Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
Pubblicato il 29 Dicembre 2009
Detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici
Finalmente disponibile tutta la documentazione ed i moduli per le richieste:
Agenzia entrate RISOLUZIONE N. 244/E del 11 Settembre 2007
Notizie dell’ultima ora: Regioni più severe dello Stato sul risparmio energetico
DECRETO 11 MARZO 2008 DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007, n.
244, per la definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di
trasmittanza termica ai fini dell’applicazione dei commi 344 e 345 dell’articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Circolare n. 46 del 19 luglio 2007 chiarimenti sulla disciplina fiscale degli incentivi sui Pannelli Solari
Troppi errori nella richiesta di incentivo per pannelli solari fotovoltaici
Circolare definitiva con le norme operative ed i parametri e coefficienti imposti 31.05.2007 Read more
Agenzia delle Entrate – N. 2007/194022 – Comunicazione, per via telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati acquisiti nell’attività di gestione da parte dei soggetti che gestiscono, anche in concessione, il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,
Dispone:
1. Soggetti obbligati alla comunicazione
Gli enti locali che gestiscono la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e le società loro concessionarie che gestiscono la Tariffa di Igiene ambientale effettuano annualmente le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate dei dati in loro possesso relativi alle dichiarazioni degli utenti, acquisiti nell’ambito dell’attività di gestione, che abbiano rilevanza ai fini delle imposte sui redditi, secondo le disposizioni del presente provvedimento.
2. Dati oggetto della comunicazione
2.1. Sono oggetto di comunicazione i soli dati, di cui al tracciato record allegato al presente provvedimento, rilevanti ai fini dei controlli e relativi ad ogni immobile insistente sul territorio comunale per il quale il servizio è istituito.
2.2. I dati riguardano nello specifico:
• dati identificativi del soggetto che gestisce il servizio di smaltimento rifiuti (denominazione, codice fiscale);
• dati identificativi (denominazione, codice fiscale) dell’occupante – detentore dell’immobile;
• dati relativi all’immobile occupato o detenuto.
3. Modalità di trasmissione
3.1 I soggetti obbligati alla comunicazione devono trasmettere, secondo le specifiche tecniche indicate nell’allegato 1 del presente provvedimento, i dati richiesti di cui al punto 2, utilizzando il servizio Entratel, come specificato nel decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e nel decreto 31 luglio 1998 e successive modificazioni, nonché dei relativi allegati, avvalendosi anche degli intermediari abilitati al servizio. Per effettuare la trasmissione telematica di tali comunicazioni, i soggetti obbligati sono tenuti ad utilizzare i prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate, al fine di verificare la congruenza dei dati comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
3.2 Gli archivi contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il servizio telematico dovranno avere dimensioni non superiori a tre MegaByte.
3.3 E’ consentita la trasmissione di un file in sostituzione di un altro precedentemente inviato purché esso si riferisca al medesimo periodo di riferimento e la sostituzione avvenga, previo annullamento del file precedentemente inviato, non oltre un mese dal termine di trasmissione dei dati da sostituire, utilizzando l’apposita procedura di annullamento, prevista in ambiente Entratel.
4. Modalità della trasmissione sostitutiva
4.1 L’Agenzia delle Entrate, a seguito dell’implementazione delle procedure di controllo della qualità dei dati contenuti nelle comunicazioni, invita, con lettera raccomandata, i soggetti che hanno effettuato una delle comunicazioni obbligatorie all’Anagrafe Tributaria, a trasmettere una comunicazione integrativa o sostitutiva della precedente.
4.2 La trasmissione di un file in sostituzione o integrazione di un altro precedentemente inviato, viene effettuata tramite le modalità standard previste dai Servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
5. Termini per le comunicazioni
5.1 Le comunicazioni di cui al punto 2 relative all’anno solare precedente, a partire da quelle concernenti il periodo 2007, sono effettuate entro il 30 aprile dell’anno solare successivo.
5.2 Le comunicazioni relative agli anni successivi al 2007 vanno trasmesse solo in caso di variazione dei dati di cui al tracciato record.
6. Trattamento dei dati
6.1 I dati e le notizie raccolti, che sono trasmessi nell’osservanza della normativa in materia di riservatezza e protezione dei dati personali, sono inseriti nei sistemi informativi dell’Anagrafe Tributaria e sono trattati, secondo il principio di necessità, attraverso particolari sistemi di elaborazione, prevalentemente consistenti nei c.d. «data warehouse», che consentono di eseguire analisi selettive che limitano il trattamento dei dati personali, e di individuare i soli soggetti che posseggono i requisiti fissati per l’esecuzione dei controlli fiscali.
6.2 Il trattamento dei dati acquisiti da parte dell’Agenzia delle Entrate è riservato esclusivamente agli operatori incaricati dei controlli, le cui operazioni sono compiutamente tracciate.
7. Sicurezza dei dati
7.1. La sicurezza nella trasmissione dei dati, di cui al punto 2, è garantita dal sistema di invio telematico dell’Anagrafe Tributaria, che è basato su un meccanismo di autorizzazione a doppio fattore, consistente in un codice identificativo dell’utente abbinato ad una specifica password. Per usufruire di alcuni servizi erogati in rete è previsto l’inserimento di un ulteriore codice PIN personale dell’utente, non utilizzabile da altri soggetti. Le predette credenziali di autenticazione sono esclusivamente personali per ciascun incaricato del trattamento. La riservatezza nella trasmissione dei dati è altresì realizzata attraverso un meccanismo basato su chiavi «asimmetriche» che garantiscono la cifratura dell’archivio da trasmettere.
7.2 La consultazione sicura degli archivi del sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria è garantita da misure che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione ed autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte nonchè della conservazione delle copie di sicurezza.
8. Consultazione del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante per la protezione dei dati personali è stato consultato all’atto della predisposizione del presente provvedimento ai sensi dell’art. 154, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Motivazioni
Le disposizioni del presente provvedimento rispondono all’esigenza di rendere più incisiva l’azione di contrasto ai fenomeni di evasione realizzati attraverso la locazione di unità immobiliari non rilevate ai fini dell’imposta di registro e/o non dichiarate ai fini delle imposte sul reddito.
A tale scopo i gestori del servizio di smaltimento rifiuti, non trasmettono all’Agenzia delle Entrate tutti i dati in loro possesso ma esclusivamente le informazioni minime necessarie per effettuare i controlli.
In particolare, le informazioni relative alle singole unità immobiliari ottenute dai gestori del servizio di smaltimento rifiuti, che contengono i dati sui soggetti che risultano occupanti o detentori delle medesime, sono utili per essere confrontate con le informazioni messe a disposizione dall’Agenzia del Territorio, facenti riferimento alle identiche unità, che contengono i dati relativi ai proprietari delle stesse. Per poter realizzare tale comparazione è necessario che i soggetti obbligati comunichino i dati catastali identificativi dell’immobile presso cui è attivato il servizio. La mancata rispondenza tra occupante/detentore e proprietario dell’immobile segnala, presuntivamente, la presenza di un contratto di affitto che necessita di apposita registrazione e che fornisce reddito per il dante causa dello stesso.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate:
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68 comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4).
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 febbraio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento:
Decreto 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998.
Decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000 n. 445 e successive modificazione e integrazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003.
Deliberazione dell’Autorità per l’informatica nella pubblica amministrazione n. 42 del 13 dicembre 2001, integralmente sostituita dalla deliberazione del Centro Nazionale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione del 19 febbraio 2004 n. 11, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2004.
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 106, 107 e 108.
Il presente provvedimento sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Rumori molesti nel condominio
Il cittadino può rivolgersi al Giudice di Pace (art.7 C.P.C.) per ottenere il rispetto dell’art.844 del Codice Civile che, regolando i rapporti di vicinato, vieta le immissioni, le esalazioni, i rumori e gli scuotimenti che superano la “normale tollerabilità”. Non è necessaria l’assistenza di un patrocinatore legale e per questa materia il Giudice di Pace è competente qualsiasi sia il valore della controversia. Avvalendosi di un consulente tecnico d’ufficio per gli accertamenti, il Giudice potrà inibire immediatamente l’attività rumorosa, oppure imporre, se tecnicamente possibile, determinati accorgimenti che riducano il fastidio provocato.
Il trasgressore potrà essere condannato al risarcimento dei danni nei confronti di coloro che hanno dovuto subire il fastidio provocato dal rumore.
Nei confronti di chi provoca rumore può anche essere intentata anche una causa penale sulla base dell’art.659 del Codice Penale:
il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone (ad esempio a causa di schiamazzi notturni provenienti dai frequentatori di un locale, abuso di strumenti sonori o segnalazioni acustiche);
L’art.659 C.P. è disposto a tutela della quiete pubblica e privata e colui che viene riconosciuto colpevole di reato è sottoposto ad una serie di “spiacevoli” conseguenze. L’azione penale inizia con un atto di denunzia-querela presentato alla Polizia Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Polizia) che lo trasmette immediatamente alla Pretura (competente in base all’art.7 c.p.p.) perché proceda agli accertamenti volti a verificare la sussistenza del reato.
L’ente certificatore dei livelli sonori è l’ARPA.
Il suo intervento può essere richiesto dal comune cittadino o dal giudice ed è oneroso per il richiedente.
L’A.R.P.A., che è l’ente tecnico competente alla misurazione dei livelli di rumore, provvederà a contattare l’esponente per poter effettuare i rilievi ed i controlli di merito; se risultano superati i limiti previsti dalla legge, il verbale di rilevamento viene trasmesso al Comune, affinché con opportuni provvedimenti sia imposto al titolare dell’attività rumorosa di adeguarsi ai valori limite di rumore previsti dalla legge.
I tecnici dell’ARPA verificheranno in seguito se è avvenuto il risanamento e, nel caso in cui accertino la continuazione dell’attività rumorosa, è prevista una sanzione amministrativa da € 258 a € 10.329 ai sensi dell’art. 10 co.3 L.Q. 447/95 e può essere inoltrata l’informativa di reato all’Autorità Giudiziaria competente (giudice unico) ai sensi dell’art.650 del Codice Penale, per inosservanza di un provvedimento legalmente dato dall’autorità.
SENTENZA
Poiché nel nostro Paese mancano norme di legge circa l’isolamento acustico e i rumori ammissibili nelle abitazioni, la giurisprudenza, necessitata a supplire alla carenza legislativa, ha elaborato, al fine di stabilire i livelli di tollerabilità delle immissioni, un criterio comparativo-relativo che “determina” come punto di riferimento il rumore di fondo e ritiene intollerabili le immissioni che lo superano di oltre 3 dB. Poiché il decibel, unità di misura dell’intensità del suono, ha scala logaritmica, il limite massimo ammissibile di 3 dB sul rumore di fondo comporta un raddoppio della intensità del rumore e significa che la componente del rumore immesso, considerata da sola, non può superare il rumore di fondo.
* Corte app. civ. Milano, sez. IV, 17 luglio 1992, n. 1351, Di Corleto c. Rimini e altri e Soc. Negri Immobiliare, in Arch. Loc. e Cond.1993, 496.
Condominio, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone: devono incidere sulla tranquillità pubblica, per essere penalmente rilevanti, il rumore e gli schiamazzi vietati.
Tribunale di Caltagirone Sezione Penale – Sentenza n. 641/02 R.S.del 13/12/2002
In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, il rumore e gli schiamazzi vietati, per essere penalmente rilevanti, debbono incidere sulla tranquillità pubblica – essendo l’interesse specificatamente tutelato dal legislatore quello della pubblica tranquillità sotto l’aspetto della pubblica quiete – di guisa che gli stessi debbono avere la potenzialità di essere percepiti da un numero indeterminato di persone, pur se, in concreto, soltanto alcune se ne possono lamentare.
Ne consegue che la contravvenzione in esame non sussiste allorquando i rumori arrechino disturbo ai soli occupanti di un appartamento, all’interno del quale sono percepiti, e non ad altri soggetti abitanti nel condominio in cui è inserita detta abitazione ovvero nelle zone circostanti; infatti, in tale ipotesi non si produce disturbo della tranquillità di un numero indeterminato di soggetti, sicché un fatto del genere può costituire, se del caso, illecito civile, come tale fonte di risarcimento di danno, ma giammai assurge a violazione penalmente sanzionabile (cfr. cassazione 12 dicembre 1997 n. 1406).
Suprema Corte, Cass. pen., sez. I, 19/04/2001, “Rispondono del reato di cui all’art. 659 comma 1 c.p. un uomo e una donna che non impediscono il molesto abbaiare, anche in ore notturne, di due cani di loro proprietà, custoditi nel cortile di un edificio condominiale”.
Risarcibile chi non dorme per il cane che abbaia (Cassazione 26107/2006) Chi non riesce a dormire a causa dell’abbaiare ininterrotto dei cani ha diritto ad un risarcimento. Lo ha stabilito la Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, che hanno accordato un risarcimento di mille euro ad un signore di Catania che, certificati medici alla mano, aveva dimostrato che il continuo abbaiare, anche di notte, dei due cani del vicino, avevano impedito il suo riposo. La Suprema Corte ha in proposito sottolineato che “il ridotto ambito delle molestie non esclude la sussistenza del reato potendo esso ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l’interesse di una persona singola”, considerato che, oltretutto, “l’abbaiare di cani, specialmente di notte, è un fatto potenzialmente idoneo a disturbare il riposo o l’occupazione delle persone che risiedono nelle vicinanze della fonte del rumore”.
Cani in condominio: abbaiano troppo forte? Si paga anche se disturbano un solo vicino Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241 Non ha importanza se a lamentarsi per i latrati dei cani e’ un solo vicino. A fare scattare la responsabilita’ del proprietario dell’animale, infatti, non e’ ”l’effettivo raggiungimento di plurime persone”, ma la ”potenzialita’ diffusiva” dell’abbaiare dell’animale. Contravvenzione all’articolo 659 Cp – Latrato dei cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone (Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241)Cassazione – Sezione prima penale (up) – sentenza 8 luglio-13 settembre 2004, n. 36241 Osserva Con la sentenza di cui in epigrafe, il Tribunale dichiarava il Cxxxxxx colpevole di contravvenzione all’articolo 659 Cp, condannandolo alla pena di 170 euro di ammenda, oltre alle pronunce accessorie, dichiarava invece l’improcedibilità dell’azione penale nei suoi confronti quanto al reato di minacce lievi, per mancanza di querela. Osservava il primo giudice che sia il denunciante Santarnecchi, sia il teste Licciardi, avevano confermato che il Cxxxxxx non aveva impedito il latrato dei propri cani, che di giorno e di notte rendevano impossibile il riposo e la quiete delle persone; si trattava di un fatto diffusivo – al di là del concreto numero delle persone raggiunte dai rumori molesti – che quindi integrava la contravvenzione contestata. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Cxxxxxx, che denunciava violazione di legge e vizio della motivazione. Il reato in addebito sussiste solo quando la fonte sonora denunciata attinga un numero indeterminato di persone di media sensibilità; nella specie, i latrati disturbavano il solo Santarnecchi e non altri, come il confinante, che aveva deposto in proposito. Il luogo del reato era in campagna, lontano da altre abitazioni ed edifici, con la conseguente inidoneità della lamentata turbativa ad integrare una ipotesi penalmente rilevante. Doveva altresì rilevarsi che, per quanto il capo d’imputazione contenesse una specifica data di accertamento, nessuna indagine era stata fatta in proposito, facendo la sentenza impugnata generico riferimento al fatto contestato, senza alcuna localizzazione cronologica. Il ricorso è infondato. Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente, la contravvenzione addebitatagli non si realizza per l’effettivo raggiungimento di plurime persone, da parte della fonte rumorosa, idonea a realizzare la turbativa lamentata in concreto dal denunciante; ciò che rileva penalmente è la potenzialità diffusiva della fonte stessa, che deve essere oggettivamente idonea – al di là delle caratteristiche soggettive della fattispecie – a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero della generalità di soggetti che fossero attinti dai rumori (nella specie, dai latrati); infatti, il reato in questione colpisce il bene giuridico dell’ordine e della “tranquillità” pubblici. Nel caso in esame, la sentenza impugnata motiva senza incorrere in vizi logico-giuridici e alla stregua del compendio testimoniale esaminato su tale potenzialità; né a questa Corte è dato procedere ad una rivisitazione del quadro probatorio, che è indagine fattuale istituzionalmente interdetta al giudice della legittimità. Quanto alla collocazione nel tempo nell’ipotesi contravvenzionale in questione, la censura di un difetto di indagine sul giorno del contestato accertamento è speciosa, giacché quella data segna la denuncia del fatto lesivo, poi retrospettivamente accertato a mezzo appunto dell’indagine dibattimentale, cui la decisione gravata di ricorso fa richiamo. Il ricorso stesso deve dunque essere rigettato, colle ulteriori statuizioni indicate nel dispositivo. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio, che liquida in complessivi euro 1600 di cui euro 1200 per onorari.
Vicino rumoroso? anche un solo inquilino può farlo condannare
Cass. Sez. I penale, sentenza n° 41478
L’inquilino rumoroso che se ne infischia dei “richiami bonari” del dirimpettaio la cui quiete viene turbata, può essere condannato penalmente anche se la lamentela è partita da un solo condomino. La rivoluzionaria sentenza riguarda il caso di un salernitano, che era solito fare con i suoi cani “un gioco induttivo del loro frequente abbaio” e suonare uno strumento elettrico anche a tarda ora.
La Prima sezione penale ha convalidato la condanna del condomino anche in ragione della “indifferenza” dell’inquilino rumoroso” a qualsivoglia bonario richiamo”, sottolineando “l’irrilevanza della mancata proposizione di doglianza da parte di altri condomini”.
Sicché, “pur quando dell’evento di disturbo si sia lamentata anche solo una persona, ben può ravvisarsi il reato di disturbo allorché i rumori abbiano determinato oggettivamente, in ragione della loro potenzialità diffusiva, una situazione tale da poter recare disturbo ad una pluralità di soggetti”.
Per questo motivo, invano è stato il ricorso dell’inquilino rumoroso (già multato dal Tribunale di Salerno per il reato previsto dall’art. 659 c.c.) in Cassazione facendo notare che il “maggioritario indirizzo giurisprudenziale” prevede che in tema di disturbo del riposo e delle occupazioni delle persone, il disturbo deve essere segnalato da una “pluralità di persone” altrimenti si resta nell’illecito civile.
Inquinamento acustico e potere regolamentare del comune Cassazione , sez. I civile, sentenza 01.09.2006 n° 18953 Se nessun ente locale può disapplicare le disposizioni della legge n. 447/1995, introducendo, in specie, fuori dei casi espressamente consentiti (v. l’articolo 6, comma 1, lettera h), in relazione allo svolgimento di attività e manifestazioni temporanee) valori limite di emissione o di immissione dei rumori diversi e, comunque, inferiori rispetto a quelli risultati dai decreti emanati a norma dell’articolo 3, comma 1, lettera a) della legge statale (cfr. articoli 3 e 4 del Dpcm 14 novembre 1997), ciò non impedisce, tuttavia, ai comuni di adottare una più specifica regolamentazione dell’emissione e dell’immissione dei rumori nel loro territorio, la quale, nel rispetto dei vincoli derivanti dalla legge n. 447/1995, prenda in considerazione, non già il dato oggettivo del superamento di una certa sogli di rumorosità considerato, per presunzione assoluta, come generativo di un fenomeno di inquinamento acustico, a prescindere dall’accertamento dell’effettiva lesione del complesso di valori indicati nell’articolo 1, comma 1, lettera a), della legge, ma i concreti effetti negativi provocati dall’impiego di determinate sorgenti sonore sulle occupazioni o sul riposo delle persone e, quindi, sulla tranquillità pubblica o privata. E’ quanto stabilito dai giudici della Corte di Cassazione con la sentenza 1 settembre 2006, n. 18953. La disposizione di cui all’articolo 51 del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Jesolo rientra per l’appunto nell’ambito della disposizioni dianzi indicate: inserita nel Titolo IV, dedicato alla «quieto e sicurezza nel centro abitato», e non già nel successivo Titolo V, specificamente finalizzato alla «tutela dall’inquinamento acustico», essa è rivolta infatti a salvaguardare la tranquillità degli abitanti del comune in confronto alla offese concretamente recate tramite l’inopportuno impiego, nell’ambito dall’«esercizio di locali da ballo», di «apparecchi per la riproduzione o l’amplificazione del suono o delle voci o delle attrazioni musicali o della esibizioni». E ciò a prescindere dall’avvenuto obiettivo superamento dei limiti di rumorosità fissati dalla legge 447/95 e dal Dpcm 14 novembre 1997. integrativo dell’autonoma violazione prevista dall’articolo 10 della legge statale, che nella specie non è stata infatti contestata al ricorrente. Pertanto, non si trattava di stabilire se fossero stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti da detto Dpcm, né di compiere le rilevazioni nelle località e con i criteri individuati dalle norma dianzi indicate, tali da richiedere l’utilizzazione di appositi apparecchi di precisione; bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente fosso idoneo a determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica avuto di mira dalla norma regolamentare. In tale prospettiva, la sentenza impugnata ha dunque legittimamente fondato la verifica circa la sussistenza dell’illecito sugli accertamenti al riguardo compiuti dalla Polizia municipale, la quale ha evidenziato come le casse acustiche posta nel parcheggio antistante il parco acquatico ……, all’entrata dell’esercizio di intrattenimento e svago …… esercizio riconducibile al novero dei locali da ballo agli affetti dell’articolo 51 del regolamento diffondessero musica a volume tale da poter essere udita, anche in presenza di traffico veicolare, fino ad una distanza di settanta metri, ossia fino all’incrocio, munito di semaforo, tra le Vie Buonarroti e Padania (circostanza, questa, peraltro incontestata), cosi da recare disturbo e molestia alle vicine abitazioni residenziali, ubicate ad una distanza inferiore a quella dell’accertamento.
FONTE: http://condominiale.lavorincasa.it
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