IL CONDUTTORE PAGA IL CLIMATIZZATORE ROTTO
Pubblicato il 28 Dicembre 2009
Il proprietario di un locale che in affittto dal mese di giugno 2009 per uso deposito categoria C/2 non commerciale, con regolare contratto e con verbale di consegna dello stato dell'immobile. Il locale è dotato di due climatizzatori caldo/freddo. Una di queste macchine si è guastata e non fa lo scambio dal freddo al caldo. Secondo il tecnico le cause più probabili sono un fulmine, o uno sbalzo di tensione che ha danneggiato la macchina. A chi spetta la riparazione al proprietario o al conduttore.
Salvo patto contrario contenuto nel contratto, la riparazione compete al locatore, a norma dell’articolo 1576 del codice civile, secondo cui «il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore». Il caso di forza maggiore (fulmine o sbalzo di tensione) non può peraltro essere imputato al conduttore, per l’analogia con l’articolo 1588 del codice civile, per il quale «il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa che avvengono nel corso della locazione, anche se derivanti da incendio, qualora non provi che siano accaduti per causa a lui non imputabile».In tema, la giurisprudenza ha puntualizzato che «l'articolo 1588 codice civile, in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o anche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che a tal fine non è sufficiente che il conduttore non sia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma occorre che questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore» (Cassazione 6 febbraio 2007, numero 2550).
Fonte :ilsole24 ore
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