AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA E CASI PARTICOLARI
Pubblicato il 18 Settembre 2009
AGEVOLAZIONI PER LA PRIMA CASA E CASI PARTICOLARI
Dal 1° gennaio 2002, chi vende un immobile non deve più pagare l'Invim (soppressa con la legge 28/12/2001, n. 448).
Le agevolazioni per la prima casa sono estese anche alle pertinenze dell'immobile principale, classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 . L'agevolazione è ammessa limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria.
Per essere considerati pertinenza non è necessario che il box o il posto auto risultino ubicati nel medesimo edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.
Si segnala che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) prevede la possibilità negli acquisti tra privati di venire tassati sul valore catastale dell'immobile anziché sul corrispettivo convenuto tra le parti dichiarato nel rogito.
Dichiarare nell'atto di acquisto il prezzo pagato comporterà senz'altro un aumento della parcella notarile: gli onorari, infatti, sono rapportati al valore dell'immobile. Tuttavia, la Finanziaria 2006 obbliga i notai a ridurre, in questi casi, il proprio onorario del 20%; la manovra Bersani-Visco dell'agosto 2006 (decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito nella legge 4.8.2006, n. 248) ha elevato lo sconto al 30%. È questo un diritto riconosciuto al contribuente.Nel caso di acquisto di due appartamenti contigui allo scopo di riunirli in un'unica abitazione, le agevolazioni prima casa spettano limitatamente ad uno solo degli appartamenti, anche se gli stessi vengono acquistati contemporaneamente e con un unico atto. Nel momento dell'acquisto, infatti, si configurano come due unità abitative separate e corrispondenti a diverse unità catastali. Al contrario, se i due appartamenti contigui da acquistare non sono frazionati al momento dell'acquisto e sono destinati a costituire un'unica unità abitativa non di lusso, l'agevolazione prima casa spetta per entrambi gli immobili (circolare 38/E del 12 agosto 2005).
Le aliquote ridotte sono dovute anche a chi acquista, successivamente, nuove quote di un immobile già beneficiato delle agevolazioni.
Ai fabbricati in corso di costruzione o allo stato rustico, nonché a quelli in corso di ristrutturazione si applicano le agevolazioni prima casa.
Nel caso di acquisto di un appartamento da parte di coniugi in regime di comunione legale, qualora solo uno avesse i requisiti soggettivi per usufruire delle agevolazioni prima casa, il beneficio fiscale spetta al 50%, cioè solo per la quota del coniuge in possesso dei requisiti richiesti.
L'agevolazione "prima casa" è riconosciuta anche all'acquirente o ai coniugi che siano titolari del diritto di nuda proprietà su altra casa di abitazione situata nello stesso comune in cui si trova l'immobile che viene acquistato, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dalla legge.
L'agevolazione spetta anche quando si acquistano due appartamenti contigui destinati a costituire un'unica unità abitativa, purché l'abitazione conservi le caratteristiche non di lusso dopo la riunione degli immobili.
Sulla stessa casa di abitazione spetta l'agevolazione quando chi ha il diritto di usufrutto, uso o abitazione acquista la nuda proprietà dell'immobile, oppure quando il nudo proprietario acquista il diritto di usufrutto, uso o abitazione.
Gli sconti per l'acquisto della prima casa valgono anche per gli stranieri privi di cittadinanza italiana che intendono comprare in Italia la loro prima casa, purché siano ovviamente rispettate le condizioni richieste.
L'Agenzia delle Entrate con la circolare dell'agosto 2005 ha precisato che:
- se entrambi i coniugi possiedono i requisiti per usufruire delle agevolazioni, lo sconto spetta sull'intero valore dichiarato;
- se uno solo dei coniugi possiede tutti i requisiti previsti dalla normativa, perché l'altro prima del matrimonio aveva già beneficiato degli sconti, le agevolazioni "prima casa" competono solo limitatamente alla quota di sua spettanza. Sulla restante parte si pagheranno le aliquote intere.
La circolare, inoltre, ha ritenuto che, se al momento del rogito è presente solo uno dei coniugi, le agevolazioni competono, eventualmente, al solo contribuente presente. La normativa richiede esplicitamente la presenza per poter usufruire delle aliquote ridotte.
In presenza della stipula di un contratto preliminare è possibile chiedere l'applicazione del regime agevolato con la "promessa" di essere in possesso dei requisiti richiesti al momento della stipula dell'atto definitivo.
Il contratto preliminare è soggetto all'imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.
Qualora siano versati degli acconti sul prezzo pattuito:
- se il venditore è un privato, gli acconti saranno assoggettati all'imposta di registro del 3%;
- se il venditore è un'impresa che opera nel campo dell'edilizia, sugli acconti si applicherà l' Iva in misura ridotta del 4%.
Nel caso di permuta, cioè del trasferimento reciproco della proprietà di un immobile, trovano applicazione le agevolazioni prima casa, qualora ne sussistano i requisiti.
Fonte :http://www.dossier.net
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