Porte REI Ministero dell’Interno
Pubblicato il 8 Ottobre 2009
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
-AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL
FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: Porte REI.
È stato chiesto di conoscere se “i documenti e le punzonature a
corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei
certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in
considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte
(1989 – 1990)”.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Area Protezione Passiva di
questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di
resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma
UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la
scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi
della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio
1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre
1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di
semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30
aprile 1994.
Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette
disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l’attività in
argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la
documentazione di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio
1998 sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse
certificazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
fonte: geologi.info
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA
DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PREVENZIONE INCENDI
-AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI E REGIONALI DEI VIGILI DEL
FUOCO
LORO SEDI
-AI SIGG. COMANDANTI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO
LORO SEDI
OGGETTO: Porte REI.
È stato chiesto di conoscere se “i documenti e le punzonature a
corredo delle porte REI possano ritenersi sufficienti in luogo dei
certificati di omologazione richiesti dalla normativa vigente anche in
considerazione degli anni di costruzione ed installazione delle porte
(1989 – 1990)”.
Al riguardo, acquisito anche il parere dell’Area Protezione Passiva di
questa Direzione Centrale, si conferma che la classificazione di
resistenza al fuoco delle porte si effettua oggi in base alla norma
UNI-CNVVF 9723 recepita con D.M. 14 dicembre 1993 e che la
scadenza dei certificati di porte resistenti al fuoco, emessi ai sensi
della circolare n. 91/61 tra il 1° gennaio 1988 ed il 1° gennaio
1990, è stato fissato, dalla circolare n. 17/92, al 31 dicembre
1993 e per le porte giacenti nei magazzini dei cantieri in attesa di
semplice montaggio è stata fissata, dalla circolare n. 21/93 al 30
aprile 1994.
Premesso quanto sopra si ritiene che alla luce delle suddette
disposizioni il certificato di prevenzione incendi, per l’attività in
argomento, possa essere rilasciato unicamente se viene prodotta la
documentazione di cui al punto 2 dell’allegato II al D.M. 4 maggio
1998 sulla scorta dei relativi rapporti di prova e delle connesse
certificazioni.
IL DIRETTORE CENTRALE
fonte: geologi.info
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