| Abrogazione espressa delle agevolazioni previste per le cooperative edilizie nei casi di assegnazione ai soci di immobili e di acconti versati dai soci. Questo quanto disposto dai commi 4, 5 e 6 dell’art.4-ter del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102, in cui sono state abrogate le agevolazioni previste per le cooperative edilizie. Per fornire una visione più chiara e defini ta delle novità introdotte, l’Ance ricorda che le cooperative edilizie nascono con lo scopo mutualistico di fornire ai soci un immobile in proprietà o in godimento ad un prezzo più basso di quello di mercato, tramite l’annullamento del profitto di natura lucrativa. Per quanto riguarda le novità introdotte dal DL 78/2009, il comma 4 dell'art.4-ter ha previsto l'abrogazione delle disposizioni previste, per le cooperative a proprietà divisa, dai commi 2 e 3 dell'art.3 del DL 27 aprile 1990, n.90 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1990, n.165), con effetti a partire dal 5 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione n. 102/2009 del citato D.L. 78/2009). |