Piano Casa disegni di Legge e approvazioni EMILIA ROMAGNA -parte 2)

Pubblicato il 8 Agosto 2009

2. Il PSC in particolare:

a) valuta la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali ed antropiche presenti nel territorio

e ne indica le soglie di criticità; b) definisce, nell'osservanza del principio generale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera f), quali fabbisogni insediativi potranno essere soddisfatti dal POC attraverso la sostituzione dei tessuti insediativi esistenti, ovvero attraverso la loro riorganizzazione, addensamento o riqualificazione, e quali fabbisogni richiedono il consumo di nuovo territorio, non sussistendo alternative insediative nell'ambito del territorio già urbanizzato, nel rispetto dei limiti stabiliti dal PTCP ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera e); c) fissa i limiti e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni pianificabili; d) individua le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, per dimensione e funzione, e definisce i criteri di massima per la loro localizzazione; e) classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile e rurale; f) individua gli ambiti del territorio comunale secondo quanto disposto dall'Allegato, stabilendone gli obiettivi sociali, funzionali, ambientali e morfologici e i relativi requisiti prestazionali.

3. Le indicazioni del PSC relative: alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di

massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC. La disposizione del presente comma prevale sulle previsioni dei PSC vigenti. 4. Nell'ambito delle previsioni di cui ai commi 1 e 2, il PSC si conforma alle prescrizioni e ai vincoli e dà attuazione agli indirizzi e alle direttive contenuti nei piani territoriali sovraordinati nonché a quanto stabilito dagli accordi territoriali di cui all'articolo 13, comma 3-ter. 5. Fino alla elaborazione del  PSC ntercomunale o in forma associata dell'Unione o delle nuove Comunità montane e comunque entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti facenti parte di tali forme associative che non siano dotati di PSC, vigente o adottato, possono stabilire, con apposita delibera del Consiglio comunale, assunta d'intesa con la Giunta provinciale, di attribuire al PTCP vigente il valore e gli effetti del PSC, in merito alla: a) tutela del paesaggio; b) sistema ambientale comprensivo delle condizioni e limiti al consumo di territorio non urbanizzato, della pianificazione delle aree interessate dai rischi naturali e rischi di incidenti rilevanti;

c) sistema delle infrastrutture per la mobilità; d) sistema dei poli funzionali, degli insediamenti per attività produttive, ivi comprese le aree commerciali diverse dagli esercizi di vicinato; e) disciplina generale del territorio rurale e delle aree di valore naturale ed ambientale. 6. I Comuni di cui al comma 5 si dotano di un POC, relativo all'intero territorio  comunale, con il quale sono regolati i restanti contenuti del PSC, nell'osservanza della presente legge o delle previsioni del PTCP e della pianificazione Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

 sovraordinata. L'approvazione del medesimo POC è subordinata all'acquisizione dell'intesa della Provincia, in merito

alla conformità del piano agli strumenti della pianificazione di livello sovraordinato, con le modalità definitedall'articolo 32, comma 10, secondo periodo e seguenti.".

Art. 30

Modifiche all'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 29 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 sono soppresse le seguenti parole: "la disciplina generale delle tipologie e delle modalità attuative degli interventi di trasformazione nonché delle destinazioni d'uso. Il regolamento contiene altresì"; b) al comma 2, la parola "disciplina" è sostituita dalle seguenti: "stabilisce la disciplina generale relativa ai seguenti interventi"; c) al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b bis) le modalità di intervento su edificio e impianti per l'efficienza energetica e le modalità di calcolo degli eventuali incentivi per il raggiungimento di livelli prestazionali superiori al requisito minimo di prestazione energetica previsto dalle norme in vigore; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2 bis. Il RUE può stabilire, per le parti del territorio specificamente individuate dal PSC, e in conformità alle previsioni del medesimo piano, la disciplina particolareggiata degli usi e delle trasformazioni ammissibili, dettandone i relativi indici e parametri urbanistici ed edilizi."; e) al comma 3, le parole "al comma 2"sono sostituite dalle seguenti: "ai commi 2 e 2-bis";

f) al comma 4 la lettera a) è soppressa.
Art. 31

Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 2000 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Trascorso tale periodo, cessano di avere efficacia le previsioni del POC non attuate, sia quelle che conferiscono diritti edificatori sia quelle che comportano l'apposizione di vincoli preordinati all'esproprio. In particolare, cessano di avere efficacia le previsioni del POC per le quali, alla data di scadenza del termine quinquennale: a) nel caso di intervento indiretto, non sia stato adottato o presentato il PUA, prescritto dal POC stesso;

b) nel caso di intervento diretto, non sia stata presentata la denuncia di inizio attività ovvero non sia stata presentata domanda per il rilascio del permesso di costruire; c) nel caso di vincoli espropriativi, non sia stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera ovvero non sia stato avviato il procedimento di approvazione di uno degli atti che comporta dichiarazione di pubblica utilità, secondo la  legislazione vigente."; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1 bis. Il POC è predisposto in conformità alle previsioni del PSC e non può modificarne i contenuti."; c) l'alinea del comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati:";d) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti individuati dal PSC, purché non riguardino ambiti soggetti a disciplina di tutela"; e) al comma 2, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:  "a bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di

dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da

salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici,

del benessere ambientale e della mobilità sostenibile;"; f) al comma 2, lettera d), sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", con la possibilità di avvalersi a tal fine di quanto previsto dal comma 11 del presente articolo per eventuali spostamenti di edificabilità;"; g) al comma 2, dopo la lettera e), è inserita la seguente: "e bis) l'individuazione e la disciplina degli interventi di edilizia residenziale sociale da realizzare in conformità a quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato;";h) al comma 2 dopo la lettera f), è aggiunta la seguente: "f bis) una relazione sulle condizioni di fattibilità economico-finanziaria dei principali interventi disciplinati, nonché una agenda attinente all'attuazione del piano, che indichi i tempi, le risorse e i soggetti pubblici e privati chiamati ad attuarne le previsioni, con particolare riferimento alla dotazioni territoriali, alle infrastrutture per la mobilità e agli interventi di edilizia residenziale sociale.";

i) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: " 2 bis. Per gli ambiti di riqualificazione il POC definisce gli interventi di riqualificazione da realizzare ed i relativi obiettivi di qualità ed è caratterizzato, di norma, dalla pluralità delle funzioni, delle tipologie di intervento e degli operatori nonché dal coinvolgimento di risorse finanziarie pubbliche e private.

2 ter. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC è di dimensioni e consistenza tali da incidere sulla

riorganizzazione della città e persegue: a) il miglioramento delle condizioni di salubrità e sicurezza; Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale  b) l'arricchimento della dotazione dei servizi, del verde pubblico e delle opere infrastrutturali occorrenti; c) la riduzione della congestione urbana, garantendo l'accessibilità nelle sue varie forme; d) il risparmio dell'uso delle risorse naturali disponibili ed in particolare il contenimento del consumo delle risorse energetiche; e) la realizzazione di offerta abitativa, con particolare riferimento agli alloggi di edilizia residenziale sociale,nell'osservanza di quanto disposto dagli articoli A-6-bis e A-6-ter dell'Allegato.

2 quater. L'intervento di riqualificazione urbana disciplinato dal POC può destinare gli immobili sedi di attività

produttive industriali, dismessi o da dismettere, al soddisfacimento del fabbisogno di dotazioni territoriali e di

edilizia residenziale sociale, definito ai sensi dell'art. A-22, comma 3, e dell'art. A-6-bis dell'Allegato, anche

attraverso meccanismi perequativi o di permuta o trasferimento di quote del patrimonio edilizio esistente in altre

aree idonee destinate all'edificazione con incentivi alla delocalizzazione.

2 quinquies. Per gli ambiti di riqualificazione urbana il POC contiene la dettagliata descrizione degli interventi da

realizzare e delle relative tipologie, nonché delle risorse da investire da parte dei soggetti pubblici e privati. Il POC

deve comunque prevedere:a) l'elenco delle unità immobiliari, con l'indicazione delle proprietà e delle destinazioni d'uso, attuali e di progetto;b) le soluzioni progettuali elaborate in scala adeguata;c) i costi dell'intervento e la ripartizione degli stessi tra i soggetti partecipanti al programma;d) i tempi di esecuzione del programma e le diverse fasi temporali di realizzazione degli interventi;e) gli atti unilaterali d'obbligo ovvero gli accordi di cui all'articolo 18;f) l'elenco delle proprietà che non partecipano alla realizzazione dell'intervento;g) l'individuazione delle eventuali varianti agli strumenti urbanistici generali e la definizione dei loro contenuticartografici o normativi.";j) al comma 10 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli ambiti di riqualificazione, l'attività di cui al presente comma è svolta, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-bis, della legge regionale n. 19 del 1998, assicurando la massima partecipazione e cooperazione dei soggetti pubblici e privati, nelle forme più idonee individuate dall'Amministrazione comunale, con particolare attenzione al coinvolgimento dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito da riqualificare ovvero negli ambiti urbani interessati dagli effetti della riqualificazione. La deliberazione di approvazione del POC si esprime sulle specifiche proposte avanzate da amministrazioni, associazioni e parti sociali.".

Art. 32

Modifiche all'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 32 della legge regionale n. 20 del 2000 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2 bis. Qualora il contenuto del documento preliminare implichi scelte strategiche di interesse regionale, il Comune

promuove la conclusione di un accordo territoriale, ai sensi dell'articolo 13, comma 3-ter, e provvede all'attuazione

di quanto stabilito dall'accordo stesso.".

Art. 33

Introduzione dell'articolo 32-bis nella legge regionale n. 20 del 2000

1. Nella legge regionale n. 20 del 2000, dopo l'articolo 32, è inserito il seguente:

"Art. 32 bis

Procedimento per varianti specifiche al PSC

1. Il procedimento disciplinato dal presente articolo trova applicazione per l'elaborazione e l'approvazione delle

varianti specifiche o tematiche al PSC nei seguenti casi:

a) adeguamento del piano alle disposizioni di legge, statali e regionali, che abbiano valenza territoriale;

b) recepimento delle previsioni di piani sovraordinati;

c) adeguamento del piano alle previsioni localizzative immediatamente cogenti contenute in programmi di

intervento regionali o provinciali;

d) varianti specifiche che non modifichino le previsioni di cui all'articolo 28, comma 2, lettere a), b), c) ed e);

e) modificazioni e aggiornamento del quadro conoscitivo e delle conseguenti previsioni del piano, attinenti alla

perimetrazione degli ambiti interessati da vincoli o limiti relativi alla tutela dei beni ambientali, paesaggistici e

culturali, alla protezione della natura, alla riduzione dei rischi e alla difesa del suolo;

f) rettifiche di errori materiali presenti nella cartografia di base e nella rappresentazione dello stato di fatto.

2. In luogo della convocazione della conferenza di pianificazione, la consultazione degli enti che svolgono compiti

di governo del territorio, ai fini dell'elaborazione della variante, è svolta in forma scritta. A tal fine, copia della

proposta di piano da adottare è inviata, anche attraverso apposito supporto informatico, ai soggetti di cui

all'articolo 32, comma 2, all'articolo 14, comma 3, secondo e terzo periodo, e comma 4, i quali possono trasmettere

i propri contributi istruttori entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento. Il Comune nell'adozione e

approvazione del PSC prescinde dall'esame dei contributi presentati tardivamente.

3. Si applica l'articolo 32, commi da 4 a 13, essendo comunque ridotti della metà i termini per il deposito del piano

adottato, per la presentazione di osservazioni e per la espressione delle riserve e dell'intesa da parte della

Provincia.".

Art. 34

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Modifiche all'articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 33 della legge regionale n. 20 del 2000, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

"4 bis Il RUE, qualora presenti la disciplina particolareggiata di parti del territorio urbanizzato di cui all'articolo 29,

comma 2-bis, è adottato ed approvato con il procedimento previsto dall'articolo 34.".

Art. 35

Modifiche all'articolo 34 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 34, comma 2, della legge regionale n. 20 del 2000, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:"Per la

predisposizione dei POC relativi ad interventi di riqualificazione urbana, il Comune attua speciali modalità di

consultazione dei cittadini che risiedono o operano nell'ambito di riqualificazione ovvero negli ambiti urbani

interessati dagli effetti della riqualificazione, quali l'istruttoria pubblica e il contradditorio pubblico, nonché le

forme di partecipazione degli operatori pubblici e privati, stabilite dall'articolo 30, comma 10.".

Art. 36

Modifiche all'articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000

1. All'articolo 35 della legge regionale n. 20 del 2000, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, le parole "Per i PUA che non apportino variante al POC il Comune procede, dopo l'adozione, al loro

deposito" sono sostituite dalle seguenti:"Dopo l'adozione il Comune procede al deposito dei PUA";

b) alla fine del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: ", fermo restando che l'atto di autorizzazione o il

preavviso di diniego dello stesso sono comunicati agli interessati entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla

data di presentazione dell'istanza, completa della necessaria documentazione.";

c) al comma 4, sono soppresse le parole: "Qualora apporti variante al POC," e le parole: "Trascorso inutilmente tale

termine si considera espressa una valutazione positiva.";

d) al comma 4, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Il Comune, qualora non siano stati espressi sul PUA i pareri

e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla legislazione vigente, convoca per la loro acquisizione una

conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990, prima dell'invio alla Provincia

del piano adottato. I lavori della conferenza di servizi sono conclusi comunque entro il termine perentorio di trenta

giorni.".

Art. 37

Integrazione del Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000

1. Nel Titolo III della legge regionale n. 20 del 2000, sono inseriti, in principio, i seguenti articoli:

"Art. 36 bis

Localizzazione delle opere pubbliche

1. La localizzazione delle opere pubbliche è operata dagli strumenti di pianificazione urbanistica, ovvero da loro

varianti, che ne prevedono la realizzazione. In particolare:

a) il PSC provvede alla previsione dell'opera e alla indicazione di massima della sua localizzazione, attraverso la

individuazione degli ambiti idonei e dei corridoi di fattibilità. Esso definisce inoltre i requisiti prestazionali

dell'opera e le condizioni di sostenibilità della stessa, indicando le opere di mitigazione o compensazione

ambientale ovvero le fasce di ambientazione o le altre dotazioni ecologiche e ambientali ritenute necessarie;

b) il POC stabilisce la puntuale localizzazione dell'opera, con la conseguente apposizione del vincolo preordinato

all'esproprio, anche apportando rettifiche non sostanziali ai perimetri degli ambiti idonei ed ai corridoi individuati

dal PSC. Esso disciplina altresì le modalità attuative dell'opera e le dotazioni o misure che ne assicurano la

sostenibilità ambientale e territoriale, in conformità alle previsioni del PSC.

2. I provvedimenti diretti alla localizzazione delle opere di interesse statale difformi dagli strumenti urbanistici, gli

accordi per la localizzazione di opere regionali o provinciali, gli accordi di programma, l'approvazione del progetto

di opere pubbliche attraverso il procedimento unico e ogni altro atto cui la legge riconosce l'effetto della

localizzazione dell'opera, comportano variante al PSC. I medesimi atti comportano altresì variante al POC qualora

prevedano la realizzazione delle opere nei cinque anni successivi alla loro approvazione e presentino gli elaborati

richiesti dalla vigente normativa per detto piano.

Art. 36 ter

Procedimento unico per l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e di interesse pubblico

1. Al fine di assicurare la contestuale valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti dall'attuazione

delle opere pubbliche e di interesse pubblico e di pervenire alla celere approvazione e realizzazione delle stesse, il

Comune, la Provincia e la Regione promuovono lo svolgimento del procedimento unico per l'approvazione dei

progetti delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di propria competenza. I medesimi Enti, su

istanza dei soggetti proponenti, curano lo svolgimento del procedimento unico per le opere che risultino

rispettivamente di rilievo comunale, provinciale o regionale, in ragione della dimensione territoriale degli interventi

e degli effetti ambientali, urbanistici e infrastrutturali che gli stessi comportano. Per le opere di rilievo comunale e

provinciale soggette a procedura di verifica (screening) o a procedura di V.I.A., di competenza di un ente

sovraordinato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 (Disciplina della procedura di

valutazione dell'impatto ambientale), lo svolgimento del procedimento unico è curato da tale ente. Il procedimento

unico trova applicazione anche per le opere ed i lavori oggetto di contratti di partenariato pubblico privato di cui

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all'articolo 3, comma 15-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

2. Il procedimento unico si compone delle seguenti fasi:

a) l'approvazione del progetto preliminare, disciplinata dall'articolo 36-sexies, la quale comporta la localizzazione

dell'opera, ove non prevista dagli strumenti di pianificazione urbanistica, e la conseguente apposizione di vincolo

preordinato all'esproprio, l'eventuale modifica degli strumenti di pianificazione territoriale, generali o settoriali, che

presentino previsioni incompatibili con la realizzazione dell'opera, e comprende la procedura di verifica (screening)

nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del 1999;

b) l'approvazione del progetto definitivo, disciplinata dall'articolo 36-septies, la quale comporta la dichiarazione di

pubblica utilità, comprende la valutazione di impatto ambientale, nei casi previsti dalla legge regionale n. 9 del

1999, e sostituisce ogni autorizzazione, concessione, nulla osta, parere o atto di assenso, comunque denominato,

richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione dell'opera, producendone i relativi effetti anche ai fini edilizi.

3. Il procedimento unico si svolge in forma semplificata, nei casi e con le modalità previsti dall'articolo 36-octies.

4. Il ricorso al procedimento unico è facoltativo, fatti salvi i seguenti casi nei quali il medesimo procedimento è

obbligatorio:

a) per le opere e infrastrutture strategiche di preminente interesse regionale, individuate dalla Giunta regionale,

sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali;

b) per le opere pubbliche che non siano conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e che

siano soggette a valutazione di impatto ambientale.

5. Tutti gli oneri che derivino dall'attuazione degli adempimenti previsti dal procedimento unico sono a carico

dell'amministrazione procedente per le proprie opere o del soggetto proponente e sono determinati

forfettariamente dall'amministrazione procedente, in relazione al valore dell'opera, secondo i criteri definiti dalla

Giunta regionale con apposita direttiva.

6. Per quanto non previsto dagli articoli da 36-quater a 36-octies trova applicazione la disciplina della conferenza

di servizi prevista dalla legge n. 241 del 1990.

Art. 36 quater

Definizioni

1. Ai fini del presente Titolo valgono le seguenti definizioni:

a) amministrazione procedente: la Regione, la Provincia, o il Comune, che promuove lo svolgimento del

procedimento unico per le proprie opere ovvero su richiesta del soggetto proponente, ai sensi del comma 1

dell'articolo 36-ter, ed esercita la funzione di impulso e coordinamento dello stesso;

b) soggetto proponente: il soggetto, diverso da Regione, Province e Comuni, cui compete, secondo la legislazione

statale o regionale, la realizzazione di un'opera di rilievo regionale, provinciale o comunale. Per le opere pubbliche,

il soggetto proponente partecipa al procedimento unico ai soli fini dell'approvazione del progetto preliminare e

definitivo; per le opere di interesse pubblico, il soggetto proponente partecipa al procedimento unico senza diritto

di voto;

c) enti territoriali: gli enti territoriali che concorrono, assieme all'amministrazione procedente, all'approvazione

dell'opera con il procedimento unico. In particolare, costituiscono enti territoriali:

1) per i progetti di opere comunali o di interesse comunale, la Provincia nonché la Regione, nel caso in cui la

localizzazione dell'opera comporti variante anche a strumenti di pianificazione territoriale provinciale o regionale

ovvero nel caso in cui il progetto sia soggetto a procedura di verifica (screening) o a valutazione di impatto

ambientale di competenza regionale;

2) per i progetti di opere provinciali o di interesse provinciale, i Comuni territorialmente interessati dalla

localizzazione dell'opera, nonché la Regione nelle ipotesi descritte al precedente punto 1;

3) per i progetti di opere regionali o di interesse regionale, le Province e i Comuni territorialmente interessati dalla

localizzazione dell'opera;

4) i rappresentanti degli enti, diversi da quelli indicati dai punti 1), 2) e 3), che siano titolari degli strumenti di

pianificazione per i quali l'approvazione del progetto dell'opera comporti variante;

d) soggetti partecipanti: gli enti che partecipano alla conferenza preliminare ed in particolare:

1) gli enti chiamati, a norma dell'articolo 34, comma 3, della presente legge, ad esprimere i pareri e gli atti di

assenso comunque denominati, richiesti dalla legislazione vigente per l'approvazione dei piani urbanistici comunali

generali, qualora l'approvazione del progetto preliminare comporti la localizzazione dell'opera in variante al POC;

2) tutte le amministrazioni competenti a rilasciare, sul progetto definitivo, ogni autorizzazione, concessione, nulla

osta, parere o atto di assenso comunque denominato, richiesto dalla normativa vigente per la realizzazione

dell'opera.

Art. 36 quinquies

Partecipazione

1. Nel procedimento unico di cui al presente titolo sono garantiti il diritto di accesso alle informazioni che

attengono al progetto dell'opera e ai suoi effetti sul territorio e sull'ambiente, la consultazione e la partecipazione

al procedimento dei cittadini e delle associazioni costituite per la tutela di interessi diffusi, secondo le modalità

indicate negli articoli 36-sexies e 36-septies.

2. L'amministrazione procedente può individuare un garante della comunicazione e della partecipazione, distinto

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dal responsabile del procedimento, il quale cura l'attuazione dei compiti indicati dal comma 1.

3. Il garante assicura lo svolgimento del percorso partecipativo o dell'Istruttoria pubblica; garantisce la massima

accessibilità ai materiali e la trasparenza, anche in via informatica su appositi siti web, della valutazione dei

documenti sottoposti al dibattito e della elaborazione di quelli prodotti nel corso del dibattito stesso; cura la

conclusione del processo partecipativo, predisponendo la sintesi dei pareri, delle proposte e delle osservazioni

avanzate.

Art. 36 sexies

Approvazione del progetto preliminare

1. Per l'esame e l'approvazione del progetto preliminare dell'opera l'amministrazione procedente convoca una

conferenza di servizi secondo quanto disposto dal presente articolo, allegando copia del progetto predisposto ai

sensi del comma 3. Il materiale progettuale deve evidenziare in forma grafica, fotografica o elettronica gli effetti

dell'opera sul territorio circostante e in particolare sui punti paesaggistici e storici più rilevanti al fine di potere

valutare anche visivamente gli impatti relativi.

2. In alternativa all'invio su supporto cartaceo, l'amministrazione procedente ha facoltà di provvedere alla

trasmissione del progetto e degli elaborati necessari alla approvazione dello stesso su supporto informatico non

modificabile. Le amministrazioni che non dispongono di adeguati mezzi di gestione del supporto informatico

possono richiedere l'invio di una copia cartacea.

3. Il progetto preliminare, qualora comporti la localizzazione dell'opera in variante agli strumenti di pianificazione

territoriale e urbanistica, presenta altresì gli elaborati richiesti dalla normativa vigente per la valutazione e

approvazione dei medesimi strumenti. Ove i progetti delle opere siano soggetti, ai sensi della legge regionale n. 9

del 1999, a procedura di verifica (screening), il progetto preliminare è corredato dagli elaborati di cui all'articolo 9

della medesima legge.

4. Per progetti di particolare complessità, l'autorità procedente, anche su motivata istanza del soggetto proponente,

può convocare la conferenza di servizi di cui al presente articolo, per l'esame dello studio di fattibilità dell'opera

pubblica che intende sottoporre al procedimento unico. La conferenza esprime una valutazione di massima sullo

studio di fattibilità e fornisce indicazioni in merito alle condizioni per ottenere i necessari atti di assenso nei

successivi livelli di progettazione, evidenziando le specifiche modifiche progettuali necessarie. Le valutazioni e le

indicazioni sullo studio di fattibilità sono tenute in considerazione per lo svolgimento delle attività della conferenza

dei servizi nelle successive fasi del procedimento unico. La convocazione della conferenza di servizi per l'esame

dello studio di fattibilità è obbligatoria nel caso in cui i lavori siano da affidare in concessione ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Alla conferenza di servizi partecipano:

a) l'amministrazione procedente;

b) l'eventuale soggetto proponente;

c) gli enti territoriali;

d) i soggetti partecipanti.

6. Alla conferenza di servizi sono chiamati a partecipare gli eventuali gestori delle opere interferenti che siano state

individuate dal progetto o che siano prevedibili, in considerazione delle caratteristiche e della localizzazione

dell'opera.

7. Nel caso di progetti di opere sottoposti a procedura di verifica (screening), l'autorità competente ai sensi della

legge regionale n. 9 del 1999, si esprime nell'ambito della conferenza di servizi e può accertare la necessità di

assoggettare il progetto definitivo a valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 10 della medesima

legge regionale.

8. Contemporaneamente all'invio della convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 1, copia del

progetto preliminare è depositata presso le sedi degli enti territoriali interessati dalla realizzazione dei lavori a cura

dell'amministrazione procedente, per sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale

della Regione dell'avviso dell'avvio dell'eventuale processo partecipativo e del procedimento nel suo complesso di

approvazione del progetto preliminare. Entro la scadenza del termine perentorio di deposito, chiunque può

formulare osservazioni e proposte. L'avviso è pubblicato altresì su almeno un quotidiano diffuso nell'ambito

territoriale interessato dalla realizzazione dell'opera. Tali adempimenti possono essere delegati

dall'amministrazione procedente all'eventuale soggetto proponente. L'avviso contiene, in particolare, l'indicazione:

a) delle sedi presso le quali il progetto è depositato e del termine perentorio entro cui chiunque può prenderne

visione, ottenere le informazioni pertinenti e formulare osservazioni e proposte;

b) degli effetti che derivino dall'approvazione del progetto, secondo quanto specificato dall'articolo 36-ter, comma

2, lettera a);

c) del responsabile del procedimento e del garante della comunicazione, ove nominato, e della data di inizio e

conclusione del procedimento;

d) della data e del luogo dell'istruttoria pubblica eventualmente prevista, ai sensi del comma 10.

9. Qualora la realizzazione dell'opera comporti la necessità di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, l'avviso

avente i contenuti di cui al comma 8 è comunicato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a coloro

che risultino proprietari delle aree interessate secondo le risultanze dei registri catastali. Qualora, ad esito della

conferenza, occorra apportare modifiche localizzative o del tracciato dell'opera che coinvolgano nuovi soggetti,

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l'amministrazione procedente provvede all'integrazione della comunicazione dell'avviso dell'avvio del

procedimento. I proprietari delle aree interessate possono presentare osservazioni entro sessanta giorni dal

ricevimento della comunicazione.

10. L'amministrazione procedente, anche in considerazione della natura dell'opera da realizzare, ha la facoltà di

attuare, anche su richiesta del garante, ulteriori forme di consultazione e di partecipazione dei cittadini al processo

di valutazione e approvazione del progetto. In particolare, l'amministrazione procedente può attivare un processo

partecipativo o promuovere un'istruttoria pubblica con le amministrazioni, le associazioni, i comitati e i gruppi di

cittadini portatori di interessi a carattere non individuale, per fornire una completa informazione sul progetto e

acquisire elementi di conoscenza e di giudizio, al fine dell'assunzione delle determinazioni conclusive sul progetto

preliminare. L'istruttoria pubblica è sempre promossa nei casi di opere la cui valutazione richiede il necessario

coinvolgimento della comunità locale, per i significativi impatti ambientali e territoriali. Qualora lo ritenga

opportuno, l'amministrazione procedente può promuovere altresì un contraddittorio pubblico con coloro che hanno

presentato osservazioni e proposte, chiamando a parteciparvi anche l'eventuale soggetto proponente.

11. Nel corso della prima seduta, dopo la verifica della legittimazione dei partecipanti, la conferenza di servizi

assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori e la data di conclusione degli stessi,

successiva alla scadenza dei termini previsti dai commi 8 e 9 e comunque non superiore a sessanta giorni. Su

richiesta della maggioranza dei partecipanti il termine è prorogato di altri trenta giorni qualora siano necessari

approfondimenti istruttori. Ciascuna amministrazione partecipa alla conferenza con un unico rappresentante,

legittimato dagli organi istituzionalmente competenti ad esprimere definitivamente ed in modo vincolante le

valutazioni e le volontà dell'ente.

12. Nel corso della conferenza di servizi è acquisito il parere dei soggetti partecipanti di cui all'articolo 36-quater,

comma 1, lettera d), punto 1), in merito alle varianti al POC conseguenti all'approvazione del progetto preliminare. I

soggetti partecipanti di cui all'articolo 36-quater, comma 1, lettera d), punto 2), esprimono le loro indicazioni in

merito agli eventuali elementi che precludono la realizzazione del progetto, ovvero alle condizioni per ottenere sul

progetto definitivo le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i pareri e gli atti di assenso comunque denominati,

richiesti dalla normativa vigente, specificando altresì la documentazione e gli elaborati progettuali necessari per il

rilascio dei suddetti atti.

13. A conclusione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente, l'eventuale soggetto proponente e gli

enti territoriali esprimono la propria determinazione in merito alla decisione sulle osservazioni e proposte

presentate e all'approvazione del progetto preliminare, tenendo conto dei contributi istruttori dei soggetti

partecipanti di cui al comma 12 e delle risultanze delle eventuali forme di consultazione di cui al comma 10.

14. Il documento conclusivo della conferenza di servizi può stabilire prescrizioni che dovranno essere osservate in

sede di predisposizione del progetto definitivo ovvero può apportare modifiche al progetto preliminare originario,

senza che ciò comporti la necessità di ulteriori procedure di pubblicità o di comunicazione dell'avvio del

procedimento, fermo restando quanto disposto dal secondo periodo del comma 9.

15. Qualora il progetto dell'opera comporti variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,

l'assenso dei rappresentanti degli enti titolari degli strumenti predetti è subordinato alla preventiva pronuncia dei

rispettivi organi consiliari, ovvero è soggetto, a pena di decadenza, a ratifica da parte dei medesimi organi entro

trenta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi.

16. Nei quindici giorni successivi alla conclusione positiva della conferenza di servizi, ai sensi del comma 13,

ovvero successivi alla ratifica da parte degli organi consiliari, nei casi di cui al comma 15, il progetto preliminare è

approvato con atto dell'amministrazione procedente. L'atto di approvazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale

della Regione.

17. Qualora non si raggiunga il consenso per i profili che attengono alla localizzazione dell'opera ovvero l'accordo

non sia ratificato dagli organi consiliari ai sensi del comma 15, il soggetto proponente o l'amministrazione

procedente, per le opere di propria competenza, possono richiedere, entro dieci giorni, una determinazione

conclusiva del procedimento alla Regione. La proposta di determinazione conclusiva è elaborata dalla Giunta

regionale sentiti il richiedente e l'amministrazione dissenziente, ed è deliberata dall'Assemblea legislativa entro il

termine di quarantacinque giorni dal ricevimento. La delibera dell'Assemblea legislativa regionale è pubblicata nel

Bollettino Ufficiale della Regione.

18. L'atto di approvazione del progetto preliminare, formato ai sensi dei commi 16 o 17 del presente articolo, è

efficace dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e produce gli effetti previsti dall'articolo

36-ter, comma 2, lettera a).

Art. 36 septies

Approvazione del progetto definitivo

1. Il progetto definitivo delle opere pubbliche e di interesse pubblico sottoposte al procedimento unico di cui al

presente Titolo, è predisposto in conformità alle indicazioni e prescrizioni stabilite dalla conferenza di servizi ai

sensi dell'articolo 36-sexies, commi 12 e 14. Il progetto è altresì corredato dallo studio di impatto ambientale,

qualora l'opera sia sottoposta a valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge regionale n. 9 del 1999. Il

progetto definitivo è elaborato dall'amministrazione procedente, per le opere di propria competenza, ovvero dal

soggetto proponente che lo trasmette all'amministrazione procedente per l'avvio del procedimento di

approvazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

Scritto da Notizie immobiliari

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