C'è reato solo quando si «firma» per la locazione

Pubblicato il 24 Settembre 2009

C'è reato solo quando si «firma» per la locazione

di Antonio Nucera Nella locazione c'è reato solo se lo straniero è irregolare al momento della stipula o del rinnovo del contratto. La situazione di irregolarità dell'inquilino deve sussistere al momento della stipula o del rinnovo del contratto. Diversamente, non si può configurare a carico del proprietario di un immobile il reato di locazione a straniero privo di titolo di soggiorno. È quanto prevede la nuova legge in materia di sicurezza (di prossima pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale») che modifica la norma introdotta circa un anno fa, la cui formulazione aveva dato luogo a forti incertezze interpretative, anche in giurisprudenza, al punto da rendere problematico locare agli stessi immigrati regolari. Il testo sinora vigente, infatti, prevedeva la reclusione da sei mesi a tre anni (oltre alla sanzione della confisca del bene, a meno che questo non fosse appartenuto a persona estranea al reato), per chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre un ingiusto profitto, avesse dato alloggio ad uno straniero (intendendosi per tale il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea o l'apolide), privo di titolo di soggiorno, in un immobile di cui avesse avuto la disponibilità, ovvero lo avesse ceduto allo stesso, anche in locazione. Il problema che si poneva era quello del rapporto fra durata dei contratti di locazione e durata dei permessi (e dei visti) di soggiorno. Avendo questi una durata massima – salvo rinnovo – di due anni, ci si chiedeva in quali conseguenze sarebbe incorso un proprietario che avesse concesso in locazione un immobile per un periodo superiore. E, in caso positivo, quali strumenti avesse avuto a disposizione per non subire sanzioni qualora il permesso del suo inquilino fosse stato revocato, oppure non fosse stato rinnovato. L'attuale formulazione del l'articolo 12, comma 5-bis, Dlgs 286/98 (Testo unico sull'immigrazione) chiarisce, invece, che con la medesima pena della reclusione da sei mesi a tre anni (oltreché con la medesima sanzione della confisca) sarà punito «chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche in locazione, un immobile ad uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione». Allo stato, dunque, il reato si configura esclusivamente qualora l'inquilino straniero sia in una situazione di irregolarità all'atto della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Nel caso in cui, invece, lo straniero sia provvisto di regolare titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione, eventuali revoche o mancati rinnovi di tale titolo in corso di locazione non determinano nel proprietario alcuna responsabilità. L'espressione «rinnovo» pone peraltro problemi interpretativi, nel senso di stabilire se nella stessa siano inclusi anche i rinnovi automatici o taciti ovvero solo gli altri, che si concretizzano quindi nella formale stipula di un nuovo contratto. La logica sottostante al provvedimento fa ritenere che si sia inteso riferirsi, da parte del legislatore, solo a questi ultimi, atteso che per il diniego di rinnovo (o di disdetta, nei contratti agevolati) occorre ricorra una delle ipotesi fissate – nei diversi casi – dalla vigente normativa (fra le quali non rientra la perdita di validità del titolo di soggiorno dei conduttori). Ciò, anche per un'ulteriore (concorrente, e pur separatamente valida) ragione: che il titolo di soggiorno del conduttore potrebbe perdere di validità nel periodo (un anno o sei mesi, a seconda che si tratti di locazione a uso diverso o abitativo) successivo al termine obbligatorio di preavviso di diniego (o di disdetta dopo il periodo di proroga biennale, nei contratti agevolati) e cioè in un momento nel quale il locatore non ha più la possibilità di far cessare il contratto. Ufficio studi Confedelizia ©
Fonte :il sole 24 ore

Scritto da Notizie immobiliari

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