Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo (4 marzo 2010 n.28 , pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) in materia di mediazione delle controversie civili e commerciali, con il quale la nostra legislazione si adegua ad alcune norme comunitarie che disciplinano la mediazione finalizzata alla conciliazione di tutte le controversie in materia civile e commerciale, con gli evidenti obiettivi di deflazione e di diffusione della cultura del ricorso a soluzioni alternative. Con tale normativa entra in vigore tra 12 mesi la conciliazione e dovrà essere esperita a pena di improcedibilità nei casi di controversie relative a: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, contratti assicurativi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, da circolazione di veicoli e natanti. Val la pena di riportare, per meglio chiarire la portata della nuova normativa, alcune dichiarazione del Ministro della Giustizia nella conferenza stampa di presentazione del provvedimento in questione: “La mediazione ha lo scopo di facilitare l'accordo tra le parti tra le quali è insorta una controversia per evitare che le parti vadano davanti al giudice“. "La mediazione è il tentativo operato da un soggetto specializzato terzo indipendente altamente qualificato vigilato dal Ministero di Giustizia tentativo tendente ad ottenere una conciliazione tra le parti”. “Lo scopo di fondo è quello di non mandare tutto e sempre in Tribunale”. “La filosofia è che ci siano soluzioni alle controversie che non debbano necessariamente dichiarare uno sconfitto e un vincitore“. Con tale provvedimento legislativo è stato introdotto un nuovo istituto giuridico in tutti i processi civili che prevede dal punto di vista del contenuto, due tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione: una volta alla ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia e, l'altra, volta alla formulazione di una proposta per la risoluzione della controversia. Va precisato che i mediatori, ovvero le persone che, individualmente o collegialmente, | sono abilitati a svolgere tale attività, non possono adottare decisioni vincolanti per i destinatari del procedimento di mediazione. La mediazione, inoltre, dovrà essere svolta presso appositi organismi abilitati, iscritti in un registro istituito con decreto del Ministro della giustizia. Il decreto legislativo distingue tre tipi di mediazione: la mediazione obbligatoria, quella volontaria e quella demandata dal giudice. La mediazione, per le materie elencate nel provvedimento, si pone come una condizione di procedibilità per l'avvio del processo. La mediazione obbligatoria riguarda, ad esempio, le liti in materia di condominio, successioni ereditarie, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, contratti assicurativi, bancari e finanziari. In questi casi, la parte che intende agire in giudizio ha l'onere di tentare la mediazione e deve essere all'uopo informata dal proprio avvocato con un documento sottoscritto dall'assistito al momento del conferimento dell'incarico. Il giudice, qualora rilevi la mancata allegazione del documento all'atto introduttivo del giudizio, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione. In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base volontaria, sia prima che durante il processo. Quando il processo è stato avviato, anche in sede di giudizio d'appello, il giudice potrà valutare se formulare l'invito alle parti a ricorrere agli organismi di mediazione, in base allo stato del processo, alla natura della causa e al comportamento delle parti, così da non favorire dilazioni. Se le parti aderiscono all'invito del giudice, il processo verrà rinviato per il tempo strettamente necessario. Il procedimento di mediazione non è soggetto ad alcuna formalità ed il decreto prevede le dichiarazioni che le parti rendono durante il suo svolgimento sono protette dalla l'assoluta riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti e alle informazioni che non saranno utilizzabili in nessuna sede processuale, a meno che le parti non vi consentano. Il mediatore può svolgere sessioni | separate con le singole parti, fermo restando che sarà tenuto al segreto professionale sulle dichiarazione che gli sono state rese. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire. La domanda va presentata presso un organismo di mediazione che, designato un mediatore, fissato, entro 15 giorni il primo incontro tra le parti . Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia e, se vi riesce redige processo verbale sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore. Se, diversamente, l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Nel verbale, contenente l'indicazione della proposta, il mediatore deve dare atto della mancata partecipazione di una delle parti al procedimento di mediazione, senza giustificato motivo, ed il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio, Va, ancora, precisato che, in qualunque momento del procedimento, su concorde richiesta delle parti, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. Qualora l'accordo venga raggiunto, dovrà essere omologato dal Tribunale, che ne verificherà regolarità formale e rispetto dei principi di ordine pubblico. Il processo verbale ha efficacia esecutiva e costituisce titolo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica, oltre che per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, con la particolarità che l'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo nel loro adempimento. All'esito del processo civile, se il provvedimento del giudice corrisponde interamente al contenuto della proposta conciliativa, il giudice esclude la ripetizione delle spese della parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, relativamente al periodo successivo alla stessa, e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente riferite al medesimo periodo, nonché al pagamento del contributo unificato. Avv. Roberto Bella-Presidente IRCAT |