Piano Casa disegni di Legge e approvazioni VALLE D'AOSTA -parte 2)
Pubblicato il 7 Agosto 2009
Legge regionale 17 giugno 2009, n. 18.
Disposizioni urgenti in materia di aree boscate e di ampliamento di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e di strutture alberghiere e di realizzazione di
centri benessere in alcune tipologie di strutture ricettive.
Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta).
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modificazioni al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)
1. Al titolo IV della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d’Aosta), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « - IMPIANTI DI ENERGIA EOLICA».
Art. 2
(Inserimento dell’articolo 32bis)
1. Dopo l’articolo 32 della 1.r. 11/1998, è inserito il seguente:
«Art. 32bis
(Disposizioni relative agli impianti di energia eolica)
1. I Comuni individuano, in sede di adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13, gli ambiti territoriali
sui quali possono essere realizzati gli impianti di energia eolica, sulla base delle linee-guida approvate
dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
2. I Comuni che hanno già provveduto all’adeguamento del PRG ai sensi dell’articolo 13 individuano gli
ambiti territoriali di cui al comma 1 con variante da adottarsi con le modalità e le procedure di cui all’articolo 16, entro dodici mesi dall’approvazione delle linee-guida da parte della Giunta regionale.».
Art. 3
(Sostituzione dell’articolo 33)
1. L’articolo 33 della 1.r. 11/1998 è sostituito dal seguente:
«Art. 33
(Aree boscate)
1. È vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo.2. Ai fini della presente legge, per aree boscate si intendonoi terreni sui quali si sono costituiti, per via naturale o artificiale, popolamenti di specie legnose forestali a portamento arboreo costituenti un soprassuolo continuo, di almeno dieci anni di età, anche se sviluppatisi su suoli destinati ad altra coltura, aventi superficie non inferiore a metri quadrati cinquemila e larghezza minima non inferiore a metri trenta, indipendentemente dalla loro designazione catastale, con esclusione degli impianti artificiali per l’arboricoltura da legno, dei castagneti da frutto, dei parchi urbani e delle aree boscate marginali destinate dai piani regolatori vigenti all’espansione di insediamenti preesistenti.
3. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale,
nelle aree boscate, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste,
sono ammessi i seguenti interventi:
a) l’esecuzione di opere direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali;
b) la ristrutturazione edilizia che comporti ampliamenti sino ad un massimo del 20 per cento del
volume esistente;
c) il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza sia provata da
documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati diroccati
consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici,
formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica
o scritta attestante la loro preesistenza;
d) gli interventi infrastrutturali, anche di natura temporanea, per la costruzione di accessi alle
strutture intercluse nei boschi e la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie;
e) gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che comportano opere di edificazione, su terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effetto dell’abbandono, indipendentemente dalla loro attuale designazione catastale, purché la loro passata
coltivazione sia comprovata da documentazione fotografica o scritta;
f) le attività estrattive inserite nel Piano regionale delle attività estrattive (PRAE) di cui all’articolo
3 della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque
minerali naturali, di sorgente e termali), e le relative opere infrastrutturali.
4. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia gli ambiti di cui al comma 1. Le cartografie
delle aree boscate e le eventuali successive revisioni e varianti sono approvate dal Comune, previo parere vincolante della struttura regionale competente in materia di foreste che vi provvede entro novanta giorni dalla ricezione degli atti relativi. L’individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG.
5. La Giunta regionale, sentito il Consiglio permanente degli enti locali, provvede, con propria deliberazione, alla definizione dei criteri e delle modalità procedimentali per l’espressione del parere di cui al comma 3 e per l’approvazione, da parte del Comune, delle cartografie di cui al comma 4.
6. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate. Tale fascia è fissata in metri trenta ed esclude le zone destinate all’edificazione dai PRG vigenti. Il vincolo di inedificabilità, fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento della destinazione d’uso né alle opere di cui al comma 3, lettere d) ed e).
7. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i territori coperti da foreste e da boschi ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137).».
2. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’artico comma 1, è adottata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate prima della data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 4
(Inserimento dell’articolo 90bis)
1. Dopo l’articolo 90 della l.r. 11/1998 è inserito il seguente:
«Art. 90bis
(Ampliamento di esercizi di ristorazione e di strutturealberghiere nelle more dell’adeguamento dei PRG)
1. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e,
comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli esercizi di somministrazione agli alimenti e bevande di cui all’articolo2, comma 1, lettera d), del regolamento regionale 11 ottobre 2007, n. 2 (Definizione dei requisiti igienico- sanitari per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e di bevande, ai sensi dell’articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1), e quelli di cui alla lettera c) del medesimo comma che intendano acquisire i requisiti previsti per la tipologia di cui alla lettera d) possono formare oggetto di ampliamento mediante il mutamento di destinazione d’uso di volumi preesistenti o interventi che comportino incremento volumetrico, purché in misura non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, nel rispetto dei requisiti di salubrità e igienico-sanitari, ai sensi della normativa vigente in materia.
2. Nelle more dell’adeguamento dei PRG ai sensi e secondo
le modalità stabilite dagli articoli 13 e 15 e, comunque, sino all’effettuazione degli adempimenti di cui all’articolo 15, comma 10, gli alberghi esistenti, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della legge
regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), ivi compresi
quelli ricadenti all’interno delle zone territoriali di tipo A, possono essere ampliati, purchè in misura
non superiore al 40 per cento del volume esistente alla data del 31 marzo 2009, per soddisfare esigenze
connesse al miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, all’adeguamento delle condizioni
igienico-sanitarie e funzionali all’efficienza energetica, anche con aumento della capacità ricettiva. Tale
disposizione si applica anche:
a) agli alberghi, come definiti dall’articolo 2, comma 3, della l.r. 33/1984, che, pur avendo ottenuto
la classificazione regionale ai sensi della l.r. 33/1984 medesima e l’autorizzazione comunale
all’esercizio, non siano in attività o la cui attività sia temporaneamente cessata, purché non ne sia
mutata la destinazione d’uso e purché sia presentato un piano di ripresa dell’attività entro un anno
dalla conclusione dei lavori;
b) alle strutture in fase di realizzazione alla data del 31 marzo 2009, assentite da concessione edilizia
con espressa destinazione alberghiera, ancorché eventualmente non ultimate.
3. Agli incrementi volumetrici realizzati ai sensi del presente articolo si applicano gli eventuali vincoli di
destinazione di natura urbanistica già gravanti sull’immobile oggetto d’intervento purché di durata
residua non inferiore a 5 anni. Qualora sull’immobile oggetto d’intervento non vi sia alcun vincolo di
destinazione o vi sia, alla data di dichiarazione di abitabilità delle opere relative all’incremento volumetrico, un vincolo la cui durata residua è inferiore a 5 anni, al medesimo si applica comunque un vincolo di durata pari a 5 anni a decorrere dalla predetta data. Il vincolo di destinazione è trascritto nei registri immobiliari a cura e spese del beneficiario.
4. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di
terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo
titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo relativamente
al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984, quando si tratti degli
interventi di cui al comma 2, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela
del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all’articolo 52, comma 4, lettera i).
5. Fatta salva la dotazione di parcheggi esistenti nel limite fissato dai parametri urbanistici inerenti alla
quantità minima stabilita dal PRG o dal regolamento edilizio, gli interventi di cui al presente articolo che
comportino incremento di capienza o di capacità ricettiva, ad eccezione di quelli ricadenti nelle zone
territoriali di tipo A, devono assicurare la creazione di posti auto aggiuntivi rapportati esclusivamente alla maggiore capienza o capacità ricettiva, anche al di fuori del lotto oggetto d’intervento purché a distanza non superiore a 300 metri, in misura pari ad almeno il 50% dei parametri urbanistici medesimi
6. Le volumetrie assentite ai sensi del presente articolo,che eccedono quelle assentibili nel rispetto delle norme di piano, non concorrono alla verifica degli equilibri funzionali stabiliti dal PRG.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono. ».
2. I Comuni, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabiliscono con deliberazione del Consiglio comunale i criteri, le modalità, le condizioni ed i parametri necessari per l’individuazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che possono beneficiare degli incrementi volumetrici di cui all’articolo 90bis della l.r. 11/1998, come inserito dal comma 1. Nelle more dell’approvazione degli atti comunali, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che intendano realizzare incrementi volumetrici ai sensi del predetto articolo possono formulare apposita istanza al Comune interessato corredata da un elaborato planimetrico e da una relazione che illustri l’intervento e ne motivi la valenza turistica. Il Comune, entro 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, decide in merito al suo accoglimento. Il silenzio del Comune, decorso il predetto termine, equivale a provvedimento di accoglimento dell’istanza.
Art. 5
(Inserimento dell’articolo 90ter)
1. Dopo l’articolo 90bis della l.r. 11/1998, come introdotto all’articolo 4, è inserito il seguente:
«Art. 90ter
(Volumi destinati a centro benessere in alcune tipologie di strutture ricettive)
1) 1.Nelle aziende alberghiere di cui all’articolo 2, commi 3 e 4, della l.r. 33/1984, e nei complessi ricettivi
all’aperto di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all’aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), ivi compresi quelli ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, le superfici e i relativi volumi da destinare a centro benessere, realizzati al fine di soddisfare esigenze connesse al miglioramento e al potenziamento
dei servizi offerti, non sono assoggettati alla verifica degli indici urbanistici. Per le finalità di cui al presente comma, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le attività consentite nei
centri benessere e le relative modalità di esercizio.
2. Alle residenze turistico-alberghiere di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. 33/1984, oggetto di intervento ai sensi del comma 1, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7bis della medesima legge.
3. Gli interventi di cui al presente articolo, realizzabili in deroga a quanto disposto dall’articolo 99, sono assentiti dai Comuni nelle forme previste dall’articolo 59, comma 1, lettere a) e bbis), fatti salvi i diritti di
terzi ed il rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, eccettuate quelle di cui al capo II del medesimo
titolo, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di turismo, relativamente
al rispetto della disciplina sulla classificazione alberghiera di cui alla l.r. 33/1984 e della disciplina dei
complessi ricettivi all’aperto di cui alla l.r. 8/2002, e delle strutture regionali competenti in materia di beni culturali e di tutela del paesaggio, quando si tratti di interventi ricadenti su beni tutelati ai sensi del d.lgs. 42/2004 o nelle zone territoriali di tipo A, in deroga, in tale ultimo caso, alle condizioni e ai vincoli ulteriori di cui all’articolo 52, comma 4, lettera i). Per gli interventi da realizzare nei complessi ricettivi all’aperto, la verifica della compatibilità della localizzazione dei medesimi rispetto agli ambiti inedificabili deve essere estesa all’intero complesso ricettivo.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo prevalgono sulle norme dei piani e dei regolamenti e le sostituiscono. ».
Art. 6
(Abrogazione e disposizione transitoria)
1. L’articolo 27 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni), è abrogato.
2. L’articolo 27 della l.r. 34/2007, abrogato dal comma 1, continua a trovare applicazione per gli interventi di ampliamento ivi previsti, compresi quelli riferiti ad immobili ricadenti nelle zone territoriali di tipo A, per i quali il procedimento volto all’ottenimento del relativo titolo abilitativo risulti già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora concluso alla medesima data.
3. I procedimenti relativi alla realizzazione di impianti di energia eolica, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi sino all’individuazione da parte dei Comuni degli ambiti territoriali di cui all’articolo 32bis della 1.r. 11/1998, come introdotto dall’articolo 2.
Art. 7
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d’Aosta.
Aosta, 17 giugno 2009.
Il Presidente
ROLLANDIN
LAVORI PREPARATORI
Disegno di legge n. 28
– di iniziativa della Giunta regionale (atto n. 754 del 20.03.2009);
– presentato al Consiglio regionale in data 23.03.2009;
– assegnato alla IIIª Commissione consiliare permanente in data 25.03.2009;
– esaminato dalla IIIª Commissione consiliare permanente, con parere in data 29.05.2009, nuovo testo della Commissione e
relazione del Consigliere PROLA;
– approvato dal Consiglio regionale nella seduta dell’11.06.2009, con deliberazione n. 610/XIII;
– trasmesso al Presidente della Regione in data 16.06.2009.
Le seguenti note, redatte a cura dell’Ufficio del Bollettino ufficiale hanno il solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni
di legge richiamate. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
NOTE ALLA LEGGE REGIONALE
17 GIUGNO 2009, N. 18.
Nota all’articolo 3:
(1)quanto segue:
L’articolo 33 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 prevedeva«Art. 33
(Aree boscate)
1. È vietata l’edificazione nelle aree boscate, nonché nelle aree nelle quali il patrimonio boschivo è andato distrutto
per cause dolose, colpose o accidentali, salve restando le disposizioni di cui al presente articolo. ti, di ampliamento in elevazione per aumentare l’altezza netta dei piani esistenti fino al raggiungimento, per ciascun piano, di quella stabilita dalle vigenti norme in materia di altezza minima libera interna; è altresì consentito il mutamento della destinazione d’uso.
4. Fatto salvo il rispetto di eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle aree boscate è ammesso, previo parere favorevole della struttura regionale competente in materia di forestazione, il ripristino dei fabbricati diroccati, purché risultino accatastati o la cui esistenza alla data di entrata in vigore della presente legge sia provata da documentazione fotografica o scritta. Gli interventi di ripristino eseguibili sui fabbricati anzidetti consistono in un insieme sistematico di opere, nel rispetto dei relativi elementi tipologici, formali e strutturali, desumibili dallo stato dei fabbricati medesimi o dalla documentazione fotografica o scritta attestante la
loro preesistenza.
5. Fatte salve le eventuali determinazioni più restrittive della pianificazione regionale o locale, nelle fasce di salvaguardia di cui al comma 10, è ammessa l’esecuzione di costruzioni e infrastrutture agricole senza possibilità di mutamento
della destinazione d’uso.
6. In caso di motivata necessità, nelle aree boscate è ammessa l’esecuzione di opere infrastrutturali direttamente attinenti al soddisfacimento di interessi generali.
7. Sono inoltre ammessi, previo parere della struttura regionale competente in materia di forestazione ed in coerenza con i criteri precisati con la deliberazione della Giunta regionale di cui all’art. 22, gli interventi infrastrutturali per la costruzione di accessi alle strutture intercluse nei boschi, la costruzione di altre infrastrutture primarie necessarie
e gli interventi di miglioramento fondiario, di recupero produttivo e di riordino fondiario che interessino terreni un tempo coltivati e divenuti boscati per effettodell’abbandono.
8. L’esecuzione delle opere di cui ai commi 5 e 6 è subordinata al parere vincolante della Giunta regionale, su propostadell’assessore competente in materia di forestazione, sentita la conferenza di pianificazione di cui all’art. 15, comma 3.
9. I Comuni individuano e delimitano in apposita cartografia catastale gli ambiti di cui al comma 1, in base alle definizioni recate dal comma 2, con deliberazione del Consiglio comunale soggetta ad approvazione della Giunta regionale, che vi provvede, sentite le strutture regionali competenti, entro centoventi giorni dalla ricezione degli atti relativi; decorso inutilmente tale termine, l’individuazione e la delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, quali deliberati dal Consiglio comunale, si intendono approvate; l’individuazione e la delimitazione delle aree boscate costituiscono parte integrante del PRG e possono essere sottoposte a periodiche revisioni, recependo le modificazioni verificatesi; sono fatte salve le individuazioni e le delimitazioni delle aree boscate effettuate e approvate ai sensi della normativa in materia urbanistica e di pianificazione territoriale previgente alla presente legge.
10. Nella delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, i Comuni possono prevedere una fascia di salvaguardia inedificabile circostante le aree boscate; fino all’approvazione dell’individuazione e della delimitazione degli ambiti di cui al comma 1, la fascia predetta è fissata in metri trenta; essa esclude le zone destinate all’edificazione dai
PRG vigenti; il relativo vincolo di inedificabilità non si applica alle costruzioni e alle infrastrutture agricole di cui al comma 5 né alle opere di cui ai commi 6 e 7. 11. I Comuni definiscono, di concerto con la struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio, i terri
| In Valle d'Aosta il piano casa non ha limiti temporali |
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La Valle d'Aosta è la prima, tra tutte le regioni, a varare una norma non straordinaria, ma "a regime", senza termini per presentare le domande per l'autorizzazione (seguirà forse il Friuli Venezia Giulia). Non stabilisce di fatto distinzioni tra immobili abitativi e non abitativi: sono tutti agevolati allo stesso modo (solo in Veneto ci sono regole abbastanza simili). |
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