LA TARSU NON SI CALCOLA SULL'INTERA SUPERFICIE
Pubblicato il 28 Dicembre 2009
L'ufficio tributi del comune dove abito applica la Tarsu per i fabbricati nuovi o ristrutturati sull'intera superficie censita a catasto (muri esterni e gronde comprensi), mentre per gli altri fabbricati la Tarsu viene applicata sulle superfici utili, come previsto da Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, recepito dal comune con regolamento approvato dal consiglio comunale il 16 novembre 1995. A quanto mi risulta i comuni possono aumentare le tariffe per compensare i costi di gestione ma non le superfici. Il comportamento dell'ufficio tributi è legittimo?
Allo scopo di neutralizzare possibili evasioni alla tassa sui rifiuti, l’articolo 1, comma 340, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ha disposto che, a decorrere dal 1º gennaio 2005, per gli immobili a destinazione ordinaria (tra cui abitazioni private, negozi e altri beni di categoria catastale "A" e "C") la superficie di riferimento non può essere inferiore all’80% di quella catastale determinata secondo il regolamento approvato con Dpr 23 marzo 1998, n. 138.La legge citata non dice che la superficie soggetta a Tarsu deve essere uguale a quella catastale, ma all’80%, adottando un criterio prudenziale a causa dei diversi criteri che presiedono al calcolo della superficie catastale e di quella soggetta alla tassa sui rifiuti. Per esempio, la superficie catastale tiene conto delle aree scoperte pertinenziali alle abitazioni, mentre l’articolo 62 Dlgs 15 novembre 1993, n. 507, esclude espressamente dalla tassa le aree occupate da terrazze, balconi e simili.Medesimo discorso vale per i muri, perimetrali o interni, i quali occupano spazi oggettivamente non utilizzabili per l’esercizio di attività produttive di rifiuti.Ne consegue che il comune non può assumere acriticamente la superficie catastale quale imponibile della tassa sui rifiuti, e l’accertamento della superficie così determinata è impugnabile, se eccede quella calcolata secondo i criteri stabiliti dall’apposito regolamento comunale.A maggior ragione l’operato dell’ufficio è censurabile se non è notificato — come par di capire — apposito avviso d’accertamento prima dell’iscrizione a ruolo della tassa così determinata. In ogni caso, dice bene il lettore quando afferma che, per aumentare il gettito della tassa, occorre rivedere le tariffe, e non addebitare ai contribuenti superfici non tassabili.
Fonte :ilsole24 ore
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