Sugli immobili d'impresa l'Ici sarà più soft nel 2010

Pubblicato il 28 Marzo 2010

Fabbricati. Ridotto il coefficiente per il calcolo dell'imposta
Sugli immobili d'impresa l'Ici sarà più soft nel 2010

Ridotto il coefficiente annuale per la determinazione dell'Ici dei fabbricati delle imprese. Con decreto del ministero dell'Economia 9 marzo 2010, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 69 di ieri, è stato infatti fissato a 1,02 (1,03 nel 2009) il coefficiente per quantificare l'Ici dovuta per quest'anno. Nel determinare il parametro – è il più basso da quando è stata istituita l'imposta – si tiene conto dei dati risultanti all'Istat sull'andamento del costo di costruzione di un capannone. Il criterio contabile deve essere utilizzato per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in Catasto, ma solo se interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. L'Ici deve essere pagata sul valore risultante dalle scritture contabili fino al momento in cui questi fabbricati vengono censiti in Catasto con attribuzione di rendita. La disciplina Ici (decreto legislativo 504/1992) prevede che per i fabbricati iscritti in Catasto il valore dell'immobile si ottiene facendo riferimento all'ammontare delle rendite vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Solo per quelli interamente posseduti da imprese, nel caso in cui gli stessi siano sforniti di rendita catastale, la base imponibile Ici è costituita dai costi di acquisizione e incrementativi contabilizzati, ai quali vanno applicati dei coefficienti stabiliti annualmente con decreto ministeriale. Il valore dell'immobile, così determinato, ha efficacia fino alla fine dell'anno d'imposta nel corso del quale viene attribuita la rendita catastale oppure viene annotata al Catasto la rendita proposta, con l'osservanza della procedura prevista nel decreto del ministro delle Finanze 701/94. Il valore contabile ha efficacia fino a quando viene attribuita la rendita catastale. Dal momento in cui viene emanato il provvedimento dell'agenzia del Territorio o risulta al Catasto la rendita proposta, il valore del fabbricato deve essere determinato non più con riguardo ai costi contabilizzati bensì in base al valore catastale, a decorrere dall'anno di imposta successivo a quello nel corso del quale l'immobile risulta provvisto di rendita. Da quel momento occorre fare riferimento al valore catastale anche se la rendita è considerata errata (Cassazione, sentenza 15656/2004). La rendita attribuita al fabbricato non dovrebbe avere efficacia retroattiva. Va però sottolineato che la Cassazione da alcuni anni ha cambiato idea. Con la sentenza 13077 del 17 giugno 2005 (il cui principio è stato ribadito con pronunce successive) ha stabilito che le imprese hanno diritto al rimborso dell'Ici versata sulla base delle scritture contabili, dal momento in cui hanno fatto la richiesta di accatastamento, se la rendita catastale comporta il pagamento di una somma minore. Rivisto il principio in base al quale la rendita catastale ha efficacia solo dall'anno d'imposta successivo al momento in cui è stata attribuita. Per i giudici di legittimità, il momento nel quale può dirsi attribuita la rendita catastale non può essere quello della "messa in atti", vale a dire il momento dell'iscrizione della rendita da parte dell'ufficio, ma deve essere quello della richiesta di accatastamento fatta dal contribuente. Dunque, diventano decisivi per risolvere la questione il momento e lo strumento della dichiarazione (o della richiesta del privato) per poter applicare un regime giuridico piuttosto che un altro. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Fonte :ilsole24 ore 

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

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