| Coevamente alla modifica di cui si è discusso, il D.Lgs. n. 38/2005, che ha introdotto - obbligatoriamente per alcune società - i principi contabili internazionali, per evitare alle stesse penalizzazioni fiscali, ha modificato l'art. 109, comma 4, del Tuir. Il metodo finanziario consiste nella contabilizzazione del leasing come se il bene fosse stato già acquisito in proprietà dall'utilizzatore. Per tale motivo, la società dovrà iscrivere il bene nell'attivo dello stato patrimoniale alla voce Immobilizzazioni, inserendo per converso il debito verso la società di leasing. Al ricevimento delle fatture dei canoni per la locazione finanziaria occorrerà stornare il debito verso la società di leasing ed inserire nel conto economico la parte eccedente la quota capitale che concerne il costo per interessi e compensi della stessa società di leasing. Al termine di ciascun esercizio, infine, occorrerà calcolare le quote di ammortamento come se il bene fosse di proprietà ed al termine del contratto estinguere il debito con la società di leasing pagando il riscatto. Tale comportamento contabile, previsto dagli IAS, ha fatto sì che le norme fiscali dovessero modificarsi e ciò è avvenuto inserendo nell'art. 109, comma 4, lett. b), del Tuir, la disposizione in base alla quale «… la differenza tra i canoni di locazione finanziaria di cui all'art. 102, comma 7 e la somma degli ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che derivano dai relativi contratti imputati a conto economico …» sono deducibili se in un apposito prospetto del Modello Unico (quadro EC) è indicato l'importo complessivo, il valore civile e fiscale dei beni e quello dei fondi. Naturalmente, ciò comporterà una variazione in diminuzione del risultato civilistico della società. |