Procedura infrazione per mancato smaltimento rifiuti

Pubblicato il 16 Settembre 2009

La Commissione ha avviato una procedura d'infrazione contro l'Italia per il mancato adempimento degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in tema di smaltimento e raccolta rifiuti

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Rilevata l'ineguatezza e la pericolosità per la salute umana e l'ambiente degli impianti della Campania per lo smaltimento dei rifiuti, la Commissione ha ritenuto la sussistenza di una situazione di patente violazione della normativa UE.

Ha pertanto inviato all'Italia una lettera di costituzione in mora, procedendo nel contempo a valutare gli interventi progettati dal governo italiano, per verificarne la compatibilità con la normativa UE e la potenziale efficacia nel lungo periodo. 

Per la Commissione occorre che le autorità italiane risolvano rapidamente l'attuale emergenza e creino le premesse per una raccolta e uno smaltimento compatibile con i principi fondamentali della normativa dell'UE, soprattutto allo scopo di proteggere la salute umana e tutelare l'ambiente. 

Com'è noto, la lettera di costituzione in mora costituisce la prima fase della procedura d'infrazione, avviata dalla Commissione quando ritiene che uno Stato membro abbia mancato ad uno degli obblighi imposti dal diritto comunitario.
L'infrazione può consistere nella mancata attuazione di una norma comunitaria oppure in una disposizione o in una pratica amministrativa nazionali che risultano con essa incompatibili. 

Attualmente la normativa comunitaria relativa ai rifiuti è contenuta principalmente nella
Direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006.
Le misure previste si applicano a qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si liberi o abbia l'obbligo di liberarsi secondo le disposizioni nazionali degli Stati membri. 
Non si applicano invece agli effluenti gassosi, ai rifiuti radioattivi, ai rifiuti minerali, alle carogne di animali e ai rifiuti agricoli, alle acque di scarico e ai materiali esplosivi in disuso ove soggetti a specifiche regolamentazioni comunitarie.

Per aiutare autorità competenti e imprese a stabilire se un dato prodotto debba considerarsi rifiuto ai sensi della normativa in esame, la Commissione ha pubblicato linee guida basate in particolare sulla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE).

Gli Stati membri hanno l'obbligo di vietare l'abbandono, lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti e promuoverne la prevenzione, il riciclaggio e la trasformazione a fini di riutilizzo. 
Sono inoltre tenuti ad informare la Commissione di qualsiasi progetto di normativa implicante l'impiego di prodotti che possono comportare difficoltà tecniche e costi eccessivi di smaltimento o atto ad incoraggiare la diminuzione della quantità di taluni rifiuti, il trattamento di alcuni rifiuti per il riciclaggio e il riutilizzo, l'uso di rifiuti come fonte di energia e l'utilizzazione dei materiali di recupero per preservare le risorse naturali. 

E' poi prevista la cooperazione tra Stati membri per lo sviluppo di una rete integrata di impianti di smaltimento basati sulle tecnologie più perfezionate che garantisca alla Comunità l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti e a ciascuno Stato membro di tendere verso questo obiettivo. 
All'interno della rete lo smaltimento dei rifiuti deve avvenire in uno degli impianti più vicini idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente. 

Gli Stati membri devono garantire che i rifiuti vengano consegnati ad un raccoglitore privato o pubblico o ad un'impresa di smaltimento oppure smaltiti dallo stesso detentore, in base alle disposizioni della direttiva. 

Le imprese o gli stabilimenti che provvedono al trattamento, allo stoccaggio o al deposito di rifiuti per conto di terzi devono ottenere dall'autorità competente un'autorizzazione che riporti tipologie e quantitativi di rifiuti da trattare, requisiti tecnici generali e misure precauzionali da adottare. 
Il rispetto delle condizioni di autorizzazione deve essere assicurato da periodici controlli da parte delle autorità competenti. 
La stessa sorveglianza è prevista per le imprese che provvedono al trasporto, alla raccolta, allo stoccaggio, al deposito o al trattamento dei rifiuti, propri o altrui. 

Sono inoltre soggetti ad autorizzazione le attività di centri di recupero e imprese che provvedono allo smaltimento dei propri rifiuti.

In base al principio "chi inquina paga", il costo dello smaltimento dei rifiuti deve essere sostenuto dal detentore che consegna i rifiuti ad un raccoglitore o ad un'impresa, dai precedenti detentori o dal produttore del prodotto generatore di rifiuti. 

Infine, alle autorità competenti designate dagli Stati membri per l'attuazione delle misure è affidato il compito di elaborare uno o più piani di gestione dei rifiuti che contemplino fra l'altro il tipo, la quantità e l'origine dei rifiuti da recuperare o da smaltire, i requisiti tecnici generali, tutte le disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare nonché i luoghi e gli impianti adatti per lo smaltimento.

Articolo a cura del Dott. Barnaba Accardi

Scritto da Notizie immobiliari

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