Edilizia Convenzionata G.U. 30-10-1971, n.276 ( 1

Pubblicato il 14 Novembre 2009

determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione>> (così sostituito dall'art.1 della L.247/74 e dall'art.51 della L.457/78).

Art.39
(Si omette in quanto abrogativo degli artt.12/18 L.167/62).

Art.40
(Si omette perché apporta solo modifiche dell'art.19 della L.167/62).

Artt.41/44
(Si omettono in quanto sostitutivi degli artt.1/4 della L.847/64).

Artt.45/47
(Si omettono perché relativi a norme finanziarie superate).

Titolo IV
PROGRAMMI PUBBLICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE

Art.48
1. Nel triennio 1971-1973 i programmi pubblici di edilizia residenziale di cui al presente titolo prevedono: la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori ed a coloro che occupano abitazioni improprie, malsane e fatiscenti da demolire; la costruzione di alloggi destinati a soddisfare i fabbisogni abitativi di zone colpite da calamità naturali; la costruzione di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane, nonché di alloggi destinati ai cittadini più bisognosi, anche riuniti in cooperative edilizie; la costruzione di alloggi in favore di lavoratori dipendenti emigrati all'estero e di profughi, anche se riuniti in cooperative edilizie; la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative agli interventi di edilizia abitativa; l'esecuzione di opere di manutenzione e di risanamento del patrimonio di abitazioni di tipo economico e popolare dello Stato e degli enti di edilizia economica e popolare, escluso quello ceduto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17-1-1959, n.2; l'integrazione dei contributi concessi agli istituti autonomi per le case popolari per la realizzazione di programmi edilizi.
2. I programmi sono predisposti secondo le disposizioni contenute nel Titolo I della presente legge.
3. Una quota non inferiore al 5% dell'importo complessivo dei programmi suddetti è destinata all'esecuzione di opere di edilizia sociale.
4. Nella ripartizione degli interventi una quota non inferiore al 45% degli importi complessivi è riservata ai territori di cui all'art.1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30-6-1967, n.1523.
5. Quando si tratti di costruzioni da realizzarsi in base alla legge 14-2-1963, n.60, possono chiedere i benefici stabiliti dalla legge stessa anche i lavoratori dipendenti emigrati all'estero, ancorché non si sia fatto luogo al pagamento dei contributi di cui alla stessa legge.
6. Alle domande di prenotazione presentate da lavoratori emigrati all'estero saranno attribuiti i seguenti punteggi:
a) in relazione al bisogno di alloggio, giusta l'art.70 del decreto del Presidente della Repubblica 11-10-1963, n.1471: il punteggio di punti 3, intendendosi parificata la condizione del lavoratore emigrato a quella prevista dalla lettera c) del citato art.70, ancorché la sua famiglia conviva con lui all'estero;
b) per anzianità di lavoro nella località in cui sono previste le costruzioni degli alloggi: i punteggi previsti dall'art.71 del decreto del Presidente della Repubblica 11-10-1963, n.1471, considerandosi utile a tale effetto la località di residenza della famiglia del lavoratore se essa non convive con il lavoratore emigrato all'estero, oppure la località di ultima residenza del lavoratore in Italia se la famiglia si è trasferita all'estero con lui. I periodi di lavoro prestati all'estero si considerano prestati nella località determinata come sopra, sommandosi con i periodi di lavoro (anche non iniziali) prestati eventualmente in dette località, anche in più riprese;
c) in relazione all'anzianità di contribuzione: i punteggi previsti dall'art.72 del decreto del Presidente della Repubblica 11-10-1963, n.1471, computandosi come periodi di effettiva contribuzione anche i periodi di lavoro prestati all'estero, da documentarsi con attestati delle ditte alle cui dipendenze il lavoratore abbia prestato la sua opera, vidimati dal consolato italiano di prima categoria competente per territorio o dalla cancelleria consolare della rappresentanza diplomatica italiana accreditata nel Paese in cui il lavoro è stato prestato. Il punteggio minimo si intende elevato a punti 2 se il lavoro all'estero, anche in più riprese, sia durato almeno tre anni.

Art.49
1. Ai lavoratori dipendenti o autonomi che, per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate nei comuni soggetti a totale o parziale trasferimento, siano stati ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali e catastrofi, sono concessi ulteriori contributi integrativi a fondo perduto sino alla concorrenza dell'intero ammontare della spesa dei progetti approvati e già ammessi a contributo parziale.
2. Di tale beneficio potranno usufruire i proprietari per una sola unità immobiliare utilizzata personalmente o da un prossimo congiunto, anche se iscritti nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare alla data dell'evento della calamità naturale.
3. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato saranno stanziate annualmente le somme occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art.50
1. Nei comuni che abbiano provveduto alla formazione dei piani di zona ai sensi della legge 18-4-1962, n.167, le aree per la realizzazione dei programmi pubblici di edilizia abitativa previsti dal presente titolo sono scelte nell'ambito di detti piani.

Art.51
1. Nei comuni che non dispongono dei piani previsti dalla legge 18-4-1962, n.167, i programmi costruttivi sono localizzati su aree indicate con deliberazione del consiglio comunale nell' ambito delle zone residenziali dei piani regolatori e dei programmi di fabbricazione, sempre che questi risultino approvati o adottati e trasmessi per le approvazioni di legge.
2. Con la stessa deliberazione sono precisati, ove necessario, anche in variante ai piani regolatori ed ai programmi di fabbricazione vigenti, i limiti di densità, di altezza, di distanza fra i fabbricati, nonché i rapporti massimi fra spazi destinati agli insediamenti e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico ed a parcheggio, in conformità alle norme di cui al penultimo comma dell'art.17 della legge 6-8-1967, n.765.
3. La deliberazione del consiglio comunale è adottata entro trenta giorni dalla richiesta formulata dalla regione oppure dagli enti costruttori e diventa esecutiva dopo l'approvazione dell' organo di controllo che deve pronunciarsi entro venti giorni dalla data di trasmissione della delibera, con gli effetti nel caso di silenzio stabiliti dall'art.20 della legge 6-8-1967, n.765.
4. Qualora il consiglio comunale non provveda entro il termine di cui al comma precedente, la scelta dell'area è effettuata dal presidente della giunta regionale.
5. La deliberazione del consiglio comunale o il decreto del presidente della giunta regionale comporta l'applicazione delle norme in vigore per l'attuazione dei piani di zona.

Art.52
1. Le opere comprese nei programmi previsti dal presente titolo sono a tutti gli effetti dichiarate di pubblica utilità e i lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili.

Art.53
1. I provveditori alle opere pubbliche, sulla base dei programmi approvati dalle regioni ai sensi del precedente art.3, concedono i contributi di cui alla lettera a) dell'art.67 agli enti costruttori, i quali possono chiedere che il contributo venga concesso anche sugli interessi di preammortamento capitalizzati. I decreti di concessione del contributo sono immediatamente comunicati al Ministero dei lavori pubblici.
2. I contributi sono erogati agli stessi enti costruttori ovvero agli istituti mutuanti con decorrenza dalla data di inizio dell'ammortamento dei mutui.
3. Gli istituti mutuanti provvedono alla erogazione dei mutui sulla base dei certificati di pagamento nonché, per la rata di saldo, sulla base del certificato di collaudo approvato dal consiglio di amministrazione degli enti costruttori.

Art.54
1. Gli istituti autonomi per le case popolari provvedono a demolire le baracche ed a rendere inagibili gli altri alloggi impropri o malsani, già occupati dagli assegnatari dei nuovi alloggi non appena questi ultimi sono stati consegnati.
2. Qualora le baracche, grotte, caverne e simili si trovino su suoli di proprietà privata, il prefetto diffida, con proprio decreto, il proprietario ad effettuare, entro il termine di quindici giorni, i lavori di demolizione e di costruzione, autorizzano l'Istituto autonomo per le case popolari a sostituirsi al proprietario, qualora questi lasci decorrere inutilmente il termine anzidetto.
3. Il decreto è notificato al proprietario del suolo, a cura dell'Istituto autonomo per le case popolari, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'esecuzione dei lavori.
4. La nota delle spese relative è resa esecutoria dal prefetto ed è rimessa all'esattore, che ne fa la riscossione per conto dell'Istituto autonomo per le case popolari nelle forme e con i privilegi determinati dalla legge sulla riscossione delle imposte dirette.
5. L'Istituto autonomo per le case popolari versa le somme riscosse in conto entrata tesoro.

Art.55
1. I fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art.67 sono destinati per:
a) la costruzione di alloggi destinati alla generalità dei lavoratori dipendenti nella misura non inferiore al 60% e di case-albergo per studenti, lavoratori, lavoratori immigrati e persone anziane nella misura non superiore al 5% dei fondi stessi;
b) interventi per la costruzione di alloggi destinati ai dipendenti di imprese, ammesse a costruire direttamente alle condizioni di cui all'art.56, nella misura non superiore al 10% dei fondi stessi;
c) finanziamenti di cooperative costituite tra lavoratori dipendenti, le quali concorrono alla costruzione degli alloggi con l'apporto dell'area, nella misura non superiore al 15% dei fondi stessi;
d) prestiti individuali per la costruzione e l'acquisto di alloggi o miglioramento o risanamento di alloggi di proprietà dei richiedenti a valere sul fondo di rotazione in misura non superiore al 10%;
e) interventi di ristrutturazione, risanamento o restauro conservativo di interi complessi edilizi compresi nei centri storici per una quota gravante nella percentuale dei fondi destinata alla generalità dei lavoratori.

Art.56
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera b) del precedente art.55 è affidata alle imprese che ne hanno fatto richiesta, nei limiti delle disponibilità dei fondi, sulla base di convenzioni all'uopo stipulate.
2. La costruzione, effettuata sotto la vigilanza del competente Istituto autonomo per le case popolari, è autorizzata a condizione che il numero degli alloggi da costruire non sia inferiore a 100.
3. Le imprese assumono a proprio carico, salvo il recupero di cui al comma successivo, i costi delle aree, delle costruzioni e delle opere di urbanizzazione nella misura del 70%.
4. Nelle convenzioni sono indicati tra l'altro:
- i termini e le modalità per il versamento delle somme destinate per interventi di cui alla citata lettera b) del precedente art.55 e per il parziale rimborso degli importi erogati dalle aziende a valere sui ricavi netti dei canoni di locazione degli alloggi costruiti dalle aziende stesse:
- i criteri per l'assegnazione degli alloggi;
- i criteri per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione.
5. Gli alloggi costruiti ai sensi del presente articolo restano in proprietà dell'ente concedente e sono gestiti dalle imprese interessate per la durata della convenzione; saranno trasferiti, allo scadere della convenzione stessa, agli Istituti autonomi case popolari competenti per territorio.

Art.57
1. La costruzione degli alloggi di cui alla lettera a) del precedente art.55 è affidata di norma agli Istituti autonomi per le case popolari e loro consorzi e a cooperative e loro consorzi attraverso apposite convenzioni. Può essere altresì affidata a società a prevalente partecipazione statale sulla base di convenzioni all'uopo stipulate dalle regioni.
2. Le convenzioni predette fissano le modalità di progettazione e di approvazione dei progetti, i tempi ed i modi di esecuzione dei lavori, i controlli, gli aspetti tecnici, economici e finanziari dell'intervento e in particolare le quote di finanziamento destinate alla realizzazione degli alloggi e delle spese di urbanizzazione, nonché le modalità di trasferimento delle opere di cui al comma seguente.
3. Sono attribuiti:
- agli Istituti autonomi per le case popolari, gli alloggi realizzati e destinati alla generalità dei lavoratori ed ai dipendenti di aziende ammesse a costruire direttamente.
- ai comuni, le case-albergo, le aree pubbliche, gli spazi e il verde attrezzato e quanto altro di loro competenza; nonché le opere destinate ad attività sociali, sportive, culturali ed assistenziali, che potranno essere assegnate ad enti istituzionalmente competenti;
- all'ente religioso istituzionalmente competente, le opere destinate ad attività religiose.

Art.58
1. Gli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi di cui alla presente legge provvedono, per le parti di rispettiva competenza, alla progettazione delle opere, direttamente oppure avvalendosi di liberi professionisti.
2. La direzione, la contabilità e l'assistenza ai lavori possono essere affidate a liberi professionisti.
3. I suddetti enti ed organismi provvedono direttamente all'appalto dei lavori ed assumono l'attuazione delle parti di programmi di loro competenza, con ogni conseguente responsabilità di ordine tecnico e amministrativo.

Art.59
1. Per l'assegnazione dei prestiti a valere sul fondo di rotazione di cui alla legge 14-2-1963, n.60 (legge sulla liquidazione del patrimonio edilizio della gestione I.N.A.- Casa e sulla istituzione del programma GES.CA.L.).
2. Il lavoratore utilmente incluso nella graduatoria sceglie la destinazione del prestito.
3. Coloro che per la ricostruzione di abitazioni distrutte o gravemente danneggiate siano ammessi a contributi a fondo perduto per effetto di disposizioni legislative emanate in favore di persone colpite da calamità naturali sono, altresì, ammessi, ancorché non lavoratori, ad usufruire delle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 14-2-1963, n.60, con facoltà di cumulabilità dei due benefici.
4. Le domande di cui al precedente comma sono classificate in un elenco speciale.

Art.60
1. Gli enti ed istituti, incaricati dell'attuazione dei programmi previsti dalla presente legge, acquisiscono dai comuni le aree all'uopo occorrenti; gli stessi enti ed istituti possono tuttavia procedere direttamente all'acquisizione delle aree in nome e per conto dei comuni, d'intesa con questi ultimi.

Art.61
1. Le abitazioni costruite in base ai programmi di cui al presente titolo non destinate alle case-albergo ed alle cooperative sono assegnate in locazione, con divieto di sublocazione, ovvero cedute a riscatto, nei limiti del 15 per cento, dei programmi finanziati ai sensi del successivo art.67, lettere c) e d).
2. Gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di cui al precedente comma - tranne quelli realizzati dalle cooperative e quelli assegnati a riscatto - sono di proprietà degli Istituti autonomi delle case popolari, i quali devono corrispondere per 30 anni, a decorrere dalla data di consegna degli alloggi stessi, l'ammontare annuo del canone di locazione al netto delle spese generali, di amministrazione e di manutenzione.
3. Le somme erogate per la realizzazione delle case-albergo sono rimborsate dagli Istituti autonomi per le case popolari in 30 anni con rate annuali costanti senza interessi. Con apposito regolamento saranno indicati gli enti, non aventi scopo di lucro, cui potrà essere affidata la gestione delle case-albergo.
4. I finanziamenti assegnati alle cooperative, ivi comprese quelle per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata effettuata la consegna degli alloggi, sono rimborsati in 35 anni senza oneri di interessi.

Art.62
1. I progetti delle opere comprese nei programmi di cui al presente titolo sono approvati dai consigli di amministrazione degli Istituti autonomi per le case popolari, previo parere della commissione di cui al successivo art.63.
2. I progetti delle opere finanziate in base alle disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ancora da approvare, sono approvati, sentita la commissione di cui all'art.63:
a) dai consigli di amministrazione degli enti cui sia affidata la esecuzione delle opere;
b) dal consiglio di amministrazione del competente Istituto autonomo per le case popolari, per le opere la cui esecuzione sia affidata alle cooperative nonché per le opere da realizzare con la concessione di prestiti individuali di cui a. precedente art.59.
3. (Si omette perché soppresso l'art.49 del D.P.R.1471/63).

Art.63
1. Presso ciascun Istituto autonomo per le case popolari è costituita una commissione tecnica così composta:
(Si omette la composizione della commissione).
Alla seduta della commissione può partecipare, senza diritto di voto, il professionista progettista.

Art.64
1. Le opere di urbanizzazione e di edilizia sociale comprese nei programmi di cui al presente titolo sono realizzate dagli enti ed organismi incaricati dell'attuazione dei programmi costruttivi, sentite le competenti amministrazioni comunali, e sono attribuite in proprietà agli enti ed organismi indicati nell'art.57 della presente legge, dopo l'approvazione del relativo collaudo da effettuarsi entro tre mesi dalla loro ultimazione.
2. Per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative alla parte del programma di competenza del Ministero dei lavori pubblici, sono concessi a favore degli enti indicati all'art.68 contributi costanti trentacinquennali nella misura occorrente al totale ammortamento dei mutui, compresi gli oneri per spese e interessi.
3. Le spese occorrenti per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, relative ai programmi di cui all'art.55, possono far carico, anche in eccedenza al limite indicato al terzo comma dell'art.48, ai fondi previsti alle lettere c) e d) del successivo art.67, mediante apposita convenzione, che il comune stipula con la GES.CA.L. o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
4. Per la realizzazione delle opere eccedenti l'ambito dei programmi costruttivi di competenza della gestione case per lavoratori, si può provvedere, a carico dei fondi di cui alle lettere c) e d) del successivo art.67 alla anticipazione parziale o totale delle somme all'uopo occorrenti, sulla base di apposita convenzione che i comuni e gli altri enti obbligati stipulano con la GES.CA.L. o con la regione a seconda dei programmi di rispettiva pertinenza.
5. I comuni sono tenuti a richiedere i relativi finanziamenti.
6. Sarà esercitata la rivalsa delle somme anticipate nei confronti dei comuni e delle amministrazioni obbligate anche nel caso di opere costruite con fondi della gestione case per lavoratori prima che le amministrazioni siano ammesse ai contributi.

Art.65
1. Fino all'entrata in vigore delle norme delegate previste dal precedente art.8, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per i lavori pubblici e per il lavoro e la previdenza sociale, sentiti il Ministro per il tesoro e una commissione composta da dieci senatori e da dieci deputati nominati dai presidenti delle rispettive assemblee, sono emanate, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme per l'assegnazione e la revoca, nonché per la determinazione e la revisione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia economica e popolare, compresi quelli di cui alla legge 14-2-1963, n.60, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati alle lettere g) ed h) del citato art.8. Fino all'emanazione del decreto sopra indicato è sospesa ogni procedura di sfratto e nessun aumento degli attuali canoni è consentito.
2. Tali norme si applicheranno anche agli alloggi dei programmi in corso e per i quali non sia stato emanato il bando di concorso alla data di entrata in vigore del decreto.
3. Le graduatorie formate dalle commissioni provinciali per l'assegnazione degli alloggi e dei prestiti della gestione case per lavoratori sono definitive a seguito della decisione delle commissioni stesse sulle opposizioni proposte dai concorrenti.

Art.66
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai programmi della gestione case per lavoratori in corso di attuazione.
2. Tutte le agevolazioni ed esenzioni previste dall'art.33 della legge 14-2-1963, n.60, e successive norme regolamentari, sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base al presente titolo, salvo i maggiori benefici previsti da vigenti disposizioni legislative.

Artt.67/69
(Si omettono perché inerenti norme sulla copertura finanziaria dei programmi).

Art.70
1. Per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonché per le province autonome di Trento e Bolzano, il CIPE stabilisce - su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro - le quote degli stanziamenti di cui alla presente legge da devolvere ai suddetti enti e da iscriversi nei rispettivi bilanci.
2. Tali quote sono utilizzate per le finalità previste dalla presente legge.
3. Tutte le agevolazioni ed esenzioni concernenti l'edilizia abitativa sono estese alle abitazioni, ai fabbricati e alle opere comunque realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano nell'ambito della loro competenza in materia di edilizia popolare.

Art.71
1. Le cooperative edilizie che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge devono essere rette e disciplinate dai princìpi della mutualità, senza fini di speculazione privata e devono essere costituite esclusivamente da soci aventi i requisiti soggettivi necessari per essere assegnatari di alloggi economici e popolari ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, e che siano iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per un reddito imponibile annuo non superiore a 4 milioni di lire.
Sono fatte salve le particolari disposizioni di cui alla legge 14-2-1963 n.60.

Titolo V
EDILIZIA AGEVOLATA E CONVENZIONATA - AGEVOLAZIONI FISCALI

Art.72
1. Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere un contributo nel pagamento degli interessi dei mutui contratti dai privati, dalle cooperative e dagli enti pubblici che ottengano, ai sensi della presente legge, le concessioni, in superficie delle aree comprese nei piani di zona per l'edilizia economica e popolare.
2. <<Tale contributo è concesso nella misura occorrente affinché i mutuatari non vengano gravati, per interessi, diritti, commissioni, anche per l'eventuale perdita relativa al collocamento delle cartelle, nonché per oneri fiscali e vari e per spese accessorie, in misura superiore al 3% annuo, pari all'1,5% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se enti pubblici o cooperative a proprietà indivisa il cui statuto preveda il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e l'obbligo del trasferimento degli stessi al competente Istituto autonomo per le case popolari in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa; e nella misura del 4%, pari al 2% semestrale, oltre il rimborso del capitale, se cooperative a proprietà divisa, o prive dei requisiti statutari di cui al presente comma, o se privati.
3. Gli anzidetti mutui a tasso agevolato, ammortizzabili entro il termine massimo di 25 anni, possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario ed edilizio e dalle casse di risparmio, anche in deroga a disposizioni legislative e statuarie, fino all'importo massimo del 90% della spesa riconosciuta per l'acquisizione dell'area e la realizzazione delle costruzioni a favore degli enti pubblici e delle cooperative a proprietà indivisa che abbiano i requisiti statutari di cui al comma precedente, e fino al 75% negli altri casi>> (così modificato dall'art.10 della L.166/75, e dall'art.6-bis L.492/75).
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a tutte le operazioni di mutuo agevolato.
5. I mutui stessi sono garantiti da ipoteca di primo grado e usufruiscono della garanzia integrativa dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.
6. La garanzia dello Stato diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente ove l'istituto mutuante dovesse restare insoddisfatto del suo credito e ciò purché l'istituto stesso abbia iniziato l'esecuzione entro un anno dal verificarsi dell'insolvenza.
7. Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia dello Stato graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1971 e successivi.
8. La garanzia dello Stato continuerà a sussistere qualora, dopo la stipulazione del contratto condizionato di mutuo ed essendo intervenute erogazioni da parte dell'istituto mutuante, sopravvenisse la perdita dei requisiti prescritti dalla presente legge.
9. Per la determinazione e la erogazione dei contributi statali si applicano, in quanto compatibili, le norme del decreto legge 6-9-1965, n.1022, convertito nella legge 1-11-1965, n.1179, e successive modifiche ed integrazioni.
10. Per la concessione dei contributi statali è autorizzato il limite di impegno di 2 mila milioni per l'anno 1972 e di 2 mila milioni per l'anno 1973 a valere sugli stanziamenti previsti dalla lettera a) dell'art.67 della presente legge.
11. Per gli anni successivi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sarà fissato annualmente il limite degli ulteriori impegni da assumere per l'applicazione del presente articolo.

Art.73
1. L'esenzione dall'imposta sui fabbricati si applica per un periodo di 25 anni per gli edifici realizzati su aree date in concessione ai sensi dell'art.35 e per un periodo di 15 anni per quelli realizzati su aree cedute in proprietà ai sensi dello stesso articolo.

Art.74
1. Gli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste dal Titolo III della presente legge nonché gli atti di concessione del diritto di superficie sulle aree stesse sono soggetti all'imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

Art.75
1. Tutti gli atti di cessione gratuita delle aree a favore dei comuni o loro consorzi sono soggetti alla imposta fissa minima di registro e sono esenti da imposta ipotecaria.

 

Fonte :  architettura.supereva.com

Scritto da Notizie immobiliari

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