Piano Casa disegni di Legge e approvazioni EMILIA ROMAGNA -parte 1)

Pubblicato il 8 Agosto 2009

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2009, n. 6

GOVERNO E RIQUALIFICAZIONE SOLIDALE DEL TERRITORIO

Bollettino Ufficiale n. 116 del 7 luglio 2009

TITOLO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 3 LUGLIO 1998, N. 19

 

Art. 1

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), sono apportate le seguenti modifiche:a) la rubrica è così sostituita: "Finalità, oggetto e ambito di applicazione della legge";b) al comma 1, dopo le parole "Emilia-Romagna", sono inserite le seguenti:", nel quadro dei principi stabiliti dalla normativa vigente ed in coerenza con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ";c) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:"1 bis. La Regione favorisce le iniziative che a livello locale promuovono la partecipazione dei cittadini alla definizione degli obiettivi della riqualificazione urbana attraverso l'istituzione di processi partecipativi o di laboratori di urbanistica partecipata e incentiva il ricorso da parte dei Comuni a procedure concorsuali che consentano la scelta del progetto che meglio corrisponde agli obiettivi di qualità attesi.";d) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:"2 bis. Il Titolo I della presente legge continua a trovare applicazione nei Comuni dotati di PRG approvato nell'osservanza della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 (Tutela e uso del territorio), e fino all'approvazione delPiano strutturale comunale, in conformità alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela

e l'uso del territorio). Per l'approvazione di programmi di riqualificazione in variante agli strumenti di pianificazione trovano applicazione i limiti previsti dall'art. 41 della legge regionale n. 20 del 2000.

"2 ter. A seguito dell'approvazione del Piano strutturale comunale, trova applicazione la disciplina della legge regionale n. 20 del 2000 relativa agli interventi di riqualificazione urbana, come integrata da quanto disposto dal Titolo I della presente legge.".

Art. 2

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 2 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il Consiglio comunale, con apposita delibera su proposta della Giunta, individua gli ambiti del territorio comunale urbanizzato, anche non caratterizzati per una continuità spaziale, da assoggettare a riqualificazione,ricomprendendo in essi, oltre alle aree e agli immobili strettamente interessati dagli interventi, le aree urbaneinteressate dagli effetti della riqualificazione. La medesima delibera definisce i tempi ed i temi di azione e gli obiettivi di qualità energetica, ambientale, sociale e architettonica che si intendono realizzare in ciascuno degli ambiti, sulla base del Documento programmatico per la qualità urbana di cui al comma 1-ter. Il Consigliocomunale, con il medesimo provvedimento:a) individua le modalità di svolgimento dei processi partecipativi dei cittadini interessati dalle successive fasi dielaborazione e approvazione del programma di riqualificazione urbana;b) può stabilire che in tali ambiti di intervento, per l'attuazione del programma di riqualificazione, debba svolgersiun concorso di architettura ai sensi dell'articolo 4-bis."; b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1 bis. Al fine di avviare il processo di individuazione degli ambiti da assoggettare a riqualificazione urbana ai sensidel comma 1, il Consiglio comunale approva un apposito documento di indirizzo che prevede una primaindicazione dei tessuti urbani che presentano condizioni di degrado edilizio, ambientale e sociale e degli obiettivigenerali da perseguire attraverso interventi di riqualificazione degli stessi, anche sviluppando processi partecipativi dei cittadini interessati. Per elaborare la proposta di delibera di cui al comma 1, la Giunta comunale, sulla base deldocumento di indirizzo ed attuando forme di consultazione e partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni,svolge con riguardo al territorio urbanizzato una ricognizione dei fabbisogni di:a) edilizia residenziale sociale;b) dotazioni territoriali;c) interventi per migliorare la qualità e l'accessibilità degli spazi pubblici e la mobilità sostenibile;d) riqualificazione energetica, ambientale ed architettonica degli edifici e del territorio interessato.1 ter. A seguito della valutazione di tali fabbisogni la Giunta comunale predispone il Documento programmatico perla qualità urbana che contiene gli obiettivi di riallineamento funzionale e qualitativo che costituiscono, per ciascunambito di riqualificazione, le priorità di interesse pubblico a cui dovranno essere subordinate le successiveprocedure partecipative, concorsuali o negoziali, di cui all'articolo 3 per la definizione dei contenuti dei Programmidi riqualificazione urbana. Nel caso in cui siano previste varianti agli strumenti urbanistici vigenti che interessino le aree destinate a verde e servizi, il medesimo Documento assicura il rispetto delle dotazioni minime di cuiTesto non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legaleall'articolo A-24 dell'Allegato alla legge regionale 20 del 2000.";c) al comma 3 la lettera d) è sostituita dalla seguente:"d) le condizioni di fattibilità dell'intervento di riqualificazione, con una stima delle risorse finanziarie pubbliche eprivate necessarie ad attivarlo."; d) il comma 4 è così sostituito:"4. L'attività di cui al presente articolo è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggettipubblici e privati interessati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolareattenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti

interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di cui al comma 1 si esprime sulle specificheproposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali e dai cittadini interessati.".

Art. 3

Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 3 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente:"Il concorso è relativo a ciascuno degli ambiti individuatiai sensi dell'articolo 2 e tiene conto delle priorità individuate nel Documento programmatico per la qualità urbana edalla delibera del Consiglio comunale assunta a conclusione del processo partecipativo appositamente attivato.";b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", in coerenza con gli obiettivi diriqualificazione definiti nella delibera di cui all'articolo 2";c) al comma 2, dopo le parole "enti pubblici,"sono inserite le seguenti: "ritenuti necessari per l'attuazione delprogramma di riqualificazione,";

d) al comma 4, dopo le parole"di cui al comma 2," sono inserite le seguenti: "seleziona la proposta che più rispondeagli obiettivi definiti per l'ambito di riqualificazione interessato dalla delibera di cui all'articolo 2 e".

Art. 4

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 19 del 1998, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", nell'osservanza di quanto stabilito dal Documentoprogrammatico per la qualità urbana e tenendo conto delle proposte avanzate dai cittadini che risiedono o operanonell'ambito da riqualificare, e negli ambiti interessati dagli effetti della riqualificazione, secondo modalitàpartecipative stabilite dal Comune ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a).";b) al comma 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:"e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale,nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del 2000;"c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:"3 bis. Il programma di riqualificazione urbana può destinare gli immobili sedi di attività produttive industriali,

dismessi o da dimettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di edilizia residenziale sociale,definito ai sensi dell'articolo A-22, comma 3, e dell'articolo A-6-bis dell'Allegato alla legge regionale n. 20 del2000, anche attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del matrimonio edilizioesistente in altre aree idonee destinate all'edificazione ovvero incentivi alla delocalizzazione.".

Art. 5

Introduzione dell'articolo 4-bis nella legge regionale n. 19 del 1998

1. Nella legge regionale n. 19 del 1998, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente: "Art. 4 bis.

Concorsi di architettura1. Il Consiglio comunale con la delibera di cui all'articolo 2 può stabilire che per l'attuazione del Programma diriqualificazione in ambiti di intervento particolarmente significativi debba essere svolto, di concerto con i soggettiinteressati di cui all'articolo 3, un concorso di architettura, allo scopo di selezionare la soluzione progettuale chemeglio interpreta gli obiettivi di qualità ambientale e architettonica, anche riferita allo spazio urbano interessatodall'intervento.2. La Giunta regionale può destinare una quota dei contributi previsti nel Titolo II della presente legge ai Comuniche attivano i Concorsi di architettura, al fine di contribuire al sostegno delle spese per il loro svolgimento. Nellaredazione dei bandi di cui al successivo articolo 8, tra i criteri di assegnazione dei contributi è prevista una prioritàai Comuni che attivano tali concorsi.".

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 19 del 1998 è così sostituito: "
Art. 6

Società per la trasformazione urbana

1. Gli interventi di cui alla presente legge possono essere attuati, ai sensi della normativa vigente, anche attraverso Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale 3 3

la costituzione da parte del Comune di Società di trasformazione urbana (STU) ai sensi dell'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), finalizzate alla realizzazione del programma di riqualificazione urbana, nonché alla acquisizione degli immobili interessati dagliinterventi di trasformazione.2. I proprietari degli immobili ricadenti negli ambiti di riqualificazione urbana individuati dal Comune ai sensidell'articolo 2, possono partecipare alla STU tramite il conferimento degli immobili alla conclusione delle procedurenegoziali di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Per la realizzazione del programma di riqualificazione urbana, la STU può avvalersi di un socio privato operativo scelto tramite procedura di evidenza pubblica il quale sia in possesso dei requisiti di qualificazione per l'esecuzionedei lavori. In tale ipotesi non trova applicazione il comma 1 dell'articolo 3.

4. Fuori dal caso di cui al comma 3, la STU può curare la realizzazione degli interventi di riqualificazione,

affidandone l'esecuzione esclusivamente a operatori selezionati tramite le procedure di evidenza pubblica di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero appaltando l'esecuzione delle opere pubbliche secondo le normative vigenti in materia.5. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alle società di cui al comma 1 è disposta con legge, ai sensidell'articolo 64, comma 3, dello Statuto. L'Assemblea legislativa regionale stabilisce l'ammontare della quota dicapitale sociale da sottoscriversi da parte della Regione, nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla legge dibilancio.".

Art. 7

Modifiche all'articolo 7 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 19 del 1998, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:", dando priorità al finanziamento dei programmi di riqualificazione caratterizzati dalla pluralità di azioni ed interventiriferibili a politiche settoriali diverse.".

Art. 8

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 8 della legge regionale n. 19 del 1998 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. In conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimentoamministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'assegnazione dei finanziamenti regionaliavviene sulla base di un bando, approvato dalla Giunta regionale, che definisce i criteri e le procedure diassegnazione dei contributi, secondo quanto stabilito dai commi successivi. I finanziamenti regionali possonoessere altresì assegnati dall'accordo di programma di approvazione dei programmi speciali d'area, di cui alla leggeregionale 19 agosto 1996, n. 30 (Norme in materia di programmi speciali d'area), ovvero da atti di programmazionenegoziata, quali le intese per l'integrazione delle politiche territoriali attuative del Documento unico di programmazione, che ricomprendono tra le loro previsioni programmi di riqualificazione urbana, elaborati ed approvati ai sensi del Titolo I della presente legge.";b) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente: "a) lo svolgimento delle procedure concorsuali e partecipative, di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis, ivi comprese eventuali forme di rimborso a parziale copertura dei costi sostenuti dai soggetti privati, l'elaborazione del programma di

riqualificazione urbana e lo svolgimento dei concorsi di architettura;".

Art. 9

Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 19 del 1998

1. All'articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 19 del 1998, le parole "dall'art. 14 della L.R. n. 6 del 1995"sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 40 della legge regionale n. 20 del 2000". TITOLO II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20

Art. 10

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 20 del 2000 la lettera a) è così sostituita:

"a) realizzare un efficace ed efficiente sistema di programmazione e pianificazione territoriale che operi per il

risparmio delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche al fine del benessere economico, sociale e civile della popolazione regionale, senza pregiudizio per la qualità della vita delle future generazioni;".

Art. 11

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) è inserita la seguente: "c bis) salvaguardare le zone ad alto valore ambientale, biologico, paesaggistico e storico;";b) dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f bis) promuovere l'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili, allo scopo di contribuire Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile.".

Art. 12

Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:  "2 bis. La Regione, le Province e i Comuni predispongono il quadro conoscitivo dei propri strumenti di pianificazione secondo criteri di massima semplificazione, tenendo conto dei contenuti e del livello di dettaglio richiesto dallo specifico campo di interesse del piano e recependo il quadro conoscitivo dei livelli sovraordinati, per evitare duplicazioni nell'attività conoscitiva e valutativa e di elaborazione dello stesso. In particolare: a) il quadro conoscitivo del PTR è riferimento necessario per la costruzione degli scenari di sviluppo sostenibile delterritorio;

b) il quadro conoscitivo del PTCP è riferimento necessario per i sistemi indicati all'articolo 26, comma 1;

c) il quadro conoscitivo del PSC è riferimento necessario per la pianificazione operativa e attuativa e per ogni altro atto o provvedimento di governo del territorio. 2 ter. I Comuni nella predisposizione del quadro conoscitivo del PSC integrano le informazioni e i dati conoscitivi di cui al comma 2-bis con gli approfondimenti già effettuati e le informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite ai sensi dell'articolo 17, procedendo alle integrazioni e agli approfondimenti solo nel caso in cui risultino indispensabili per la definizione di specifiche previsioni del piano."; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. I piani settoriali provvedono ad integrare e approfondire il quadro conoscitivo del piano  generale del medesimo livello di governo esclusivamente con gli approfondimenti, relativi al loro specifico campo di interesse, che risultino indispensabili.";c) il comma 4 è abrogato.

Art. 13

Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 20 del 2000 è sostituito dal seguente:

Art. 5

Valutazione di sostenibilità e monitoraggio dei piani

1. La Regione, le Province e i Comuni, al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nell'elaborazione ed

approvazione dei propri piani prendono in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che   possono derivare dall'attuazione dei medesimi piani, provvedendo alla Valutazione preventiva della SostenibilitàAmbientale e Territoriale (Valsat) degli stessi, in conformità alla Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e delConsiglio del 27 giugno 2001 (Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente) e allanormativa nazionale e regionale di recepimento della stessa.2. A tal fine, nel documento preliminare e in un apposito documento di Valsat, costituente parte integrante del piano adottato ed approvato, sono individuati, descritti e valutati i potenziali impatti delle scelte operate e le misure idonee per impedirli, mitigarli o compensarli, alla luce delle possibili alternative e tenendo conto delle caratteristiche del territorio e degli scenari di riferimento descritti dal quadro conoscitivo di cui all'articolo 4 e degli obiettivi di sviluppo sostenibile perseguiti con il medesimo piano. Gli atti con i quali il piano viene approvato danno

conto, con la dichiarazione di sintesi, degli esiti della Valsat, illustrano come le considerazioni ambientali e

territoriali sono state integrate nel piano e indicano le misure adottate in merito al monitoraggio. 3. Per evitare duplicazioni della valutazione, la Valsat ha ad oggetto le prescrizioni di piano e le direttive per l'attuazione dello stesso, recependo gli esiti della valutazione dei piani sovraordinati e dei piani cui si porti variante,

per le previsioni e gli aspetti che sono stati oggetto di tali precedenti valutazioni. Ai fini della Valsat sono utilizzati, se pertinenti, gli approfondimenti e le analisi già effettuati e le informazioni raccolte nell'ambito degli altri livelli di pianificazione o altrimenti acquisite. L'amministrazione procedente, nel predisporre il documento di Valsat dei propri piani può tener conto che talune previsioni e aspetti possono essere più adeguatamente decisi valutati in altri successivi atti di pianificazione di propria competenza, di maggior dettaglio, rinviando agli stessi per i necessari approfondimenti. 4. Allo scopo di evitare la duplicazione della valutazione, la Provincia, nel provvedimento con il quale si esprime sulla compatibilità ambientale del POC, ai sensi del comma 7, lettere b), c) e d), può stabilire che i PUA che non comportino variante al POC non devono essere sottoposti alla procedura di valutazio ne, in quanto il POC ha integralmente disciplinato ai sensi dell'articolo 30 gli interventi di tutela e valorizzazione, di organizzazione e trasformazione del territorio da esso previsti, valutandone compiutamente gli effetti ambientali ai sensi del presente articolo. Non sono comunque sottoposti alla procedura di valutazione prevista dal pre sente articolo i PUA attuativi di un POC, dotato di Valsat, se non comportino variante e il POC ha definito l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planivolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. 5. Sono esclusi dalla procedura di valutazione prevista dal presente articolo le varianti che non riguardano le tutele e le previsioni sugli usi e le trasformazioni dei suoli e del patrimonio edilizio esistente stabiliti dal piano vigente, e Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

 che si limitino a introdurre:a) rettifiche degli errori materiali; b) modifiche della perimetrazione degli ambiti di intervento, che non incidono in modo significativo sul dimensionamento e la localizzazione degli insediamenti, delle infrastrutture e delle opere ivi previsti; c) modifiche delle caratteristiche edilizie o dei dettagli costruttivi  degli interventi; d) modifiche necessarie per l'adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute negli strumenti nazionali, regionali o provinciali di pianificazione territoriale, di cui è già stata svolta la valutazione ambientale; e) varianti localizzative, ai fini dell'apposizione del vincolo espropriativo, per opere già cartograficamente definite e valutate in piani sovraordinati o per la reiterazione del vincolo stesso. 6. Al fine di evitare duplicazioni le fasi procedurali, gli atti e ogni altro adempimento richiesti dalla normativa comunitaria e nazionale per la procedura di valutazione disciplinata dal presente articolo sono integrate nel procedimento di elaborazione e approvazione dei piani disciplinato dalla presente legge, con le seguenti precisazioni ed integrazioni: a) le procedure di deposito, pubblicazione, partecipazione e consultazione previste per i piani disciplinati dalla presente legge sostituiscono ad ogni effetto gli analoghi adempimenti previsti ai fini della valutazione ambientale; b) per i POC e i PUA in variante agli stessi, il Comune trasmette il piano adottato ai soggetti competenti in materia ambientale, individuati in collaborazione con la Provincia, per acquisirne il parere, entro i termini e con le modalità per la presentazione delle osservazioni al piano. 7. La Regione e le Province, in veste di autorità competente, si esprimono in merito alla valutazione ambientale rispettivamente dei piani provinciali e comunali nell'ambito dei seguenti provvedimenti di loro competenza, dando specifica evidenza a tale valutazione: a) per il PTCP e i PSC, nell'ambito dell'intesa, di cui agli artico li 27, comma 10, e 32, comma 10, ovvero, ove sia

stato stipulato l'accordo di pianificazione, nell'ambito delle riserve al piano adottato, di cui agli articoli 27, comma 7, e 32, comma 7, previa acquisizione delle osservazioni presentate; b) per il POC, nell'ambito delle riserve al piano adottato di cui all'articolo 34, comma 6, previa acquisizione delle osservazioni presentate;

c) per i PUA in variante al POC, nell'ambito delle osservazioni al piano adottato, di cui all'articolo 35, comma 4, previa acquisizione delle osservazioni presentate;d) per gli accordi di programma di cui all'articolo 40 e per le conferenze di servizi, intese o altri atti, comunque denominati, che comportino variante a strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica secondo la legislazione vigente, nell'ambito dell'atto con il quale la Regione o le Province esprimono il proprio assenso alla variante stessa, previa acquisizione delle osservazioni presentate. 8. Gli atti con i quali Regioni e Province si esprimono in merito alla Valsat, di cui al comma 7, e le indicazioni contenute negli atti di approvazione del piano, di cui al secondo periodo del  comma 2, sono resi pubblici, anche attraverso la pubblicazione sui siti web delle autorità interessate.

9. In coerenza con le valutazioni di cui ai commi precedenti, la pianificazione territoriale e urbanistica persegue l'obiettivo della contestuale realizzazione delle previsioni in essa contenute e degli interventi necessari ad assicurarne la sostenibilità ambientale e territoriale. 10. La Regione, le Province e i Comuni provvedono al monitoraggio dell'attuazione dei propri piani e dei loro effetti sui sistemi ambientali e territoriali, anche al fine della revisione o aggiornamento degli stessi.".

Art. 14

Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 6, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, al termine della lettera b) sono aggiunte le seguenti  parole: ", quali la presenza di infrastrutture per la mobilità, in particolare su ferro, già programmate o esistenti, perfavorire la mobilità e ridurre il consumo del territorio.".

Art. 15

Introduzione dell'articolo 7-bis nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:

"Art. 7 bis Concorso alla realizzazione delle politiche di edilizia residenziale sociale

1. La pianificazione territoriale e urbanistica concorre alla realizzazione delle politiche pubbliche per la casa,

disciplinando l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di alloggi per le famiglie meno abbienti, in conformità alla legislazione vigente.

2. In attuazione dei principi di solidarietà e coesione economico sociale stabiliti dall'articolo 42, secondo comma, della Costituzione e di perequazione urbanistica, di cui all'articolo 7, i proprietari degli immobili interessati da nuovi insediamenti e da interventi di riqualificazione concorrono alla realizzazione degli interventi di edilizia residenziale sociale nelle forme stabilite dagli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformità a quanto previsto dalla presente legge.".

Art. 16

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

 

Introduzione dell'articolo 7-ter nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:

"Art. 7 ter  Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente

1. Ferma restando l'attuazione delle misure straordinarie previste dal Titolo III della legge regionale in materia di governo e riqualificazione solidale del territorio, la pianificazione urbanistica persegue l'obiettivo di favorire la qualificazione e il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente, nel rispetto della disciplina relativa agli edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale di cui all'articolo A-9 dell'Allegato e in coerenza con i caratteri storici, paesaggistici, ambientali ed urbanistici degli ambiti ove tali edifici sono ubicati. 2. A tale scopo la pianificazione urbanistica stabilisce incentivi volumetrici e altre forme di premialità progressive eparametrate ai livelli prestazionali raggiunti, per realizzare i seguenti obiettivi di interesse pubblico:a) promuovere la riqualificazione urbana, anche attraverso interventi edilizi che qualifichino i tessuti urbani e, nelcontempo, disincentivare la diffusione insediativa e il consumo di suolo;b) realizzare un significativo miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici, con l'applicazione integrale dei

requisiti di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici;c) incentivare la realizzazione di interventi di adeguamento o miglioramento sismico, in applicazione della normativa tecnica per le costruzioni, in special modo nei comuni classificati a media sismicità. La progettazione degli interventi deve tener conto, in presenza di edifici in aggregato edilizio, delle possibili interazioni derivanti dalla contiguità strutturale con gli edifici adiacenti; d) promuovere l'eliminazione delle barriere architettoniche; e) assicurare il rispetto dei requisiti igienico sanitari degli abitati e dei locali di abitazione e lavoro, nonché dei requisiti relativi alla sicurezza degli impianti, alla prevenzione degli incendi e alla sicurezza dei cantieri; f) realizzare la semplificazione e la celerità delle procedure abilitative, pur assicurando lo svolgimento dei necessari

controlli sui progetti, sulle opere in corso d'opera e su quelle realizzate. 3. Il Comune nel caso di riconoscimento degli incentivi e delle premialità di cui al presente articolo, verifica specificamente il rispetto dei livelli prestazionali richiesti in sede di esame del progetto, nel corso dei lavori e alla loro conclusione, ai sensi della legge regionale 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell'edilizia). In caso di difformità, trovano applicazione le sanzioni relative ai lavori realizzati in contrasto con il titolo abilitativo edilizio, di cui alla legge regionale 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326)".
Art. 17

Modifiche all'articolo 8 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 8, comma 4, della legge regionale n. 20 del 2000, dopo le parole "procedimento di approvazione",  sono inserite le seguenti: ", anche attraverso l'utilizzazione degli strumenti realizzati con il piano regionale per lo sviluppo telematico di cui alla legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione)".

Art. 18

Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 12 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:"1. A decorrere dalla data di adozione di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica disciplinati dalla presente legge e delle relative varianti, le amministrazioni pubbliche sospendono ogni determinazione in merito:"; b) al comma 1, lettera a), le parole "le previsioni " sono sostituite dalle seguenti: "le prescrizioni "; c) al comma 1, lettera b), le parole "le prescrizioni" sono sostituite dalle seguenti:"le previsioni"; d) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Salvo diversa previsione di legge, la sospensione di cui al comma 1 opera fino alla data di entrata in vigore del piano e comunque per non oltre tre anni dalla data di adozione ovvero cinque anni se lo  trumento, entro un anno dall'adozione, è trasmesso ai fini della formulazione delle riserve o delle osservazioni: a) alla Provincia, nel caso di piani comunali; b) alla Regione, nel caso di piani provinciali.".

Art. 19

Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 13 della legge regionale n. 20 del 2000, il comma 3 è sostituito dai seguenti:  "3. Il Piano territoriale regionale (PTR) o il Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) possono prevedere,

previa intesa con le amministrazioni interessate, la necessità di particolari forme di cooperazione nella

pianificazione urbanistica e nell'esercizio delle altre funzioni di governo del territorio, per i Comuni che presentano una contiguità insediativa ovvero una stretta connessione funzionale nei sistemi urbani. I Comuni interessati predispongono i loro strumenti di pianificazione urbanistica in forma associata ovvero elaborano ed approvano Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale piani urbanistici intercomunali. Allo scopo di avviare la predisposizione del piano intercomunale essi, con apposito accordo territoriale, designano il Comune capofila, incaricato di redigere il piano intercomunale, e definiscono le

forme di partecipazione di ciascun ente all'attività tecnica di predisposizione del piano e alla ripartizione delle

relative spese. L'accordo definisce altresì le modalità per l'espressione, da parte dei Consigli comunali interessati, dell'intesa sulle previsioni del piano intercomunale, nel rispetto degli statuti comunali e delle norme statali e regionali che regolano le forme associative.3 bis. I Comuni che concordano di esercitare le funzioni di pianificazione in forma associata possono predisporre ed approvare piani urbanistici intercomunali, con le modalità individuate al comma 3.3 ter. Al fine di sviluppare un efficace sistema di governo del territorio multilivello, il PTR, il PTCP e gli altri strumenti di pianificazione e programmazione regionale e provinciale individuano gli elementi e i sistemi territoriali per i quali, l'avvio dei processi di regolazione territoriale e urbanistica richiede la preventiva conclusione di accordi territoriali, ai sensi dell'articolo 15, tra Regione, Provincia e Comune territorialmente interessati. Gli accordi hanno lo scopo di realizzare un migliore coordinamento nella definizione delle politiche territoriali e nella programmazione e attuazione degli interventi attuativi nonché di assicurare l'assunzione negli strumenti di pianificazione di scelte strategiche condivise, anche attraverso la previsione di ulteriori momenti negoziali. Agli accordi territoriali possono essere chiamati a partecipare le altre Regioni ed enti locali interessati alla definizione condivisa delle politiche e delle scelte strategiche oggetto dell'accordo e quelli coinvolti dagli effetti territoriali delle stesse.".

Art. 20

Modifiche all'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 14, della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:  "1. La conferenza di pianificazione ha la finalità di costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio e dei conseguenti limiti e condizioni per il suo sviluppo sostenibile, nonché di esprimere valutazioni preliminari in merito: a) agli obiettivi strategici che si intendono perseguire con il piano ed le scelte generali di assetto del territorio, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato; b) agli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione delle medesime scelte di pianificazione. 2. A tale scopo, l'amministrazione procedente sottopone alla conferenza di pianificazione un unico documento preliminare che, per ciascun sistema o elemento del territorio oggetto del piano, descrive il quadro conoscitivo del territorio, gli obiettivi e scelte di pianificazione che si intendono perseguire e una prima valutazione ambientale delle stesse,  ndividuando i limiti e condizioni per lo sviluppo sostenibile del territorio. Il documento preliminare è
predisposto in conformità a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 4 e 5.";

b) al comma 3 sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della

legittimazione dei partecipanti, la conferenza di pianificazione assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi. I lavori della conferenza non possono superare il termine perentorio di novanta giorni. Decorso tale termine l'amministrazione procedente elabora comunque il verbale conclusivo dei lavori della conferenza di pianificazione svolti fino alla medesima data, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse tempestivamente in quella sede."; c) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. In considerazione delle conclusioni della conferenza di pianificazione, la Provincia e la Regione, in caso di PTCP, ovvero il Comune e la Provincia, in caso di PSC, possono stipulare, entro il termine perentorio di novanta giorni

dalla chiusura dei lavori della conferenza di pianificazione un accordo di pianificazione che definisca l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie, secondo quanto previsto rispettivamente dall'articolo 27, comma 3, e dall'articolo 32, comma 3. L'accordo di pianificazione può aver riguardo ai contenuti di altri strumenti di pianificazione ovvero di atti di governo del territorio connessi alle previsioni dei  piani in corso di elaborazione."; d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente: "7 bis. L'accordo di pianificazione relativo al PSC intercomunale predisposto ai sensi dell'articolo 13, comma 3, è

stipulato dalla Provincia e dal Comune capofila, previo assenso delle amministrazioni comunali interessate.".

Art. 21

Modifiche all'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 15 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "I Comuni e la Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "I Comuni, le Province e la

Regione"; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:"1 bis. La Provincia e la Regione partecipano alla stipula degli accordi territoriali che definiscono scelte strategichedi rilievo sovracomunale, di cui all'articolo 13, comma 3-ter, nonché alla stipula degli accordi che prevedono l'avviodi procedure di variante agli strumenti di pianificazione territoriale.";c) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "A tal fine gli accordi definiscono le attività, il finanziamento ed ogni altro adempimento che ciascun soggetto partecipante si impegna a realizzare, con l'indicazione dei relativi tempi e delle modalità di coordinamento. La proposta di accordo territoriale è approvata Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

 dalla Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione assembleare competente, qualora l'accordo preveda la modifica a piani e atti regionali di competenza dell'Assemblea regionale.".

Art. 22

Modifiche all'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 16 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3 bis. Salvo diversa previsione, gli atti di cui al comma 1 trovano diretta applicazione, prevalendo sulle previsioni con essi incompatibili degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti al momento della loro approvazione, fino all'adeguamento dei medesimi strumenti di pianificazione.".

Art. 23

Modifiche all'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 17 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Coordinamento e integrazione delle informazioni e utilizzo dei supporti  informatici";b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:"2 bis. Gli strumenti di pianificazione territoriale d urbanistica, i progetti delle opere pubbliche nonché i dati conoscitivi e le informazioni di cui al comma 1 sono elaborati anche su supporto informatico e sono trasmessi e resi accessibili utilizzando gli strumenti tecnologici realizzati con il Piano regionale per lo sviluppo telematico di cui alla legge regionale n. 11 del 2004, in ottemperanza a quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale). La Regione, le Province ed i Comuni provvedono, in particolare, a rendere

disponibili e agevolmente utilizzabili attraverso gli strumenti tecnologici il quadro conoscitivo e la Valsat dei propri strumenti nonché le analisi, gli approfondimenti e le informazioni utilizzate per la loro elaborazione, al fine di consentire il loro impiego ai sensi dell'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.".

Art. 24

Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 18 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1, è sostituito dal seguente:  "1. Gli enti locali possono concludere accordi con i soggetti privati, nel rispetto dei principi di imparzialità amministrativa, di trasparenza, di parità di trattamento degli operatori, di pubblicità e di partecipazione al procedimento di tutti i soggetti interessati, per assumere in tali strumenti previsioni di assetto del territorio di rilevante interesse per la comunità locale condivise dai soggetti interessati  e coerenti con gli obiettivi strategici individuati negli atti di pianificazione. Gli accordi possono attenere al contenuto discrezionale degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica, sono stipulati nel rispetto della legislazione e pianificazione sovraordinatavigente e senza pregiudizio dei diritti dei terzi.";

b) il comma 2 è sostituto dal seguente: "2. L'accordo indica le ragioni di rilevante interesse pubblico che giustificano il ricorso allo strumento negoziale e verifica la compatibilità delle scelte di pianificazione concordate, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 3.";

c) al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "La stipulazione dell'accordo è preceduta da una

determinazione dell'organo esecutivo dell'ente. L'accordo è subordinato alla condizione sospensiva del recepimento dei suoi contenuti nella delibera di adozione dello strumento di pianificazione cui accede e della conferma delle sue  previsioni nel piano approvato."; d) al comma 4, le parole "e seguenti" sono sostituite dalle seguenti ", 4 e 5".

Art. 25

Modifiche all'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000

1. Al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti  lettere: "c bis) l'ente titolare dello strumento di pianificazione di cui si propongono modificazioni partecipa alla conferenza e all'accordo di pianificazione. Copia del piano adottato è trasmessa al medesimo ente il quale può formulare osservazioni entro sessanta giorni dal ricevimento dello stesso. Sulle modifiche agli atti di pianificazione territoriale e agli atti di pianificazione settoriale di competenza regionale si esprime  'Assemblea legislativa; c ter) nel caso di modifiche ai piani provinciali proposte dal PSC, alla conferenza di pianificazione e all'accordo di pianificazione, ove stipulato, è invitata a partecipare anche la Regione.".

Art. 26

Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 20 del 2000, è così sostituito:

"Art. 25  Procedimento di approvazione del PTR 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione del PTR e delle varianti allo  stesso. Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale  2. Giunta regionale elabora un documento preliminare, che individua gli obiettivi strategici di sviluppo del sistema economico e sociale che si intendono perseguire e lo comunica all'Assemblea legislativa. Sull'atto della Giunta l'Assemblea legislativa si esprime attraverso l'approvazione di un ordine del Giorno. L'atto viene poi trasmesso alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alle associazioni economiche e sociali per eventuali valutazioni e proposte da esprimere entro 60 giorni. Il documento preliminare è trasmesso altresì per conoscenza alle Regioni contermini e alle amministrazioni statali. 3. La Giunta regionale, tenuto conto delle valutazioni e proposte raccolte ai sensi del comma 2, elabora la proposta di PTR, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie locali, di cui alla legge regionale n. 3 del 1999, e la comunica all'Assemblea legislativa. La proposta di piano è depositata presso la sede della Giunta regionale e degli enti territoriali di cui al comma 2, per sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'avvenuta adozione.

4. Entro la scadenza del termine di deposito di cui al comma 3 possono formulare osservazioni e proposte i

seguenti soggetti: a) gli enti e organismi pubblici; b) le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi. 5. L'Assemblea legislativa, entro i successivi novanta giorni, decide sulle osservazioni ed approva il piano. 6. Copia integrale del piano approvato è depositata per la libera consultazione presso la Regione e le Province ed è altresì consultabile nel sito telematico della Regione. L'avviso dell'avvenuta approva zione è pubblicato sul BollettinoUfficiale della Regione. Dell'approvazione è data altresì notizia con avviso su almeno un quotidiano a diffusione regionale.7. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso diapprovazione, ai sensi del comma 6.".

Art. 27

Modifiche all'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 26 della legge regionale n. 20 del 2000 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) considera la totalità del territorio provinciale ed è lo  strumento di pianificazione che articola le linee di azione della programmazione regionale, dando attuazione agli accordi di cui all'articolo 13, comma 3-ter. Il PTCP ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), definisce l'assetto del territorio limitatamente agli interessi sovracomunali, che attengono:a) al paesaggio;

b) all'ambiente; c) alle infrastrutture per la mobilità; d) ai poli funzionali e agli insediamenti commerciali e produttivi di rilievo sovracomunale; e) al sistema insediativo e ai servizi territoriali, di interesse provinciale e sovracomunale; f) ad ogni altra materia per la quale la legge riconosca espressamente alla Provincia funzioni   di pianificazione del territorio.2. Il PTCP è sede di raccordo e verifica delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo ecoordinamento per la pianificazione urbanistica comunale, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 1. A tal fine il piano: a) recepisce gli interventi definiti a livello nazionale e regionale, relativamente al sistema infrastrutturale primario e alle opere rilevanti per estensione e natura;

b) individua, in attuazione degli obiettivi della pianificazione regionale, scenari di sviluppo dell'area provinciale, prospettando le conseguenti linee di assetto e di utilizzazione del territorio; c) definisce i criteri per la localizzazione e il dimensionamento degli insediamenti e dei servizi di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1; d) definisce le caratteristiche di vulnerabilità, criticità e potenzialità delle singole parti e dei sistemi naturali ed antropici del territorio e le conseguenti tutele paesaggistico ambientali; e) definisce i bilanci delle risorse territoriali e ambientali, i criteri e le soglie del loro uso, stabilendo per tutto il territorio provinciale le condizioni e i limiti al consumo di territorio non urbanizzato, nell'osservanza del principio generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), nonché i requisiti di sostenibilità territoriale e ambientale delle previsioni urbanistiche comunali che comportano rilevanti effetti che esulano dai confini amministrativi di ciascun

ente.".

Art. 28

Introduzione dell'articolo 27-bis nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 27, è inserito il seguente: "Art. 27 bis Procedimento per varianti specifiche al PTCP 1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle varianti specifiche o tematiche al PTCP nei seguenti casi: a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;

b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati; Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale  c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di intervento statali o regionali; d) varianti specifiche di previsioni aventi effetti locali, solo su limitati ambiti del territorio provinciale; e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo; f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto. 2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto  informatico, ai soggetti di cui all'articolo 27, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. La Provincia nella adozione e approvazione del PTCP prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente. 3. Si applica l'articolo 27, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano adottato, per la presentazione di osservazioni e per l'espressione delle riserve e dell'intesa da parte della Regione.".

Art. 29

Sostituzione dell'articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000

1. L'articolo 28 della legge regionale n. 20 del 2000 è così sostituito:

"Art. 28

Piano Strutturale Comunale (PSC)  1. Il Piano Strutturale Comunale (PSC) è lo strumento di pianificazione urbanistica generale che deve essere predisposto dal Comune, con riguardo a tutto il proprio territorio, per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo e per tutelare l'integrità fisica ed ambientale e l'identità culturale dello stesso. Il PSC non attribuisce in nessun caso potestà edificatoria alle aree né conferisce alle stesse una potenzialità  edificatoria subordinata all'approvazione del POC ed ha efficacia conformativa del diritto di proprietà limitatamente all'apposizione dei vincoli e condizioni non aventi natura espropriativa, di cui all'articolo 6, commi 1 e 2.

Scritto da Notizie immobiliari

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