Piano Casa disegni di Legge e approvazioni FRIULI VENEZIA GIULIA -parte 1)
Pubblicato il 7 Agosto 2009
DDLR in discusisone
“CODICE REGIONALE DELL’EDILIZIA”
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(Finalità e oggetto)
Articolo 2
(Regolamento di attuazione)
Articolo 3
(Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi)
Articolo 4
(Definizioni degli interventi edilizi)
Articolo 5
(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili )
Articolo 6
(Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa)
Articolo 7
(Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)
Articolo 8
(Sportello unico per l'edilizia)
Articolo 9
(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
CAPO II
ATTIVITÀ EDILIZIA DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Articolo 10
(Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)
Articolo 11
(Opere pubbliche comunali)
Articolo 12
(Attività edilizia dei privati su aree demaniali)
CAPO III
REGIME EDIFICATORIO
Articolo 13
(Norme generali per la valutazione dell’attività edilizia)
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Articolo 14
(Determinazione della destinazione d’uso degli immobili)
Articolo 15
(Mutamento di destinazione d’uso degli immobili)
Articolo 16
(Attività edilizia libera)
Articolo 17
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
Articolo 18
(Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)
Articolo 19
(Interventi subordinati a permesso di costruire)
Articolo 20
(Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali)
CAPO IV
PERMESSO DI COSTRUIRE, DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ E AGIBILITÀ
Articolo 21
(Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività)
Articolo 22
(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
Articolo 23
(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
Articolo 24
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire )
Articolo 25
(Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire)
Articolo 26
(Disciplina della denuncia di inizio attività)
Articolo 27
(Certificato di agibilità)
Articolo 28
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità)
Articolo 29
(Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
Articolo 30
(Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire)
Articolo 31
(Edilizia convenzionata ed interventi diretti realizzare la prima abitazione)
Articolo 32
(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza )
CAPO V
DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 33
(Area di pertinenza urbanistica)
Articolo 34
(Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva)
Articolo 35
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(Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)
Articolo 36
(Interventi in zona agricola)
Articolo 37
(Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell’edilizia)
Articolo 38
(Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)
Articolo 39
(Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali)
Articolo 40
(Variazioni essenziali)
CAPO VI
VIGILANZA E SANZIONI
Articolo 41
(Misura di tolleranza)
Articolo 42
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
Articolo 43
(Vigilanza su opere disciplinate dall'articolo 10)
Articolo 44
(Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori )
Articolo 45
(Violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali)
Articolo 46
(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
Articolo 47
(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire)
Articolo 48
(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)
Articolo 49
(Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)
Articolo 50
(Permesso di costruire in sanatoria)
Articolo 51
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria)
Articolo 52
(Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia)
Articolo 53
(Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
Articolo 54
(Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi )
Articolo 55
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
Articolo 56
(Mancata presentazione della domanda di agibilità)
Articolo 57
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(Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 58
(Disposizioni transitorie e di coordinamento con la legge regionale 5/2007)
Articolo 59
(Abrogazioni)
Articolo 60
(Rinvio)
Articolo 61
(Entrata in vigore)
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell'articolo 4, primo comma, n. 12, della legge
costituzionale 31 gennaio 1963 n.1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), disciplina con la
presente legge e con il suo regolamento di attuazione la materia dell'attività edilizia, in conformità alla
Costituzione e all'ordinamento comunitario, al fine di promuovere:
a) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e del benessere dei cittadini;
b) la diffusione dell'edilizia sostenibile ed il miglioramento della qualità architettonica attraverso la tutela e
valorizzazione del patrimonio storico-culturale e delle caratteristiche ambientali del territorio regionale;
c) il contenimento dei consumi energetici degli edifici anche attraverso la promozione dell'uso di fonti
energetiche rinnovabili e della bioedilizia, nonchè la salvaguardia delle risorse naturali;
d) lo sviluppo economico ed il miglioramento della competitività dei settori interessati;
e) la semplificazione delle procedure relative agli interventi edilizi, con preferenza per le soluzioni che
producono la responsabilizzazione del costruttore, del progettista e del direttore dei lavori, con riduzione dei
controlli amministrativi.
2. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e le altre leggi di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, in particolare le norme antisismiche, di sicurezza,
igienico-sanitarie nonché le disposizioni regionali in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Art. 2
(Regolamento di attuazione)
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1. Il regolamento di attuazione della presente legge è emanato in conformità ai principi generali di cui
all'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche, nonchè secondo i criteri di partecipazione,
pubblicità e informazione, anche mediante utilizzo di sistemi telematici e informatici, entro novanta giorni
dalla pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione consiliare che si
esprime entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta; decorso tale termine si può prescindere dal
parere.
2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme di attuazione della presente legge con
riferimento a:
a) criteri di calcolo dei parametri urbanistico-edilizi;
b) indicazione dei documenti ed atti di assenso o certificazione necessari all’avvio dei procedimenti relativi
agli interventi edilizi;
c) criteri per il calcolo delle somme relative alle sanzioni pecuniarie e per il calcolo dell'incidenza degli oneri
di urbanizzazione, del costo di costruzione e delle superfici imponibili;
d) individuazione delle categorie di opere pubbliche soggette a comunicazione di conformità;
e) disposizioni applicative in materia di sicurezza nei cantieri ed agibilità degli edifici.
Art. 3
(Definizioni dei parametri urbanistico-edilizi)
1. Ai fini della presente legge, i parametri urbanistici sono:
a) superficie territoriale (St): le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico
comprensive delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con l'esclusione
di quelle destinate dagli strumenti urbanistici comunali alla rete principale della viabilità;
b) superficie fondiaria (Sf): la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici.
c) rapporto di copertura (Rc): il rapporto percentuale fra la superficie coperta (Sc) riferita a tutte le opere
edificate o edificabili e la superficie fondiaria (Sf);
d) indice di fabbricabilità territoriale (It): il volume massimo o minimo costruibile sulla superficie
territoriale (St);
e) indice di fabbricabilità fondiaria (If): il volume massimo e minimo costruibile sulla superficie
fondiaria (Sf);
f) indice capitario (Ic): il rapporto tra il volume medio teoricamente edificabile o edificato e gli abitanti
insediati o insediabili (mc/ab.);
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g) carico insediativo: l'indicatore dei parametri di affollamento, uso, occupazione del territorio o del
patrimonio edilizio da parte di persone fisiche, quali abitanti, turisti, addetti, utenti, o da parte di attività
economico-produttive;
h) carico urbanistico: l'indicatore del fabbisogno di attrezzature collettive a disposizione di una
determinata quantità di popolazione o di determinate attività economiche, insediate o insediabili all'interno di
una porzione di territorio ad esse correlata;
2. Ai fini della presente legge, i parametri edilizi sono:
a) superficie lorda degli edifici (Sl): la superficie data dalla somma di tutte le superfici lorde, calcolate
comprendendo l'ingombro di tutte le strutture verticali, interne e di tamponamento dell'edificio, e computate
per singolo piano, fuori ed entro terra, dell'edificio stesso;
b) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e dei piani
interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, pilastri, tramezzi,
sguinci, vani di porte e finestre, e delle superfici accessorie;
c) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze dell'unità
immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre;
d) superficie coperta (Sc): la superficie, risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra e delimitate dalle superfici esterne delle pareti e/o strutture perimetrali, aperte o chiuse,
comunque dotate di copertura, con l'esclusione di parti aggettanti aperte che non modificano la sagoma;
e) superficie per parcheggi: l'area, destinata autonomamente alla sosta ed allo stazionamento dei veicoli,
compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché di accesso qualora esclusivamente a servizio del
parcheggio stesso;
f) volume di un edificio (V): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio, determinato dalla superficie
esterna delle pareti e/o strutture perimetrali , moltiplicato per l'altezza (H). Non si computano nel calcolo i
volumi tecnici (VT) e gli altri volumi espressamente esentati dalla legge.
g) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle
superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);
h) volume tecnico (VT): il volume determinato dalla parti dell'unità immobiliare o dell'edificio quali scale
esterne aperte, prosecuzioni di vani scala per accesso alla copertura, vani extracorsa di ascensori, comignoli,
strutture orizzontali aggettanti aperte quali sporti di gronda, logge, balconi e simili, cavedi non accessibili, vani
per impianti tecnologici. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali e
dei solai per contenimento energetico nei limiti indicati dalla legge;
i) altezza utile (Hu): l'altezza tra pavimento e soffitto;
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j) altezza degli edifici (H): la differenza, fra la quota media della linea di intersezione del corpo edificato con il
piano di campagna naturale, o con il piano di campagna sistemato come da progetto, e la quota media,
misurata all'estradosso, del solaio o della struttura di copertura (inclinata o piana) dell'edificio;
k) piani fuori terra: i piani di un edificio, aventi altezza utile interna non inferiore all'altezza minima prevista
dalla legge, che fuoriescono dalla quota media del piano di campagna naturale o del piano di campagna
sistemato come da progetto per almeno metà di tale loro altezza;
l) sagoma: la conformazione planivolumetrica della costruzione ed il suo perimetro, inteso sia in senso
verticale sia orizzontale, compresa la copertura;
m) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano,
solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;
n) distanza dai confini di proprietà: la distanza minima, in proiezione orizzontale e radiale, della superficie
coperta dell'edificio dai confini di proprietà del fondo;
o) distanza tra pareti finestrate: la distanza minima, in proiezione orizzontale e radiale, delle pareti dotate di
finestre di edifici e manufatti fronteggianti.
Art. 4
(Definizioni degli interventi edilizi)
1. Ai fini della presente legge, gli interventi aventi rilevanza urbanistica comprendono tutte le opere eseguite
su terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente riconducibili alle seguenti categorie:
a) nuova costruzione, interventi rivolti alla trasformazione edilizia ed infrastrutturale di aree libere attuata con
qualsiasi metodo costruttivo. Sono considerati tali, salva diversa disposizione della presente legge:
1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati;
2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in
via permanente di suolo inedificato;
4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di
telecomunicazione;
5) l'installazione permanente su suolo inedificato di manufatti, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi
genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività ricettivaturistica
dallo strumento urbanistico comunale;
6) la realizzazione di manufatti pertinenziali di edifici esistenti che le norme tecniche dello strumento
urbanistico comunale, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale, paesaggistico e storico-culturale
delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un
volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;
7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali o la realizzazione di impianti per attività produttive
all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato, realizzati all'esterno delle zone destinate ad attività produttive dallo strumento urbanistico
comunale.
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b) ampliamento, interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione
di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma
delle costruzioni esistenti.
c) ristrutturazione edilizia, interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme
sistematico di opere che può portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti. Tali
interventi comprendono:
1) l'inserimento, la modifica o l'eliminazione di elementi costitutivi dell'edificio;
2) la modifica o la riorganizzazione della struttura e della distribuzione dell'edificio anche sotto gli aspetti
tipologico-architettonico, della destinazione d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti;
3) la completa demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria dell'edificio preesistente, fatte salve le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, antincendio, igienico-sanitaria, barriere
architettoniche e le disposizioni della presente legge;
d) ristrutturazione urbanistica, interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente
attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura
insediativa;
e) trasformazione territoriale, interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando
negli interventi edili tradizionali, volti principalmente:
1) allo sbancamento, al terrazzamento e al riporto di parti di territorio non strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola e alle pratiche agro-silvo-pastorali;
2) alla realizzazione di serre permanenti, intese come impianto che realizzi un ambiente artificiale che sia
costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo, dotate di murature o con coperture o chiusure laterali fisse;
3) ad intervenire sui corsi d'acqua e sulle aree boscate e non riconducibili agli interventi di difesa del suolo
previsti dalle leggi regionali di settore.
2. Al fine della presente legge gli interventi aventi rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su
terreno inedificato o sul patrimonio edilizio esistente che non comportano l'alterazione del carico insediativo o
del carico urbanistico. Tali interventi sono riconducibili alle seguenti categorie:
a) manutenzione ordinaria, consistenti in:
1) riparazione, rinnovamento e sostituzione di finiture, infissi e parti non strutturali degli edifici o unità
immobiliari e delle aree di pertinenza, ivi compresi l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di
aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi costitutivi dell'edificio e sempre che non
riguardino le parti strutturali dell'edificio, che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o
che implichino incremento degli standard urbanistici;
2) opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici
esistenti;
3) attività destinate al controllo delle condizioni del patrimonio edilizio ed al mantenimento dell'integrità,
dell'efficienza funzionale delle sue parti nonché tutti gli altri interventi sul patrimonio edilizio e sulle aree di
pertinenza espressamente definiti di manutenzione ordinaria dalle leggi di settore;
b) manutenzione straordinaria, consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti strutturali degli edifici, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari ed impianti tecnologici, sempre
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che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni
d'uso e del numero delle unità immobiliari esistenti ;
c) restauro e risanamento conservativo, rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio. Rientrano in tale categoria gli interventi di conservazione tipologica individuati dagli strumenti
urbanistici comunali. Resta ferma la definizione di restauro prevista dalle leggi statali in materia di tutela dei
beni culturali e del paesaggio relativamente agli interventi da eseguirsi su beni vincolati;
d) attività edilizia libera, l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente
individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio
edilizio, e come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, fatto salvo il rispetto degli
eventuali atti autorizzativi previsti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre
leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, con particolare riferimento alle norme in
materia di sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere
architettoniche nonché le norme in materia di accatastamento o intavolazione.
e) interventi finalizzati all'abbattimento di barriere architettoniche sugli edifici esistenti, rivolti a realizzare
ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli
interventi necessari a garantire l'accessibilità l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al Decreto
ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e
la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) e successive modifiche e la realizzazione di
servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità.
Art. 5
(Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili )
1. Ai fini della dell'applicazione delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici comunali e dei
regolamenti edilizi, le destinazioni d'uso degli immobili sono distinte nelle seguenti categorie:
a) residenziale: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo;
b) artigianale di servizio: superfici di unità immobiliari, adibite alle attività connesse alla cura della persona
od alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla
produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
c) alberghiera: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrati da locali di
soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definiti dalla vigente legislazione di
settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite informa periodica o stagionale, quali:
alberghi, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, nonché pensioni ed esercizi di affittacamere;
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d) ricettivo-complementare: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche gestite unitariamente e con
contratti di tipo periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture
all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di
edifici ad uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi e villaggi turistici;
e) direzionale: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività amministrative o professionali, quali: uffici,
banche, ambulatori medici e laboratori medici o di analisi privati, cliniche private, sedi di enti, associazioni,
sindacati e partiti; a questa categoria sono assimilate le attività assistenziali e scolastiche non pubbliche quali:
strutture socio-assistenziali, asili nido, scuole materne, collegi ed altre scuole;
f) commerciale al dettaglio: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa
categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate
con le attività di cui al punto c), e tutti gli esercizi commerciali definiti <<al dettaglio>> dalla legislazione di
settore;
g) commerciale all'ingrosso: superfici di unità immobiliari, destinate ad attività svolta da chiunque
professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o
al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
h) trasporto di persone e merci: superfici di unità immobiliari, adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto,
relativi alle attività di movimentazione di collettame e persone;
i) artigianale: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti ad iniziative
imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione
di beni o prestazione di servizi, escluso l'artigianato di servizio;
l) industriale: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla
trasformazione di beni, pertinenti ad iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
m) agricola e residenziale agricola: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio
dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle successive lettere n), o) e p), nonché ad
uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno
nell'azienda, compresi gli alloggi destinati all'esercizio dell'agriturismo;
n) artigianale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona
agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale, limitatamente alla
conservazione, prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali ed all'assistenza delle macchine agricole;
o) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona
agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare
all'uso agricolo principale;
p) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari, destinate all'allevamento di animali,
comprese le relative pertinenze ed impianti, non connesse con un'azienda avente una la dotazione minima di
terreno agricolo prevista dalle leggi di settore, o non definite come allevamenti aziendali dalla competente
Autorità;
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q) servizi ed attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate ad opere pubbliche.
Art. 6
(Attività edilizia in decadenza dei vincoli o in assenza di pianificazione attuativa)
1. Nelle aree nelle quali le previsioni urbanistiche risultino inefficaci ai sensi di legge, è sempre ammissibile,
nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi
incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, la realizzazione:
a) degli interventi aventi rilevanza edilizia e di ristrutturazione edilizia;
b) la realizzazione di interventi aventi destinazione d'uso e parametri edilizi compatibili con le previsioni dello
strumento urbanistico per le aree contermini, nel rispetto di un indice massimo di fabbricabilità fondiaria di 0,1
mc/mq e, per le attività produttive, di un rapporto di copertura pari ad un decimo dell'area di proprietà;
2. Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi previsti dagli strumenti
urbanistici generali come presupposto per l'edificazione, entro cinque anni dall’entrata in vigore degli
strumenti medesimi, sono ammissibili, nel rispetto delle leggi in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio e delle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, oltre agli interventi
indicati al comma 1, lettera a). Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardano globalmente uno o più
edifici e modificano fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti.
Art. 7
(Regolamento edilizio comunale e strumenti urbanistici)
1. I Comuni, in conformità alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento di attuazione, si dotano
di un regolamento edilizio, approvato secondo le modalità previste nei rispettivi statuti comunali, anche
adeguando il regolamento edilizio vigente e, se necessario, lo strumento urbanistico.
2. Il regolamento edilizio disciplina, salvi gli ulteriori contenuti prescritti dalle altre leggi di settore aventi
incidenza sulla materia edilizia ed igienico-sanitaria, le attività di costruzione e di trasformazione fisica e
funzionale delle opere edilizie, definendo in particolare:
a) la composizione, il funzionamento e le competenze della commissione edilizia comunale, qualora istituita
dal Comune;
b) i requisiti tecnico-architettonici delle opere edilizie, qualora non contenuti nello strumento urbanistico
generale comunale o in altro strumento di pianificazione, al fine dell'organico inserimento delle opere nel
contesto territoriale locale;
c) le modalità di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica nonché documentazione e procedure per le
valutazioni e le altre attestazioni previste dalla presente legge;
d) disposizioni concernenti la bioedilizia, la bioarchitettura, nonchè gli interventi per il risparmio energetico,
nel rispetto delle leggi in materia.
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3. Il regolamento edilizio non può apportare modifiche alla disciplina urbanistica comunale né derogare alle
normative ambientali-paesaggistiche, tecnico-architettoniche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli
immobili e delle pertinenze degli stessi.
4. Salva diversa disposizione della legge, le definizioni e le disposizioni contenute nella presente legge e nel
suo regolamento di attuazione prevalgono sulle disposizioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti
urbanistici comunali.
Art. 8
(Sportello unico per l'edilizia)
1. I Comuni, singoli o associati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, possono istituire, lo
Sportello Unico per l'edilizia (SUE), con il compito di curare tutti i rapporti fra i privati e le amministrazioni
pubbliche tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto della richiesta di permesso di costruire
o di denuncia di inizio attività.
2. Lo Sportello Unico provvede in particolare:
a) alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di
ogni altro atto di assenso o certificazione comunque denominato in materia di attività edilizia, ivi compreso il
certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati dagli Enti competenti in materia di tutela dei beni culturali
e del paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia;
b) a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio
informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito,
anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle procedure
relative all'attività edilizia;
c) al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le
prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggisticoambientale,
edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del
territorio;
d) ad adottare i provvedimenti sanzionatori previsti dalla legge su espressa richiesta dell’ufficio comunale
competente.
3. Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità, lo Sportello Unico acquisisce
direttamente, ove questi non siano stati già allegati dal richiedente o nei casi in cui non possano essere
sostituiti da una autocertificazione ai sensi di legge, i documenti che siano agli atti del Comune interessato o di
altri Enti pubblici.
4. Lo Sportello Unico acquisisce, anche mediante conferenza di servizi, degli atti di assenso, comunque
denominati, preordinati alla realizzazione dell'intervento edilizio, individuati dalla legge e dal regolamento di
cui all’articolo 2.
5. In deroga a quanto previsto dal comma 1, per l'insediamento delle attività produttive le competenze dello
SUE sono attribuite allo Sportello unico per le attività produttive e attività di servizi (SUAP), disciplinato della
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legge regionale 12 febbraio 2001 n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e
semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale) e successive modifiche.
Art. 9
(Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio
regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione
territoriale e urbanistica, nonchè per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per
la tutela del paesaggio mediante la raccolta ed elaborazione di dati e informazioni in via telematica.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio, la Regione stipula intese con le amministrazioni
pubbliche per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie
competenze, secondo le modalità individuate con decreto del Presidente del Regione.
4. L’Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica acquisisce in via telematica tutte le
comunicazioni previste dalle leggi in materia di abusivismo urbanistico-edilizio. La trasmissione telematica
attraverso il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione sostituisce ad ogni effetto le
comunicazioni cartacee da trasmettere alla Regione, previste dalle altre disposizioni in materia, ivi compresi i
rapporti mensili redatti dai Segretari comunali in forza delle disposizioni statali. L’Osservatorio comunica alla
struttura regionale competente le informazioni necessarie all’avvio dei procedimenti di competenza.
5. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito web della Regione.
CAPO II
Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni
Art. 10
(Opere pubbliche statali, regionali e provinciali)
1. E' soggetta esclusivamente alle disposizioni procedurali del presente articolo la realizzazione delle opere
pubbliche:
a) delle amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, o delle opere di interesse
statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti o da concessionari di servizi pubblici;
b) dell'amministrazione regionale e delle amministrazioni provinciali, nonché delle opere pubbliche da
eseguirsi dai loro formali concessionari.
2. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera a), l'accertamento di conformità alle prescrizioni degli
strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è eseguito
dalle amministrazioni statali competenti d'intesa con l’amministrazione regionale, sentiti gli enti locali nel cui
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territorio sono previsti gli interventi, entro centoventi giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione
competente. Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni; scaduto tale termine si prescinde da esso.
3. Per le opere pubbliche di cui al comma 1, lettera b), l'accertamento di conformità è eseguito dalla struttura
regionale competente, sentiti gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi, entro sessanta giorni
dalla richiesta da parte dell'amministrazione competente. Gli enti locali esprimono il parere entro trenta giorni;
scaduto tale termine si prescinde da esso.
4. Per le opere di competenza della Regione da realizzarsi mediante ricorso all'istituto della delegazione
amministrativa intersoggettiva, la conformità urbanistica è accertata entro trenta giorni dalla richiesta dal
Comune o dai Comuni nel cui territorio ricade l'opera da realizzare.
5. Ai fini dell'accertamento di cui ai commi 2, 3 e 4 le opere e gli interventi sono da considerarsi conformi
quando risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione comunale vigenti e adottati. In sede di
accertamento possono essere impartite le opportune prescrizioni esecutive. Nel caso sia indetta conferenza di
servizi, o qualora sia convocata la Commissione regionale dei lavori pubblici, l'accertamento della conformità
urbanistica può essere eseguito in tali sedi da parte dei soggetti competenti.
6. Qualora l'accertamento di conformità di cui ai commi 2, 3 e 4 dia esito negativo, oppure l'intesa tra lo Stato
e la Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il soggetto titolare dell'opera convoca una conferenza
di servizi, su iniziativa dell'ente realizzatore. Alla conferenza di servizi partecipano la Regione e, previa
deliberazione degli organi rappresentativi, il Comune o i Comuni interessati, nonché le altre amministrazioni
dello Stato e gli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa o a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta, previsti dalle leggi statali e regionali.
7. La conferenza valuta i progetti definitivi relativi alle opere da realizzare nel rispetto delle disposizioni
normative di settore e si esprime sui progetti definitivi entro sessanta giorni dalla convocazione, proponendo,
ove occorra, le opportune modifiche senza che ciò comporti la necessità di ulteriori deliberazioni del soggetto
proponente.
8. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la decisione sia adottata dalla conferenza di servizi all'unanimità,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla
osta, ed altri atti di assenso comunque denominati previsti da leggi statali e regionali e, ove necessario,
costituisce variante non sostanziale allo strumento urbanistico. In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione
delle opere di cui al comma 1 lettera a), si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia). In mancanza dell'unanimità, per la realizzazione delle opere di cui al
comma 1 lettera b), qualora la Giunta regionale ritenga di procedere in difformità dalla previsione degli
strumenti urbanistici, si provvede con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore
competente.
9. Gli interventi individuati nel regolamento di attuazione sono soggetti a comunicazione di conformità da
trasmettere allo Stato, alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza a cura del soggetto titolare
dell'intervento, prima dell'inizio dei lavori; gli interventi soggetti a comunicazione devono essere conformi agli
strumenti di urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché conformi ai regolamenti edilizi
comunali vigenti. In caso di non conformità l'opera è soggetta all'accertamento di conformità di cui al presente
articolo.
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10. La comunicazione di conformità è corredata dalla seguente documentazione:
a) attestazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici vigenti e non in contrasto con quelli adottati, nonché la conformità ai regolamenti edilizi
comunali vigenti, eventualmente supportata da idonei elaborati progettuali esplicativi;
b) planimetria con localizzazione dell'intervento in scala adeguata;
c) documentazione tecnico-grafica necessaria all'individuazione e alla rappresentazione delle opere.
11. Nei casi in cui non sia possibile iniziare i lavori o ultimarli entro il termine stabilito dal provvedimento di
accertamento, il soggetto proponente presenta, entro i termini fissati nel provvedimento, un'istanza
finalizzata alla proroga, semprechè il progetto non sia stato modificato e la situazione urbanistica delle aree
interessate non sia variata, presentando le opportune dichiarazioni in tal senso
12. L'accertamento di conformità nonché la comunicazione di conformità sostituiscono i titoli abilitativi edilizi
per l'esecuzione delle opere previste ed hanno efficacia fino all'atto di collaudo finale o al certificato di
regolare esecuzione o sino al termine eventualmente fissato. L'atto di collaudo finale o il certificato di regolare
esecuzione o la comunicazione di fine lavori sono trasmessi ai soggetti che hanno rilasciato l'accertamento di
conformità o ricevuto la comunicazione di conformità.
13. Le opere urgenti in vista di un rischio di emergenza e quelle da realizzarsi nel corso dello stato di
emergenza possono essere eseguite anche qualora non sussista la conformità urbanistica, previa comunicazione
alla Regione e ai Comuni per quanto di rispettiva competenza; in tal caso la documentazione tecnica descrittiva
è inviata a lavori ultimati. Per tali opere urgenti non trovano applicazione i commi 2 e 3.
14. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione
tengono luogo del certificato di agibilità.
15. Gli interventi che costituiscono attività edilizia libera, ai sensi della legge statale o regionale, non
necessitano di accertamento di conformità né di alcuna comunicazione, ferme restando le prescrizioni di cui
all'articolo 16, commi 3 e 4.
Art. 11
(Opere pubbliche comunali)
1. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza comunale la deliberazione del Consiglio comunale
di approvazione del progetto definitivo sostituisce i titoli abilitativi edilizi previsti dalla legge e costituisce, ove
necessario, variante non sostanziale agli strumenti urbanistici comunali.
2. I progetti delle opere pubbliche comunali vanno corredati da una relazione a firma del progettista che attesti
la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, o nel caso di non conformità, dagli
elaborati previsti per la variante allo strumento urbanistico comunale, nonchè dall'attestazione dei nulla osta di
conformità alle norme di sicurezza, igienico-sanitarie, ambientali e paesistiche.
3. Per le opere di cui al presente articolo l'atto di collaudo finale o il certificato di regolare esecuzione tengono
luogo del certificato di agibilità.
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Art. 12
(Attività edilizia dei privati su aree demaniali)
1. La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è disciplinata dalla presente legge e
dal relativo regolamento di attuazione, nonché dalle altre leggi regionali di settore. Qualora la competenza
amministrativa sulle medesime aree ricada in capo allo Stato, sarà comunque dovuta l' osservanza delle norme
statali in materia.
2. Salvo le opere pubbliche di cui agli articoli 10 e 11, gli interventi edilizi realizzati da privati su aree
demaniali destinati ad ospitare attività economiche sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione
secondo quanto previsto dal Capo IV della presente legge.
CAPO III
Regime edificatorio
Art. 13
(Norme generali per la valutazione dell'attività edilizia)
1. L'attività edilizia, nell'ambito dell'applicazione del regime edificatorio di cui al presente Capo, è valutata
considerando separatamente le sue due componenti:
a) le trasformazioni fisiche attuate attraverso gli interventi così come definiti dall'articolo 4;
b) le modifiche di destinazione d'uso, da intendersi come passaggio da una categoria all'altra di quelle elencate
all'articolo 5.
2. Ogni attività edilizia, nel caso comprenda entrambe le componenti di cui al comma 1 o diverse categorie di
intervento, è assoggettata al regime edificatorio più rigoroso tra quelli previsti, per le singole componenti o
categorie di intervento, dal presente Capo.
3. La Commissione edilizia, qualora prevista dal regolamento edilizio comunale, esprime il proprio parere non
vincolante sugli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie.
Art. 14
(Determinazione della destinazione d'uso degli immobili)
1. Le destinazioni d'uso in atto delle unità immobiliari sono quelle stabilite dal permesso di costruire rilasciato
ai sensi di legge o dalla denuncia di inizio attività e, in assenza o indeterminatezza di tali atti, dalla
classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento o intavolazione, o in assenza di questi da
altri documenti previsti dalla legge che comprovino la destinazione d'uso attuale in atto da oltre un biennio.
2. Ai fini del comma 1, i progetti degli interventi soggetti a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività
contengono la specificazione della destinazione d'uso degli immobili e delle singole parti che lo compongono
secondo la classificazione dell'articolo 5. Tale specificazione è effettuata in relazione alle caratteristiche
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costruttive e alla dotazione di servizi degli edifici o di quelli ottenibili attraverso interventi di manutenzione
ordinaria.
Art. 15
(Mutamento di destinazione d'uso degli immobili)
1. Si ha mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere edili, quando si modifica l'uso in atto di una unità
immobiliare, passando da una categoria all'altra tra quelle elencate dall'articolo 5, per più del 25 per cento della
superficie utile dell'unità stessa.
2. Si ha parimenti mutamento di destinazione d'uso anche quando i limiti di cui al comma 1 vengono superati
attraverso più interventi successivi, siano essi assoggettati o meno a permesso di costruire o denuncia di inizio
attività.
3. La modifica senza opere della destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento
urbanistico comunale deve essere preventivamente comunicata al Comune, assieme alla corresponsione del
conguaglio del contributo di costruzione se dovuto, ove espressamente previsto dallo strumento urbanistico o
dal regolamento edilizio comunale o dalla delibera comunale di cui all'articolo 29, comma 7. In tali casi il
Comune può richiedere l'asseverazione da parte di un professionista abilitato per quanto riguarda la sicurezza
sismica, l'idoneità statica ed igienico sanitaria. La mancata presentazione dell'asseverazione entro il termine
assegnato dal Comune comporta l'avvio del procedimento per la verifica dell'agibilità per la nuova
destinazione, ai sensi dell'articolo 28.
4. Sono assoggettati altresì al pagamento del conguaglio del contributo di costruzione gli interventi che
comportino il mutamento di destinazione d'uso degli immobili in altra consentita dallo strumento urbanistico
comunale, comunque destinati e localizzati, che avvenga entro i dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori,
compreso quello conseguente al cambiamento di condizioni soggettive dei titolari di costruzioni residenziali in
zona agricola, nel caso di passaggio del titolo reale di godimento che non si verifichi a seguito di successione.
5. Il conguaglio previsto dai commi 4 e 5, il cui pagamento è richiesto solo nel caso in cui la nuova
destinazione comporti una maggiore incidenza di oneri, corrisponde alla differenza fra gli importi dovuti per le
due destinazioni, entrambi calcolati sulla base di quanto previsto per le nuove costruzioni ai sensi della
normativa vigente.
6. Ai fini urbanistici l'attività di albergo diffuso non comporta modifica della destinazione d'uso in atto degli
immobili utilizzati.
Art. 16
(Attività edilizia libera)
1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo
le seguenti attività di rilevanza edilizia:
a) interventi di manutenzione ordinaria;
b) interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non alterino la sagoma dell'edificio;
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c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in
aree esterne al centro edificato;
d) opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio
dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari,
nonché le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento di tali attività
con esclusione degli interventi che comportano trasformazione di aree boscate;
e) i depositi temporanei di merci o di materiali a cielo aperto, ad esclusione dei rifiuti, nonché il deposito o
esposizione permanente di materiali o di merci a cielo aperto, realizzati all'interno delle zone destinate ad
attività produttive previste dallo strumento urbanistico comunale;
f) le opere caratterizzate da precarietà strutturale e funzionale, dirette a soddisfare esigenze contingenti e
temporanee per lo svolgimento di attività, di manifestazioni culturali e sportive soggette unicamente alle
autorizzazioni previste dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e destinate ad essere immediatamente
rimosse al cessare della necessità, nonché tutte le strutture temporanee di cantiere finalizzate all'esecuzione
degli interventi edilizi;
g) i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili attuati senza esecuzione di opere edilizie in altra consentita dallo strumento urbanistico comunale;
h) opere di scavo e reinterro dirette all'esecuzione di interventi di manutenzione di condotte sotterranee lungo la viabilità esistente, nonché tutte le opere per il raccordo degli utenti alle reti dei servizi esistenti di gas,energia elettrica, telecomunicazioni, acquedotto e fognatura, ivi comprese le relative opere di scavo, posa delle
condutture e reinterro;
i) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che non comportano volumetria, destinati
ad arredi da giardino e terrazzo, barbecue e tettoie, nonché le opere di pavimentazione e finitura di spazi
esterni, anche per aree di sosta, che comportino un'occupazione complessiva massima di 20 metri quadrati;
j) realizzazione di pertinenze di edifici o unità immobiliari esistenti che comportano volumetria, bussole,
verande e depositi attrezzi e simili, nei limiti del 10 per cento del volume utile dell'edificio o unità immobiliare
esistenti se a destinazione residenziale o nei limiti del 5 per cento della superficie utile dell'edificio o unità
immobiliare esistenti se ad uso diverso dalla residenza;
k) interventi per il risparmio energetico su edifici o unità immobiliari esistenti nei limiti indicati dalle leggi di
settore;
l) installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda, senza serbatoi di accumulo esterni o i cui componenti non
modifichino la sagoma degli edifici stessi e la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto
stesso;
m) installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non
superiore a 1 metro, purché non ricadenti in zona A e B0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate,
come individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati;
n) installazione di serbatoi interrati di GPL, fino alla capacità di 13 metri cubi, nonché la realizzazione di
impianti tecnologici e di climatizzazione pertinenziali ad edifici o unità immobiliari, nel rispetto dei criteri e
limiti stabiliti dalle leggi di settore;
o) realizzazione di elementi di arredo urbano che non comportano volumetria;
p) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate a chiusura di fondi privati che non interessino la fascia di rispetto
della viabilità pubblica o aperta al pubblico;
q) collocamento, modifica o rimozione di lapidi, stemmi, insegne, targhe, decorazioni e simili;
r) le strutture ricettive turistiche all'aria aperta e gli allestimenti mobili di pernottamento installati a cura della
gestione delle strutture turistiche, purché espressamente ammesse dallo strumento urbanistico comunale e nel
rispetto dei requisiti previsti della legge regionale in materia di turismo e dei seguenti requisiti:
1) conservino i meccanismi di rotazione in funzione;
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2) non possiedano alcun collegamento permanente al terreno;
3) gli allacciamenti alle reti tecnologiche siano rimovibili in ogni momento.
s) gli appostamenti per l'attività venatoria nei limiti dimensionali e tipologici disciplinati dalla legge regionale
di settore;
t) la demolizione delle opere abusive ed il ripristino dello stato dei luoghi.
2. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono essere vietati dagli strumenti urbanistici e dai
regolamenti edilizi comunali, fatta eccezione per le zone A e B0 o altre zone, sottozone o singoli edifici ad
esse equiparate, dotate di specifiche norme tipologico-architettoniche incompatibili con gli interventi
medesimi.
3. Il Comune può prevedere nello strumento urbanistico o nel regolamento edilizio specifiche disposizioni su
materiali e caratteristiche architettoniche ed in materia di distanze nel rispetto del Codice civile. In ogni caso
gli interventi previsti dal presente articolo, purché complessivamente eseguiti nei limiti massimi indicati, non
concorrono al calcolo della superficie utile e della volumetria utile edificabile sull'area oggetto di intervento.
4. All'attività edilizia libera prevista dal presente articolo non consegue alcuna attività di riscontro o
certificativa da parte del Comune. In ogni caso la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del
paesaggio e dalle altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia ai sensi dell’articolo
4, comma 2, lettera d).
Art. 17
(Interventi subordinati a denuncia di inizio attività)
1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (DIA) gli interventi non assoggettati a permesso di
costruire né riconducibili ad attività edilizia libera, che siano conformi alle previsioni degli strumenti
urbanistici, dei regolamenti edilizi ed alle altre norme aventi incidenza sull'attività edilizia, tra i quali:
a) la realizzazione di chioschi per la vendita, somministrazione, lavorazione di beni di consumo, di manufatti
per l'esercizio di servizi pubblici e per le connesse opere di arredo urbano, nonché la collocazione di tende
relative a locali d'affari ed esercizi pubblici;
b) la collocazione di cartelli o affissi pubblicitari e di segnali indicatori che interessino la viabilità pubblica o
aperta al pubblico e le relative fasce di rispetto;
c) la realizzazione di pertinenze di edifici esistenti non realizzabili ai sensi dell'articolo 16 e che comportano
un aumento fino al 20 per cento del volume utile dell'edificio o unità immobiliare esistenti se a destinazione
residenziale o del 20 per cento della superficie utile dell'edificio o unità immobiliare esistenti se ad uso diverso
dalla residenza;
d) gli interventi su edifici esistenti volti alla realizzazione di abbaini, terrazzi a vasca e poggioli aggettanti, fino
alla larghezza massima di metri lineari 1,60, di balconi, rampe scale aperte, cornicioni o sporti di linda, canne
fumarie e torrette da camino.
e) le opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti che alterino la sagoma dell'edificio;
f) le recinzioni, i muri di cinta e le cancellate che interessino la fascia di rispetto della viabilità pubblica o
aperta al pubblico;
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g) gli scavi per la posa di nuove condotte sotterranee lungo la viabilità pubblica esistente, nonché la
realizzazione di infrastrutture a rete e impianti finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse
pubblico;
h) la realizzazione di cappelle, edicole, monumenti e opere cimiteriali non realizzabili in attività edilizia libera;
i) le opere sportive che non comportano volumetria;
j) parcheggi di pertinenza dell'unità immobiliare, interrati o seminterrati, realizzati nell'area di pertinenza
urbanistica della stessa o in altra area avente la stessa destinazione di zona, purchè la distanza non superi il
raggio di 500 metri; il Comune può autorizzare una distanza maggiore non superiore a 1000 metri nei casi in
cui non è possibile rispettare il predetto limite. Il legame pertinenziale è definito in un atto unilaterale
d'obbligo, da trascrivere nei registri immobiliari;
k) gli interventi di manutenzione straordinaria;
l) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
m) gli interventi di ristrutturazione edilizia, comprendenti anche la completa demolizione e ricostruzione, con
la stessa volumetria, sagoma e sedime.
2. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività le varianti a permessi di costruire o le varianti
alla denuncia di inizio attività che:
a) non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie;
b) non modificano la destinazione d'uso e la categoria d’intervento edilizio;
c) non alterano la sagoma dell'edificio;
d) non recano comunque pregiudizio alla statica dell'immobile ed alla sicurezza sismica;
e) non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, le
denunce di inizio attività in variante di cui al comma 2 costituiscono parte integrante del procedimento relativo
al permesso di costruire o della denuncia di inizio attività dell'intervento principale e possono essere presentate
prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. In tali casi non trova applicazione il termine di trenta giorni
previsto dal comma 1 dell'articolo 26, costituendo variante di mero aggiornamento progettuale dell'intervento
principale.
4. La realizzazione degli interventi di cui al presente articolo, che riguardino immobili sottoposti a tutela
storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione
richiesti dalla legge in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio.
Art. 18
(Denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire)
1. In alternativa al permesso di costruire, possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività:
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
b) gli interventi di nuova costruzione qualora ammessi dallo strumento urbanistico comunale recante precise
disposizioni plano-volumetriche e non ricadenti in zone assoggettate a piano attuativo;
c) gli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica o trasformazione territoriale qualora siano
disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui
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sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli
stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti;
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'articolo 29, se
dovuto.
Art. 19
(Interventi subordinati a permesso di costruire)
1. Gli interventi aventi rilevanza urbanistica definiti nell'articolo 4, sono subordinati a permesso di costruire
secondo quanto previsto dal presente articolo:
a) gli interventi di nuova costruzione non realizzabili in denuncia di inizio attività o in attività edilizia libera;
b) gli interventi di ampliamento e la realizzazione di pertinenze che comportano un aumento superiore al 20
per cento della volumetria utile dell'edificio o dell'unità immobiliare esistente;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del
volume, della sagoma e del sedime, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone A e B0 o
altre zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, comportano mutamenti della destinazione d'uso.
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
e) gli interventi di trasformazione territoriale.
2. È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio del permesso di costruire per la
realizzazione degli interventi realizzabili in denuncia di inizio attività, previo versamento del contributo di
costruzione se dovuto ai sensi dell'articolo 29, e dei diritti di istruttoria stabiliti dal Comune. In tali casi la
violazione della disciplina urbanistico-edilizia è soggetta all'applicazione delle sanzioni previste per gli
interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività.
Art. 20
(Autorizzazione temporanea per interventi in contrasto con gli strumenti urbanistici comunali)
1. Il Comune può autorizzare a titolo precario interventi edilizi, ancorché difformi dalle previsioni degli
strumenti urbanistici comunali approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di documentate
esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. L'autorizzazione in precario non
sostituisce le altre autorizzazioni previste dalla legge e viene rilasciata secondo le procedure e le modalità
previste nel regolamento edilizio comunale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica espressamente il periodo di validità dell'atto nel massimo di un
anno, prorogabile, per comprovati motivi, fino a tre anni complessivi dalla data del rilascio. Il termine di
validità delle autorizzazioni a titolo precario relative ad opere necessarie per la continuazione dell'esercizio di
pubbliche funzioni o servizi corrisponde al periodo necessario alla realizzazione od al recupero delle opere
pubbliche a ciò destinate.
3. L'autorizzazione a titolo precario può essere motivatamente revocata senza indennizzo, prima della
scadenza del termine finale di validità, per motivi di pubblico interesse.
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4. Nel caso in cui alla scadenza dell'atto, ovvero nel caso di revoca del medesimo, il titolare
dell'autorizzazione non provveda alla demolizione dell'opera e al ripristino dello stato dei luoghi, l'opera è
demolita e lo stato dei luoghi è ripristinato con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso.
5. La demolizione dell'opera ed il ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma 4 non trovano applicazione
nel caso in cui il Consiglio comunale dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera
non contrasti con gli strumenti di pianificazione regionale o con rilevanti interessi urbanistici, ambientali e
paesaggistici.
CAPO IV
Permesso di costruire, denuncia di inizio attività e agibilità
Art. 21
(Norme comuni al permesso di costruire e alla denuncia di inizio attività)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire o la denuncia di inizio attività sono presentate dal
proprietario dell'immobile o da altri soggetti nei limiti in cui è loro riconosciuto il diritto di eseguire le opere
presentate.
2. Si considerano tra gli aventi titolo ai sensi del comma 1, oltre il proprietario:
a) il titolare di diritti di superficie, usufrutto, uso e abitazione e di altri diritti reali;
b) l'affittuario di fondo rustico;
c) il concessionario di beni demaniali nei limiti dell'atto di concessione;
d) il titolare di diritti edificatori riconosciuti in un contratto od in altro atto giuridico riconosciuto dalla legge.
e) il destinatario di ordini dell'autorità giudiziaria o amministrativa aventi ad oggetto l'intervento;
3. I soggetti individuati nei commi 1 e 2 possono eseguire gli interventi realizzabili in attività edilizia libera
previsti dall'articolo 16.
4. Il permesso di costruire e la denuncia di inizio attività sono trasferibili, insieme all'immobile, ai successori o
aventi causa. Essi non incidono sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili oggetto
di intervento né comportano limitazione dei diritti dei terzi.
5. Il permesso di costruire rilasciato e la denuncia di inizio attività decorso il termine di cui al comma 1
dell'articolo 26, sono irrevocabili e comportano, secondo quanto previsto dalla presente legge, la
corresponsione del contributo di costruzione.
6. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività sono obbligati a comunicare al Comune
l'effettivo inizio dei lavori ai fini delle verifiche previste dalle leggi aventi incidenza sull'attività edilizia, in
particolare in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le modalità
individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
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Art. 22
(Presupposti per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio
comunale, in relazione alle competenze individuate dallo Statuto comunale, in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.
2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel periodo di validità del permesso medesimo,
ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle opere di urbanizzazione richieste dal
Comune contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso.
3. In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di
strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia
non ha efficacia decorsi due anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico.
4. La sospensione di cui al comma 3 non opera per gli interventi di rilevanza edilizia di cui all’articolo 4,
comma 2, nonchè per gli interventi di pubblica utilità ed interesse pubblico così definiti dalla legge.
Art. 23
(Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire)
1. Nel permesso di costruire è sempre indicato il termine di ultimazione dei lavori, che decorre dalla data del
ritiro del titolo.
2. Il termine per l'ultimazione dei lavori, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare i tre
anni dalla data di ritiro del titolo. Il termine è prorogato previa presentazione di istanza motivata anteriormente
alla scadenza del termine medesimo. L'atto di proroga indica il nuovo termine di fine lavori.
3. Per gli interventi che comportano la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici residenziali o nei casi
di interventi complessi che interessino una pluralità di edifici, il termine di ultimazione dei lavori di cui al
comma 2 non può superare i sei anni.
4. Decorso il termine per l'ultimazione dei lavori, senza presentazione al Comune dell'istanza di proroga, il
permesso di costruire decade di diritto per la parte non eseguita. In tali casi non sussiste l'obbligo del Comune
di adottare un provvedimento espresso dichiarativo della decadenza.
5. Il permesso di costruire decade ai sensi del comma 3 anche in caso di:
a) omesso ritiro decorso un anno dalla pubblicazione nell'albo pretorio dell'avviso di avvenuto rilascio;
b) entrata in vigore di contrastanti previsioni degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi comunali, salvo
che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio; in tali casi
non trova applicazione la proroga del termine di cui al comma 2.
6. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di
nuovo permesso di costruire per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle
realizzabili mediante denuncia di inizio attività o che costituiscano attività edilizia libera. In tali casi si procede
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altresì, ove dovuto, al ricalcolo del contributo di costruzione ed è comunque possibile, ove ne ricorrano i
requisiti, richiedere il rilascio del certificato di agibilità parziale
Art. 24
(Procedimento per il rilascio del permesso di costruire )
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, va presentata al Comune corredata da:
a) attestazione concernente il titolo di legittimazione del richiedente, individuato ai sensi dell'articolo 21;
b) elaborati progettuali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2;
c) autocertificazione del progettista circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in
cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non
comporti valutazioni tecnico-discrezionali.
2. Il Comune comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai
sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche. L'esame delle
domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria,
acquisisce i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché gli altri pareri richiesti dalle leggi di settore, sempre
che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla
normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la
qualificazione dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia
necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui
al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di
modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione entro il termine
indicato dal responsabile del procedimento. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo
esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione
presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire
autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso,
comunque denominati, di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di
servizi ai sensi della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.
7. Il provvedimento finale, che il Comune provvede a notificare all'interessato, è adottato dal Sindaco o dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale ai sensi dell'art. 22, comma 1, entro quindici
giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6.
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8. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo
pretorio e comunicazione al richiedente. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto
presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
9. Il termine per il rilascio del permesso di costruire nei casi previsti dall'articolo 19, comma 2, è di centoventi
giorni dalla data di presentazione della relativa domanda.
10. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo trova applicazione l'articolo
25.
Art. 25
(Silenzio-assenso sulla domanda di permesso di costruire)
1. Il silenzio-assenso disciplinato dal presente articolo trova applicazione esclusivamente per gli interventi da
attuare su aree edificabili direttamente o aree dotate di strumento urbanistico attuativo approvato anteriormente
alla data di presentazione della domanda di permesso di costruire. Negli altri casi, decorso inutilmente il
termine per l'adozione del provvedimento conclusivo di cui all'articolo 24, sulla domanda di permesso di
costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
2. La domanda di permesso di costruire corredata dalla completa documentazione prevista ai sensi della
presente legge si intende accolta quando, decorsi i termini previsti dall'articolo 24, l’interessato comunica al
Comune la maturazione del silenzio-assenso sulla domanda presentata, previa corresponsione del contributo di
costruzione ove dovuto, calcolato in via provvisoria dal richiedente medesimo e salvo conguaglio sulla base
delle determinazioni degli organi comunali.
3. Alla comunicazione di cui al comma 2 è allegata la dichiarazione dell'interessato, asseverata dal progettista,
attestante la conformità del progetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti e adottati e del
regolamento edilizio. Tale comunicazione è soggetta alle medesime forme di pubblicità stabilite per il
permesso di costruire.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, il Comune notifica agli
interessati gli elementi progettuali o esecutivi che risultino in contrasto con la normativa urbanistica,
assegnando un termine, non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle necessarie
modifiche degli elaborati progettuali. Nello stesso termine richiede l’eventuale integrazione documentale, ai
sensi dell’articolo 24 comma 5.
5. Decorso il termine assegnato ai sensi del comma 4, senza che gli interessati abbiano presentato la
documentazione integrativa avente i contenuti richiesti dal Comune, ovvero il progetto non risulti assentibile in
quanto in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati e con il regolamento edilizio, il Comune
emette formale provvedimento di rigetto. In tali casi non trova applicazione la comunicazione dei motivi
ostativi all'accoglimento dell'istanza prevista dall'articolo 10 bis della legge 241/1990, e successive
modificazioni.
6. Al fine di comprovare la sussistenza del titolo che abilita alla realizzazione degli interventi, assentiti ai sensi
del presente articolo, tiene luogo del permesso di costruire una copia della comunicazione presentata al
Comune ai sensi del comma 2, nonchè una copia degli atti di cui ai commi 3 e 4.
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7. Per gli interventi che comportano la nuova costruzione o la ristrutturazione di edifici residenziali i termini
indicati dal comma 4 sono ridotti della metà.
Articolo 26
(Disciplina della denuncia di inizio attività)
1. Il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 presenta al Comune, almeno trenta giorni prima
dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio attività per gli interventi previsti dall'articolo 17,
accompagnata da:
a) una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che
asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con
quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle leggi di settore aventi incidenza sullo
specifico intervento, con particolare riferimento, laddove applicabili, alle norme in materia di sicurezza statica,
antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche;
b) il versamento del contributo di costruzione se dovuto ai sensi dell'articolo 29;
c) l'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori e del direttore dei lavori, salvo i casi di esecuzione
diretta a cura del denunciante ai sensi del comma 10.
2. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni, a decorrere dalla
data di presentazione della denuncia. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è subordinata a
nuova denuncia, salvo la stessa non rientri negli interventi realizzabili in attività edilizia libera. L'interessato è
comunque tenuto a comunicare al Comune la data di ultimazione dei lavori.
3. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di
delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio
del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
4. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete
all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale può convocare una conferenza di servizi ai sensi della legge
regionale 7/2000 e successive modifiche, qualora la denuncia di inizio attività sia conforme agli strumenti
urbanistici e al regolamento edilizio comunale, in caso contrario si procede ai sensi del comma 7. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza ed in caso di esito non favorevole, la
denuncia è priva di effetti.
5. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di
ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del
professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6. Il responsabile del procedimento, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio
attività:
a) accerta che l'intervento rientri nei casi previsti dall'articolo 17;
b) verifica la regolarità formale e la completezza della documentazione presentata;
c) verifica la correttezza del calcolo del contributo di costruzione in relazione all'intervento, se dovuto ai sensi
dell'articolo 29.
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7. Il responsabile del procedimento, ove entro il termine indicato al comma 6 sia riscontrata l'assenza di una o
più delle condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e,
in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine
di appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le
integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
8. Il responsabile del procedimento, qualora non debba provvedere ai sensi del comma 7, attesta sulla denuncia
di inizio attività la chiusura del procedimento.
9. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va
presentato al Comune, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di
inizio attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale
conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del
classamento.
10. Il soggetto che presenta la denuncia di inizio attività, può eseguire direttamente gli interventi soggetti a
denuncia di inizio attività individuati nell'articolo 17, senza affidamento dei lavori ad imprese, quando gli
interventi non rilevano ai fini della normative di sicurezza, antisismiche ed antincendio, o non insistono sulla
viabilità pubblica o aperta al pubblico, su immobili pubblici o privati aperti al pubblico, ovvero in tutti i casi in
cui dichiari di possedere i requisiti tecnico-professionali richiesti dalle leggi applicabili allo specifico
intervento.
Art. 27
(Certificato di agibilità)
1. Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio
energetico degli edifici e unità immobiliari o di loro parti, e degli impianti negli stessi installati, valutate
secondo quanto dispone il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
2. Il certificato di agibilità viene rilasciato dal Comune con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni, ampliamenti o sopraelevazioni;
b) ristrutturazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma 1, individuati nel
regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto
che ha presentato la denuncia di inizio attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per l’iscrizione in catasto.
Art. 28
(Procedimento di rilascio del certificato di agibilità e dichiarazione di inagibilità)
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1. Entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, il soggetto indicato nell'articolo 27, comma 3, è tenuto a
presentare al Comune la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata dalla documentazione
individuata nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, asseverata dal direttore dei lavori.
2. Il Comune comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 241/1990 e successive
modifiche.
3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il responsabile del procedimento,
rilascia il certificato di agibilità verificata la documentazione individuata nel regolamento di attuazione di cui
all'articolo 2.
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato
il parere dell'Azienda per i servizi sanitari. In caso di autocertificazione, il termine per la formazione del
silenzio assenso è di sessanta giorni.
5. I termini di cui ai comma 3 e 4 possono essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità
dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni
ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un
edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo 222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del
testo unico delle leggi sanitarie) e successive modifiche.
Art. 29
(Contributo per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate nel presente articolo
e nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 2. Sono fatti salvi i casi di esonero e riduzione previsti
dall’articolo 30.
2. A scomputo totale o parziale del contributo di costruzione, il richiedente del permesso di costruire può
obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione richieste dal Comune, nel rispetto della legge in
materia di contratti pubblici, o costituire diritti perpetui di uso pubblico su aree, secondo le modalità e le
garanzie stabilite dal Comune. Le opere realizzate o i diritti perpetui di uso pubblico sulle aree interessate sono
acquisiti al patrimonio indisponibile del Comune.
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3. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al comune all'atto del rilascio del
permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata, secondo le modalità e le garanzie
stabilite dal Comune.
4. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso
d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune.
5. L' incidenza degli oneri di urbanizzazione ed il valore unitario da porre a base del calcolo per la
determinazione del costo di costruzione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio comunale con
riferimento alle tabelle parametriche approvate ai sensi dell'articolo 2, definite per classi di Comuni in
relazione a:
a) alla dimensione e alla fascia demografica dei Comuni;
b) alle caratteristiche territoriali dei Comuni;
c) alle destinazioni di zona previste dagli strumenti di pianificazione comunale;
d) agli standard o rapporti fra gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico od a
parcheggio e quelli destinati agli insediamenti residenziali e produttivi, da osservarsi nella redazione dei piani
urbanistici comunali per le zone omogenee in attuazione delle norme regionali.
6. La deliberazione del Consiglio comunale prevista dal comma 5 può determinare altresì la misura percentuale
della compensazione fra oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e fra oneri di urbanizzazione e costo di
costruzione per gli interventi previsti dal comma 2.
7. Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in
conformità alle tabelle parametriche regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Fino all'emanazione delle tabelle parametriche regionali o
all'aggiornamento delle medesime, rimane in vigore il contributo per il rilascio del permesso di costruire
calcolato in base alle norme vigenti, aggiornato secondo indici ISTAT.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi previsti:
a) dall'articolo 15, commi 3, 4 e 5;
b) dall'articolo 17, comma 1, lettere a), c), e m);
c) dall'articolo 18.
Art. 30
(Esonero e riduzione dal contributo per il rilascio del permesso di costruire)
1. Il contributo previsto dall'articolo 29 non è dovuto:
a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione
del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo professionale, ai sensi della legge di settore;
b) per gli interventi di ristrutturazione edilizia di edifici residenziali;
c) per gli ampliamenti di edifici residenziali in misura complessiva non superiore al 20 per cento della
superficie imponibile esistente all'atto del primo ampliamento medesimo;
d) per gli ampliamenti di edifici finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche;
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e) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate dagli enti
istituzionalmente competenti nonché per le opere di urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di
strumenti urbanistici e di specifiche convenzioni per l'uso;
f) per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche
calamità;
g) per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, diretti
alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
h) per le modifiche di destinazione d'uso in residenziali nelle zone omogenee A e B;
i) per la realizzazione di parcheggi privati pertinenziali, necessari al raggiungimento dei limiti minimi previsti
dalle leggi di settore;
2. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino ad un massimo del 50 per cento, limitatamente agli
oneri relativi alle sole opere di urbanizzazione secondaria per costruzioni residenziali nei Comuni di montagna,
con popolazione residente inferiore ai 2.500 abitanti risultante dall'ultimo censimento, che abbiano registrato
un saldo demografico negativo al termine del quinquennio precedente;
3. Il Consiglio comunale può deliberare la riduzione fino ad un massimo del 50 per cento, limitatamente al
contributo relativo al costo di costruzione per le destinazioni d'uso residenziale, artigianale di servizio,
alberghiera e direzionale, nel caso in cui i progetti sottoposti a titolo abilitativo edilizio, oltre a rispondere alle
norme in materia di contenimento del consumo energetico, prevedano l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili
che assicurino il documentato soddisfacimento del fabbisogno termico complessivo previsto dalla legge di
settore.
4. Il Consiglio comunale può stabilire, per gli interventi di bioedilizia, bioarchitettura e risparmio energetico,
una riduzione del contributo di costruzione, ove dovuto, in misura non inferiore al 5 per cento dell'importo.
5. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali previsti dall’articolo 39
sono assoggettati al contributo previsto dall'articolo 29 ridotto del 50 per cento.
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