Piano Casa disegni di Legge e approvazioni TRENTINO ALTO ADIGE parte 1)
Pubblicato il 7 Agosto 2009
Legge Bolzano n. 1 del 09-04-2009
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l’anno finanziario
2009 e per il triennio 2009-2011 (Legge finanziaria 2009)
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BOLZANO
(Prov. ) N. 17 del 21 aprile 2009
SUPPLEMENTO N. 1
ARTICOLO 51
Modifiche della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, recante “Legge urbanistica
provinciale”
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“5. L’ente competente per le zone produttive con provvedimento motivato può su
domanda annullare divieti assunti, qualora gli obiettivi della zona per insediamenti
produttivi rimangano garantiti. La Giunta provinciale, di concerto con il Consiglio dei
comuni, determina le rispettive condizioni generali. ”
2. Il comma 8 dell’articolo 51-ter della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“8. Le disposizioni di cui all’articolo 44-ter si applicano anche alle zone per
insediamenti produttivi già e ancora definite di completamento o di espansione nei
piani urbanistici comunali. Si applicano, inoltre, ad autorizzazioni rilasciate ai sensi
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, per esercizi
che non hanno ancora iniziato l’attività, se non è ancora stata rilasciata la concessione
edilizia per la realizzazione dell’edificio a cui le autorizzazioni si riferiscono. Alle
zone per insediamenti produttivi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7
della legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche, fatto salvo il
comma 1, lettera a). ”
3. Il comma 2 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, è
così sostituito:
“2. Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre
incisive misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, la Giunta
provinciale di concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire
interventi di ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12
gennaio 2005 o concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad
uso residenziale, purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente
secondo lo standard casa-clima C. Con particolare riguardo al rispetto del
contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, le direttive concernono
criteri tecnici e procedimentali nonché le caratteristiche qualitative e
quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono già presentare per
poter essere oggetto degli interventi. Per gli ampliamenti saranno definiti valori
massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli
edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei regolamenti e negli
strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione dagli obblighi
di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la Giunta
provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul
costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in
misura dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi
dell’articolo 123, salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione
del comune. Restano comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del
paesaggio e dell’ambiente. La validità del presente comma e delle relative
direttive è limitata agli anni 2009 e 2010. ”
4. Il comma 7 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e
successive modifiche, è così sostituito:
“7. Qualora venga accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente
articolo non rispettino le relative norme, si applica l’articolo 83. ”
NOTA
Art. 127 (Interventi sugli edifici)
sensi dell'articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive
modifiche, comma 6 (efficienza energetica) e comma 9 (giroscale)
vediDelibera N. 2595 del 30.07.2007 Direttive ai(1) L'installazione di nuovi impianti e la realizzazione di opere relative al
contenimento dei consumi energetici e all'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia
sono esenti dal contributo di cui all'articolo 66 e vengono realizzati nel rispetto della
presente legge e delle leggi provinciali in materia di tutela artistico-storica, tutela del
paesaggio e dell'ambiente in genere. Se eseguiti su edifici esistenti alla data di entrata
in vigore del decreto del Presidente della Provincia 29 settembre 2004, n. 34 , non
vengono considerati ai fini del calcolo della cubatura. 187)
(2) Per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre incisive
misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, la Giunta provinciale di
concerto con il Consiglio dei comuni emana criteri per consentire interventi di
ampliamento di edifici, già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o
concessionati prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale,
purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casaclima
C. Con particolare riguardo al rispetto del contesto urbanistico, storico,
architettonico e ambientale, le direttive concernono criteri tecnici e procedimentali
nonché le caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici
esistenti devono già presentare per poter essere oggetto degli interventi. Per gli
ampliamenti saranno definiti valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di
distanze e di altezza degli edifici stabiliti nella legge urbanistica provinciale, nei
regolamenti e negli strumenti di pianificazione urbanistica, nonché i casi di esenzione
dagli obblighi di convenzionamento. Di concerto con il Consiglio dei comuni la
Giunta provinciale può prevedere che gli ampliamenti siano esenti dal contributo sul
costo di costruzione e che i relativi oneri di urbanizzazione siano dovuti in misura
dimezzata. Gli spazi per parcheggi devono essere assicurati ai sensi dell’articolo 123,
salva una speciale disciplina negli strumenti di pianificazione del comune. Restano
comunque salve le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente.
La validità del presente comma e delle relative direttive è limitata agli anni 2009 e
2010.*
* Comma sostituito dalla legge 9/4/2009, n. 1
(3) Come misura per il contenimento dei consumi energetici ai sensi del comma 1
vale anche la costruzione di verande. Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice
civile, nella costruzione di verande si può derogare alle disposizioni riguardanti le
distanze dai confini e dagli edifici previste nel piano urbanistico nonché all'indice di
area coperta, purchè sia osservato un indice di visuale libera di 0,5 verso il confine di
proprietà. Le caratteristiche tecniche che devono possedere le verande per essere
considerate interventi per il contenimento dei consumi energetici sono stabilite con
delibera della Giunta provinciale. 189)
(4) Nel rispetto delle distanze prescritte dal codice civile, ai fini della coibentazione
di edifici esistenti alla data dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della
Provincia 29 settembre 2004, n. 34 , è possibile derogare alle distanze tra edifici, alle
altezze degli edifici e alle distanze dai confini previsti nel piano urbanistico o nel
piano di attuazione. 190)
(5) Gli edifici di nuova costruzione, ivi compresa la demolizione e ricostruzione, non
devono superare il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento da stabilire. Le
relative direttive di applicazione nonché i criteri per l'aumento della cubatura
ammessa in funzione della categoria di consumo vengono stabiliti con deliberazione
della Giunta provinciale. 191)
(6) Se il fabbisogno annuo di calore per riscaldamento rispetto al valore massimo di
cui al comma 5 è inferiore di una quota ancora da definire, solo una parte, ancora da
definire, dello spessore dell'involucro esterno viene calcolata come cubatura. I relativi
criteri vengono stabiliti con delibera della Giunta provinciale. 192)
(7) Qualora venga accertato che gli interventi eseguiti secondo il presente articolo
non rispettino le relative norme, si applica l’articolo 83. 193)*
* Comma sostituito dalla legge 9/4/2009, n. 1
(8) Ai fini dell'attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, sul rendimento energetico nell'edilizia, la
certificazione del fabbisogno energetico è effettuata dalla Provincia autonoma di
Bolzano, anche tramite affidamento "In-House", o da altre istituzioni qualificate ai
sensi di un regolamento emanato dalla Giunta provinciale. 194)
(9) Salvi i casi in cui la legge preveda scale di sicurezza esterne, i giroscale con i
quali viene superato più di un livello rispetto alla quota dell'entrata, devono essere
eseguiti in forma di vani distributivi chiusi. Per i giroscale aperti ed esistenti
all'entrata in vigore del presente comma il comune può provvedere con il
regolamento edilizio.
Oggetto: Direttive ai sensi dell'articolo 127 comma 2 della
legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 e successive modifiche Proposta inoltrata dall'Assessorato
all’urbanistica
Visto l´articolo 127, comma 2, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dall’ art. 51 comma 3 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, che , per favorire iniziative volte al rilancio dell’economia e per introdurre incisive misure di semplificazione procedurale nell’attività edilizia, ammette interventi di ampliamento
in deroga per edifici , già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionari prima di tale data e destinati prevalentemente ad uso residenziale, purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C.
a) sui criteri tecnici nonché sulle caratteristiche qualitative e quantitative che rispettivamente gli edifici esistenti devono giá presentare per poter essere oggetto degli ampliamenti;
b) sui semplificati criteri procedimentali;
c) sui valori massimi di deroga rispetto ai limiti di cubatura, di distanze e di altezza degli edifici;
d) sui casi di esenzione dagli obblighi di convenzionamento
e) sulle eventuali esenzioni dal contributo sul costo di costruzione e sugli oneri di urbanizzazione;
visto che le presenti direttive debbono essere emanate di concerto con il Consiglio dei Comuni;
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
d e l i b e r a
ad unanimità di voti legalmente espressi
le seguenti direttive:
Ai sensi dell'articolo 127, comma 2, della legge urbanistica provinciale, legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, modificato dall’ art. 51 comma 3 della legge provinciale 9 aprile 2009, n. 1, è ammesso secondo le presenti direttive l'ampliamento di edifici esistenti purché l’intero edificio sia riqualificato energeticamente secondo lo standard casa-clima C oppure soddisfi già questo standard:
1. L’ampliamento è consentito per edifici esistenti che alla data del 12 gennaio 2005 avevano una cubatura fuori terra legalmente esistente o concessionata di almeno 300 mc, destinata in misura superiore al 50% a scopo abitativo. Per il calcolo di tale percentuale la cubatura di cui agli articoli 108 della legge urbanistica provinciale non è considerata cubatura destinata a scopo abitativo.
2. L’ampliamento non è ammesso nelle zone di bosco e di verde alpino
3. Il Consiglio comunale può determinare entro 30 giorni dall’entrata in vigore delle presenti direttive ulteriori ambiti nei quali non è ammesso l’ampliamento ed elevare la percentuale destinata a scopo abitativo di cui al punto 1 fino al 75%. Nei Comuni con più di 15.000 abitanti le predette determinazioni possono essere assunte dalla Giunta comunale.
4. L’ampliamento non è ammesso in caso di demolizione e ricostruzione. In caso di demolizione parziale l’ampliamento è ammesso se non viene demolita più del 50% della cubatura esistente fuori terra di cui al punto 1.
5. L’ampliamento deve essere destinato interamente per le destinazioni d'uso abitazione o abitazione convenzionata di cui all’articolo 75, comma 2, della legge urbanistica provinciale. L'abitazione ampliata o realizzata tramite l'ampliamento non può superare la superficie di 160 mq di cui all’articolo 42 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13 e s.m.
6. Qualora venga ampliata un’abitazione già convenzionata oppure agevolata secondo la legge sull’edilizia abitativa agevolata si applicano all'abitazione ampliata gli stessi obblighi vigenti per l'abitazione esistente in relazione al convenzionamento di cui all’articolo 79 della legge urbanistica provinciale e alla salvaguardia della funzione sociale ai sensi dell’articolo 62 della legge sull’edilizia abitativa agevolata, compresa la durata di questi vincoli. Qualora venga realizzata un’abitazione a sé stante, l’ampliamento è soggetto all’obbligo del convenzionamento ai sensi dell’articolo 79 della legge urbanistica provinciale.
7. L’ampliamento può essere approvato, con particolare riguardo alla tutela del contesto urbanistico, storico, architettonico e ambientale, osservando le seguenti prescrizioni:
a) È possibile derogare ai limiti di cubatura e di altezza degli edifici osservando tutte le altre disposizioni stabilite dalla legge urbanistica provinciale, dai regolamenti e dagli strumenti di pianificazione urbanistica.
b) L’edificio esistente può essere ampliato al massimo di 200 mc di cubatura fuori terra.
c) L’altezza ammissibile dell’edificio esistente può essere superata fino ad 1 m.
d) L’ampliamento di edifici soggetti alla tutela dei beni culturali o del paesaggio può essere approvato solo previo conforme parere della competente autorità.
e) per edifici siti in ambiti soggetti a tutela insiemi o nelle zone A sono da osservare le particolari caratteristiche che hanno originato tale tutela e destinazione.
8. L’ampliamento ha luogo indipendentemente e senza incidere su altri diritti edificatori vigenti ed è cumulabile con altri diritti edificatori, che possono essere realizzati anche contemporaneamente. Non sono cumulabili con
l'ampliamento i diritti edificatori di cui agli articoli 108 e 128/ter della legge urbanistica provinciale.
9. L’ampliamento è soggetto al rilascio della concessione edilizia. Alla domanda di concessione deve essere allegato il calcolo di un tecnico autorizzato sul onseguimento per l’intero edificio almeno dello standard Casa Clima C di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 29 settembre 2004, n. 34. Alla domanda di rilascio della licenza d'uso deve essere allegato il certificato emesso dall'Agenzia Casa Clima attestante per l’intero edificio il conseguimento almeno di questo standard di efficienza energetica.
10. Nella concessione edilizia deve essere espressamente menzionata la presente deliberazione e le concessioni edilizie di ampliamento devono essere registrate dal comune in un apposito elenco.
11. Norme transitorie
a) Le domande di ampliamento presentate prima dell'entrata in vigore della presente deliberazione si considerano presentate il giorno dell'entrata in vigore della presente deliberazione.
b) I lavori di ampliamento devono essere iniziati entro il 31 dicembre 2010.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.
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