Detrazione fiscale sulle ristrutturazione ok dall' Unione europea

Pubblicato il 5 Luglio 2009

Iva al 10% permanente sulle ristrutturazioni

Ventata di novità arriva per quanti vogliono effettuare delle ristrutturazioni nelle proprie abitazioni. E’ stata, infatti, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L116 del 9 maggio 2009 la Direttiva 5 maggio 2009, n. 2009/47/CE, che prevede la possibilità per i Paesi membri dell’UE di ridurre in via permanente l’aliquota IVA per le prestazioni di servizi ad alta intensità di manodopera. Tra queste, ovviamente, rientrerebbero gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
Ricordiamo che la Direttiva 2009/47/CE è entrata in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (lo scorso primo giugno 2009) e deve essere recepita dagli Stati membri attraverso uno specifico provvedimento legislativo, in quanto l’applicazione delle aliquote ridotte rimane, comunque, una facoltà.
In attesa dell’autorizzazione comunitaria, l’Italia aveva già prorogato, fino al 31 dicembre 2011, l’applicazione dell’IVA in misura pari al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
In altre parole, la Direttiva 2009/47/CE ha abrogato l’allegato IV della Direttiva 2006/112/CE, inserendo una disposizione aggiuntiva nell’allegato III, prevedendo che l’applicazione di tale regime fiscale agevolato subisca delle limitazioni con riferimento ai materiali che costituiscono una «parte

significativa del valore del servizio reso». Per questi, l’aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all’intervento di recupero, al netto del valore dei beni medesimi. L’Amministrazione finanziaria nella Circolare n.247/E del 29 dicembre 1999, ha spiegato che nell’ipotesi in cui siano utilizzati, nel quadro dell’intervento, beni di valore significativo, il contribuente deve indicare in fattura il corrispettivo del servizio (soggetto ad IVA al 10%) al netto del valore dei detti beni ed, inoltre, distintamente, la parte del valore dei beni stessi cui è applicabile l’aliquota ridotta e l’eventuale parte soggetta all’aliquota del 20%.
  

Scritto da fabio

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