Piano Casa disegni di Legge e approvazioni TRENTINO ALTO ADIGE parte 2)

Pubblicato il 7 Agosto 2009

Legge Trento n. 2 del 28-03-2009

Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE N. 14 STRAORDINARIO

Capo I Misure straordinarie di carattere generale per fronteggiare la crisi

ARTICOLO 1

Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi

1. In considerazione dell’eccezionale crisi economica in corso, la Giunta provinciale interviene in via straordinaria con:

a) misure per il sostegno al reddito e all’occupazione delle fasce sociali in difficoltà;

b) interventi per il sostegno delle imprese;

c) azioni strutturali per la produttività e la competitività del sistema trentino;

d) una manovra straordinaria sugli investimenti pubblici a sostegno della domanda interna;

e) individuazione dei limiti massimi per i compensi agli amministratori e per il trattamento economico dei dirigenti degli enti strumentali della Provincia.

2. Gli interventi e le misure sono attuate secondo le disposizioni delle leggi di settore di riferimento, utilizzando le risorse autorizzate da queste leggi e le somme previste dal comma 7.

3. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge la Giunta provinciale individua gli atti da adottare per l’attuazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1, nonché i termini entro i quali essi devono essere adottati, anche prescindendo dalle procedure previste dalla normativa vigente.

4. Tenuto conto della necessità di attivare tempestivamente gli interventi e le misure di cui al comma 1, la Giunta provinciale può prevedere l’approvazione, anche per stralci, di atti di programmazione semplificati che individuano gli interventi e le misure da attuare, nonché i tempi di approvazione degli stessi. I predetti atti di programmazione possono essere approvati, anche in deroga alle disposizioni vigenti, con riguardo alle procedure e ai contenuti; analoga deroga può essere prevista anche per la modificazione degli strumenti di programmazione già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge. Nell’individuazione degli atti di programmazione la Giunta provinciale, in particolare, si conforma al criterio in base al quale gli interventi di importo uguale o superiore alla soglia comunitaria per gli appalti pubblici sono comunque individuati dalla Giunta provinciale, mentre quelli di importo inferiore alla predetta soglia possono essere individuati dal dirigente competente previo parere positivo del dirigente generale di riferimento.

5. Nel rispetto del diritto comunitario, al fine di perseguire la tempestiva realizzabilità degli interventi e la rapida spendibilità delle risorse, la Giunta provinciale può approvare criteri e modalità inerenti i trasferimenti, i contributi o i finanziamenti a soggetti terzi, o modificare quelli già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ridefinendo eventualmente i criteri di priorità per le domande già presentate per le quali non è ancora stata stabilita l’ammissione a finanziamento.

6. Per assicurare una rapida mobilitazione delle risorse finalizzate a opere e interventi già approvati alla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta provinciale effettua una revisione straordinaria degli strumenti di programmazione in corso di attuazione e degli altri atti che hanno comportato impegni di spesa anche relativi a esercizi precedenti l’anno 2009, riprogrammando su esercizi successivi al 2009 le opere e gli interventi non caratterizzati da rapida realizzabilità. Con la revisione sono eliminati gli interventi ritenuti non più necessari e possono essere apportate modifiche alla spesa prevista per gli interventi che si ritiene di confermare.

7. Le somme corrispondenti agli interventi oggetto di verifica ai sensi del comma 6 non confermate a carico degli esercizi 2009 e precedenti sono utilizzate per la realizzazione degli interventi e delle misure previste dal comma 1. A tal fine possono essere autorizzati appositi stanziamenti tra le partite di giro del bilancio, con conseguente contabilizzazione delle somme non confermate.

8. In relazione all’evoluzione della congiuntura economica la Giunta provinciale è autorizzata a integrare gli stanziamenti dei capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure previsti dal comma 1 con prelievi dagli appositi fondi di riserva istituiti nella funzione obiettivo relativa a fondi di riserva e per nuove leggi. I prelievi possono essere disposti relativamente sia agli stanziamenti di competenza del bilancio e del relativo documento tecnico, sia agli stanziamenti previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale. La Giunta provinciale può inoltre prelevare somme dagli stanziamenti del bilancio e dal relativo documento tecnico, sia di competenza che degli anni successivi, relativi ai capitoli sui quali sono finanziati gli interventi e le misure di cui al comma 1 per portarle in aumento dei fondi di riserva di cui a questo comma.

9. In sede di approvazione degli interventi e delle misure di cui alla lettera d) del comma 1 sono fissati i termini per l’avvio e per la realizzazione degli stessi. Salvo casi espressamente individuati, i termini per l’avvio non possono essere superiori a sessanta giorni dall’atto di approvazione degli interventi e delle misure. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per il monitoraggio del rispetto dei termini previsti da questo comma e i casi per i quali può essere autorizzata la proroga del termine per la realizzazione degli interventi.

10. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 9 le relative risorse possono essere stornate anche a favore dei fondi di riserva di cui al comma 8, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per essere riassegnate al finanziamento di altri interventi e misure aventi caratteristiche di rapida realizzabilità. Questo comma non si applica al fondo straordinario per gli interventi anticongiunturali dei comuni previsto dall’articolo 13 bis della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale).

11. Le liquidazioni di spesa che riguardano gli interventi e le misure previste dal comma 1 sono disposte entro trenta giorni dal ricevimento della relativa documentazione, salvo esigenze straordinarie individuate con la deliberazione prevista dal comma 12. Sia per i pagamenti che riguardano gli interventi diretti, sia per le agevolazioni si applicano comunque i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 9 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento).

12. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità per l’applicazione di quest’articolo, con particolare riferimento:

a) agli atti da adottare ai sensi dei commi 3 e 4 e ai termini per la relativa adozione;

b) ai criteri e alle modalità per l’effettuazione della revisione straordinaria prevista dal comma 6;

c) ai criteri e alle modalità per la riprogrammazione finanziaria prevista dal comma 6;

d) ai criteri generali per la fissazione dei termini di avvio e realizzazione degli interventi e delle misure di cui al comma 9;

e) ai criteri e alle modalità per il monitoraggio in ordine al rispetto dei termini previsti dal comma 9;

f) ai criteri e alle modalità per lo storno e la riassegnazione delle risorse previste dal comma 10;

g) alle modalità per coordinare la programmazione degli interventi e delle misure previsti da quest’articolo con quelli di carattere ordinario previsti dalle leggi di settore.

13. La Giunta provinciale comunica al Consiglio provinciale l’elenco degli interventi e delle misure effettuate in base a quest’articolo nell’anno 2009 e seguenti.

14. L’articolo 36 (Disposizioni in materia di contabilità) della legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, può essere applicato per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 con riferimento all’annullamento di residui passivi relativi a esercizi finanziari precedenti il 2009.

15. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse con la contingente situazione economico-finanziaria, agli interventi finalizzati a sostenere e assistere la spesa per investimenti rientranti nella competenza della Provincia, ivi compresi quelli esecutivi di progetti compresi nel quadro strategico nazionale, si applicano le speciali misure e procedure acceleratorie previste da quest’articolo e dalle altre norme provinciali in materia.

ARTICOLO 2

Interventi per fronteggiare la crisi economica e finanziaria

1. Per fronteggiare la crisi economica e finanziaria la Provincia può concedere aiuti fino a 500.000 euro per impresa, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria intitolata "Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica", pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 22 gennaio 2009, serie C, n. 16.

2. Gli interventi previsti dal comma 1 si applicano alle misure di aiuto previste da leggi provinciali e concesse nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, anche con riferimento alle domande di agevolazione presentate dal 1° gennaio 2008, ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis). La Giunta provinciale individua le misure di aiuto alle quali si applicano gli interventi previsti da quest’articolo stabilendo i criteri e le modalità applicative.

3. Nel rispetto della disciplina comunitaria indicata dal comma 1, la Provincia è autorizzata a concedere contributi straordinari per agevolare i costi derivanti da progetti di riorganizzazione aziendale di medie e di grandi imprese finalizzati, previo accordo sindacale, al radicamento delle unità locali e alla salvaguardia dell’occupazione.

4. Dagli interventi previsti da quest’articolo sono escluse le imprese che operano nel settore della pesca e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Sono inoltre escluse le imprese che il 1° luglio 2008 si trovavano in situazione di difficoltà ai sensi delle norme comunitarie in materia.

5. Il regime di aiuto previsto da quest’articolo è efficace a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 3

Disposizioni in materia di aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

1. Per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore di questa legge e per quello successivo l’aliquota dell’IRAP, prevista dall’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), è fissata nella misura del 2,98 per cento.

2. L’aliquota IRAP determinata secondo quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, della legge provinciale 31 dicembre 2001, n. 11, è prorogata per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio dell’anno successivo a quello fissato dall’articolo 1, comma 43, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dalle relative proroghe previste con legge statale.

3. Le riduzioni previste ai commi 1 e 2 non spettano per il periodo d’imposta in cui il contribuente sia incorso in provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in conseguenza di violazioni in materia di contrasto del lavoro irregolare e di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

4. Alla copertura delle minori entrate relative all’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella C.

ARTICOLO 4

Misure per fronteggiare la crisi del settore edilizio

1. Al fine di fronteggiare la crisi economica del settore edilizio agevolando interventi di pronta e rapida realizzabilità è istituito un fondo destinato alla concessione di contributi, nella misura massima del 40 per cento della spesa ammessa, per gli interventi sul patrimonio edilizio di cui all’articolo 99, comma 1, lettere da b) ad h), della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio) (1); il contributo può inoltre essere concesso per altri interventi, individuati dalla deliberazione prevista dal comma 7, tra quelli che possono essere realizzati ai sensi dell’articolo 100, comma 1, lettera a), con l’esclusione delle nuove costruzioni, (2) e dell’articolo 105 della medesima legge provinciale. (3)

2. Possono beneficiare del contributo di cui al comma 1 le persone fisiche che hanno presentato la denuncia di inizio attività o hanno ottenuto la concessione edilizia per gli interventi sulle singole unità abitative, comprese le relative pertinenze, ed i condomini per gli interventi sulle parti comuni degli edifici. Non sono comunque oggetto di contributo gli interventi su unità abitative di proprietà di imprese.

3. Il contributo disciplinato da quest’articolo è alternativo alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

4. Ciascun richiedente può richiedere il contributo con riferimento ad un unico intervento, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla deliberazione prevista dal comma 7.

5. Il contributo è concesso dalla società Cassa del Trentino s. p. a. su istanza dell’interessato; la predetta società esamina le istanze secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse e comunica, entro trenta giorni dalla ricezione dell’istanza, l’eventuale diniego del contributo dovuto alla mancanza di risorse disponibili sul fondo. In mancanza di tale diniego nei termini previsti, la società concede il contributo nei termini previsti dalla deliberazione di cui al comma 7, ove sussistano i requisiti individuati ai sensi di quest’articolo. L’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; per le istanze presentate a Cassa del Trentino s. p. a. dopo la data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della deliberazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 non si applica quanto previsto dal secondo periodo di questo comma.

6. Il contributo è erogato ai richiedenti in unica soluzione previa presentazione della documentazione individuata dalla Giunta provinciale. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere e disciplinare la concessione al beneficiario di un’anticipazione sul contributo spettante.

7. La Giunta provinciale stabilisce con propria deliberazione i criteri attuativi di quest’articolo stabilendo, in particolare:

a) le modalità, i termini di presentazione e i contenuti dell’istanza di ammissione al contributo;

b) la tipologia di interventi ammessi a contributo ed il limite minimo e massimo della spesa ammessa;

c) la percentuale delle risorse disponibili nel fondo di cui al comma 1 destinata agli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge;

d) la percentuale di contribuzione, che può essere graduata in relazione alla tipologia di intervento, con particolare riguardo a quelle relative agli interventi in materia di risparmio energetico e agli interventi effettuati nei centri storici;

e) il termine massimo entro cui devono essere ultimati, a pena di decadenza dal contributo, gli interventi agevolati;

f) i criteri e le modalità con cui i soggetti già presenti nelle graduatorie relative al "Piano straordinario degli interventi in materia di edilizia abitativa agevolata" di cui all’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, possono optare di beneficiare del contributo di cui a quest’articolo per gli interventi da questo previsti.

8. La deliberazione di cui al comma 7 può prevedere anche il riconoscimento di spese di progettazione dell’intervento, determinando criteri, modalità e limiti di tale riconoscimento.

9. I contributi previsti da quest’articolo non sono cumulabili con altri contributi o agevolazioni fiscali previsti dalle norme provinciali e statali con riguardo agli stessi interventi oggetto di contributo.

10. Salvo quanto previsto da questo comma, possono essere oggetto di contributo gli interventi realizzati sulla base di denunce di inizio attività presentate o di concessioni ottenute dopo la data di entrata in vigore di questa legge. Possono comunque essere oggetto di contributo:

a) i lavori realizzati sulla base di denunce di inizio attività o di concessioni rilasciate prima della data di entrata in vigore di questa legge purché la denuncia di inizio lavori intervenga dopo tale data;

b) i lavori realizzati dai soggetti e per gli interventi previsti dal comma 7, lettera f).

11. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 sull’unità previsionale di base 65. 15. 210.

Note:

(1) L’articolo 99 comma 1 è il seguente

ARTICOLO 99

Definizione delle categorie di intervento per il recupero degli edifici esistenti

1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono così definiti:

a) omissis;

b) interventi di manutenzione straordinaria: le opere e le modifiche sugli edifici necessarie per rinnovare o sostituire gli elementi costruttivi degradati, anche con funzioni strutturali, e per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi o aumentino le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;

c) interventi di restauro: quelli rivolti alla conservazione o al ripristino dell’organizzazione del complesso edilizio e alla valorizzazione dei caratteri stilistici, formali, tipologici e strutturali, assicurandone al tempo stesso la funzionalità nell’ambito di una destinazione d’uso compatibile; comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costruttivi e degli impianti tecnologici richiesti dalle esigenze d’uso, nonché l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio;

d) interventi di risanamento conservativo: quelli tendenti alla conservazione o al ripristino degli elementi essenziali della morfologia, della distribuzione e della tecnologia edilizia e all’adeguamento all’uso moderno dell’intero organismo degli edifici, migliorando le condizioni di abitabilità in ordine soprattutto alle esigenze igienico-sanitarie, mediante un insieme sistematico di opere e con un progressivo recupero del legame con l’impianto tipologico-organizzativo iniziale;

e) interventi di ristrutturazione edilizia: quelli rivolti ad adeguare l’edificio a nuove e diverse esigenze, anche con cambio della destinazione d’uso; comprendono la possibilità di variare l’impianto strutturale interno e distributivo dell’edificio, modificandone l’aspetto architettonico, formale, i tipi e il modo d’uso dei materiali, purché le murature perimetrali non vengano demolite;

f) interventi di sostituzione edilizia: quelli rivolti alla demolizione e conseguente ricostruzione dell’edificio nel rispetto del sedime e della volumetria esistenti;

g) interventi di demolizione e ricostruzione: quelli rivolti alla demolizione dei manufatti esistenti e alla loro ricostruzione su sedime o con volumetria diversi dai precedenti;

h) interventi di demolizione: quelli rivolti alla sola demolizione dei manufatti esistenti.

Art. 100 comma 1, lettera a)

ARTICOLO 100

Interventi soggetti a concessione

1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 97, 98 e 105, sono soggetti al rilascio della concessione edilizia i seguenti interventi:

a) la realizzazione di nuove costruzioni o l’ampliamento di costruzioni esistenti che danno luogo a nuovi volumi edilizi o superfici utili, con esclusione degli interventi di cui all’articolo 105, comma 1, che sono soggetti a denuncia d’inizio di attività;

Omissis

Art. 105

ARTICOLO 105

Interventi soggetti a denuncia d’inizio di attività

1. Sono soggetti a denuncia d’inizio di attività gli interventi che non rientrano fra quelli previsti dagli articoli 97 e 100. Sono comunque soggetti a denuncia d’inizio di attività i seguenti interventi:

a) volumi tecnici;

b) sopraelevazioni, ampliamenti e pertinenze prive di autonoma funzionalità concernenti edifici esistenti, sempre che gli strumenti urbanistici contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali da osservare per la loro realizzazione;

c) interventi previsti dai piani attuativi, purché contengano precise disposizioni planivolumetriche, tipologiche e formali;

d) lavori di cui all’articolo 103, comma 5, per rendere l’opera abitabile o agibile;

e) parcheggi, da realizzare nel sottosuolo e nei locali a piano terreno degli edifici, da destinare a pertinenza di singole unità immobiliari;

f) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti.

2. Prima di presentare la denuncia d’inizio di attività l’interessato deve acquisire i provvedimenti permissivi previsti dall’articolo 101, l’autorizzazione paesaggistica prevista dal titolo III e il parere per la qualità architettonica di cui all’articolo 8, comma 2, lettera c), in quanto richiesti.

3. In alternativa alla presentazione della denuncia d’inizio di attività è sempre consentito agli interessati presentare la domanda per il rilascio della concessione edilizia, secondo le relative disposizioni.

ARTICOLO 5

Intervento straordinario di integrazione dei fondi rischi degli enti collettivi di garanzia fidi

1. Per far fronte a situazioni di squilibrio nella liquidità aziendale la Provincia è autorizzata a concedere un intervento straordinario fino a un massimo di 10 milioni di euro a integrazione dei fondi rischi degli enti di garanzia previsti dall’articolo 15, comma 1, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 (Interventi della Provincia autonoma di Trento per il sostegno dell’economia e della nuova imprenditorialità. Disciplina dei patti territoriali in modifica della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 e disposizione in materia di commercio), che svolgono attività di garanzia collettiva dei fidi, nel rispetto dell’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

2. I fondi previsti dal primo comma dell’articolo 3 della legge provinciale 23 ottobre 1974, n. 34 (Integrazione del fondo rischi del consorzio garanzia collettiva fidi fra le piccole e medie industrie della provincia di Trento e costituzione presso il consorzio stesso di un fondo speciale di garanzia), e dal comma 1 dell’articolo 57 (Costituzione di fondi speciali presso consorzi di garanzia per anticipazioni a favore delle imprese associate del trattamento di integrazione salariale) della legge provinciale 3 febbraio 1995, n. 1, possono essere utilizzati anche per garantire anticipazioni sul trattamento di integrazione salariale concesso in deroga alla normativa vigente.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 6

Modificazione dell’articolo 27 (Interventi per promuovere il capitale di rischio delle imprese) della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16

Omissis

ARTICOLO 7

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 1983, n. 19 (Organizzazione degli interventi di politica del lavoro)

Omissis.

ARTICOLO 8

Modificazioni della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle politiche sociali è aggiunto il seguente:

"2 bis. Le attività poste in essere per raggiungere le finalità del comma 1 sono integrate, se necessario, con la messa a disposizione di forme di accoglienza, anche temporanea. "

2. All’articolo 35 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

"a) soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo; per i soggetti privi d’impiego sono coinvolti i centri per l’impiego e il richiedente s’impegna alla ricerca attiva di un lavoro;";

b) nella lettera e) del comma 3 la parola: "grave" è soppressa;

3. All’articolo 53 della legge provinciale sulle politiche sociali sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: "dalla data stabilita con regolamento di esecuzione" sono inserite le seguenti: ", fatta eccezione per quelle previste dall’articolo 48, che hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale concernente "Disposizioni per l’assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009)";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. I bandi per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti che hanno tra i propri fini l’erogazione dei servizi socio-sanitari indicati dall’articolo 6 della legge provinciale n. 6 del 1998, adottati sulla base delle norme vigenti prima che fosse efficace l’articolo 19 bis della legge provinciale n. 6 del 1998, possono essere integrati con quanto previsto da quest’ultimo articolo. ";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Gli interventi previsti da questa legge ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali indicate dal comma 1 possono comunque essere attuati, fino alla data prevista dal comma 1, con le modalità individuate con deliberazione della Giunta provinciale, assicurata l’informazione e la concertazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale. La deliberazione può prevedere la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa previgente, con i relativi modalità e termini. "

ARTICOLO 9

Disposizioni anticongiunturali per contenere l’aumento degli oneri a carico dei cittadini e delle imprese

1. Per contenere i costi a carico dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati la Giunta provinciale è autorizzata a non adottare, nel 2009, i provvedimenti di adeguamento relativi a tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati, anche quando il loro aggiornamento è obbligatoriamente previsto dalla legge. Questo vale anche per il costo di costruzione previsto dall’articolo 108, comma 1, della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento urbanistico e tutela del territorio), e dall’articolo 115, comma 4, lettera d), della legge urbanistica provinciale.

2. Fermo restando il gettito complessivo, la Giunta provinciale adotta provvedimenti per rideterminare, ove necessario, le predette tariffe, contributi, diritti, canoni o altri costi comunque denominati favorendo in particolar modo le famiglie con maggiori componenti a carico.

3. Alla copertura degli oneri e delle minori entrate derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B e rispettivamente nella tabella C.

ARTICOLO 10

Disposizioni in materia di semplificazione delle procedure per la realizzazione di opere pubbliche. Modificazione dell’articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti)

1. Per consentire la successiva tempestiva realizzazione dell’intervento, per l’anno 2009 la Provincia può affidare incarichi di progettazione riguardanti la realizzazione di opere pubbliche, inclusi quelli effettuati da personale provinciale abilitato, anche se queste opere non sono ancora inserite in strumenti di programmazione previsti dalla legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4 (Nuova disciplina della programmazione di sviluppo e adeguamento delle norme in materia di contabilità e di zone svantaggiate). La Giunta provinciale può stabilire limiti, criteri e modalità per l’attuazione di questo comma, nel rispetto della normativa vigente.

2. Al finanziamento delle spese di progettazione si provvede a valere sulle autorizzazioni di spesa disposte in bilancio per la realizzazione delle medesime tipologie di opere oggetto di progettazione.

3. Dopo il comma 6 dell’articolo 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti), è aggiunto il seguente:

"6 bis. Le funzioni di coordinatore per la progettazione sono svolte di norma dal coordinatore per la esecuzione dei lavori. "

4. Agli interventi eseguiti direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti all’attività edilizia o conseguenti agli obblighi derivanti da convenzioni di lottizzazione, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 52, comma 9, della legge provinciale sui lavori pubblici, si applicano le disposizioni del capo I del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. (Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente "Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti", come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante "Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa").

ARTICOLO 11

Inserimento dell’articolo 13 bis nella legge provinciale sulla finanza locale

1. Dopo l’articolo 13 della legge provinciale sulla finanza locale (15/11/1993, n. 36) è inserito il seguente:

"Art. 13 bis Interventi e misure anticrisi dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o interventi.

2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse stanziate sul fondo straordinario sono definiti d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di quest’articolo per finanziare l’intero intervento da realizzare.

3. Nell’ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica in corso, è istituto un fondo da destinare al finanziamento, fino alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall’articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni situati in zone montane individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s. m. e i. ). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità e i limiti previsti dall’articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell’agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per

l’attuazione di questo comma e, in particolare, per l’assegnazione ai comuni delle risorse e per l’attivazione degli interventi. "

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 12

Inserimento dell’articolo 19. 1, relativo allo sviluppo della larga banda, nella legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10

1. Dopo l’articolo 19 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10, è inserito il seguente:

"Art. 19.1 Ulteriori disposizioni per lo sviluppo della larga banda

1. La Provincia promuove la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di comunicazione elettronica prevista dall’articolo 19 e la loro fruizione secondo le modalità previste da quest’articolo.

2. La Provincia, in particolare, realizza le reti di accesso mediante:

a) la realizzazione degli interventi necessari, anche tramite la società prevista dall’articolo 19, comma 3, o tramite gli strumenti previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici;

b) la concessione di contributi agli enti locali o società da essi controllate, ai sensi del comma 3, lettere a) e b);

c) la concessione di contributi alla società prevista dall’articolo 19, ai sensi del comma 5 di quest’articolo;

d) accordi di programma con operatori privati delle telecomunicazioni.

3. La Provincia può concedere ai comuni, singoli o associati, alle comunità e agli enti pubblici strumentali previsti dall’articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino), specifici contributi per la realizzazione delle opere civili funzionali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale, per procedere:

a) alla realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale che garantiscano l’evoluzione verso le reti di nuova generazione e alla realizzazione, al completamento o all’adeguamento degli spazi fisici e tecnologici per il collegamento della rete alle LAN (local area network) locali;

b) all’attivazione degli accessi alla rete di comunicazione elettronica a larga banda.

4. Per la realizzazione delle infrastrutture previste dal comma 3 i soggetti indicati nel medesimo comma presentano progetti relativi alle infrastrutture civili rispettosi delle specifiche tecniche previste dal comma 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di quest’articolo o nel maggior termine previsto con deliberazione della Giunta provinciale.

5. Per l’estensione della rete di dorsale in fibra ottica nelle valli periferiche, e in generale per la realizzazione di reti di accesso complementari alla rete di dorsale, la Provincia può concedere alla società prevista dall’articolo 19, comma 3, specifici contributi, previo accordo con i soggetti indicati dal comma 3 di quest’articolo. I contributi possono essere destinati alla compartecipazione della società agli investimenti sostenuti dai soggetti indicati nel comma 3, per la quota parte relativa alle infrastrutture per telecomunicazioni.

6. Ai soggetti indicati nel comma 3 che acquisiscono la connettività alla nuova rete a larga banda, nonché a quelli che hanno già acquisito tale connettività alla data di entrata in vigore di quest’articolo, la società prevista dall’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980 può mettere a disposizione, con oneri a carico della Provincia, servizi in rete quali, in particolare, il VOIP (voice over internet protocol), la posta elettronica e il protocollo federato, funzionali all’ottimizzazione delle attività amministrative o alla riduzione dei costi.

7. A pena di revoca del contributo, i soggetti individuati dall’articolo 2 della legge provinciale sui lavori pubblici, beneficiari di contributi e di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di interventi di carattere infrastrutturale, sono tenuti a prevedere nel progetto e a realizzare le opere destinate a ospitare la rete per la larga banda. La Provincia può concedere contributi o finanziamenti aggiuntivi a copertura totale o parziale dei costi sostenuti per l’applicazione di quest’articolo.

8. Le infrastrutture e le reti di comunicazione elettronica a larga banda realizzate ai sensi di quest’articolo sono messe a disposizione a titolo gratuito della società prevista dall’articolo 19, comma 3, per un periodo e secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta provinciale, che stabilisce, tra l’altro, gli oneri di manutenzione facenti capo alla società e le possibilità per la società di adeguare le infrastrutture messe a disposizione.

9. Per i fini di quest’articolo la Giunta provinciale, avvalendosi anche delle società previste dall’articolo 2 della legge provinciale n. 10 del 1980, e dall’articolo 19, comma 3, di questa legge, stabilisce con propria deliberazione:

a) la disciplina tecnica e le specifiche delle opere destinate a ospitare le reti per la larga banda; eventuali deroghe possono essere motivatamente concesse dal dirigente del servizio competente in materia di telecomunicazioni;

b) le modalità tecniche e operative, nonché i criteri di priorità per la diffusione delle connessioni alla rete a larga banda dei soggetti pubblici;

c) le modalità e i criteri di attivazione e di gestione dei servizi minimali.

10. La deliberazione prevista dal comma 9 individua anche standard minimi di infrastrutturazione da rispettare in caso di stipulazione di convenzioni di lottizzazione o quando sono effettuati interventi sugli edifici, nei casi previsti dall’articolo 83 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio).

11. Per la gestione dei servizi di telefonia vocale, sia fissa che mobile, e in genere di trasporto multimediale tra le amministrazioni pubbliche, dell’infrastruttura e della rete provinciale utilizzata per la diffusione del servizio radiomobile professionale, e di ogni altro servizio di telecomunicazione non ricadente fra quelli espressamente previsti

dalla convenzione di cui all’articolo 5 della legge provinciale n. 10 del 1980, la Provincia, nel rispetto della normativa comunitaria, può stipulare una convenzione con la società prevista dall’articolo 19, comma 3.

12. Alla società prevista dall’articolo 19, comma 3, può essere affidato il compito di realizzare, adeguare o gestire i sistemi di comunicazione interni alle gallerie stradali e ferroviarie, con particolare riguardo a quelli destinati ai servizi per le emergenze.

13. Quest’articolo si applica dopo l’approvazione della deliberazione della Giunta provinciale che ne disciplina le modalità di attuazione; la deliberazione può individuare anche i soggetti o le categorie di opere non soggetti all’applicazione del comma 7. "

2. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 3 e 5 dell’articolo inserito dal comma 1 si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per il finanziamento degli investimenti degli enti locali e degli enti strumentali. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 del predetto articolo si provvede con gli stanziamenti autorizzati in bilancio per i fini di cui alla legge provinciale n. 10 del 1980, sull’unità previsionale di base 15. 15. 210; alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7 dello stesso si provvede con gli stanziamenti già autorizzati in bilancio per il finanziamento degli interventi di carattere infrastrutturale.

Capo II Disposizioni in materia di programmazione e finanza provinciale

ARTICOLO 13

Modificazioni della legge sulla programmazione provinciale (n. 4/1996)

1. Nel comma 1 dell’articolo 9 della legge sulla programmazione provinciale le parole: "Tale efficacia è tuttavia prorogata fino all’entrata in vigore del programma successivo. " sono soppresse.

2. All’articolo 11 bis della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 2 dopo le parole: "nel periodo di validità del bilancio" sono inserite le seguenti: "e comunque entro la fine della legislatura provinciale";

b) nel comma 3 le parole: ", ivi incluso quanto previsto per i comitati di cui all’articolo 30," sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Nel periodo iniziale di una nuova legislatura provinciale, in attesa dell’approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale e, di norma, contestualmente all’approvazione del bilancio di previsione o dell’assestamento, la Giunta provinciale approva, in luogo del documento di attuazione, una relazione programmatica che illustra le strategie e le principali linee di intervento della manovra economico-finanziaria. ";

d) nel comma 4 dopo le parole: "I criteri di impostazione del documento" sono inserite le seguenti: "e della relazione programmatica".

3. All’articolo 17 della legge sulla programmazione provinciale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "Con regolamento sono individuati i piani e i programmi da adottare e sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, individua i piani e i programmi da adottare e stabilisce";

2) il secondo periodo è soppresso;

b) nel comma 3 bis le parole: "Il regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "La Giunta provinciale".

4. Nel comma 1 dell’articolo 30 della legge sulla programmazione provinciale le parole: "dal programma di sviluppo provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Giunta provinciale".

5. Considerata la peculiarità della manovra anticongiunturale configurata da questa legge, la relazione programmatica prevista dall’articolo 11 bis, comma 3 bis, della legge sulla programmazione provinciale, approvata dalla Giunta provinciale nell’ambito della manovra di assestamento del bilancio 2009- 2011, svolge contestualmente le funzioni della relazione di accompagnamento al bilancio prevista dall’articolo 12, comma 1, della legge provinciale di contabilità.

ARTICOLO 14

Modificazione dell’articolo 55 della legge provinciale di contabilità

1. Il dodicesimo comma dell’articolo 55 della legge provinciale di contabilità è sostituito dal seguente:

"Per assicurare il rispetto dei vincoli previsti dalla normativa statale relativa al patto di stabilità interno, la Provincia è autorizzata a riprogrammare l’assunzione degli impegni di spesa sul bilancio attraverso il loro trasferimento agli esercizi successivi, ferma restando la copertura delle obbligazioni in scadenza in ciascun esercizio finanziario. A tal fine la Giunta provinciale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale e al relativo documento tecnico riducendo gli stanziamenti di competenza relativi ai capitoli per i quali è riprogrammata l’assunzione degli impegni sugli esercizi successivi, trasferendo le relative somme in aumento su appositi fondi costituiti in bilancio. Nei limiti dei predetti fondi, per consentire la riprogrammazione dell’assunzione degli impegni previsti da questo comma, la Giunta provinciale può integrare gli stanziamenti di competenza dei capitoli del bilancio pluriennale e del relativo documento tecnico ovvero autorizzare gli stanziamenti per gli anni successivi al bilancio pluriennale. "

ARTICOLO 15

Inserimento dell’articolo 4 bis nella legge provinciale sulla finanza locale

1. Dopo l’articolo 4 della legge provinciale sulla finanza locale, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 4 bis Modalità di erogazione delle assegnazioni provinciali a favore dei comuni

1. In relazione a quanto previsto dall’articolo 77 quater del decreto- legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trasferimenti provinciali a favore dei comuni, relativamente alle assegnazioni a valere sui fondi di finanza locale e alle altre assegnazioni previste da leggi di settore, sono erogati mediante accredito sulle contabilità speciali di cui all’articolo 9 bis della legge provinciale di contabilità, e prelevati dai tesorieri dei comuni sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d’intesa con il Consiglio delle autonomie locali, assumendo a riferimento gli effettivi fabbisogni di cassa. "

ARTICOLO 16

Modificazioni della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13 (Partecipazione della Provincia al "Centro tecnico-finanziario per lo sviluppo economico della provincia di Trento")

Omissis.

ARTICOLO 17

Partecipazioni azionarie

1. La Provincia è autorizzata a partecipare a una società costituita assieme ai comuni per la concessione di finanziamenti e per l’attività finanziaria nel settore pubblico.

2. La partecipazione della Provincia alla società prevista dal comma 1 è subordinata all’approvazione dello statuto e delle sue successive modificazioni da parte della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale.

3. Per i fini di quest’articolo, con la tabella A è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il 2009 sull’unità previsionale di base 20. 5. 210.

ARTICOLO 18

Concessione di crediti a società controllate

Omissis.

ARTICOLO 19

Concessione di anticipazioni da parte delle società controllate e delle agenzie della Provincia

Omissis.

ARTICOLO 20

Accordo di programma tra la Provincia e l’Università degli studi di Trento per l’anno 2009

Omissis.

ARTICOLO 21

Modificazione dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21 (Ratifica dell’intesa tra la Regione del Veneto e la Provincia autonoma di Trento per favorire la cooperazione tra i territori confinanti)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge provinciale 16 novembre 2007, n. 21, è inserito il seguente:

"2 bis. Per gli anni successivi al 2009 la Provincia può sostenere ulteriori spese per le finalità indicate nel comma 1, nei limiti degli stanziamenti autorizzati con legge finanziaria. " 2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 22

Modificazione dell’articolo 16 bis della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all’azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo)

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 16 bis della legge provinciale sull’attività amministrativa è aggiunto il seguente:

"2 ter. Al fine di coordinare le modalità tecnico-operative per l’erogazione di provvidenze ai cittadini residenti in provincia di Trento, e per definire una disciplina applicativa coordinata, anche a carattere organizzativo, relativamente agli interventi di competenza della Provincia e dello Stato, la Provincia può promuovere accordi con i competenti organismi o enti statali. "

ARTICOLO 23

Modificazioni dell’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, in materia di garanzie fidejussorie

1. All’articolo 8 della legge provinciale 3 febbraio 1997, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Garanzie fidejussorie in favore di enti strumentali della Provincia";

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta provinciale è autorizzata a prestare fidejussioni, ai sensi dell’articolo 1944, secondo comma, del codice civile, a favore delle banche che gestiscono il servizio di tesoreria della Provincia, a garanzia degli affidamenti bancari concessi ai soggetti per i quali è prevista l’estensione delle condizioni economiche stabilite dal contratto di tesoreria della Provincia, stipulato ai sensi della legge provinciale 4 gennaio 1975, n. 4 (Servizio di tesoreria della Provincia autonoma di Trento e degli enti funzionali). "

ARTICOLO 24

Modificazione dell’articolo 7 (Direttive per l’attuazione delle manovre economico-finanziarie della Provincia) della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4

1. Dopo il comma 11 bis dell’articolo 7 della legge provinciale 12 maggio 2004, n. 4, è inserito il seguente:

"11 ter. Per favorire il coordinamento con gli obiettivi della politica finanziaria della Provincia, gli accordi di programma previsti dalle leggi provinciali che regolano i rapporti tra la Provincia e le fondazioni disciplinano le modalità e i criteri per la gestione delle spese finanziate con risorse assegnate dalla Provincia, in coerenza con gli impegni assunti con il patto di stabilità interno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore di questo comma la Giunta provinciale promuove l’adeguamento degli accordi di programma già stipulati con le fondazioni. "

ARTICOLO 25

Modificazione dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni per l’attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235. Istituzione dell’azienda speciale provinciale per l’energia, disciplina dell’utilizzo dell’energia elettrica spettante alla Provincia ai sensi dell’articolo 13 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige, criteri per la redazione del piano della distribuzione e modificazioni alle leggi provinciali 15 dicembre 1980, n. 38 e 13 luglio 1995, n. 7)

1. Dopo il comma 15 septies dell’articolo 1 bis 1 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4, è inserito il seguente:

"15 septies 1. I proventi e le entrate di cui al comma 15 septies affluiscono al bilancio dell’Agenzia provinciale per l’energia per essere riassegnati agli enti locali o alle loro forme associative, secondo quanto previsto dal comma 15 septies. "

ARTICOLO 26

Sostituzione dell’articolo 11 della legge provinciale 13 aprile 1981, n. 6 (Istituzione del servizio statistica della Provincia di Trento)

Omissis.

Capo III Disposizioni in materia di politiche sociali

ARTICOLO 27

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)"

1. Dopo l’articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:

"Art. 6 bis Tutela dei soggetti deboli

1. I nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi delle precedenti leggi provinciali in materia di edilizia abitativa pubblica, compresi quelli assegnati in base agli articoli 28 e 29 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa), o di contratti di locazione stipulati ai sensi di questa legge, anche in assenza del requisito economico richiesto o in presenza di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su un altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate, hanno titolo alla permanenza nell’alloggio, attraverso la stipula o il rinnovo di un contratto di locazione, nei seguenti casi:

a) presenza nel nucleo familiare di un componente con grado di invalidità accertata pari o superiore al 75 per cento, oppure con accertata difficoltà a svolgere gli atti quotidiani della vita o con accertata difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell’età;

b) presenza nel nucleo familiare di almeno un componente ultrasessantacinquenne.

2. I soggetti di cui al comma 1, lettera a), possono inoltre presentare domanda per la locazione di un alloggio ai sensi di questa legge ancorché i componenti del nucleo di appartenenza siano titolari di un diritto reale di proprietà, usufrutto o abitazione su altro alloggio non idoneo alle peculiari condizioni di difficoltà presentate.

3. Gli enti locali definiscono i casi in cui l’alloggio è da considerarsi non idoneo per gli effetti dei commi 1 e 2.

4. In assenza delle condizioni previste dal comma 1, i nuclei familiari che occupano alloggi sulla base di provvedimenti di assegnazione adottati ai sensi dell’articolo 28 della legge provinciale n. 21 del 1992 hanno titolo alla stipula di un contratto di locazione ai sensi di questa legge purché in possesso dei requisiti per la permanenza in alloggio pubblico al 31 dicembre 2008. "

2. Dopo l’articolo 6 bis della legge provinciale n. 15 del 2005 è inserito il seguente:

"Art. 6 ter Alloggi dei comuni e delle IPAB destinati ad edilizia abitativa pubblica

1. Gli enti locali autorizzano i comuni e le IPAB o le aziende pubbliche per i servizi alla persona, proprietari di alloggi soggetti a vincolo di destinazione ai sensi delle leggi provinciali 18 giugno 1990, n. 16 (Interventi di edilizia abitativa a favore di persone anziane e modificazioni alle leggi provinciali in materia di edilizia abitativa e alla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 8, concernente "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Provincia autonoma di Trento"), e 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), a locare gli alloggi medesimi ai soggetti inseriti nelle graduatorie redatte ai sensi di questa legge. Gli immobili soggetti al vincolo della legge provinciale n. 16 del 1990 sono offerti in via prioritaria ai soggetti con più di sessantacinque anni seguendo l’ordine di graduatoria.

Il contratto di locazione è stipulato a canone sostenibile calcolato secondo le modalità previste da questa legge.

2. I canoni soggettivi relativi a contratti di locazione degli alloggi di cui al comma 1, stipulati sulla base della previgente normativa, sono aggiornati secondo le modalità di cui all’articolo 9.

3. Il cambio degli alloggi si svolge con le modalità previste dal regolamento di esecuzione di questa legge per gli alloggi di ITEA s. p. a.

L’ente locale che autorizza il cambio di alloggio è tenuto a corrispondere al soggetto proprietario un rimborso forfetario per il ripristino dell’alloggio in misura pari a quella convenzionalmente riconosciuta per il cambio di alloggio di ITEA s. p. a. "

3. Dopo il comma 12 ter dell’articolo 7 della legge provinciale n. 15 del 2005 sono aggiunti i seguenti:

"12 quater. La Provincia, tenuto conto delle funzioni affidate, è autorizzata a concedere a ITEA s. p. a. finanziamenti per la copertura o il rimborso di particolari tipologie di costi individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

12 quinquies. La Provincia può disporre la permuta di beni del patrimonio immobiliare di sua proprietà, anche di natura alloggiativa, con beni del patrimonio immobiliare di ITEA s. p. a. I predetti beni acquisiti dalla Provincia possono essere ceduti a titolo gratuito agli enti locali secondo criteri, modalità e vincoli eventualmente stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale.

12 sexies. Per la copertura dei finanziamenti previsti dal comma 12 quater si utilizzano le risorse dell’unità previsionale di base 65. 5. 210 del bilancio di previsione oppure, per le tipologie di oneri previsti dall’articolo 43 bis della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), quote degli stanziamenti autorizzati ai sensi del comma 12 quater. "

ARTICOLO 28

Modificazioni dell’articolo 53 (Disposizioni in materia di edilizia abitativa agevolata) della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23

1. All’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo e il quarto periodo del comma 2 sono sostituiti dai seguenti: "Ai fini dell’ammissione alle agevolazioni provinciali, con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le tipologie di mutuo ammissibili, il parametro di riferimento e lo spread massimo da applicare al mutuo, in relazione alla durata del prestito e all’entità del contributo provinciale. In conformità ai criteri fissati da questa deliberazione la Provincia stipula con le banche convenzionate appositi accordi che, per ottenere situazioni più favorevoli, prevedono anche la possibilità di rinegoziare le condizioni applicate ai mutui in relazione all’andamento dei mercati finanziari. ";

b) dopo il comma 8 è inserito il seguente:

"8 bis. I termini per la presentazione delle domande ai sen

si di quest’articolo sono riaperti dal 15 aprile 2009 al 31 maggio 2009 per coloro che hanno acquistato, anche a fini di risanamento, oppure avviato la costruzione o il risanamento di immobili, ancorché già oggetto di contributo il cui esito non sia definito, nel periodo compreso tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande sul piano straordinario 2006-2007, previsto dall’articolo 58 della legge provinciale n. 20 del 2005, nonché tra le date di apertura e di chiusura dei termini per la presentazione delle domande ai sensi di quest’articolo. Gli enti locali approvano apposite graduatorie relative a queste domande. "

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 29

Modificazione dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, relativo all’abbattimento dei costi dei mutui

1. Nel comma 4 dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dopo le parole: "per la rinegoziazione, mediante" sono inserite le seguenti: "la revisione delle condizioni applicate oppure la".

ARTICOLO 30

Modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)

1. Dopo il comma 5 ter dell’articolo 38 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21, è inserito il seguente:

"5 quater. La Provincia può concedere un’integrazione del contributo disposto a favore dei beneficiari che non possono dedurre dall’imposta la detrazione fiscale relativa agli interessi passivi in quanto hanno sottoscritto il mutuo agevolato

oltre i termini previsti dalla normativa fiscale. La Giunta provinciale delibera i criteri e le modalità per la concessione dell’integrazione del contributo. "

2. L’articolo 63 delle legge provinciale n. 21 del 1992 è sostituito dal seguente:

"Art. 63 Contributi

1. Per il risanamento degli immobili di cui all’articolo 62 possono essere concessi a soggetti giuridici privati e agli enti locali contributi in conto capitale nella misura massima del 50 per cento della spesa ammessa, al netto della detrazione d’imposta prevista dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica). I contributi in conto capitale possono essere sostituiti, in tutto o in parte, da contributi in annualità, determinati in modo che il valore attuale sia corrispondente a quello del contributo in conto capitale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono disciplinati i criteri e le modalità per la concessione di detti contributi nonché, anche tenendo conto della capienza dell’imposta sui redditi del beneficiario del contributo riferita agli anni precedenti alla domanda, i casi, i criteri e le modalità in base ai quali la detrazione d’imposta teorica prevista dalla legge n. 449 del 1997 è detratta dalla spesa ammessa.

2. I soggetti giuridici privati sono tenuti a locare, con contratto di locazione stipulato entro dodici mesi dalla data di ultimazione delle opere, gli alloggi risanati:

a) a soggetti aventi, al momento della stipulazione del contratto di locazione, i requisiti per la permanenza in alloggi di edilizia abitativa pubblica con contratto agevolato secondo la disciplina vigente per la locazione di immobili ad uso abitativo;

b) a ITEA s. p. a. , che li destina all’attuazione della politica provinciale per la casa.

3. Gli enti ecclesiastici legalmente riconosciuti possono, in alternativa a quanto disposto al comma 2, cedere gli alloggi risanati in comodato gratuito per i fini abitativi connessi agli scopi dell’ente. I contributi ad essi corrisposti non sono cumulabili con altri interventi pubblici provinciali.

4. Gli enti locali sono tenuti a locare gli alloggi a favore dei soggetti collocati in posizione utile nelle graduatorie per l’accesso agli alloggi di edilizia abitativa pubblica.

5. Gli alloggi oggetto dell’intervento sono vincolati all’utilizzo di cui ai commi 2, 3 e 4 per un periodo di dieci anni decorrente dalla data di ultimazione delle opere.

6. L’inosservanza dei commi 2, 3 e 4 determina la decadenza dal contributo e comporta l’obbligo per il beneficiario di restituire all’ente concedente i contributi già corrisposti aumentati in ragione d’anno del tasso stabilito dalla Banca centrale europea (BCE) vigente al momento in cui si accerta l’inosservanza.

7. Non sono ammesse a contributo iniziative di risanamento di alloggi da destinare a parenti o affini entro il secondo grado o al coniuge non separato legalmente del richiedente.

8. Le disposizioni di cui a quest’articolo si applicano anche agli interventi non ultimati alla data di entrata in vigore di questa legge. "

3. Dopo l’articolo 102 bis della legge provinciale n. 21 del 1992, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 102 ter Misure straordinarie per il sostegno alle famiglie per il rimborso dei mutui agevolati

1. Al fine di sostenere le famiglie in difficoltà a seguito dell’eccezionale situazione di crisi economica in atto, per gli anni 2009 e 2010 la Provincia promuove la sospensione del pagamento delle rate per un periodo non superiore a diciotto mesi a favore dei mutuatari che lo richiedono da parte delle banche convenzionate per l’erogazione di mutui contratti per l’acquisto, la costruzione e il risanamento dell’abitazione principale, agevolati ai sensi della normativa provinciale. La banca comunica agli enti locali che hanno concesso i contributi le sospensioni disposte.

2. La Provincia può assumere a proprio carico gli oneri relativi ai costi delle procedure bancarie, agli onorari notarili, nonché agli interessi per la sospensione del pagamento delle rate, al netto di eventuali contributi statali per i periodi di sospensione nei quali i mutuatari di cui al comma 1 risultino essere beneficiari dell’intervento di sostegno economico di cui all’articolo 35, comma 2, della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). La Provincia concede il predetto sostegno economico per la sospensione del pagamento delle rate, salvo le ipotesi di rinegoziazione ai sensi dell’articolo 45 della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, dell’articolo 53 della legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23, e dell’articolo 102 bis di questa legge.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri, le modalità e le condizioni per l’applicazione di quest’articolo. "

4. I soggetti che hanno aderito all’intervento previsto dall’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, a conclusione del piano programmato di risparmio, possono chiedere che il contributo in conto interessi ad essi spettante sia quantificato secondo i criteri applicati ai beneficiari presenti nelle graduatorie di edilizia agevolata da ultimo approvate alla data della richiesta. Agli stessi è comunque corrisposto il contributo già maturato ai sensi della lettera a) del comma 7 dell’articolo 41 della legge provinciale n. 21 del 1992, detraendolo dalla spesa ammessa. Con deliberazione della Giunta provinciale possono essere stabiliti modalità e limiti di applicazione di quanto previsto da quest’articolo anche ai soggetti che hanno aderito all’intervento ma che non hanno più titolo ad ottenere il contributo, ancorché l’alloggio sia già stato realizzato, o che hanno già ottenuto il contributo alla data di entrata in vigore di questa legge.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 31

Modificazione dell’articolo 18 della legge provinciale 2 maggio 1990, n. 13 (Interventi nel settore dell’immigrazione straniera extracomunitaria)

Omissis.

ARTICOLO 32

Modificazione dell’articolo 6 della legge provinciale 3 novembre 2000, n. 12 (Interventi a favore dei trentini emigrati all’estero e dei loro discendenti)

Omissis.

ARTICOLO 33

Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento)

Omissis.

ARTICOLO 34

Modificazioni della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17 (Servizi alle imprese)

1. All’articolo 3 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) del comma 1 le parole: "ed i loro consorzi" sono sostituite dalle seguenti: ", anche se costituite in forma di consorzi e società consortili";

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b bis) i consorzi e le società consortili, ad eccezione dei soggetti esercitanti un’attività finanziaria, creditizia o assicurativa, che non rispondono alla definizione di cui al comma 2, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo IV del titolo II accordati ai sensi della disciplina comunitaria relativa agli aiuti di importanza minore (de minimis);".

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 10 della legge provinciale n. 17 del 1993 è aggiunta la seguente:

"b bis) di servizi di analisi della gestione economica e finanziaria dell’azienda e di individuazione di percorsi di riequilibrio e rafforzamento, acquisiti da strutture di consulenza in possesso di specifica qualificazione. " 3. Nel comma 2 bis dell’articolo 11 della legge provinciale n. 17 del 1993 dopo le parole: "in relazione all’attività d’impresa" sono inserite le seguenti: "o aspetti concernenti la pianificazione economico-finanziaria e il controllo di gestione dell’impresa".

4. Nel comma 2 dell’articolo 16 della legge provinciale n. 17 del 1993 dopo le parole: "La quota consortile" sono inserite le seguenti: ", con l’esclusione degli apporti in natura,".

5. Le modificazioni agli articoli 3 e 16 della legge provinciale n. 17 del 1993, apportate dai commi 1 e 4 di quest’articolo, si applicano, su richiesta degli interessati, anche alle domande di agevolazione presentate e non ancora definite alla data di entrata in vigore di questa legge.

6. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Capo IV Disposizioni in materia di attività economiche

ARTICOLO 35

Modificazioni della legge provinciale sugli incentivi alle imprese

1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è sostituto dal seguente:

"1. Possono essere agevolati gli investimenti fissi relativi a terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, brevetti e infrastrutture realizzate dall’impresa sul terreno di proprietà o su suolo pubblico. Nel caso di trasferimento di impresa conseguente a piani di riassetto urbanistico o a provvedimenti di valorizzazione ambientale sono inoltre ammissibili le spese funzionali alla rilocalizzazione. " 2. All’articolo 11 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Per le finalità indicate dal comma 1 la Provincia sostiene l’aggregazione aziendale nell’autotrasporto attraverso la concessione di contributi riferiti al capitale sociale sottoscritto da imprese o imprenditori che cessano la loro attività per costituire società in cui confluisce il patrimonio aziendale cessato, nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) costituzione di una nuova società che svolga l’attività di autotrasporto e sia regolarmente iscritta all’albo degli autotrasportatori della provincia di Trento;

b) costituzione della nuova società da parte di almeno due imprese che conferiscano il proprio patrimonio aziendale cessando l’attività diretta, anche per effetto di operazioni di fusione.

2 ter. La Giunta provinciale individua i criteri per la concessione alla nuova società del contributo previsto dal comma 2 bis, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti d’importanza minore (de minimis), fino a un massimo del 50 per cento del capitale sociale sottoscritto dalle imprese conferite nella nuova società. ";

b) nel comma 3 le parole: "dal comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1 e 2 bis".

3. Nel comma 1 dell’articolo 15 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "La Giunta provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "La Provincia".

4. Nella lettera c) del comma 3 dell’articolo 33 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "degli aiuti di cui agli articoli 3 e 4" sono inserite le seguenti: "di questa legge nonché di quelli previsti dalla legge provinciale 15 novembre 1988, n. 35 (Provvidenze per gli impianti a fune e le piste da sci),".

5. Nel comma 1 dell’articolo 34 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "tramite cessione o locazione finanziaria" sono sostituite dalle seguenti: "tramite cessione o locazione anche finanziaria".

6. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 34 bis della legge provinciale sugli incentivi alle imprese è aggiunta la seguente:

"f bis) contributi per l’abbattimento in misura non superiore al 50 per cento degli oneri sostenuti dalle imprese per l’assicurazione dei rischi su crediti commerciali. " 7. Nel comma 2 dell’articolo 34 ter della legge provinciale sugli incentivi alle imprese le parole: "e dell’articolo 28, comma 2 bis," sono soppresse.

8. Nel comma 2 bis dell’articolo 35 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese dopo le parole: "per l’attuazione di questa legge" sono inserite le seguenti: "e per l’adeguamento alle disposizioni dell’Unione europea".

9. Gli obblighi e i vincoli relativi al termine di realizzazione dell’investimento e quelli di natura finanziaria, ad esclusione delle garanzie, stabiliti dai provvedimenti di concessione delle agevolazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, qualora non rispettati per gli esercizi finanziari 2008, 2009 e 2010, sono differiti a partire dall’esercizio 2011.

10. La Giunta provinciale, al fine di assicurare la continuità dell’impresa e su richiesta della stessa, può disporre la modifica o il differimento dei vincoli occupazionali stabiliti ai sensi degli articoli 16, comma 2, e 32 della legge provinciale sugli incentivi alle imprese.

11. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 36

Modificazione dell’articolo 17 della legge provinciale 1 agosto 2002, n. 11 (Disciplina dell’impresa artigiana nella provincia autonoma di Trento)

Omissis.

ARTICOLO 37

Disposizioni in materia di macelli

Omissis.

ARTICOLO 38

Modificazioni dell’articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 2006, n. 7 (Disciplina dell’attività di cava)

1. Nel comma 1 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: "entro due anni dall’entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".

2. Nel comma 4 dell’articolo 33 della legge provinciale sulle cave le parole: "entro due anni dall’entrata in vigore di questa legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 15 novembre 2009".

ARTICOLO 39

Modificazioni dell’articolo 26 (Fondo di rotazione immobiliare a favore di imprese cooperative e agricole) della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1

1. All’articolo 26 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, dopo le parole: "di beni immobili" sono inserite le seguenti: ", impianti e attrezzature";

b) nel secondo periodo del comma 1 le parole: "Gli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "I beni";

c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Il fondo può essere destinato anche all’acquisizione di partecipazioni o di quote di società cooperative o di società partecipate dalle stesse aventi ad oggetto l’acquisizione, la realizzazione o l’apprestamento di immobili, anche tramite partecipazioni, destinati ad essere messi a disposizione di imprese cooperative secondo quanto previsto dal comma 1. ";

d) nel comma 2 le parole: "l’alienazione degli immobili di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "l’alienazione dei beni di cui ai commi 1 e 1 bis";

e) nella lettera b) del comma 3 e nel comma 4 le parole: "degli immobili" sono sostituite dalle seguenti: "dei beni".

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione di quest’articolo si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

ARTICOLO 40

Modificazioni della legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati)

1. Dopo la lettera r) del comma 1 dell’articolo 3 della legge provinciale sull’agricoltura è aggiunta la seguente:

"r bis) ogni altro intervento e modalità necessari per l’attuazione di questa legge. " 2. Nel comma 3 dell’articolo 4 della legge provinciale sull’agricoltura dopo le parole: "1° febbraio 2000," sono inserite le seguenti: "nonché nei casi speciali previsti dai vigenti orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al settore agricolo e forestale,".

3. Nell’articolo 7, comma 5, nell’articolo 17, comma 1, nell’articolo 19, comma 2, nell’articolo 21, comma 1, nell’articolo 24, comma 2, e nell’articolo 25, comma 3, della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "piano di sviluppo rurale della provincia autonoma di Trento per il periodo 2000-2006" sono sostituite dalle seguenti: "piano di sviluppo rurale della provincia di Trento".

4. Nel comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "solo dopo la loro approvazione in linea tecnica da parte della Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "solo dopo la loro approvazione o dopo il loro inserimento nella graduatoria delle iniziative finanziabili, a seguito della formulazione dell’ordine di priorità".

5. Dopo l’articolo 15 bis della legge provinciale sull’agricoltura, nel capo I, è inserito il seguente:

"Art. 15 ter Contributi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

1. Al fine di incentivare la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili nel settore agricolo, agro-alimentare, zootecnico e forestale, la Provincia può concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di investimenti volti a dotare le aziende agricole, singole o associate, di impianti per la produzione di energia termica, elettrica e meccanica da fonti rinnovabili, nonché per interventi volti a ridurre il consumo di energia in fonti primarie, fino alla misura massima prevista dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato con finalità ambientali.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l’attuazione di quest’articolo; nella definizione della misura tiene conto del regime di cumulabilità previsto dalla normativa statale per il sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica.

3. Fatta salva l’applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, quest’articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea. " 6. Nel comma 3 dell’articolo 22 della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "piano di sviluppo rurale della Provincia autonoma di Trento per il periodo 2007-2013" sono sostituite dalle seguenti: "vigente piano di sviluppo rurale della provincia di Trento".

7. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge provinciale sull’agricoltura sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Agli operatori agricoli aventi sede operativa in provincia di Trento può essere concesso un premio annuo nel limite massimo di 200 euro per ciascun animale in alpeggio, con riferimento ai capi delle specie bovina ed equina fino a compimento del terzo anno di vita o fino al primo parto.

2 ter. Le domande di agevolazione sono presentate dal titolare dell’impresa agricola o dalla federazione provinciale allevatori, espressamente delegata alla presentazione della domanda e all’incasso del contributo in nome e per conto del socio.

2 quater. Il premio previsto dai commi 2 bis e 2 ter non è cumulabile con analoghe misure previste da strumenti attuativi della normativa comunitaria.

Il premio viene erogato con le modalità previste dalla deliberazione di cui all’articolo 3, comma 1.

2 quinquies. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, le modifiche al regime di aiuto previste dai commi 2 bis, 2 ter e 2 quater sono efficaci a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea, ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea. " 8. Nel primo periodo del comma 1 dell’articolo 27 della legge provinciale sull’agricoltura dopo le parole: "per lo svolgimento delle attività agrituristiche" sono aggiunte le seguenti: "e per l’organizzazione di attività ricreative e didattico-culturali nell’ambito dell’azienda. " 9. L’articolo 30 della legge provinciale sull’agricoltura è sostituito da seguente:

"Art. 30 Agevolazioni per razionalizzare l’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola

1. Per favorire il contenimento dei costi e la razionalizzazione dell’impiego di beni e attrezzature funzionali alla produzione agricola, la Provincia può concedere un contributo ai soggetti individuati dai commi 2 e 3 per l’acquisto, la realizzazione, l’ampliamento e l’ammodernamento di impianti per l’approvvigionamento di scorte e di mezzi di produzione, ivi compresi gli impianti per la difesa antiparassitaria, nonché macchine e attrezzature agricole; tali beni devono essere destinati all’uso collettivo da parte dei soci.

2. L’aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale entro la misura massima del 50 per cento della spesa ammessa ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d), purché abbiano come oggetto sociale la possibilità dell’uso collettivo da parte dei soci dei beni oggetto dell’agevolazione provinciale.

3. L’aiuto può essere concesso a titolo di contributo in conto capitale ed entro la misura massima del 40 per cento della spesa ammessa ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere f) e g), alle associazioni di organizzazioni dei produttori costituite ai sensi dell’articolo 125 quater del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), nonché ai consorzi di tutela provinciali istituiti nell’ambito del settore vitivinicolo.

4. Fatta salva l’applicazione dei regolamenti comunitari che prevedono l’esenzione dall’obbligo di notificazione, quest’articolo ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso relativo alla decisione di autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità europea. " 10. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 43 della legge provinciale sull’agricoltura le parole: "attraverso l’attività di selezione" sono soppresse.

11. Il comma 2 dell’articolo 49 della legge provinciale sull’agricoltura è sostituito dal seguente:

"2. Possono essere concesse sovvenzioni alle organizzazioni professionali e di categoria agricole per l’attività d’assistenza tecnica e informazione, attuate mediante la realizzazione e la diffusione di pubblicazioni, in relazione alle spese di stampa e diffusione sostenute. " 12. Al comma 8 dell’articolo 54 della legge provinciale sull’agricoltura sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "per l’acquisto e l’installazione di mezzi tecnici ritenuti idonei" sono sostituite dalle seguenti: "per l’acquisto e l’installazione di stazioni meteo contro il gelo-brina e di altri mezzi tecnici ritenuti idonei dalla Giunta provinciale che ne stabilisce la tipologia e la localizzazione";

b) l’ultimo periodo è soppresso.

13. Alla copertura degli oneri derivanti dall’applicazione dei commi 5, 7, 8, 9, 11 e 12 si provvede con le modalità indicate nella tabella B.

Scritto da Notizie immobiliari

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