UNO STESSO TITOLARE PER MUTUO E PROPRIETÀ
Pubblicato il 30 Luglio 2009
Due coniugi sono in regime di separazione dei beni. Il marito è proprietario di un'abitazione. A suo nome contrae un mutuo per l'acquisto di un'abitazione da intestare alla moglie, la quale non possiede nulla e non produce reddito. In questa nuova abitazione trasferiranno la residenza.La moglie può fruire delle agevolazioni 1ª casa? Gli interessi passivi sul mutuo possono essere scaricati, atteso che la moglie è fiscalmente a carico del marito?
La moglie può acquistare l’immobile con le agevolazioni “prima casa” qualora ne sussistano i requisiti prescritti dalla legge (articolo 1, nota II-bis, della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr 26 aprile 1986 n. 131). E, precisamente:a) deve trattarsi di casa di abitazione “non di lusso” (le caratteristiche che rendono un immobile “di lusso” sono indicate nel Dm 2 agosto 1969);b) la moglie deve avere la residenza nel territorio del Comune in cui si trova l’immobile da acquistare; altrimenti, deve impegnarsi in atto a trasferire la propria residenza in detto Comune entro diciotto mesi dal rogito di acquisto (articoli 1, comma 1, lettera a), nota II-bis citata) ;c) la moglie non deve essere titolare esclusiva, o in comunione con il coniuge, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione sita nel medesimo Comune in cui si trova l’immobile da acquistare (articolo 1, comma 1, lettera b), nota II-bis citata);d) la moglie non deve essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale con il coniuge, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con le medesime agevolazioni fiscali (articolo 1, comma 1, lettera c), nota II-bis citata).Il marito, invece, non può detrarre gli interessi passivi del mutuo stipulato per finanziare l’acquisto dell’immobile da parte della moglie. E infatti, una delle condizioni che devono sussistere ai fini della detraibilità degli interessi passivi del mutuo (e degli oneri accessori), è che vi sia coincidenza tra il soggetto che chiede il mutuo e il soggetto che effettua l’acquisto dell’abitazione. Pertanto, se l’acquisto dell’abitazione è effettuato dai due coniugi e solo uno di questi stipula anche il mutuo, solo il coniuge mutuatario può detrarre gli interessi passivi, ma con riferimento all’intero ammontare degli interessi passivi pagati (si veda la circolare del 18 maggio 2006, 17/E). Al contrario, se il mutuo è intestato a entrambi i coniugi, ma riguarda l’acquisto di un’abitazione comprata da uno solo di essi, la detrazione compete solo al coniuge acquirente e solo con riferimento alla sua quota di mutuo (si veda la circolare del 12 maggio 2000, n. 95/E).
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