DISDETTA SENZA MOTIVAZIONE DOPO IL SECONDO RINNOVO
Pubblicato il 28 Dicembre 2009
Alla scadenza di un contratto di affitto di un locale commerciale i proprietari comunicano per tempo la disdetta per mezzo raccomandata, ma senza specificare la motivazione. Si limitano a dire che non intendono riaffittare il locale. È valida questa raccomandata? Si puo esercitare il diritto di tacito rinnovo per altri sei anni? Spetta all'inqulino qualche indennizzo per l'avviamento commerciale? Il contratto è stato stipulato il 15 ottobre 1998.
La disdetta deve ritenersi legittima, posto che al termine del secondo periodo di rinnovo del contratto, non è necessaria la motivazione. L’articolo 28 della legge 392/78 dispone infatti che «per le locazioni di immobili nei quali siano esercitate le attività indicate nei commi primo e secondo dell'articolo 27, il contratto si rinnova tacitamente di sei anni in sei anni, e per quelle di immobili adibiti ad attività alberghiere o all'esercizio di attività teatrali, di nove anni in nove anni; tale rinnovazione non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all'altra parte, a mezzo di lettera raccomandata, rispettivamente almeno 12 o 18 mesi prima della scadenza. Alla prima scadenza contrattuale, rispettivamente di sei o di nove anni, il locatore può esercitare la facoltà di diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all'articolo 29 con le modalità e i termini ivi previsti».L’indennità di avviamento commerciale – pari a 18 mensilità dell'ultimo canone corrisposto – spetta solo ove l’attività del conduttore comporti contatti diretti con il pubblico di utenti e consumatori a norma degli articoli 34 e 35 della legge 392/78.
Fonte : ilsole 24 ore
/image%2F1603643%2F20200325%2Fob_ca5742_immagini-piscina.jpeg)