Adempimenti tributari nelle zone terremotate

Pubblicato il 5 Settembre 2009

COMUNICATO STAMPA

Adempimenti tributari nelle zone terremotate

Si apprende da agenzie di stampa che il Consiglio di Stato ha recentemente sospeso gli

effetti dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3780 del 6 giugno

2009, nella parte in cui la stessa aveva fissato al 30 giugno 2009 il termine ultimo della

sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari per i contribuenti che alla data

del 6 aprile 2009 avevano il domicilio fiscale o la sede operativa in un comune della

Provincia dell’Aquila, diverso da quelli maggiormente colpiti dal sisma individuati ai

sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 2009.

Si deve conseguentemente prendere atto che per tali contribuenti il termine ultimo della

sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari torna ad essere quello del 30

novembre 2009 originariamente stabilito.

Restano ovviamente validi ed efficaci i versamenti eventualmente già effettuati dai

contribuenti interessati entro la scadenza del 16 luglio 2009, in esecuzione della citata

ordinanza n. 3780 del 2009.

Comunicazione da parte dei comuni dei dati relativi alle domande di contributo per gli immobili danneggiati o distrutti dal terremoto in Abruzzo (Sisma del 6/04/2009)

Credito d’imposta per la riparazione, ricostruzione o acquisto degli immobili, adibiti ad abitazione principale, dichiarati inagibili o distrutti a causa del sisma del 6/04/2009 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009)



COMUNICAZIONE DA PARTE DEI COMUNI DEI DATI RELATIVI ALLE DOMANDE

DI CONTRIBUTO PER LA RIPARAZIONE O LA RICOSTRUZIONE

DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI OVVERO PER L’ACQUISTO

DI IMMOBILI EQUIVALENTI A QUELLI DISTRUTTI DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009

E DEI DATI RELATIVI AI PROVVEDIMENTI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO


Ai sensi dell’art. 2, comma 7, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790,

i Comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ove sono situati gli immobili da riparare o ricostruire ovvero da

acquistare, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate, entro l’ultimo giorno del mese successivo all’accoglimento

delle domande di contributo, i dati relativi ai

 

 

(articolo 2, comma 7, e articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2009, n. 3790)

 

 

 

 

provvedimenti di accoglimento.

Ai sensi dell’art. 4 della citata ordinanza i predetti Comuni sono altresì tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate

i dati relativi ai

 

 

provvedimenti di revoca totale o parziale del contributo. La comunicazione va effettuata

entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo all’adozione del provvedimento e deve contenere i dati individuati

nella sezione “Revoca del contributo”.

La presente comunicazione, sottoscritta dal Sindaco o da un suo incaricato, deve riportare il codice catastale

del Comune e deve essere inviata al seguente indirizzo:

– Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Via Rio Sparto, 21 - 65129 Pescara –

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere

prelevati dal sito Internet dell’Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell’Economia

e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Nella sezione

 

 

“Dati del beneficiario” devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del proprietario

dell’immobile o del titolare di altro diritto reale sull’immobile.

È necessario barrare la casella “Contitolare” in caso di comproprietà o contitolarità di altri diritti reali sullo stesso

immobile.

Per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici

della persona fisica che trasmette la comunicazione, barrando la casella “Amministratore di condominio” o

“Rappresentante di comunione”. Se è barrata la casella “Amministratore di condominio”, devono essere inoltre

indicati, nell’apposito rigo, la denominazione e il codice fiscale del condominio.

Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto diverso da persona fisica devono essere indicati il codice fiscale e

i dati anagrafici del rappresentante legale della società o ente beneficiario o, in mancanza, di chi ne ha l’amministrazione

anche di fatto o dal rappresentante negoziale, barrando la casella “Rappresentante di società o ente”.

In quest’ultimo caso, devono essere inoltre indicati, nell’apposito rigo, la denominazione e il codice fiscale/partita

IVA della società o dell’ente beneficiario.

Nella sezione

 

 

“Dati dell’immobile” indicare i dati catastali dell’immobile oggetto della domanda di contributo,

rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita. In mancanza dei dati catastali identificativi

dell’immobile, devono essere indicati gli estremi della domanda di accatastamento. Nel caso di acquisto di

unità immobiliare sostitutiva di quella distrutta indicare i dati catastali dell’immobile da acquistare.

Barrare la casella relativa alla tipologia dell’immobile individuato. In particolare, nel caso di immobile diverso

dall’abitazione principale, occorre specificare se trattasi di immobile adibito ad uso abitativo, ovvero destinato

all’esercizio dell’impresa o della professione o invece adibito ad altri usi. Nel caso di ripristino delle parti

comuni dell’immobile, barrare l’apposita casella.

Nella sezione

 

 

“Contributo riconosciuto per la riparazione, la ricostruzione o l’acquisto dell’immobile” barrare

l’apposita casella al fine di specificare se il contributo è stato concesso per la riparazione con miglioramento

sismico dell’immobile danneggiato, per la ricostruzione dell’immobile distrutto, ovvero per l’acquisto di

unità immobiliare sostitutiva di quella distrutta.

Indicare l’ammontare del contributo determinato ai sensi dell’art. 2, comma 6, della citata ordinanza.

Riportare il numero e la data del provvedimento di accoglimento della domanda di contributo.

Barrare la casella relativa alla modalità scelta dall’interessato per fruire del contributo ai sensi dell’art. 3, comma

1, dell’ordinanza stessa.

La sezione

 

 

“Revoca del contributo“ deve essere compilata solo nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati

dai Comuni, previsti dall’art. 4 dell’ordinanza citata in premessa, venga emesso un provvedimento di revoca,

totale o parziale, del contributo. In tale caso nella comunicazione dei dati relativi al provvedimento di revoca

vanno comunque riportati i dati del comune, il codice fiscale del beneficiario e, se trattasi di soggetto diverso

da persona fisica, anche il codice fiscale della società, dell’ente o del condominio. Infine vanno riportati l’ammontare

del contributo concesso e gli estremi del provvedimento di accoglimento.

Nell’apposita sezione, nel caso di revoca totale del contributo, barrare la relativa casella.

Nell’ipotesi di revoca parziale, barrare la relativa casella indicando l’importo revocato del contributo.

In entrambi i casi devono essere riportati il numero e la data del provvedimento di revoca.

Compilazione del modello

Reperibilità del modello

 Documento agenzia delle entrate  


Per il resto e altro  www.agenzia delle entrate .it

 


 


 

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

Repost0
Per essere informato degli ultimi articoli, iscriviti:
Commenta il post