Contratto di mutuo a lungo termine

Pubblicato il 25 Novembre 2009

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 10 aprile 2008

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht

Stuttgart

 

Germania) Annelore

Hamilton/Volksbank Filder eG

(Causa C-412/06)

 

 

(Tutela dei consumatori

 

Contratti negoziati fuori dei locali

commerciali

 

Direttiva 85/577/CEE Artt. 4, primo

comma, e 5, n. 1

 

Contratto di mutuo a lungo termine

Diritto di recesso)

(2008/C 128/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberlandesgericht Stuttgart

Parti

Ricorrente:

 

 

Convenuta:

 

 

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale

 

Oberlandesgericht Stuttgart

 

Interpretazione degli artt. 4 e 5 della direttiva del Consiglio

20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la tutela dei consumatori

in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

(GU L 372, pag. 31)

 

Risoluzione di un contratto di mutuo

finalizzato all'acquisto di quote di un fondo di investimento

immobiliare negoziato al di fuori dei locali commerciali

 

Normativa nazionale che prevede un termine di un mese a

partire dall'integrale adempimento contrattuale di entrambe le

parti per l'esercizio del diritto di recesso di un consumatore non

informato di tale diritto

Dispositivo

La direttiva del Consiglio 20 dicembre 1985, 85/577/CEE, per la

tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali

commerciali, dev'essere interpretata nel senso che il legislatore nazionale

può prevedere che il diritto di recesso introdotto all'art. 5, n. 1, di detta

direttiva può essere esercitato entro un mese dal pieno adempimento, ad

opera delle parti contraenti, degli obblighi derivanti da un contratto di

mutuo a lungo termine, qualora il consumatore abbia ricevuto un'informazione

errata sulle modalità di esercizio di detto diritto.

(

 

1

) GU C 310 del 16.12.2006.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 aprile 2008

 

Commissione delle Comunità europee/Repubblica italiana

(Causa C-442/06)

 

 

(Inadempimento di uno Stato

 

Direttiva 1999/31/CE

Discariche di rifiuti

 

Normativa nazionale relativa alle

discariche esistenti

 

Trasposizione non corretta)

(2008/C 128/17)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente:

 

 

Convenuta:

 

 

Oggetto

Inadempimento di uno Stato

 

Violazione degli artt. 2, 3, 4, 5,

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della direttiva del Consiglio

26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti

(GU L 182, pag. 1)

 

Normativa nazionale non conforme alla

direttiva

Dispositivo

1)

 

Avendo adottato e mantenuto in vigore il decreto legislativo

13 gennaio 2003, n. 36, così come modificato, che traspone

nell'ordinamento nazionale le disposizioni della direttiva del Consiglio

26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di

rifiuti,

 

in quanto tale decreto legislativo non prevede l'applicazione

degli artt. 2-13 della direttiva 1999/31 alle discariche autorizzate

dopo la data di scadenza del termine di trasposizione di

tale direttiva e prima di quella dell'entrata in vigore del detto

decreto legislativo e

 

in quanto esso non provvede alla trasposizione dell'art. 14,

lett. d), i), della detta direttiva,la Repubblica italiana è venuta

meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli

artt. 2-14 della direttiva 1999/31.

2)

 

La Repubblica italiana è condannata alle spese.

(

 

1

) GU C 326 del 30.12.2006.

24.5.2008

 

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 128/11

fonte :  http://eur-lex.europa.eu

Repubblica italiana (rappresentanti: I.M. Braguglia,

agente, G. Fiengo, avvocato)

Commissione delle Comunità europee (rappresentanti:

D. Recchia e M. Konstantinidis, agenti)

(1

)

Volksbank Filder eGAnnelore Hamilton(1

)

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