quotidiane di lavoro e di relazione (es. necessità di tenere le finestre chiuse, difficoltà di ricevere ospiti, ecc.)

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<br /> MOVIDA DI REGIME<br /> <br /> <br /> La movida di regime, che rende la vita impossibile ai residenti, cittadini e lavoratori, è la dimostrazione tangibile che lo stato è contro i cittadini onesti e lavoratori, e difende interessi a<br /> dir poco equivoci. Io sono antiproibizionista, ognuno è libero di drogarsi e ubriacarsi fino a esplodere, purché lo faccia dentro casa sua, senza rompere l'anima agli altri, senza ammazzare con<br /> l'auto padri di famiglia.<br /> LIBERTÀ VUOL DIRE ESSERE LIBERI DI FARE TUTTO, ECCETTO CIÒ CHE LIMITA LA LIBERTÀ ALTRUI, ECCETTO CIÒ CHE FA VIVERE MALE GLI ALTRI.<br /> Quando una qualche pubblica "autorità" ti risponde: "Occorre una mediazione, occorre trovare una soluzione di compromesso tra gli interessi dei gestori e quelli dei residenti, occorre tutelare le<br /> attività economiche, il turismo...ecc", oppure fa lo scaricabarile asserendo che è competente qualcun altro, vuol dire che invece di tutelare te, cittadino lavoratore, che l'hai eletto o che<br /> comunque paghi il suo stipendio, è già passata dall'altra parte, al miglior offerente. Il turismo di qualità, quello che porta ricchezza, fugge la feccia della movida. Gli esercenti, pur<br /> organizzatissimi in lobby, come peso elettorale non contano nulla, il numero dei loro voti rispetto al numero dei voti dei residenti è ridicolo; ma conta la grande criminalità organizzata,<br /> ovviamente non solo italiana, che c'è dietro alla movida, che ha ideato, promosso e attuato la movida e la gestisce ovunque, anche nei rapporti col politburò.<br /> Nessuna mediazione, nessun compromesso è possibile: gli opposti interessi non sono assolutamente paragonabili tra di loro: il diritto alla salute, a poter vivere in pace nella propria casa, nel<br /> proprio quartiere, il diritto per il lavoratore al riposo notturno, sono diritti primari, esistenziali, assoluti, incomprimibili, non ammettono compromessi, mediazioni, limitazioni. Le proposte di<br /> zonizzazione acustica o di chiusura alle 12 o all'una sono una presa per i fondelli. Le ore di sonno indispensabili per non rovinarsi la salute sono come minimo otto. Chi la mattina si deve alzare<br /> per andare a lavorare se ha il lavoro vicino casa deve svegliarsi alle sette, e molto prima delle sette se ha il lavoro lontano, o figli piccoli da accudire e da portare a scuola. Il calcolo è<br /> matematico: per svegliarsi alle sette e poter dormire otto ore, un cittadino lavoratore deve poter dormire in pace a casa sua dalle ore 23. Chi deve alzarsi prima delle sette deve poter dormire<br /> almeno a partire dalle 22 della sera prima. Questo diritto viene negato a intere vie e interi quartieri, per lo più a causa della presenza di locali notturni. Questi locali notturni, talvolta<br /> gestiti da prestanome della criminalità organizzata, sono, insieme ai clandestini, la principale causa di degrado della qualità della vita nelle città e nei paesi italiani. Ovvio che la gente che<br /> frequenta certi locali non è certo composta da lavoratori: chi lavora la mattina si deve alzare e deve starci con la testa. Non voglio certo fare di ogni erba un fascio: gli esercenti che spengono<br /> la musica alle 22, che impediscono gli schiamazzi degli avventori cafoni e balordi nelle aree sotto il loro controllo, che puliscono tali aree da bottiglie, vomiti, siringhe, escrementi e<br /> quant'altro dopo che i loro avventori se ne sono andati, con la criminalità organizzata non c'entrano nulla. Lascio ai lettori giudicare, in base alle loro esperienze, se questi esercenti virtuosi<br /> siano la maggioranza o la minoranza.<br /> Ma le famiglie padrone della criminalità organizzata sono tra le famiglie padrone dello stato, di uno stato strumento di famiglie e interessi contrari a quelli del popolo, dei cittadini, dei<br /> lavoratori. E quindi lo stato protegge la movida di regime, la moda imposta dello spaccio, della prostituzione, dell'alcoolismo, dello sballo. Contro i cittadini residenti, contro i lavoratori,<br /> contro il popolo. Chi è favorevole alla movida di regime o è un cannato, o è un delinquente, o è un ipocrita ultraricco che vive in qualche villa con 10 ettari di parco, dorme tranquillo, e sulla<br /> movida ci mangia sopra, sulla pelle e sulla salute dei lavoratori residenti.<br /> <br /> Ma c'è un lato positivo: la rivolta dei residenti. La movida di regime che rende la vita impossibile ai lavoratori è una delle principali leve per far capire al popolo come "funziona" il potere,<br /> quali famiglie hanno il potere, e di che qualità sono tali famiglie, spesso appartenenti alla criminalità organizzata, o che magari hanno solo "investito in droga".<br /> <br /> Un giro su Internet rende chiare la vastità e la portata del fenomeno:<br /> <br /> L'Urlo di Trastevere: “La Movida è la nostra Guantanamo”<br /> romatoday.it/municipio/1-centro/trastevere<br /> <br /> Movida, Trastevere "vietato" ai residenti<br /> Via Benedetta, centinaia di giovani. Gli abitanti non riescono nemmeno a passare<br /> http://roma.repubblica.it/dettaglio/articolo/1831108<br /> <br /> Protesta Gli abitanti dei quartieri della notte: troppi disagi, non si dorme<br /> Movida, rumore e degrado «Class action contro i pub»<br /> «Chiederemo i danni, i vigili non intervengono più»<br /> archiviostorico.corriere.it<br /> <br /> Roma 8: visita guidata nelle future banlieu romane<br /> abitarearoma.net<br /> <br /> LOCALI NOTTURNI Alcol e rumori, sfida della notte. Movida contro voglia di quiete<br /> lanazione.ilsole24ore.com/firenze/<br /> <br /> Esposto al sindaco Sulsenti contro i decibel notturni<br /> La movida notturna di Pozzallo: i residenti contestano pub e ritrovi<br /> ilgiornalediragusa.it<br /> <br /> Parma Secchi d’acqua sulla Movida<br /> centro-parma.blogautore.repubblica.it<br /> <br /> La guerra del rumore Il Comune e la movida: siamo sotto ricatto<br /> ilgiorno.ilsole24ore.com/milano<br /> <br /> La protesta Navigli, largo La Foppa e Arco della Pace. «Controlli insufficienti» Alcol, rumori e dehors abusivi «In centro movida fuorilegge»<br /> archiviostorico.corriere.it<br /> <br /> Il Ticinese ostaggio della movida senza regole Le stradine all'alba di ogni weekend diventano corsie infernali, con gente che urla, vomita, spaccia, si riempie di coca<br /> milano.corriere.it<br /> <br /> http://www.italianomedio.it/?tag=movida<br /> <br /> Milano: Viale Montenero la polizia presidia la movida<br /> http://www.sudmilano.org/?q=node/1719<br /> <br /> Abitanti in rivolta nei quartieri della movida<br /> In caso di violazione delle norme anti-degrado, i Comitati chiedono che si ritirino le licenze agli esercenti. Ma il Comune non ci sta<br /> milano.repubblica.it<br /> <br /> Genova I residenti protestano. L'amministrazione pensa di ritirare le deroghe all'orario concesse ai locali fino a settembre<br /> mentelocale.it/societa/<br /> <br /> Cagliari - Centro storico, rivolta contro la movida<br /> ufficiostampacagliari.it<br /> <br /> Parma Secchi d'acqua sulla movida<br /> www.luigiboschi.it/?q=node/29593 -<br /> <br /> FRASCATI – Gli abitanti contro la movida notturna<br /> ezoom.it/news/?p=1111 -<br /> <br /> Movida selvaggia, boom di denunce in un anno più 20 per cento<br /> partecipami.it NAVIGLI MILANO MOVIDA<br /> <br /> Trastevere si ribella all'estate romana<br /> ecodiroma.org/trastevere-si-ribella<br /> <br /> I residenti di San Lorenzo protestano al Campidoglio<br /> www.06blog.it/.../i-residenti-di-san-lorenzo-protestano-al-campidoglio<br /> -<br /> <br /> <br /> Rassegna stampa alcolici<br /> mg-stampa-alcolici<br /> <br /> <br /> Potrei continuare all'infinito, basta fare una ricerca su Google mettendo le parole "movida, rumori, residenti".<br /> <br /> Dagli articoli dei giornali risultano attivi diversi comitati, tra i quali:<br /> <br /> ROMA VIVERE TRASTEVERE - Dina Nascetti<br /> MILANO COMITATO PROARCO - Marco Cogliati<br /> MILANO COMITATO PROARCO SEMPIONE - Madela Canepa<br /> MILANO COMITATI DEI NAVIGLI - Gabriella Valassina<br /> MILANO COMITATO RIPA DI PORTA TICINESE - Ana Brala<br /> MILANO COMITATO CORSO COMO XXV APRILE - Giovanni Amigoni<br /> PADOVA www.sospadova.it/Programma.htm - Marco Trevisan<br /> PISA COMITATO LA CITTADELLA<br /> IMPERIA COMITATO DEL PRINO - Orlando Baldassarre<br /> TRIESTE COMITATO TRIESTE VIVIBILE - Marina Della Torre<br /> <br /> Dove sbagliano i residenti?<br /> Sbagliano nel pensare che sono in guerra coi quattro gatti di esercenti, o coi giovinastri balordi (in nettissima minoranza tra i giovani), o coi clandestini: no, sono in guerra col regime, con lo<br /> stato, con le famiglie padrone dello stato, che questo degrado hanno voluto, studiato, perseguito e imposto, al pari dell'immigrazione clandestina, contro la volontà del popolo, per i loro<br /> interessi e per la perpetuazione di un potere scadente e predatorio; questi burattinai della movida hanno preso come bersaglio i giovani, gli adolescenti, quelli culturalmente più deboli, quelli<br /> più facilmente conquistabili da alcool e droga, attraverso i quali succhiano soldi alle famiglie.<br /> Sbagliano nel pensare che una qualche pubblica autorità possa render loro giustizia. Sbagliano al pari di un servo in guerra personale col padrone che va a elemosinare giustizia a un altro lacchè<br /> del padrone, meglio pagato di lui.<br /> Occorre invece organizzarsi, creare comitati di autogestione del quartiere, ronde numerose e ben preparate, e collegarsi stabilmente coi comitati di altri quartieri e di altre città, anche<br /> utilizzando Internet, i blog, i social network, i giornali on line. E inscenare insieme manifestazioni di protesta eclatanti, visto che alle televisioni di regime è stato imposto di "ignorare" il<br /> fenomeno. Peggio ancora fanno alcune emittenti locali, televisive e radiofoniche, che sembrano esistere solo per fare da cassa di risonanza alla moda imposta del "popolo della notte", espressione<br /> eufemistica che vuol dire s<br /> <br /> <br />
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