1) IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E LE AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI

Pubblicato il 5 Settembre 2009

IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

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INDICE

1. IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE 2

La definizione 2

I redditi “assimilati” al lavoro dipendente 2

Le somme escluse 3

Come si determina il reddito dei lavoratori dipendenti 4

2. I PRINCIPALI FRINGE BENEFITS 6

I veicoli aziendali 7

I prestiti 8

I fabbricati concessi in locazione, uso o comodato 8

3. LE INDENNITÀ E I RIMBORSI CORRISPOSTI DAL DATORE DI LAVORO 10

Indennità di trasferta 10

Indennità di trasferimento 11

Assegni di sede e altre indennità 12

4. COME È TASSATO IL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE 13

La ritenuta Irpef 13

Le addizionali Irpef 14

Chi sono i sostituti d’imposta 15

La detrazione per lavoro dipendente e per familiari a carico 16

Il conguaglio di fine anno 17

5. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER GLI STRAORDINARI 18

Chi ne può beneficiare 18

Le somme interessate 19

Come funziona l’agevolazione 20

Gli obblighi del datore di lavoro e dei lavoratori 21

I codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva 22

6. LE IMPOSTE SUL TFR E SUGLI ARRETRATI 23

Come è tassato il TFR 24

L’Irpef sugli arretrati 24

7. Il MODELLO CUD 25

Cosa contiene 25

Quando e come si riceve 26

Utilizzo del modello per la scelta dell’8 e del 5 per mille 26

Come presentare la scheda 26

8. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL LAVORATORE DIPENDENTE 27

Quando non è obbligatorio presentarla 28

Quando il dipendente è obbligato a presentarla 29

Perchè conviene il modello 730 29

9. PER SAPERNE DI PIÙ 30

APPENDICE 31

1. IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

LA DEFINIZIONE

I redditi di lavoro dipendente sono definiti dalla normativa tributaria (art. 49 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) come “quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri”.

Dal punto di vista fiscale, inoltre, sono considerati reddito di lavoro dipendente:

_ le pensioni;

_ il lavoro a domicilio, se considerato lavoro dipendente dalla norme di legislazione sul lavoro;

_ le somme di denaro derivanti da crediti di lavoro (e i relativi interessi).

I REDDITI “ASSIMILATI” AL LAVORO DIPENDENTE

Vi sono alcune tipologie di redditi che sono considerati “assimilati” a quelli di lavoro dipendente.

L’art. 50 del Tuir riporta un elenco tassativo di questi redditi, tra i quali vi sono, ad esempio,le borse di studio, gli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato, i compensi dei giudici tributari (vedi tabella). L’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente, in linea di principio, comporta un trattamento tributario quasi identico a quello riservato a tali redditi, se si esclude, per alcuni redditi assimilati,

il diritto alle detrazioni e alcune altre specificità.

ATTENZIONE

Sono assoggettabili a tassazione come redditi di lavoro dipendente tutte le indennità e le somme percepite in sostituzione di redditi di lavoro dipendente, o a questi equiparati (ad esempio, la cassa integrazione, l’indennità di disoccupazione, la mobilità, l’indennità di maternità, eccetera).

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LE SOMME ESCLUSE

Vi sono alcuni redditi che, anche se teoricamente riconducibili al reddito di lavoro dipendente, ne sono esclusi, in tutto o in parte.

Essi sono analiticamente identificati e disciplinati dal legislatore (articolo 51 del Tuir).

Rientrano tra questi redditi, ad esempio, i contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore, quelli versati per la previdenza complementare o l’assistenza sanitaria, eccetera (vedi tabella).

ALCUNI REDDITI “ASSIMILATI” AL LAVORO DIPENDENTE

compensi percepiti (entro i limiti dei salari correnti maggiorati del 20 per cento) dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli, della piccola pesca compensi pagati per la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, e per altri rapporti di collaborazione che hanno per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione remunerazioni dei sacerdoti compensi percepiti per lavori socialmente utili borse di studio, assegni, premi e sussidi corrisposti per fini di studio o di addestramento professionale somme percepite per la partecipazione a collegi e commissioni compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale somme percepite per l’attività di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica compensi corrisposti ai giudici tributari, ai giudici di pace e agli esperti del tribunale di sorveglianza compensi e indennità corrisposte da amministrazioni statali ed enti pubblici territoriali per l’esercizio di pubbliche funzioni assegni periodici percepiti dal coniuge, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale, divorzio o annullamento del matrimonio rendite vitalizie e rendite a tempo determinato costituite a titolo oneroso diverse da quelle aventi funzione previdenziale indennità e assegni vitalizi percepiti per l’attività parlamentare, per le cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali), e quelle percepite dai giudici costituzionali assegni periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono né capitale né lavoro (escluse le rendite perpetue), compresi gli assegni testamentari, quelli alimentari, eccetera

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COME SI DETERMINA IL REDDITO DEI LAVORATORI DIPENDENTI

Per la determinazione del reddito di lavoro dipendente si utilizza il cosiddetto “principio di cassa”.

In sostanza, il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori che il lavoratore percepisce in un periodo d’imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali. RINCIPALI REDDITI “ESCLUSI”

contributi obbligatori previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore indennità sostitutive di vitto (compresi i ticket restaurants) fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell’usura (erogati fino al 29 maggio 2008) erogazioni liberali concesse (fino al 29 maggio 2008) in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti, per un importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro contributi versati per la previdenza complementare prestazioni di servizi di trasporto collettivo in favore di tutti o di categorie di dipendenti erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali  a fronte di spese sanitarie deducibili dal reddito contributi per assistenza sanitaria, versati dal datore di lavoro o dal lavoratore a enti o casse aventi finalità assistenziale, nel limite massimo attualmente fissato in 3.615,20 euro il valore delle azioni offerte a tutti i dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d’imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano

riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o cedute prima che siano trascorsi tre anni somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti

o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari mance percepite (nella misura del 25%) dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers)

ATTENZIONE

Fino all’entrata in vigore del decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (vale a dire fino al 29 maggio 2008) non rientravano nella

determinazione del reddito di lavoro dipendente le erogazioni liberali, concesse in occasione di festività o di ricorrenze

alla generalità o ad intere categorie di dipendenti, non superiori a 258,23 euro, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione

di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente.

In base alla predetta disposizione, se il valore delle erogazioni superava il limite dei 258 euro, le somme erogate concorrevano

solo per la parte eccedente alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In virtù del citato decreto, le somme erogate successivamente a tale data, a prescindere dal valore, concorrono interamente

alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

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Il criterio di cassa ha una sola deroga in base alla quale si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (in tal caso, si parla di “principio di cassa

allargato”).

Tale eccezione deriva da un’esigenza pratica, che è quella di consentire ai sostituti di imposta di effettuare le ritenute derivanti dalle operazioni di conguaglio di fine anno.

DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI LAVORO DIPENDENTE AI FINI FISCALI

Cosa rientra nel reddito di lavoro dipendente somme e valori in genere percepiti nel periodo d’imposta a qualunque titolo, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro sia denaro che fringe benefits Principio applicato cassa allargato

sono compresi i compensi corrisposti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono

ATTENZIONE

La determinazione del reddito di lavoro dipendente vale anche come base imponibile ai fini previdenziali (cosiddetto “principio della unificazione della base imponibile fiscale e previdenziale”), salvo alcune eccezioni appositamente stabilite.

Tuttavia, ai fini previdenziali, si applica il criterio di competenza, poiché si fa riferimento solo ai redditi maturati nel periodo di imposta.

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2. I PRINCIPALI FRINGE BENEFITS

Oltre alle somme in denaro, rientrano tra i redditi di lavoro dipendente

anche i cosiddetti “fringe benefits”.

I fringe benefits rappresentano forme di remunerazione aggiuntive alla

retribuzione principale, concesse dal datore di lavoro al dipendente.

Si tratta, in sostanza, di compensi in natura quantificabili, ai fini fiscali, in base al loro “valore normale”.

Una volta quantificati i compensi in natura, essi costituiranno reddito per il lavoratore dipendente a seconda che l'importo complessivo determinato con riferimento al periodo

d’imposta ecceda, o meno, l'importo di 258,23 euro.

Se il rapporto di lavoro si interrompe prima della fine dell’anno solare e il dipendente inizia

un altro rapporto di lavoro, sempre nello stesso anno, è necessario considerare, ai fini

del computo del suddetto limite, anche i fringe benefits eventualmente concessi dal precedente datore di lavoro.

Inoltre, una volta superato il limite di 258,23 euro, il valore dei fringe benefits deve essere

assoggettato a tassazione interamente.

In deroga a tale criterio di valutazione, per i più diffusi fringe benefits sono previste regole

specifiche di determinazione.

In particolare, vi sono criteri forfetari di quantificazione del valore dei seguenti fringe benefits:

_ veicoli aziendali;

_ prestiti;

_ fabbricati concessi in locazione, uso o comodato.

Per valore normale si intende il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o di quelli simili,

in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione.

Occorre inoltre far riferimento al tempo e al luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza,

al tempo e al luogo più prossimi.

Per determinare il valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso.

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I VEICOLI AZIENDALI

Per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori utilizzati oltre che per esigenze di lavoro anche per uso privato (concessi cioè in uso promiscuo), si utilizza un criterio forfetario che prescinde dalla effettiva percorrenza e dai costi effettivamente sostenuti.

Il valore del fringe benefit è pari al 30 per cento dell’importo che corrisponde a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle ACI, al netto dell’ammontare eventualmente trattenuto al dipendente per l’utilizzo del mezzo.

Se il veicolo non è concesso in uso promiscuo, la suddetta regola forfetaria di valorizzazione del fringe benefit non trova applicazione.

In tale ipotesi:

_ per il veicolo concesso per uso esclusivamente personale, il valore del fringe benefit è determinato

secondo la regola generale del valore normale;

_ l’utilizzo di veicoli per uso esclusivamente aziendale non concorre, invece, a formare il

reddito del dipendente.

IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT “VEICOLI AZIENDALI”

USO VALORE DEL FRINGE BENEFIT

(costo chilometrico ACI x 15.000) x 30%

meno

quanto addebitato al dipendente

PROMISCUO

PERSONALE

AZIENDALE

“valore normale”

zero

Le tabelle nazionali sono elaborate annualmente dall’ACI e pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entro

la fine dell’anno, con effetto dal periodo d’imposta successivo.

Se il modello del veicolo non è compreso tra quelli inclusi nelle tabelle ACI, il fringe benefit deve essere determinato prendendo

a riferimento la tariffa relativa al veicolo presente nella tabella avente le caratteristiche più simili al modello in questione.

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I PRESTITI

Tutte le forme di finanziamento concesse dal datore di lavoro al dipendente (eccetto quelle

indicate più avanti) rappresentano fringe benefits, indipendentemente dalla loro durata.

Sono compresi anche i finanziamenti concessi da terzi (ad esempio un istituto di credito)

con i quali il datore di lavoro ha stipulato un accordo o una convenzione.

Il valore del prestito sul quale il datore di lavoro è obbligato ad effettuare la trattenuta d’imposta

è pari al 50 per cento della seguente differenza:

I prestiti che non costituiscono fringe benefits

Non si comprendono tra i prestiti tassabili:

_ i finanziamenti di durata non superiore a 12 mesi concessi (a seguito di accordi aziendali)

ai dipendenti con contratto di solidarietà ed in cassa integrazione guadagni;

_ i finanziamenti concessi fino al 31 dicembre 1996;

_ gli acconti e le anticipazioni della retribuzione;

_ i prestiti concessi ai dipendenti vittime dell’usura;

_ le somme concesse ai dipendenti per danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive.

I FABBRICATI CONCESSI IN LOCAZIONE, USO O COMODATO

Il criterio di determinazione del valore di un fabbricato concesso al dipendente è diverso,

a seconda che egli abbia o no l’obbligo di dimora nello stesso e che il fabbricato sia iscritto

o no in catasto. In particolare:

_ se il dipendente non ha obbligo di dimora e il fabbricato va iscritto in catasto, il reddito per il dipendente è costituito dalla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso;

_ se il dipendente ha l’obbligo di dimora (ad esempio l’immobile concesso al portiere dello stabile) e il fabbricato deve essere iscritto in catasto, il reddito per il dipendente è costituito dal 30 per cento della differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata

di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore, e quanto corrisposto per il godimento dell’immobile;

interessi calcolati al tasso ufficiale stabilito dalla Banca Centrale Europea

(vigente al termine di ciascun anno) interessi calcolati al tasso applicato sugli stessi

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_ se il fabbricato non deve essere iscritto in catasto (ad esempio, i fabbricati situati all’estero), il reddito di lavoro dipendente è dato dalla differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime

di libero mercato, e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

VALORE DEL FRINGE BENEFIT “FABBRICATO” (ISCRITTO IN CATASTO)

ATTENZIONE

Per spese inerenti il fabbricato si intendono anche le utenze pagate dal datore di lavoro (luce, gas, telefono, tassa rifiuti,

ecc.). Non vanno invece considerate le spese che, per definizione, rientrano nella determinazione della rendita catastale

(ad esempio, le spese di ordinaria manutenzione).

SENZA OBBLIGO DI DIMORA CON OBBLIGO DI DIMORA

rendita catastale + spese inerenti il fabbricato

meno

somma pagata per il godimento del fabbricato

30% della differenza tra:

a) rendita catastale + spese inerenti il fabbricato

b) somma pagata per il godimento del fabbricato

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3. LE INDENNITÀ E I RIMBORSI CORRISPOSTI

DAL DATORE DI LAVORO

INDENNITÀ DI TRASFERTA

Quando il dipendente riceve l’incarico di svolgere temporaneamente

un servizio fuori della sua abituale sede di lavoro, generalmente

gli vengono corrisposti, sia un’indennità di trasferta che il rimborso delle spese sostenute.

L’indennità di trasferta è assoggettata a tassazione in modo differente a seconda che si tratti di:

I. trasferte nell’ambito del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro;

II. trasferte fuori del territorio comunale dove si trova la sede di lavoro.

I. TRASFERTE NELL’AMBITO DEL COMUNE IN CUI SI TROVA LA SEDE DI LAVORO:

le indennità e i rimborsi di spese per tali trasferte concorrono integralmente a formare il

reddito; sono esclusi i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti

dal vettore (biglietti, autobus, ricevuta taxi) poiché costituiscono una restituzione

delle spese sostenute dal dipendente.

II. TRASFERTE FUORI DAL COMUNE IN CUI SI TROVA LA SEDE DI LAVORO

Per tali trasferte vi sono tre sistemi, l’uno alternativo all’altro, a seconda del tipo di rimborso:

1. indennità forfetaria di trasferta: le indennità di trasferta sono escluse dal reddito imponibile fino all’importo di 46,48 euro al giorno, elevato a 77,47 euro per le trasferte

all’estero, al netto delle spese di viaggio e trasporto sempre che rimborsate analiticamente.

Le somme eccedenti questi limiti sono soggette a tassazione.

2. rimborso analitico: i rimborsi analitici delle spese di vitto e alloggio, quelli delle spese

di viaggio, anche sotto forma di indennità chilometrica, e quelle di trasporto, non

concorrono a formare il reddito, quando le spese stesse sono rimborsate sulla base di

idonea documentazione.

Il rimborso di ulteriori altre spese non documentabili (ad esempio, la lavanderia, il telefono,

il parcheggio, le mance, eccetera), se analiticamente attestate dal dipendente

in trasferta, è tassato solo se superiore a 15,49 euro al giorno (25,82 euro per le trasferte

all’estero).

3. rimborso misto: se insieme al rimborso analitico delle spese di vitto e alloggio è corrisposta anche un’indennità di trasferta, le franchigie di 46,48 euro e 77,47 euro so-

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute, il dipendente, nella prassi aziendale, presenta al datore di lavoro un rendiconto

con l’indicazione dei rimborsi richiesti.

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #Il mondo del Lavoro

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