IL LOCATORE PUÒ CEDERE IL CREDITO DEL CANONE

Pubblicato il 28 Dicembre 2009

IL LOCATORE PUÒ CEDERE IL CREDITO DEL CANONE

È possibile cambiare il destinatario del canone di affitto a favore di un componente del nucleo familiare della persona a cui è intestato il contratto?

Il locatore può cedere il credito relativo al canone di locazione, a norma dell’articolo 1260 del codice civile. Il richiamato articolo 1260 del codice civile dispone infatti che «il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge. Le parti possono escludere la cedibilità del credito; ma il patto non è opponibile al cessionario, se non si prova che egli lo conosceva al tempo della cessione».In ordine all’ammissibilità della cessione del credito per canoni di locazione (si veda la Cassazione 22 dicembre 1988, numero 7013) «la clausola di preliminare di vendita immobiliare, la quale contempli, con l’immediato trasferimento del possesso, la devoluzione al promissario acquirente dei canoni dovuti dal terzo locatario del bene integra una cessione di credito e, quindi, si perfeziona con la stipulazione del preliminare stesso, ferma restando la necessità dell’accettazione o notificazione al locatario, secondo la previsione dell’articolo 1264, codice civile».Va da sé che la cessione deve essere effettiva, atteso che dove il canone continui ad essere percepito dal locatore cedente, sarà quest’ultimo a doverlo dichiarare ai fini delle imposte.

Fonte :ilsole 24 ore

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #Affitti locazioni

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