Piano Casa disegni di Legge e approvazioni FRIULI VENEZIA GIULIA -parte 2)
Pubblicato il 7 Agosto 2009
Art. 31
(Edilizia convenzionata ed interventi diretti a realizzare la prima abitazione)
1. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, non è previsto il pagamento
del contributo commisurato al costo di costruzione, qualora il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si
impegni, a mezzo di una convenzione con il Comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione
determinati ai sensi della convenzione-tipo prevista dall’articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6
(Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)
2. Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della convenzione, sia determinato in
misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla
data della convenzione.
3. I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai sensi del comma 1 sono
suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali
ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
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4. Il comma 1 si applica anche nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi opere dirette a realizzare da parte dei
soggetti aventi titolo ai sensi dell'articolo 21 la propria prima abitazione le cui caratteristiche siano non di lusso
ai sensi delle leggi di settore.
5. Ai fini del comma 4, la convenzione di cui al comma 1 prevede l’apposizione del vincolo di destinazione
d’uso dell’immobile per un periodo di almeno cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori. In caso di
inottemperanza, l'interessato decade dal beneficio previsto, ed il Comune è tenuto a recuperare la differenza
maggiorata della rivalutazione monetaria e degli interessi in misura pari al tasso legale.
6. Le convenzioni e gli atti previsti dal presente articolo sono trascritti a norma e per gli effetti dagli articoli
2643 e seguenti del codice civile, a cura del Comune ed a spesa del concessionario.
7. L'esenzione di cui al comma 1 trova applicazione anche nei casi di interventi in corso di realizzazione. In
tali casi il Comune, successivamente alla stipula della convenzione prevista dal comma 1 provvede alla
restituzione del contributo relativo al costo di costruzione già versato.
Art. 32
(Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza )
1. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette
alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi,
liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche.
L'incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche
di cui all'articolo 29, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.
2. Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e
direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle
opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 29, nonché una quota non superiore al 10 per cento
del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del
consiglio comunale.
3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi 1 e 2, nonché di quelle nelle zone agricole di
cui all’articolo. 30, comma 1 lettera a), venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione
dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione,
determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
4. Sono esclusi dall'applicazione del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29 le costruzioni od
impianti industriali posti nell'ambito degli agglomerati industriali di interesse regionale, così come recepiti
dagli strumenti urbanistici comunali in attuazione delle previsioni degli strumenti di pianificazione regionale,
nonché le costruzioni o gli impianti posti nelle zone industriali di interesse comunale, dotate di piani per
insediamenti produttivi ai sensi della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento dell'edilizia
residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17
agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per
interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) e successive modifiche.
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CAPO V
Disposizioni speciali
Art. 33
(Area di pertinenza urbanistica)
1. L'area di pertinenza urbanistica di una costruzione è l' area che viene vincolata per il rispetto dell'indice di
fabbricabilità fondiaria.
2. Al fine di cui al comma 1 può essere vincolata un'area adiacente all'area interessata dalla costruzione, avente
la medesima classificazione quale zona omogenea, anche in proprietà di soggetto diverso dal proprietario
dell'area interessata dalla costruzione. In quest'ultimo caso il vincolo è oggetto di atto d'obbligo, da trascriversi
nei registri immobiliari e al tavolare a cura del richiedente.
3. L'entrata in vigore di normativa urbanistica, che consenta un indice di fabbricabilità fondiaria più elevato,
comporta la liberalizzazione dal vincolo a pertinenza urbanistica delle aree già vincolate eccedenti a quelle
necessarie per il rispetto dell'indice suddetto.
4. Ai sensi del presente articolo, può essere vincolata un'area non adiacente all'area di insistenza della
costruzione, purchè funzionalmente contigua e avente la medesima classificazione quale zona omogenea,
anche se sita nel territorio di un Comune diverso, solo nei casi di interventi in zona agricola connessi con la
conduzione dei fondi.
5. Il regolamento edilizio comunale disciplina le procedure di competenza comunale relative alle attività di cui
al presente articolo.
Art. 34
(Certificato di destinazione urbanistica, attestazioni urbanistico-edilizie e valutazione preventiva)
1. Per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti chiunque ha diritto di ottenere dal Comune, entro il
termine di trenta giorni dalla richiesta, il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se non siano
intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
2. In caso di mancato rilascio del certificato di destinazione urbanistica nel termine previsto al comma1, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti attestante l'avvenuta
presentazione della domanda, nonché la destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici
vigenti o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte dello strumento urbanistico
generale approvato, di strumenti attuativi.
3. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi
dell'articolo 21, di richiedere una certificazione urbanistica-edilizia in cui siano indicate, per singola area o
edificio di proprietà, tutte le prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché i vincoli urbanistici, ambientali e
paesaggistici, riguardanti l'area e gli edifici interessati.
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4. Il regolamento edilizio comunale può prevedere la facoltà, in capo ai soggetti aventi titolo ai sensi
dell'articolo 21, di richiedere una valutazione preventiva sull'ammissibilità dell'intervento o sulla residua
potenzialità edificatoria per singola area di proprietà, anche con riferimento ad eventuali vincoli di pertinenza
urbanistica, corredata da idonea documentazione sottoscritta da un tecnico abilitato alla progettazione.
5. I certificati e le valutazioni di cui ai commi 3 e 4, ove previsti dal regolamento edilizio comunale,
conservano validità per un anno dalla data del rilascio a meno che non intervengano modificazioni delle leggi,
degli strumenti urbanistici e regolamenti edilizi vigenti. In tal caso, il Comune notifica agli interessati
l'adozione di varianti agli strumenti urbanistici generali e attuativi.
6. Il rilascio dei certificati e delle valutazioni di cui al presente articolo è a titolo oneroso, secondo quanto
stabilito dal Comune.
7. Gli interessati all'ottenimento di agevolazioni contributive o fiscali possono chiedere al Comune la
classificazione degli interventi edilizi assoggettati a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività,
secondo le categorie previste dalle leggi statali.
Art. 35
(Deroghe generali agli strumenti urbanistici comunali per interventi edilizi)
1. In deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere
consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza edilizia su edifici pubblici o
di interesse pubblico da chiunque realizzati.
2. Ferme restando le previsioni più estensive degli strumenti urbanistici comunali, il patrimonio edilizio
esistente, ivi compreso quello non conforme alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o adottati e del
regolamento edilizio vigente, può comunque essere interessato da interventi di rilevanza edilizia definiti
dall'articolo 4, comma 2, nel rispetto della legge.
3. Previo parere favorevole dell'Ente proprietario della strada, è ammesso l'ampliamento degli edifici
residenziali esistenti situati nella fascia di rispetto della viabilità, esclusivamente per necessità di adeguamento
igienico-sanitario e funzionali, nel limite massimo complessivo di 150 metri cubi, purchè il progetto interessi
la sopraelevazione o la parte retrostante degli edifici rispetto all'asse viario. Tale limite può essere raggiunto
anche attraverso diversi interventi, purché la loro somma non superi il limite medesimo.
4. Gli interventi di ampliamento di edifici o unità immobiliari destinati a residenza possono essere realizzati,
nel limite massimo complessivo di 200 metri cubi, in deroga alle distanze, superfici e volumi previsti dagli
strumenti urbanistici comunali, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni tipologicoarchitettoniche
e di allineamento degli edifici o di protezione del nastro stradale contenute negli strumenti
urbanistici comunali e il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, a condizione che siano
finalizzati:
a) al miglioramento della qualità architettonica secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) al miglioramento della qualità energetica secondo le leggi di settore.
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5. Gli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche, ancorchè necessitino di limitate
modifiche volumetriche agli edifici così come definite dall'articolo 37, comma 3, possono essere realizzati in
deroga alle norme urbanistiche ed edilizie, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice
civile.
6. Gli interventi previsti dal presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di
sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche e
paesaggio.
Art. 36
(Interventi in zona agricola)
1. L'ampliamento e la ristrutturazione edilizia di edifici destinati a residenza agricola in zona agricola, ove
ammessi dallo strumento urbanistico vigente e nel rispetto degli indici e parametri ivi indicati, possono
comportare la realizzazione di una unità immobiliare aggiuntiva con destinazione d'uso residenziale, anche in
deroga al requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze dell'imprenditore
agricolo professionale, purché:
a) l'unità immobiliare realizzata sia destinata a prima abitazione dei parenti di primo grado dell'imprenditore
agricolo professionale o del coltivatore diretto proprietario dell'edificio ampliato o ristrutturato;
b) il soggetto avente titolo ai sensi dell'articolo 21 si obblighi, mediante convenzione con il Comune, ad
istituire un vincolo ventennale concernente il divieto di alienazione dell'immobile nonché di concessione a
terzi di diritti reali o personali di godimento su di esso, da trascrivere nei registri immobiliari o da annotare sul
libro fondiario a cura del richiedente, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2. Per gli interventi realizzati ai sensi del comma 1 in deroga al requisito della connessione funzionale e
comportanti il cambio di destinazione d'uso in residenziale, non si applica l'esonero contributivo previsto
dall'articolo 30, comma 1, lett. a).
3. Possono essere ammessi interventi di ristrutturazione edilizia e interventi di rilevanza edilizia degli edifici
rustici annessi alle residenze agricole con modifica di destinazione d'uso degli stessi in residenza agricola
purché conservino il requisito della connessione funzionale con la conduzione del fondo e le esigenze
dell'imprenditore agricolo professionale.
4. Nelle zone agricole, come individuate dagli strumenti urbanistici generali comunali, è ammessa la
realizzazione, anche in deroga agli indici e ai parametri previsti dagli strumenti urbanistici e ai regolamenti
edilizi:
a) di tettoie finalizzate alla copertura di concimaie e vasche per la raccolta di liquami annesse alle strutture
produttive aziendali;
b) interventi di adeguamento delle strutture di stoccaggio degli effluenti di allevamento in applicazione della
direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, (Direttiva del Consiglio relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole) e dell'articolo 112 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni
5. In caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, trovano applicazione le sanzioni previste dal
Capo VI.
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Art. 37
(Misure per la promozione della bioedilizia, della bioarchitettura e del rendimento energetico nell'edilizia)
1. Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico disciplinati dal presente
articolo e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga
agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Copia semplice dell'attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio di cui al
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 16 dicembre 2002, relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche e alla
legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 (Disposizioni in materia di edilizia sostenibile) e successive modifiche, è
depositata presso il Comune competente a cura del costruttore o del proprietario dell'immobile all'atto della
richiesta di agibilità dell'immobile. Le modalità di raccolta ed elaborazione dei dati e di monitoraggio dei
livelli prestazionali energetici degli edifici sono stabilite ai sensi dell'articolo 9.
3. Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico si
intendono gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle
murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di
maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi, qualora
suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal
decreto legislativo 192/2005 e successive modifiche, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle
superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze massime previste dagli strumenti
urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il
rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
4. Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che
determinano la realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori trenta
centimetri, siano esse tamponature o muri portanti;
b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo di ulteriori
trenta centimetri;
c) serre solari, funzionalmente collegate all'edificio principale, che abbiano dimensione comunque non
superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate;
d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia
termica, o finalizzati alla captazione diretta dell'energia solare, o alla realizzazione di sistemi di
ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
5. Gli interventi di cui al comma 4 possono essere realizzati, entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle
distanze minime e alle altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli
strumenti di pianificazione comunale, fermo restando il rispetto delle distanze minime di protezione del nastro
stradale e delle distanze minime previste dal codice civile, qualora comportino una riduzione minima del 10
per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 192/2005 e successive
modifiche.
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6. Gli interventi di cui al presente articolo non si computano nel calcolo della volumetria e della superficie,
anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione.
7. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costitutivi e decorativi di pregio
storico, artistico e architettonico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che
caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
8. Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di
sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche e
paesaggio.
Art. 38
(Disposizioni applicative in materia di ristrutturazione edilizia)
1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia, con demolizione totale o parziale, possono comportare modifiche
della sagoma e di collocazione dell'area di sedime, oltre nei casi di adeguamento alla normativa antisismica ed
igienico-sanitaria, anche nei seguenti casi:
a) per esigenze di arretramento del profilo di facciata nel rispetto delle eventuali prescrizioni degli strumenti
urbanistici comunali in materia di allineamento degli edifici e fasce di rispetto del nastro stradale;
b) sostituzione di singoli edifici esistenti non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche,
paesaggistiche e ambientali individuate dagli strumenti urbanistici comunali.
2. Negli interventi di cui al comma 1 possono essere mantenute le distanze tra edifici preesistenti anche se
inferiori alla distanza minima prevista dagli strumenti urbanistici comunali.
3. Gli interventi di ristrutturazione edilizia possono essere attuati contestualmente ad interventi di
ampliamento all'esterno della sagoma e sedime esistenti. In tali casi, le prescrizioni previste per le nuove
costruzioni dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati si applicano esclusivamente alle parti dell'immobile
oggetto di effettivo incremento dimensionale relativamente al sedime, alla sagoma, al volume e all'altezza. Tali
interventi non possono comunque derogare agli indici e parametri massimi previsti dagli strumenti urbanistici
per l'area oggetto di intervento.
Art. 39
(Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente nelle zone residenziali)
1. Il recupero a fini abitativi del sottotetto di edifici destinati in tutto o in parte a residenza ubicati nelle zone
omogenee A e B0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, come individuate dagli strumenti
urbanistici comunali vigenti o adottati, è ammesso senza modifiche alla sagoma anche in deroga ai limiti e
parametri degli strumenti urbanistici vigenti e della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e
principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), e
successive modifiche, se contestuale ad interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento
conservativo dell'edificio o di parte dello stesso.
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2. Al di fuori delle zone omogenee A e B0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, come
individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di recupero previsti al comma
1 sono ammessi in deroga agli indici e parametri urbanistici anche se prevedono innalzamento della quota di
colmo, variazione della pendenza di falda ed apertura di finestre, lucernari, abbaini e terrazzi, fino ad
assicurare il rispetto dei parametri aeroiluminanti previsti dalla legge regionale 44/1985 e successive
modifiche.
3. Al di fuori delle zone omogenee A e B0 o zone, sottozone o singoli edifici ad esse equiparate, come
individuate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, gli interventi di ristrutturazione edilizia di
edifici o unità immobiliari a destinazione residenziale possono comportare l’ampliamento nel limite massimo
del 35 per cento del volume utile esistente, fermo restando il rispetto delle specifiche disposizioni tipologicoarchitettoniche
e di allineamento degli edifici o di protezione del nastro stradale contenute negli strumenti
urbanistici comunali e il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile, a condizione che siano
finalizzati:
a) al miglioramento della qualità architettonica secondo le previsioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) al miglioramento della qualità energetica secondo le leggi di settore.
3. Gli interventi di cui ai commi 2 e 3, devono essere contestuali all'installazione di impianti solari o
fotovoltaici integrati secondo la definizione data all'art. 2 comma 1 let. b3) del Decreto del Ministero dello
Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 (Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica
mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387) e successive modifiche, oltrechè di impianti solari per la produzione di acqua calda,
qualora gli interventi di riqualificazione dell' unità immobiliare interessata conseguano un valore limite del
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento
rispetto ai valori riportati nell' allegato C, numero 1), tabella 1, al decreto legislativo 192/05 e successive
modifiche.
4. La verifica dei requisiti previsti dal comma 3 deve essere eseguita a livello della singola unità immobiliare
interessata dall’intervento, con la facoltà di dimensionare gli impianti anche per soddisfare il fabbisogno
elettrico ed energetico di altre unità immobiliari eventualmente presenti nell'edificio.
5. Gli interventi previsti dai commi 2 e 3 non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di
sicurezza statica, antisismica, antincendio, igienico-sanitarie, sicurezza stradale, barriere architettoniche e
paesaggio.
Art. 40
(Variazioni essenziali)
1. Costituiscono variazioni essenziali al progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita per la zona dagli strumenti urbanistici comunali
vigenti o adottati o che comporti modifiche degli standard;
b) aumento superiore al 15 per cento della cubatura o della superficie calpestabile del fabbricato in relazione al
progetto approvato;
c) aumento superiore al 15 per cento del rapporto di copertura, dell'altezza, ovvero totale diversa
localizzazione, tale che nessun punto del sedime dello stesso sia compreso in quello assentito;
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d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito, da intervento soggetto a denuncia di inizio
attività a intervento soggetto a permesso di costruire;
e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, purché la violazione non riguardi
esclusivamente gli adempimenti procedurali
2. Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle superfici
accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
CAPO VI
Vigilanza e sanzioni
Art. 41
(Misura di tolleranza)
1. L'esecuzione di interventi comportanti variazioni non superiori al 3 per cento rispetto alle misure del
progetto con riferimento alla sagoma, alla superficie, alla volumetria ed all'altezza, non costituiscono variante
al permesso di costruire né alla denuncia di inizio attività, e pertanto non sono sanzionabili anche in deroga ai
limiti previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi.
2. Le variazioni in incremento eseguite all'interno della misura di tolleranza individuata dal comma 1 sono
soggette al pagamento, ove dovuto, del contributo per il rilascio del permesso di costruire di cui all'articolo 29.
Art. 42
(Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia)
1. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite
dallo statuto o dai regolamenti comunali, la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale
per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale può avvalersi, qualora previsto dallo Statuto o
dal regolamento edilizio comunale, dello Sportello Unico per l’edilizia di cui all’articolo 8.
2. Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio, l'esecuzione in corso o l'avvenuto completamento di
opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti
o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia
residenziale pubblica di cui alla Legge 18 aprile 1962, n. 167 ( Disposizioni per favorire l'acquisizione di aree
fabbricabili per l'edilizia economica e popolare) e successive modifiche, nonché in tutti i casi di difformità
dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, provvede alla demolizione e al
ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto-legge 30
dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani),
o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R. Decreto 22
maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R. Decreto 28 agosto 1924, n.
1484, che modifica l'art. 26 del R. Decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del R. Decreto 16 maggio 1926, n. 895,
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che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R. Decreto-Legge 22 maggio 1924, n. 751), nonché delle aree di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, il dirigente provvede alla demolizione ed al
ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono
eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
3. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi
forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e
successive modifiche, o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su
immobili soggetti a vincolo di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del decreto legislativo
42/2004 e successive modifiche, si procede alla demolizione secondo le disposizioni della legge dello Stato.
4. Ferme rimanendo le ipotesi previste dai commi 2 e 3, qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali
d'ufficio o su denuncia dei cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino
all'adozione dei provvedimenti definitivi di cui al presente capo da adottare e notificare entro sessanta giorni
dall'ordine di sospensione dei lavori. Entro quindici giorni dalla notifica il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, su ordinanza del sindaco, può procedere al sequestro del cantiere.
5. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate opere non ricomprese
nell'attività edilizia libera e non sia esibito il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, ovvero non
sia apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico-edilizia, ne
danno immediata comunicazione all'autorità giudiziaria, all’Osservatorio regionale di cui all’articolo 9, nonché
al dirigente del competente ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle opere e
dispone gli atti conseguenti.
6. Il Corpo forestale regionale, nell'ambito dei territori destinati ad aree protette di cui alla legge regionale 30
settembre 1996 n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e successive modifiche, o a zone
di particolare pregio paesistico individuate ai sensi del Decreto legislativo 42/2004 e successive modiche, o
alle aree della rete Natura 2000 di cui alla legge regionale 21 luglio 2008 n. 7 (Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento
(CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007), provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 5 la
violazione delle norme urbanistico-edilizie vigenti ed eventuali violazioni al regime di salvaguardia.
7. Il completo ripristino dello stato dei luoghi eseguito spontaneamente non comporta l'applicazione delle
sanzioni amministrative di cui al presente Capo.
Art. 43
(Vigilanza su opere disciplinate dall’articolo 10)
1. In caso di opere iniziate o realizzate senza titolo, in difformità o con variazioni essenziali del progetto
autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, il Presidente della Regione, previa istruttoria da parte della
struttura regionale competente, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la sanzione ai sensi
dell’articolo 28 del decreto Del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
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2. La procedura prevista al comma 1 trova applicazione anche in caso di opere pubbliche di interesse
statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
3. Per le opere realizzate dall'amministrazione regionale, dalle amministrazioni provinciali, nonché dai
loro formali concessionari, le sanzioni sono applicate dalla Regione. In tali casi trovano applicazione le
sanzioni previste dal presente capo.
4. I titolari delle opere, soggette all'accertamento di conformità di cui all'articolo 10, possono ottenere
l'accertamento in sanatoria, ovvero presentare la comunicazione in sanatoria, quando le opere eseguite sono
conformi agli strumenti urbanistici vigenti e ai regolamenti edilizi al momento della presentazione della
domanda.
5. Il rilascio dell'accertamento in sanatoria è subordinato al pagamento all’amministrazione regionale, a
titolo di oblazione, di una somma pari a cinquecento euro, in caso di nuove opere principali, e di
duecentocinquanta euro in caso di opere accessorie e di varianti a progetti già autorizzati.
Art. 44
(Responsabilità del titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, del committente, del
costruttore e del direttore dei lavori )
1. Il titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il committente e il costruttore
sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente Capo, della conformità delle opere
alla normativa urbanistica ed edilizia, alle previsioni di piano nonchè, unitamente al direttore dei lavori, a
quelle della denuncia di inizio attività e alle modalità esecutive stabilite dalla medesima. Essi sono, altresì,
tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di
demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2. Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la violazione delle
prescrizioni del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, fornendo al dirigente o al responsabile
del competente ufficio comunale contemporanea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di
totale difformità o di variazione essenziale rispetto al progetto assentito, il direttore dei lavori deve inoltre
rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa al dirigente. In caso contrario, il dirigente
segnala al consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il direttore dei
lavori.
3. Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il progettista assume la qualità di
persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi dell’articolo 29, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modifiche.
Art. 45
(Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali)
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1. Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli che comportano la realizzazione
di un organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di
utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i limiti indicati
nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomamente
utilizzabile.
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza
di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi
dell'articolo 40, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando
nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.
3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine
di novanta giorni dall'ingiunzione o non presenta istanza di sanatoria ai sensi dell'articolo 49, il bene e l'area di
sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere
analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita,
determinata secondo le modalità individuate nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 1, non può
comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.
4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire è eseguito dai soggetti indicati nell'articolo
42 e si conclude con la sottoscrizione del relativo verbale da parte del responsabile dell'abuso o, in difetto, con
la notifica del verbale medesimo. L'accertamento dell'inottemperanza costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente
5. L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale
a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di
prevalenti interessi pubblici al suo mantenimento e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, ambientali o paesaggistici.
6. Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di
inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di
diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali
amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese
dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del Comune.
7. Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi
agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria
competente, all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 9 e, tramite l'ufficio territoriale del governo, al
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
8. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche per gli interventi eseguiti in assenza, in
totale difformità o con variazioni essenziali della denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di
costruire di cui all'articolo 18.
Art. 46
(Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza o in totale difformità del permesso di costruire)
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1. Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da
esso, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività di cui all'articolo 18, sono rimossi o demoliti e gli edifici
sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il termine, non inferiore a sessanta
giorni, stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza,
decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell'abuso.
2. Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il ripristino dello stato dei
luoghi non sia possibile, il dirigente o il responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle opere, determinato, con riferimento
alla data di ultimazione dei lavori, in base ai criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 2, se ad uso
residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale. La
sanzione è comunque determinata in misura non inferiore ad euro 2000,00. È comunque dovuto il contributo di
costruzione previsto dall'articolo 29.
3. Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e
successive modificazioni, l'amministrazione competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a ricostituire l'originario organismo
edilizio. Nel caso sia accertata la compatibilità paesaggistica ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e
successive modificazioni, trova applicazione il comma 2.
Art. 47
(Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire)
1. Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire o dalla denuncia di inizio
attività in alternativa a permesso di costruire di cui all'articolo 18, sono rimossi o demoliti a cura e spese dei
responsabili dell'abuso entro il termine, non inferiore a sessanta giorni, fissato dalla relativa ordinanza del
dirigente o del responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura del Comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
2. Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o
il responsabile dell'ufficio applica una sanzione pari al doppio del costo di costruzione, stabilito in base ai
criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 2 della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso
di costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale, per le opere adibite ad usi diversi da
quello residenziale. La sanzione è comunque determinata in misura non inferiore ad euro 1000,00. È
comunque dovuto il contributo di costruzione previsto dall'articolo 29.
Art. 48
(Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici)
1. Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10, di interventi
in assenza di permesso di costruire o della denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire di
cui all'articolo 18, o in totale o parziale difformità da essi o con variazioni essenziali, su suoli del demanio o
del patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, previa diffida, ordina al
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responsabile dell'abuso la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione all'ente
proprietario del suolo.
2. In caso di inottemperanza, la demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
Art. 49
(Permesso di costruire in sanatoria)
1. In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso o con variazioni
essenziali, ovvero in assenza di denuncia di inizio attività in alternativa a permesso di costruire di cui
all'articolo 18, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini previsti nei provvedimenti sanzionatori e
comunque all'accertamento dell'inottemperanza, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario
dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente e adottata sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della
presentazione della domanda di rilascio di permesso di costruire in sanatoria.
2. Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del contributo di
costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista
dall'articolo 29. Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è calcolata con
riferimento alla parte di opera difforme dal permesso. In ogni caso l'oblazione non può essere inferiore ad euro
1.000,00.
3. Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale si
pronuncia con adeguata motivazione, entro novanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
4. La richiesta di permesso di costruire in sanatoria sospende l' avvio o la prosecuzione delle procedure
previste per l' applicazione delle sanzioni del presente Capo.
Art. 50
(Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e sanatoria)
1. La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 17, in assenza della o in difformità dalla denuncia di
inizio attività, purché conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente e adottata, comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli
interventi stessi e comunque in misura non inferiore a euro 1.000,00, determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
2. Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono in interventi di restauro e di
risanamento conservativo, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi statali e regionali, nonché
dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva
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l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione in pristino a
cura e spese del responsabile ed irroga la sanzione pecuniaria di cui al comma 1.
3. Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dell'intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile
dell'abuso o il proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento versando la somma di
euro 516,00 a titolo di oblazione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 7, la denuncia di inizio di attività spontaneamente
effettuata quando l'intervento è in corso di esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della
somma euro di 150,00. La medesima sanzione è applicata nel caso di omessa presentazione della
documentazione prevista dall'articolo 26, comma 1.
5. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia
ovvero alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi siano
riconducibili all'articolo 17, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al
proprietario e al responsabile dell'abuso la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi entro un termine
non superiore a novanta giorni. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello
stato dei luoghi sono eseguiti a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
6. Nei casi previsti dal comma 5 non trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo.
7. La mancata denuncia di inizio dell'attività di cui all'articolo 17 non comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modificazioni.
Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
altre sanzioni previste dal presente articolo o il rilascio del titolo in sanatoria.
8. La richiesta di sanatoria sospende l'avvio o la prosecuzione delle procedure previste per l' applicazione delle
sanzioni del presente Capo.
Art. 51
(Interventi di attività edilizia libera in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia)
1. In tutti i casi in cui siano accertate violazioni alle leggi e regolamenti aventi incidenza sull'attività edilizia
ovvero violazioni alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali, ancorché gli interventi
siano riconducibili ad attività edilizia libera di cui all'articolo 16, il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione con
ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza, la rimozione o la demolizione con ripristino dello
stato dei luoghi sono eseguiti a cura del Comune ed a spese del responsabile dell'abuso.
2. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione
delle altre disposizioni previste dal presente Capo o la presentazione dell'istanza di riduzione a conformità.
3. Nei casi previsti dal presente articolo, il responsabile dell'abuso può, in luogo della demolizione con
ripristino dello stato dei luoghi, presentare al Comune, entro il termine indicato nell'ingiunzione di cui al
comma 1, istanza di riduzione a conformità dell'intervento realizzato, corredata dei documenti ed elaborati
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individuati dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2, necessari a dimostrare le modalità in cui l'intervento
realizzato viene reso conforme agli strumenti urbanistici e al regolamento edilizio comunale.
4. Il Comune, nei caso di presentazione dell'istanza di riduzione a conformità di cui al comma 3, sospende
l'ingiunzione di demolizione e si pronuncia sull'accoglimento dell'istanza entro novanta giorni. In caso di
accoglimento il Comune, revoca l'ingiunzione di cui al comma 1 e comunica all'interessato il termine entro il
quale eseguire l'intervento di riduzione a conformità. In caso di inottemperanza si procede ai sensi del comma
1.
Art. 52
(Interventi eseguiti in base a permesso annullato)
1. In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione,
la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti
abusivamente eseguite, determinato a cura dell'Amministrazione comunale territorialmente competente. La
valutazione è notificata all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene definitiva decorsi i
termini di impugnativa.
2. L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di
costruire in sanatoria.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 18 e
all'articolo 25, in caso di accertamento dell'inesistenza dei presupposti per la formazione del titolo.
Art. 53
(Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi )
1. In caso di inerzia del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale nell'adozione dei
provvedimenti sanzionatori, protrattasi per quindici giorni oltre i termini fissati dall'articolo 42, l'Osservatorio
regionale di cui all'articolo 9 segnala al Comune, per via telematica, la mancata conclusione del procedimento.
2. La segnalazione per via telematica di cui al comma 1 fissa al Comune ulteriori novanta giorni per la
comunicazione all'Osservatorio regionale dei provvedimenti definitivi assunti.
3. Trascorso il termine fissato ai sensi del comma 2, l'Assessore regionale competente provvede a diffidare il
Sindaco o il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale all'adozione dei provvedimenti di
legge entro quindici giorni. Decorso inutilmente anche tale termine, la struttura regionale competente dà
comunicazione dell'inottemperanza all'Autorità giudiziaria e procede ai sensi del comma 4, ove ne ricorrano i
presupposti.
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4. Qualora si tratti di interventi di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza titolo abilitativi o che
comportano aumento di unità immobiliari ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone
omogenee A, comportano mutamento della destinazione d'uso in altra non consentita dallo strumento
urbanistico, nell'ipotesi di grave danno urbanistico l'Assessore regionale competente, previa deliberazione della
Giunta, nomina un commissario per l'adozione dei provvedimenti necessari.
5. Per l'adempimento delle funzioni conferite ai sensi del comma 4, il commissario si avvale degli uffici e dei
fondi comunali. Nella funzione di commissario può essere nominato un dipendente pubblico, appartenente alla
categoria D del comparto unico regionale, o un professionista esterno, esperto in materia urbanistico-edilizia
individuato dall'Ordine professionale.
Art. 54
(Ritardato od omesso pagamento del contributo di costruzione)
1. Il mancato versamento, nei termini stabiliti dal regolamento edilizio o dal permesso di costruire o dalla
convenzione, del contributo di costruzione previsto dall'articolo 29, comporta:
a) l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento del contributo sia effettuato nei
successivi centoventi giorni;
b) l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il termine di cui alla lettera a), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento del contributo in misura pari al cento per cento quando, superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae non oltre i successivi sessanta giorni.
2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non si cumulano.
3. Nel caso di pagamento rateizzato le sanzioni di cui al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle
singole rate.
4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 1, il Comune provvede alla riscossione
coattiva del complessivo credito nei modi stabiliti dalla legge.
Art. 55
(Mancata presentazione della domanda di agibilità)
1. La mancata presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilità nel termine previsto
dall'articolo 28, comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77,00 a 464,00
euro, secondo i criteri determinati dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 2.
Articolo 57
(Annullamento del permesso di costruire da parte della Regione)
1. Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti comunali che autorizzano interventi
non conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con
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la normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adoz
Regione, secondo le procedure individuate nel regolamento di cui all'articolo 2.
2. Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento delle violazioni di cui al
comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario
della costruzione, al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un termine
all'uopo prefissato.
3. In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la sospensione dei lavori, con
provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice
di procedura civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di sospensione cessa di
avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui
al comma 1.
4. Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve essere ordinata la
demolizione delle opere eseguite in base al titolo annullato.
5. I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti al pubblico mediante
l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati relativi agli immobili e alle opere realizzate.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi edilizi di cui all'articolo 18, non
conformi a prescrizioni degli strumenti urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la
normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della presentazione della denuncia di inizio attività.
CAPO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI
Articolo 58
(Disposizioni transitorie e di coordinamento con la legge regionale 5/2007)
1. Le definizioni di cui alla presente legge e i criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo
2 prevalgono, a decorrere dall’entrata in vigore, su quelle contenute negli strumenti urbanistici vigenti e
adottati e nei regolamenti edilizi comunali.
2. I procedimenti relativi al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, le cui istanze siano state depositate presso il
Comune anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono definiti secondo la normativa
previgente.
3. Gli strumenti urbanistici comunali soggetti alla disciplina di cui all'art. 16, comma 3 del Regolamento di
attuazione della Parte I urbanistica ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5, approvato con DPreg
20 marzo 2008, n. 086/Pres, sottoposti a vincolo ai sensi della Parte Terza del D.Lgs 42/2004 e nei cui
confronti devono avviarsi le procedure di cui agli articoli 32 bis, comma 5, e 45, comma 6, della legge
regionale 19 novembre 1991 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica) sono
corredati, in sostituzione del parere vincolante regionale previsto dalla previgente legge regionale 52/1991, da
una relazione contenente la valutazione degli aspetti paesaggistici redatta in considerazione dei criteri previsti
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dal D.P.C.M. 12 dicembre 2005 per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala di
rappresentazione del Piano.
Art. 59
(Divieto di cumulo delle disposizioni di deroga)
1. Le disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali contenute
nell’articolo 16, comma 1, lettere i) e J), articolo 35, commi 3 e 4, ed articolo 38, commi 2 e 3 non sono
cumulabili.
2. L’applicazione delle disposizioni di deroga individuate nel comma 1 deve tenere conto dell’eventuale
applicazioni di disposizioni di deroga agli indici e parametri previsti dagli strumenti urbanistici comunali
previste dalle previgenti leggi regionali. In tali casi il bonus già usufruito deve essere computato al fine dei
limiti massimi ammessi dalle disposizioni della presente legge.
Art. 60
(Aggiornamento degli importi delle sanzioni pecuniarie)
1. Gli importi delle sanzioni pecuniarie stabiliti nel Capo VI sono aggiornati, in applicazione degli indici di
adeguamento ISTAT, con decreto del Presidente della Regione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della
Regione.
Art. 61
(Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 della Parte II <<Disciplina dell'attività
edilizia>> della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5 <<Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività
edilizia e del paesaggio>> e successive modifiche;
b) il decreto del Presidente della Regione n.0296/Pres. del 17 settembre 2007 <<Regolamento di attuazione
della disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5>> e successive
modifiche;
c) il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 23 febbraio 2007 n. 5.
Art. 62
(Rinvio alle leggi regionali)
1. Tutti i riferimenti alla legge regionale 23 febbraio 2007 n.5, parte II Disciplina dell'attività edilizia, e al
decreto del Presidente della Regione n.0296/Pres. del 17 settembre 2007 (Regolamento di attuazione della
disciplina dell'attività edilizia, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5) contenuti nelle disposizioni
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regionali vigenti alla data di entrata in vigore di cui all'articolo 64, si intendono riferiti alla presente legge per
quanto compatibili.
2. Per quanto non disciplinato dal Capo VI in materia di sanzioni amministrative, si applica la legge regionale
17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l' applicazione delle sanzioni amministrative regionali) e successive
modifiche.
Art. 63
(Rinvio alle leggi statali per violazioni penali, lottizzazione abusiva e atti di trasferimento di diritti reali)
1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative stabilite dal Capo VI, per le violazioni penali
trova applicazione l'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e successive modifiche.
2. In caso di lottizzazione abusiva, come definita dall’articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica
380/2001 e successive modifiche, si applicano le disposizioni previste dal medesimo articolo.
3. In caso di trasferimento o costituzione di diritti reali immobiliari trovano applicazione le disposizioni
previste dall’articolo 30, commi 2, 4bis, 5, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 e
successive modifiche.
Art. 64
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione.
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