Contratto di mutuo a lungo termine
Pubblicato il 25 Novembre 2009
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht
Stuttgart
— Germania) — Annelore
Hamilton/Volksbank Filder eG
(Causa C-412/06)
(Tutela dei consumatori
— Contratti negoziati fuori dei locali
commerciali
— Direttiva 85/577/CEE — Artt. 4, primo
comma, e 5, n. 1
— Contratto di mutuo a lungo termine
—
Diritto di recesso)
(2008/C 128/16)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Stuttgart
Parti
Ricorrente:
Convenuta:
Oggetto
Domanda di pronuncia pregiudiziale
—
Oberlandesgericht Stuttgart
—
Interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio
20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori
in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
(GU L 372, pag. 31)
— Risoluzione di un contratto di mutuo
finalizzato all'acquisto di quote di un fondo di investimento
immobiliare negoziato al di fuori dei locali commerciali
—
Normativa nazionale che prevede un termine di un mese a
partire dall'integrale adempimento contrattuale di entrambe le
parti per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non
informato di tale diritto
Dispositivo
La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la
tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale
può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta
direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad
opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di
mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione
errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.
(
1
) GU C 310 del 16.12.2006.
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 aprile 2008
—
Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana
(Causa C-442/06)
(Inadempimento di uno Stato
— Direttiva 1999/31/CE
—
Discariche di rifiuti
— Normativa nazionale relativa alle
discariche esistenti
—
Trasposizione non corretta)
(2008/C 128/17)
Lingua processuale: l'italiano
Parti
Ricorrente:
Convenuta:
Oggetto
Inadempimento di uno Stato
— Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio
26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti
(GU L 182, pag. 1)
— Normativa nazionale non conforme alla
direttiva
Dispositivo
1)
Avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato, che traspone
nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio
26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di
rifiuti,
—
in quanto tale decreto legislativo non prevede l'applicazione
degli artt. 2-13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate
dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di
tale direttiva e prima di quella dell'entrata in vigore del detto
decreto legislativo e
—
in quanto esso non provvede alla trasposizione dell'art. 14,
lett. d), i), della detta direttiva,la Repubblica italiana è venuta
meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli
artt. 2-14 della direttiva 1999/31.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.
(
1
) GU C 326 del 30.12.2006.
24.5.2008
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 128/11
fonte : http://eur-lex.europa.eu
agente, G. Fiengo, avvocato)
Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)
(1)
Volksbank Filder eGAnnelore Hamilton(1)
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