POSSESSO DI IMMOBILI
Pubblicato il 18 Settembre 2009
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| Il reddito dei fabbricati è dato dalla rendita catastale rivalutata del 5%, dal tipo di utilizzo dell'immobile, dal periodo e dalla percentuale di possesso. Per l' ICI la rendita catastale (rivalutata del 5%) va moltiplicata per 100 (per comodità si può moltiplicare direttamente la rendita originaria per 105) per le abitazioni appartenenti alle categorie catastali A e C, con esclusione delle categorie A/10 (uffici e studi privati) e C/1 (negozi e botteghe). Per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si ha diritto a una deduzione dal reddito complessivo fino all'ammontare della rendita catastale dell'immobile e delle relative pertinenze, rapportata alla quota di possesso e al periodo dell'anno durante il quale l'immobile (e le relative pertinenze) è stato utilizzato come dimora abituale. Sia la casa che le pertinenze risultano così esenti dall'Irpef.
La deduzione spetta anche quando l'immobile costituisce la dimora abituale soltanto dei familiari del contribuente. Va ricordato che la deduzione per l'abitazione principale compete per una sola unità immobiliare, per cui se il contribuente possiede due immobili di cui uno adibito a propria abitazione principale e l'altro utilizzato da un familiare, la deduzione spetta unicamente per il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale del contribuente. La deduzione per l'abitazione principale spetta anche quando si trasferisce la dimora abituale in via permanente in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l'abitazione non sia locata. Dal 2008 è stata concessa all'abitazione principale e alle sue pertinenze anche l'esenzione dall' Ici, con decreto legge 27 maggio 2008, n. 93.
Se l'immobile è tenuto a disposizione e, quindi, non è utilizzato come abitazione principale si applica l'aumento di 1/3 della rendita catastale rivalutata del 5%. L'aumento di 1/3 si applica anche se:
Le locazioni ad uso abitativo sono regolate dalla legge n. 431 del 9 dicembre 1998 che ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 27 luglio 1978, n. 392 (meglio conosciuta come "equo canone"). Dal 30 dicembre 1998, infatti, non è più possibile stipulare o rinnovare contratti ad "equo canone".
Per gli affitti "a canone libero" viene tassato il valore più alto tra la rendita catastale rivalutata del 5% e il canone di locazione (aggiornato con le rivalutazioni Istat) ridotto del 15% (o del 25% per i fabbricati siti a Venezia centro e nelle isole di Burano, Murano e Giudecca). Ai proprietari che stipulano un contratto di locazione "a canone concordato" per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad alta "tensione abitativa" viene riconosciuta una riduzione dell'imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, oltre a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione. In pratica va inserito nella dichiarazione dei redditi solo il 59,5% dell'affitto pattuito. Inoltre, viene data la possibilità ai Comuni di prevedere riduzioni dell' ICI sugli immobili locati con tale forma contrattuale. Per le locazioni a soggetti in condizione di disagio socio-abitativo, il decreto legge 13 settembre 2004, n. 240 ha previsto agevolazioni fiscali. In particolare, viene applicata un'ulteriore detrazione dal 30 al 70% prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni. Per fruire della riduzione del 30% o 70% del reddito è necessario riportare nella dichiarazione dei redditi gli estremi del contratto di locazione, l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell' ICI e il Comune in cui l'immobile è situato. Per maggiori informazioni si consiglia di leggere le istruzioni ai modelli 730 e Unico. È bene ricordare che il canone di locazione deve essere maggiorato degli eventuali aggiornamenti Istat e che vanno escluse tutte le spese che vi sono comprese (condominiali, luce, acqua, gas, portineria, riscaldamento, ascensore e simili). I canoni di locazione non percepiti per morosità dell'inquilino non devono essere dichiarati se, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si è concluso il procedimento di convalida di sfratto per morosità. Qualora il giudice confermi la morosità dell'inquilino anche per periodi precedenti, è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari alle imposte versate sui canoni scaduti e non percepiti. In tali casi permane, comunque, l'obbligo di dichiarare il reddito dei fabbricati sulla base della sola rendita catastale.
Ai fini delle imposte dirette, il valore dell'immobile dovrà essere determinato applicando alla rendita i moltiplicatori previsti per l'imposta di registro, rivalutati al 20%. In materia di locazione, quindi, il moltiplicatore è in ogni caso 120. Esempio: contribuente che dichiara nel contratto di locazione un canone mensile di 650 euro per l'affitto di un fabbricato la cui rendita catastale rivalutata è pari a 570 euro. Il canone annuo di locazione ridotto del 15% sarà: 650 x 12 = 7.800 - 1.170 (15% di 7.800) = 6.630 Per determinare il 10% del valore dell'immobile, si dovrà effettuare il seguente calcolo: 570 x 120 = 68.400 x 10% = 6.840 Confrontando i due valori ottenuti, risulta evidente che quello maggiore è il 10% del valore catastale dell'immobile. Pertanto, se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi questo importo (in luogo del canone riportato nel canone di locazione, ridotto del 15%) l'Agenzia delle Entrate non potrà più rettificare, per l'immobile locato, il reddito dichiarato. Giova inoltre ricordare che nel caso di omessa registrazione del contratto di locazione di immobile, oltre alle sanzioni di legge, si presume l'esistenza ( salva documentata prova contraria) del rapporto di locazione anche per i quattro periodi di imposta precedenti quello nel corso del quale è accertato il rapporto stesso. Quale importo del canone su cui pagare l'imposta, si presume, ai fini della determinazione del reddito, il 10% del valore catastale dell'immobile.
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