Riteniamo che possa essere interesse generale dei lettori conoscere, almeno sommariamente, la recente riforma del processo civile, entrata in vigore il 4 luglio u.s. (l. 18 giugno 2009, n. 69). Si tratta infatti di norme volte a semplificare e soprattutto a rendere più spedito il processo civile. In generale risultano dimezzati molti termini processuali, quali quelli per provvedere alla riassunzione del processo dopo che si sia verificata una qualche causa di interruzione, termini che passano da sei a tre mesi. Ugualmente dimezzato è il termine cosiddetto “lungo” per proporre appello avverso la sentenza di primo grado ovvero ricorso per Cassazione avverso quella di appello. Tale termine, che decorre dalla data di pubblicazione della sentenza, è ora di sei mesi anziché di un anno, scontando tuttavia sempre, quando vi capiti, la sospensione feriale di tutti i termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno: in questi casi il termine è prolungato di 46 giorni. Da tempo peraltro si discute di annullare detta disposizione ovvero, più ragionevolmente, di ridurla al solo mese di agosto. In ogni caso la riduzione del termine “lungo” a soli sei mesi elimina la possibilità di quella autentica aberrazione per cui la sospensione feriale poteva anche dover essere conteggiata due volte, nel caso delle sentenze emesse nella seconda metà del mese di giugno e nel mese di luglio. Ricordiamo che il termine c.d. “lungo” si contrappone a quello “breve” che decorre nel caso di notifica della sentenza da una parte del processo all'altra, che era e resta di trenta giorni appunto dalla notifica. | L'innovazione va ovviamente nel senso di anticipare il “passaggio in giudicato della sentenza” e cioè il momento della sua definitività, con la relativa certezza del diritto in ordine al rapporto controverso. Finalità di velocizzazione della procedura ha poi la norma relativa alla “calendarizzazione delle attività istruttorie del processo”, vale a dire che il giudice già all'inizio della fase istruttoria dovrebbe stabilire in quante udienze essa si dovrà esaurire, fissandone anche la data. Personalmente abbiamo qualche perplessità sulla concreta possibilità di funzionare di tale norma, dato il numero e l'imprevedibilità delle “variabili” che si possono verificare via via: solo l'esperienza “sul campo” potrà dire se la norma funzionerà o meno. Delle modifiche alla consulenza tecnica -s empre nell'ottica di una minore possibilità di “ostruzionismi” - già abbiamo parlato in un precedente intervento. Ha invece finalità deflattive del contenzioso strumentale o “di principio” la normativa che rafforza il principio di soccombenza e anche la norma per cui anche la parte vittoriosa può essere penalizzata se risulta, a posteriori, aver rifiutato una proposta transattiva che in sentenza il giudice rilevi poi essere stata congrua (e in effetti sembra una norma di puro buon senso e giustizia sostanziale): in tal caso anche la parte vittoriosa può essere condannata alle spese maturate dopo la formulazione della proposta transattiva, giusta sanzione della inutile prosecuzione del giudizio. Altre notevoli innovazioni della recente normativa sono l'abrogazione dell'abnorme “rito societario”, | introdotto recentemente ma che non aveva dato buona prova, e l'introduzione della possibilità di testimonianze “scritte”, quindi allegabili come semplici documenti, senza necessità di audizione personale del teste da parte del giudice in apposita udienza. Questa modalità potrà tuttavia essere utilizzata solo sull'accordo delle parti, quindi, riteniamo, relativamente a circostanze del tutto marginali. Altra importante novità, peraltro largamente “annunciata”, è l'aumento della competenza del Giudice di Pace, che giunge a 20.000 euro per le cause di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e a 5.000 euro per le altre cause. Potrebbe poi avere un effetto davvero notevole sulla rapidità di definizione dei contenziosi l'introduzione di un rito “alternativo” - a scelta ovviamente di chi fa la causa - per il contenzioso ordinario, procedura che, modellata in gran parte sul rito delle cause di lavoro, prevede termini molto ridotti, elasticità di procedura ed esito finale con ordinanza - anziché sentenza - pur sempre suscettibile di passaggio in giudicato: vedremo però l'attuazione pratica di questo strumento in teoria piuttosto efficace. Viene infine previsto un potenziamento delle attività di mediazione e conciliazione, per ora tuttavia sotto forma di una delega del Parla mento al Governo affinchè provveda alla redazione di un apposito testo normativo: quindi l'incidenza sul contenzioso di questi interessanti e utilissimi istituti andrà valutata in tempi certamente non brevi. Avv. Davide Civallero socio I.R.C.A.T. |