Con l'affitto imposta indetraibile
Pubblicato il 15 Gennaio 2010
Giampaolo Piagnerelli ROMA Al contribuente non spetta la detrazione Iva per lavori effettuati su beni propri concessi prima in locazione e poi ceduti. È quanto precisa la Cassazione con la sentenza n. 281/2010 (il testo è sul sito www.guidanormativa.ilsole24ore.com nella sezione news). La Corte si è trovata alle prese con un imprenditore che nel 1990 aveva acquistato un'azienda di ristorazione. Nel 1991 la concedeva in locazione, per venderla definitivamente all'affittuario nel 1992. L'Ufficio, ritenendo che i costi per migliorare l'attività non fossero inerenti all'esercizio di un'impresa gestita da terzi, notificava al contribuente un avviso di rettifica per 24mila euro. I giudici di merito avevano sposato la tesi del ristoratore, cioè che la detrazione fosse stata operata da un soggetto che aveva ancora la qualifica di imprenditore e che le spese fossero state documentate da fatture e relative scritture contabili. I giudici della Cassazione, invece, hanno ritenuto che l'agevolazione può essere concessa solo quando tra chi ne usufruisce e agevolazione ci sia uno stretto rapporto di inerenza. Non basta, quindi, che i costi siano sostenuti per una migliore gestione in senso astratto, ma devono rientrare nell'attività dell'azienda
Fonte:Il sole 24 ore
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