Terremoto Abruzzo: modificate le ordinanze

Pubblicato il 16 Settembre 2009

Terremoto Abruzzo: modificate le ordinanze

L’Ance spiega che è stata firmata dal Presidente del Consiglio dei Ministri l`Ordinanza n. 3805 del 3 settembre 2009 con la quale sono state, in particolare, apportate alcune modifiche e integrazioni a delle precedenti ordinanze.
Si segnalano, soprattutto, gli articoli 11, comma 1, e l’art. 12 che rispettivamente modificano alcune previsioni contenute nelle ordinanze n. 3790 del 9 luglio 2009 e n. 3803 del 15 agosto 2009.
Relativamente all’ordinanza n. 3790 del 9 luglio 2009 (contributi edifici di tipo E) viene prorogato il termine per la presentazione della richiesta del contributo da 90 giorni a 160 giorni decorrenti dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ordinanza avvenuta il 31 agosto 2009.
L’Ance aggiunge che in riferimento all’ordinanza n. 3803 del 15 agosto 2009 si ricorda che quest’ultima ha previsto che i contributi per la riparazione degli edifici di tipo A, B o C siano riconosciuti anche ai proprietari degli immobili che alla data del 6 aprile erano concessi in locazione.

In particolare, il beneficio era limitato alla sola provincia dell’Aquila e a condizione che i contratti di locazione fossero rinnovati alle stesse condizioni per una durata non inferiore a 4 anni.
L’ordinanza n. 3805 estende l’ambito di applicazione a tutti i Comuni interessati dal sisma (quelli identificati con il Decreto Commissario Delegato del 16 aprile 2009 nonché quelli posti al di fuori del cratere sismico in presenza di un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l’eventi sismico) e riduce il termine di rinnovo dei contratti di locazione da 4 anni a 2 anni.
Nel rispetto di queste condizioni il provvedimento riconosce il contributo di 80.000 euro previsto per la ricostruzione/riparazione degli edifici diversi da quelli adibiti ad abitazione principale nonché ad uso non abitativo, ivi inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle ordinanze n. 3778 (Edifici di tipo A) e 3779 (Edifici di tipo B e C).
L’efficacia dei contratti rimane, inoltre, sospensivamente condizionata al ripristino dell’agibilità dell’alloggio ad uso abitativo concesso in locazione.

Scritto da Notizie immobiliari

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