Fondo di garanzia per chi affitta a persone disagiate in Trentino
Pubblicato il 8 Settembre 2009
La nuova delibera attua quanto previsto dalla legge 15 del 2005 per la costituzione o l’incremento di specifici fondi di garanzia da parte di associazioni che si fanno garanti nei confronti dei proprietari di case, in favore di persone in condizione sociale o economico-patrimoniale, cittadini comunitari o comunque regolarmente soggiornati sul territorio nazionale, che abbisognano di un alloggio.
In particolare la delibera della Giunta Trentina individua i criteri che devono possedere i soggetti che intendono costituire o incrementare il fondo di garanzia a sostegno dell’accesso all’abitazione dei soggetti in condizione sociale o economico-patrimoniale svantaggiata, tipicamente associazioni senza fini di lucro.
Nella delibera sono anche previsti i requisiti che devono possedere i locatori e gli alloggi da dare in affitto, oltre a quelli dei “conduttori“, cittadini comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.
La garanzia prestata, che non può superare la durata dell’affitto, copre eventuali rischi relativi al mancato pagamento da parte del conduttore del canone di locazione fino a un massimo di 6 mensilità.
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