SI VERSA L'ICI SULLA CASA DIVENTATA «SECONDA»
Pubblicato il 24 Febbraio 2010
Nel febbraio del 2007 ho acquistato a Carmagnola un alloggio come prima casa. Ora, per necessità famigliari, devo trasferirmi nella mia seconda casa, in un altro comune della stessa provincia di Torino. Mi è stato detto che posso trasferire la mia residenza nel nuovo comune facendo diventare questa la mia prima abitazione, ma che non posso vendere quella acquistata nel 2007 a Carmagnola prima della scadenza dei 5 anni e che devo pagare l'Ici al comune come se fosse una seconda casa. È così?
Con il trasferimento della residenza (anagrafica o effettiva) nell’altro alloggio, il contribuente potrà beneficiare dell’esenzione dal pagamento dell’Ici (articolo 1 del decreto legge 93/2008 convertito dalla legge 126/2008) soltanto per quest’ultimo immobile, considerato “abitazione principale” del soggetto passivo ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 del vigente Dlgs 504/92. L’Ici è invece dovuta per l’alloggio ubicato nel comune di Carmagnola fino a quando non sarà venduto. Poiché la cessione a titolo oneroso dell’immobile può dare luogo alla realizzazione della plusvalenza, che è un “reddito diverso” (articolo 67, comma 1, del vigente Dpr 917/86) da sottoporre a tassazione Irpef, occorre soffermarsi sul dettato di quest’ultima norma di legge. La lettera b) del citato articolo 67 del Dpr 917/86 (Tuir) stabilisce fra l’altro che sono redditi diversi le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati da non più di 5 anni, esclusi quelli acquisiti per successione e le «unità immobiliari urbane che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (...) e la cessione sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari». Ebbene, se, ad esempio, l’acquisto dell’alloggio è avvenuto il 12 febbraio 2007 e la cessione il 4 febbraio 2010, il periodo intercorso sarà di 1088 giorni; la cessione dell’alloggio non darà luogo ad alcuna plusvalenza se in tale periodo il contribuente l’ha adibito ad abitazione principale per almeno 545 giorni. Come si può notare, nel caso di specie il problema della plusvalenza Irpef non si pone e, quindi, il contribuente potrebbe vendere l’alloggio ubicato nel comune di Carmagnola. L’operazione di vendita, tuttavia, è stata correttamente sconsigliata in quanto il trasferimento (a titolo oneroso o gratuito) dei fabbricati acquistati con i benefici previsti per la “prima casa” prima del decorso del termine di 5 anni dalla data del loro acquisto, dà luogo alla corresponsione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale nelle misure ordinarie, unitamente al pagamento della sanzione pari al 30% delle imposte stesse (articolo 1, nota II-bis), comma 4, primo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al vigente Dpr 131/86).
Fonte :ilsole24 ore
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