IL CONDUTTORE PAGA IL CLIMATIZZATORE ROTTO

Pubblicato il 28 Dicembre 2009

IL CONDUTTORE PAGA IL CLIMATIZZATORE ROTTO

Il proprietario di un locale che in affittto dal mese di giugno 2009 per uso deposito categoria C/2 non commerciale, con regolare contratto e con verbale di consegna dello stato dell'immobile. Il locale è dotato di due climatizzatori caldo/freddo. Una di queste macchine si è guastata e non fa lo scambio dal freddo al caldo. Secondo il tecnico le cause più probabili sono un fulmine, o uno sbalzo di tensione che ha danneggiato la macchina. A chi spetta la riparazione al proprietario o al conduttore.

Salvo patto contrario contenuto nel contratto, la riparazione compete al locatore, a norma dell’articolo 1576 del codice civile, secondo cui «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Il caso di forza maggiore (fulmine o sbalzo di tensione) non può peraltro essere imputato al conduttore, per l’analogia con l’articolo 1588 del codice civile, per il quale «il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».In tema, la giurisprudenza ha puntualizzato che «l'articolo 1588 codice civile, in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che a tal fine non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore» (Cassazione 6 febbraio 2007, numero 2550).
Fonte :ilsole24 ore

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #Affitti locazioni

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