Il resède condominiale può essere utilizzato come parcheggio temporaneo
Pubblicato il 24 Settembre 2009
Il resède condominiale può essere utilizzato come parcheggio temporaneo
Cassazione civile, Sez.II, 21 gennaio 2009, n.1547
Una proprietaria ricorre in Cassazione contro la sentenza del tribunale che aveva dato ragione ai condomini, stabilendo che lo spazio comune poteva essere utilizzato come parcheggio temporaneo delle autovetture dei comproprietari, a condizione che fosse consentito l’accesso agli esercizi commerciali.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, se il regolamento condominiale non preclude ai condomini di parcheggiare in modo temporaneo auto, moto e biciclette nell’area comune, tale divieto non si può ricavare dall’art.1102, né tanto meno dal regolamento condominiale, a maggior ragione se le norme che regolano il Condominio non sono vincolanti, perché non sono state accettate nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni immobiliari.
Cassazione civile, Sez.II, 21 gennaio 2009, n.1547
Una proprietaria ricorre in Cassazione contro la sentenza del tribunale che aveva dato ragione ai condomini, stabilendo che lo spazio comune poteva essere utilizzato come parcheggio temporaneo delle autovetture dei comproprietari, a condizione che fosse consentito l’accesso agli esercizi commerciali.
La Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Secondo i giudici di legittimità, se il regolamento condominiale non preclude ai condomini di parcheggiare in modo temporaneo auto, moto e biciclette nell’area comune, tale divieto non si può ricavare dall’art.1102, né tanto meno dal regolamento condominiale, a maggior ragione se le norme che regolano il Condominio non sono vincolanti, perché non sono state accettate nei singoli contratti di acquisto delle relative porzioni immobiliari.
Valter Marchetti, Foro di Savona
Fonte :COndominio.com
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