Cooperative edilizie,
Pubblicato il 10 Gennaio 2010
Cooperative edilizie,
come cambia il regime IVA
a cura di
ANCE
A titolo esemplificativo, si ipotizzi il caso di assegnazione in proprietà di unità residenziale, acquistata
come “prima casa” dal socio.
Alla luce delle novità introdotte dal D.L. 78/2009, quindi, l’imposta dovuta sull’assegnazione del suddetto
immobile viene ora applicata sulla base imponibile piena, con un maggiore importo a carico del socio
pari a
€ 1.680 (€ 8.000 invece che € 6.320).
Analogamente, il comma 3 dell’art. 3 del D.L. 90/1990 prevedeva che: «Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto
la base imponibile delle assegnazioni in favore dei propri soci di alloggi adibiti ad abitazione principale,
costruiti su aree in diritto di superficie [...] è costituita dal 50% del costo degli alloggi medesimi
se non superiore a quello stabilito dal Comitato per l’edilizia residenziale. Per la parte non opera la riduzione
della base imponibile». In questo caso, il meccanismo di calcolo della base imponibile e della
relativa applicazione dell’IVA operava con lo stesso metodo previsto dal comma 2, ma l’abbattimento
operato sulla base imponibile costituita dal costo dell’immobile stabilito dal CER era più consistente.
In questo caso, infatti, la base imponibile su cui applicare l’aliquota d’imposta si distingueva in 2 parti:
– una costituita dal 50% del costo dell’immobile stabilito dal CER;
– l’altra pari alla parte eccedente il costo stabilito dal CER sulla quale non operava alcun abbattimento.
Tale maggior riduzione della base imponibile trovava fondamento nell’assegnazione al socio di un immobile
costruito su aree edificate in diritto di superficie (e non di proprietà).
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IVA
documento
Assegnazione ai soci di immobili in proprietà – base imponibile IVA
Precedente regime IVA (prima casa)
Costo totale dell’immobile
€
200.000
Costo dell’immobile base CER
€
140.000
70% del costo dell’immobile base CER
€
98.000
IVA 4% su 70% in base CER
€
3.920
Residuo costo finale al netto in base CER
€
60.000
(differenza tra costo totale dell’immobile e costo dell’immobile base CER)
(200.000-140.000)
IVA 4% su residuo costo al netto in base CER
€
2.400
Totale complessivo IVA a carico del socio assegnatario
€ 6.320
(3.920+2.400)
Assegnazione ai soci di immobili in proprietà – base imponibile IVA
Nuovo regime IVA (prima casa)
Costo finale dell’immobile
€
200.000
IVA 4% a carico del socio
€ 8.000
Assegnazione ai soci di immobili su aree in diritto di superficie – base imponibile IVA
Precedente regime IVA (prima casa)
Costo totale dell’immobile
€
200.000
Costo dell’immobile base CER
€
140.000
50% del costo dell’immobile base CER
€
70.000
IVA 4% su 70% in base CER
€
2.800
Residuo costo finale al netto in base CER
€
60.000
(differenza tra costo totale dell’immobile e costo dell’immobile base CER)
(200.000-140.000)
IVA 4% su residuo costo al netto in base CER
€
2.400
Totale complessivo IVA a carico del socio assegnatario
€ 5.200
(2.800+2.400)
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In questo caso, invece, l’aggravio per l’applicazione dell’IVA sulla base imponibile piena è di
€ 2.800 (
€
8.000 invece che
€5.200). Sempre per le cooperative a proprietà divisa, il comma 6 dell’art. 4-ter del D.L.
78/2009 ha modificato il comma 4 dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 in ordine al momento in cui si intende
effettuata l’operazione di assegnazione degli alloggi ai fini IVA, nell’ipotesi di fatturazione, di acconti o
del totale del corrispettivo dovuto, precedente al rogito notarile. In merito, si ricorda che il comma 2
lett.
d-bis) dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972 prevede che, per le assegnazioni in proprietà di case di abitazione
fatte ai soci da cooperative edilizie a proprietà divisa, la cessione del bene si considera effettuata alla
data del rogito notarile. Anche in caso di pagamento di acconti o del totale del corrispettivo dovuto,
l’art. 6, comma 4 del D.P.R. 633/1972, nella precedente versione, prevedeva che l’operazione si considerasse
in ogni caso effettuata sempre al momento del rogito notarile.
Ora, alla luce delle modifiche apportate dal D.L. 78/2009, invece, il pagamento di acconti o del totale del
corrispettivo dovuto, precedentemente alla stipula del rogito notarile, è rilevante ai fini IVA. Pertanto,
limitatamente all’importo fatturato o corrisposto, l’operazione s’intenderà effettuata anche prima del
rogito notarile.
Infine, il comma 5 dell’art. 4-
ter del D.L. 78/2009 ha, poi, abrogato il comma 3 dell’art. 1 del D.L. 417 del 30
dicembre 1991 (convertito, con modificazioni, dalla legge 66 del 6 febbraio 1992), che prevedeva, per le
cooperative a proprietà indivisa, un regime agevolato ai fini IVA per i canoni periodici corrisposti dai soci.
In particolare, veniva stabilito che la percentuale di riduzione della base imponibile del 70%, in caso
di assegnazione ai soci di immobili su aree in proprietà, e del 50%, per le assegnazioni ai soci di immobili
su aree in diritto di superficie, era applicabile anche ai corrispettivi periodici versati dai soci alla cooperativa
per l’assegnazione in godimento di abitazioni. Quindi, a partire dal 5 agosto 2009, sui canoni versati
dai soci delle cooperative a proprietà indivisa viene applicata l’IVA sulla base imponibile piena. In
definitiva, al momento attuale il regime IVA per le cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa non
presenta alcuna eccezione rispetto alle regole generali, considerando, quindi, l’assegnazione di immobili
ai soci allo stesso modo di una cessione di immobili abitativi tra impresa e acquirente privato.
Tipologia di cessione
Cessione
proprietà divisa
a socio su
area in proprietà
Cessione
di immobili da
cooperativa a
proprietà divisa
a socio su area
in diritto
di superficie
Acconti
versati dal socio
Regime IVA in vigore
fino al 4.8.2009
Base imponibile IVA ridotta
al 70% del costo CER e base
imponibile piena sul residuo
Base imponibile IVA ridotta
al 50% del costo CER e base
imponibile piena sul residuo
Irrilevanti ai fini IVA
Regime IVA in vigore
dal 5.8.2009
Base imponibile IVA piena
(IVA 4% se requisiti “prima
casa” – IVA 10% altri casi)
Base imponibile IVA piena
(IVA 4% se requisiti “prima
casa” – IVA 10% altri casi)
Rilevante ai fini IVA
FONTE : Il sole 24 ore
di immobili da
cooperativa a
IVA
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