l'avvocato risponde
Pubblicato il 8 Gennaio 2010
- quale tutela è prevista per il promittente acquirente di un immobile ancora in costruzione nel caso in cui il costruttore non rilasci la polizza fideiussoria?
il 6 luglio 2005 è entrato in vigore il d.lgs. 122/05 sulla tutela dei diritti patrimoniali su immobili da costruire, vale a dire immobili per i quali sia stato chiesto il permesso a costruire in data successiva al 21 luglio 2005, che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti ancora ultimata essendo in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità.
il provvedimento si applica solo ai contratti che abbiano come parte acquirente persone fisiche e stabilisce importanti novità per i costruttori. in particolare è previsto in capo al costruttore, prima o contestualmente alla stipula del contratto preliminare o di trasferimento di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ect.) l'obbligo a pena di nullita' di rilasciare all'acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere per l'acquisto dell'immobile in costruzione.
ne discende, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita relativo ad un immobile ancora in costruzione è nullo qualora il costruttore non rilasci la polizza fideiussoria.
trattasi di nullità relativa e non assoluta, ragion per cui può essere fatta valere solo dalla parte acquirente e non da chiunque vi abbia interesse.
Fonte REplat
il 6 luglio 2005 è entrato in vigore il d.lgs. 122/05 sulla tutela dei diritti patrimoniali su immobili da costruire, vale a dire immobili per i quali sia stato chiesto il permesso a costruire in data successiva al 21 luglio 2005, che siano ancora da edificare o la cui costruzione non risulti ancora ultimata essendo in stato tale da non consentire il rilascio del certificato di agibilità.
il provvedimento si applica solo ai contratti che abbiano come parte acquirente persone fisiche e stabilisce importanti novità per i costruttori. in particolare è previsto in capo al costruttore, prima o contestualmente alla stipula del contratto preliminare o di trasferimento di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione ect.) l'obbligo a pena di nullita' di rilasciare all'acquirente una fideiussione a garanzia delle somme riscosse o da riscuotere per l'acquisto dell'immobile in costruzione.
ne discende, pertanto, che il contratto preliminare di compravendita relativo ad un immobile ancora in costruzione è nullo qualora il costruttore non rilasci la polizza fideiussoria.
trattasi di nullità relativa e non assoluta, ragion per cui può essere fatta valere solo dalla parte acquirente e non da chiunque vi abbia interesse.
Fonte REplat
/image%2F1603643%2F20200325%2Fob_ca5742_immagini-piscina.jpeg)