Normative sulla Locazione : vediamo di che si tratta -Parte 3-

Pubblicato il 6 Agosto 2009

Convenzione Nazionale 1999


PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 9 dicembre 1998, n° 431, il Ministro dei Lavori Pubblici ha convocato le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ritenute maggiormente rappresentative a livello nazionale, al fine di promuovere una convenzione nazionale che individui i criteri generali che costituiscono la base per la realizzazione di appositi accordi da predisporre in sede locale ai fini della definizione dei canoni di locazione;
 
- che ai sensi del comma 2, articolo 4, della citata legge 431 i criteri generali previsti nella convenzione nazionale sono da formalizzare in apposito decreto del Ministro dei Lavori Pubblici da emanare, di concerto con il Ministro delle Finanze, entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione medesima; L'anno 1999, il giorno 8 febbraio, in Roma, nella sede del Ministero dei Lavori Pubblici

TRA

le associazioni degli inquilini: Sunia, Sicet, Uniat, Ania, Unione Inquilini, Conia

E

le associazioni della proprietà edilizia: Confedilizia, Uppi, Appc, Asppi, UnionCasa, Confappi, Anpe;

ALLA PRESENZA

del Sottosegretario Gianni Mattioli delegato dal Ministro dei Lavori Pubblici Enrico Micheli

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. Criteri per la determinazione dei canoni di locazione nella contrattazione territoriale.

 

2. Criteri per la definizione dei canoni di locazione e dei contratti tipo per gli usi transitori

Per soddisfare le esigenze di stipula di contratti transitori, da parte dei proprietari e dei conduttori, si conviene che i contratti medesimi abbiano una durata non inferiore ad un mese e non superiore a diciotto mesi.
 
Tali contratti saranno stipulati per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini.
 
Il contratto tipo definito a livello locale deve prevedere una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa, tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nel termine stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 431.
 
L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto.
 
I canoni di locazione dei contratti transitori nelle undici aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati al punto 1.
 
In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni di cui all'articolo 4, comma 3, legge 431.
 
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
 
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
 
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presene convenzione nazionale (), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
1) durata minima di un mese e massima di diciotto mesi;
 
2) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà;
 
3) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso;
 
4) riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1, della legge 431/98 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a trentasei mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato.
 
5) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto;
 
6) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
7) esclusione della sublocazione;
 
8) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
 
9) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
 
10) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
 
11) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
 
12) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
 
Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).
 
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune, unitamente agli accordi territoriali.


3. Criteri generali per la determinazione dei canoni e per i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede.

Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, nonché nei comuni limitrofi, gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede.
 
Questa tipologia contrattuale potrà essere utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto ad un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto).
 
I contratti ricadenti in questa fattispecie hanno durata da sei mesi a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio.
 
I canoni di locazione, di questa tipologia contrattuale, sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui al punto 1.
 
Negli stessi accordi locali si individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale.
 
Per ogni singolo contratto si può inoltre, tenere conto:
 
- della presenza del mobilio;
 
- di particolari clausole;
 
- delle eventuali modalità di rilascio.
 
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
 
I contratti di locazione realizzati in base ai criteri sopra definiti, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali.
 
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presente convenzione nazionale (), sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
1) durata minima di sei mesi e massima di trentasei mesi;
 
2) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore;
 
3) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
4) facoltà di recesso parziale per il conduttore in caso di pluralità di conduttori;
 
5) esclusione della sublocazione;
 
6) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile;
 
7) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità;
 
8) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
 
9) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
 
Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).
 
La convenzione nazionale é sottoscritta:
 
per le associazioni degli inquilini per le associazioni della proprietà edilizia
 
Ania Anpe
 
Conia Appc
 
Sicet Asppi
 
Sunia Confappi
 
Uniat Union Casa
 
Unione Inquilini Uppi
 
Il sottosegretario Gianni Mattioli, ai sensi del disposto di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 431, prende atto di quanto convenuto e stipulato e si impegna a predisporre l'apposito decreto ministeriale, di concerto con il Ministro delle Finanze, in relazione ai contenuti della convenzione nazionale sottoscritta dalle organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori.
 
On. Prof. Gianni Mattioli
 

Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, é da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti.
 
A tale scopo, seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per:
 
- valori di mercato;
 
- dotazioni infrastrutturali (trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e
  sanitari, attrezzature commerciali, ecc.);
 
- tipi edilizi, tenendo conto delle categorie, e classi catastali.
 
All'interno delle aree omogenee così individuate, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado.
 
Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo ed un valore massimo del canone.
 
Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo ed il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite - a loro richiesta - dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi:
 
- tipologia dell'alloggio;
 
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile;
 
- pertinenze dell'alloggio (posto auto, box, cantina, ecc.);
 
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni, ecc.);
 
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o
  centralizzato, condizionamento d'aria, ecc.);
 
- eventuale dotazione di mobilio.
 
Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici od individuali detentori di grandi proprietà immobiliari, ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate delle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato , in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
 
Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo n°104/96; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee ed agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita - a sua richiesta - dall'organizzazione sindacale dei proprietari della stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali.
 
Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee.
 
Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile, o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori ed altro.
 
La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello é allegato alla presente convenzione nazionale, sulla base dei seguenti elementi e condizioni:
 
1) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione;
 
2) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquistato l'alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone;
 
3) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi;
 
4) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile;
 
5) possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione ISTAT;
 
6) modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile.
 
7) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità;
 
8) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti ed in ogni caso richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione ed alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 392/78;
 
9) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa.
 
Inoltre, il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi ed i riferimenti documentali ed informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai fini della normativa sulla privacy (legge 675/96).

Comuni ad alta densità abitativa

VALLE D'AOSTA

Provincia di Aosta: Aosta, Charvensod, Gignod, Gressan, Pollein, Roisan, Saint-Christophe, Sarre

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di Trento: Albiano, Aldeno, Besenello, Calavino, Cavedine, Cimone, Civezzano, Garniga Terme, Giovo, Lasino, Lavis, Pergine Valsugana, Terlago, Trento, Vezzano, Vigolo Vattaro, Appiano sulla Strada del Vino
 
Provincia di Bolzano: Bolzano, Cornedo all'Isarco, Laives, Nova Ponente, Renon, San Genesio Atesino, Terlano, Vadena

PIEMONTE

Provincia di Torino: Alpignano, Baldissero Torinese, Beinasco, Borgaro Torinese, Carmagnola, Caselle Torinese, Collegno, Grugliasco, Leini, Moncalieri, Nichelino, Orbassano, Pecetto Torinese, Pino Torinese, Rivalta di Torino, Rivoli, San Mauro Torinese, Settimo Torinese, Torino, Venaria Reale, Vinovo
 
Provincia di Alessandria: Alessandria
 
Provincia di Verbania: Chiuso Ossola, Verbania
 
Provincia di Asti: Asti
 
Provincia di Biella: Biella
 
Provincia di Cuneo: Cuneo
 
Provincia di Novara: Arona, Caltignaga, Cameri, Casalino, Galliate, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Novara, Romentino, San Pietro Mosezzo, Trecate

LIGURIA

Provincia di Genova: Arenzano, Bargagli, Bogliasco, Camogli, Campomorone, Ceranesi, Chiavari, Cogoleto, Davagna, Genova, Lavagna, Masone, Mele, Mignanego, Moneglia, Montoggio, Pieve Ligure, Portofino, Rapallo, Recco, Sant'Olcese, Santa Margherita Ligure, Serra Riccò, Sestri Levante, Sori, Tiglieto, Zoagli
 
Provincia di Imperia: Bordighera, Camporosso, Civezza, Diano Aretino, Diano Castello, Diano Marina, Dolcedo, Imperia, Ospedaletti, Ponte D'Assio, Riva Ligure, San Lorenzo al Mare, San Remo, Taggia, Vallecrosia, Vasia, Ventimiglia
 
Provincia di La Spezia: Arcola, Follo, La Spezia, Lerici, Portovenere, Riccò del Golfo di Spezia: Riomaggiore, Vezzano Ligure
 
Provincia di Savona: Alassio, Albenga, Albisola Marina, Albisola Superiore, Altare, Andora, Bergeggi, Borghetto S. Spirito, Borgio Verezzi, Cairo Montenotte, Celle Ligure, Ceriale, Finale Ligure, Laigueglia, Loano, Noli, Pietra Ligure, Quiliano, Savona, Spotorno, Vado Ligure, Varazze

LOMBARDIA

Provincia di Milano: Agrate Brianza, Arese, Assago, Bollate, Bovisio Masciago, Bresso, Buccinasco, Busto Garolfo, Cambiago, Canegrate , Carate Brianza, Cassano D'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco sul Naviglio, Cesano Boscone, Cesano Maderno, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Cusago, Cusano Milanino, Desio, Gaggiano, Garbagnate Milanese, Giussano, Gorgonzola, Legnano, Lentate sul Sevaso, Lissone, Meda, Melzo, Milano, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Novate Milanese, Opera, Paderno Dugnano, Parabiaco, Pero, Peschiera Borromeo, Pieve Emanuele, Pioltello, Pregnana Milanese, Rescaldina, Rho, Rozzano, San Donato Milanese, San Giuliano Milanese, Segrate, Senago, Seregno, Sesto San Giovanni, Settimo Milanese, Seveso, Trezzano sul Naviglio, Trezzo d'Adda, Varedo, Vimercate, Vimodrone
 
Provincia di Lecco: Lecco
 
Provincia di Lodi: Lodi
 
Provincia di Sondrio: Sondrio
 
Provincia di Como: Como
 
Provincia di Bergamo: Azzano S.Paolo, Bergamo, Curno, Dalmine, Gorle, Lallio, Mozzo, Orio al Serio, Paladina, Ponteranica, Seriate, Sorisole, Stezzano, Torre Boldone, Treviolo, Valbrembo
 
Provincia di Brescia: Borgosatollo, Botticino, Bovezzo, Brescia, Castel Mella, Castelnedolo, Cellatica, Collebeato, Concesio, Flero, Gardone Val Trompia, Gussago, Lumezzane, Nave, Rezzato, Roncadelle, San Zeno Naviglio, Sarezzo
 
Provincia di Cremona: Bonemerze, Castelverde, Cremona, Gadesco-Pieve Delmona, Gerre dé Caprioli, Malagnino, Persico Dosimo, Sesto ed Uniti, Spinadesco, Stagno Lombardo
 
Provincia di Mantova: Bagnolo S.Vito, Curtatone, Mantova, Porto Mantovano, Roncoferraro, San Giorgio di Mantova, Virgilio
 
Provincia di Pavia: Barbianello, Carbonara al Ticino, Certosa di Pavia, Cura Carpignano, Marcignago, Pavia, San Genesio ed Uniti, San Martino Siccomario, Sant'Alessio con Vialone, Torre d'Isola, Travacò Siccomario, Valle Salimbene
 
Provincia di Varese: Arcisate, Azzate, Bodio Lomnago, Brinzio, Buguggiate, Busto Arsizio, Cantello, Caronno Pertusella, Casciago, Castellanza, Castello Cabiaglio, Cazzago Brabbia, Fagnano Olona, Galliate Lombardo, Gavirate, Gazzata Schianno, Induno Olona, Lozza, Luvinate, Malnate, Saronno, Tradate, Varese

VENETO

Provincia di Venezia: Campagna Lupia, Chioggia, Eraclea, Iesolo, Marcon, Martellago, Mira, Mirano, Musile di Piave, Noale, Quarto D'Altino, San Donà Di Piave, Scorzé, Spinea, Venezia, Vigonovo
 
Provincia di Belluno: Belluno
 
Provincia di Verona: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Bussolengo, Buttapietra, Caldogno, Castel d'Azzano, Costabissara, Creazzo, Dueville, Grezzana, Longare, Mezzane di Sotto, Monteviale, Negrar, Pescantina, Roveré Veronese, San Giovanni Lupatoto, San Martino Buon Albergo, San Mauro di Saline, San Pietro in Cariano, Sommacampagna, Sona, Tregnago, Verona, Villafranca di Verona
 
Provincia di Vicenza: Altavilla Vicentina, Arcugnano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Costabissera, Creazzo, Dueville, Longare,Monteviale, Monticello Conte Otto, Quinto Vicentino, Torri di Quartesolo, Vicenza
 
Provincia di Padova: Abano Terme, Albignasego, Cadoneghe, Legnaro, Limena, Noventa Padovana, Padova, Piazzola Sul Brenta, Ponte S.NicolÚ, Rubano, Salvezzano Dentro, Saonara, Vigodarzere, Vigonza, Villafranca Padovana
 
Provincia di Rovigo: Arquà Polesine, Bosaro, Ceregnano, Costa di Rovigo, Crespino, Lusia, Pontecchio Polesine, Rovigo, San Martino di Venezze, Villadose, Villanova del Ghebbo
 
Provincia di Treviso: Carbonera, Casier, Paese, Ponzano Veneto, Preganziol, Quinto di Treviso, Silea, Treviso, Villorba, Zero Branco

FRIULI VENEZIA GIULIA

Provincia di Trieste: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della Valle, Sgonico, Trieste
 
Provincia di Udine: Campoformido, Martignacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Tavagnacco, Udine
 
Provincia di Gorizia: Gorizia
 
Provincia di Pordenone: Pordenone

EMILIA ROMAGNA

Provincia di Bologna: Anzola dell'Emilia, Bologna, Calderara di Reno, Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Pianoro, San Lazzaro di Savena, Sasso Marconi, Zola Predosa
 
Provincia di Ravenna: Ravenna
 
Provincia di Reggio Emilia: Reggio Emilia
 
Provincia di Piacenza: Piacenza
 
Provincia di Forlì: Forlì
 
Provincia di Ferrara: Aregenta, Bondeno, Copparo, Cormacchio, Ferrara, Formignana, Masi Torello, Ostellato, Poggio Renatico, Ro, Tresigallo, Vigarano Mainarda, Voghiera
 
Provincia di Rimini: Rimini
 
Provincia di Modena: Bastiglia, Bomporto, Campogalliano, Carpi, Castelfranco Emilia, Castelnuovo Rangone, Formigine, Modena, Nonantola, San Cesario sul Panaro, Soliera, Spilamberto
 
Provincia di Parma: Collecchio, Felino, Fontanellato, Fontevivo, Langhirano, Lesignano dé Bagni, Mezzani, Montechiarugolo, Noceto, Parma, Sala Baganza, Sorbolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali

TOSCANA

Provincia di Firenze: Bagno a Ripoli, Campi Bisenzio, Fiesole, Firenze, Greve in Chianti, Impruneta, Lastra a Signa, San Casciano in Val di Pesa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa
 
Provincia di Arezzo: Anghiari, Arezzo, Capolona, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino, Civitella in Val di China, Cortona, Laterina, Marciano della Chiana, Monte San Savino, Monterchi, Subbiano
 
Provincia di Grosseto: Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Magliano in Toscana, Monte Argentario, Orbetello, Roccastrada, Scansano, Scarlino
 
Provincia di Livorno: Collesalvetti, Livorno, Rosignano Marittimo
 
Provincia di Lucca: Camaiore, Forte dei Marmi, Lucca, Massarosa, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Viareggio
 
Provincia di Massa Carrara: Fivizzano, Fosdinovo, Massa, Montignoso, Carrara
 
Provincia di Pisa: Cascina, Pisa, San Giuliano Terme
 
Provincia di Pistoia: Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pieve A Nievole, Pistoia
 
Provincia di Prato: Prato
 
Provincia di Siena: Asciano, Castelnuovo Berardenga, Monteriggioni, Monteroni d'Arbia, Siena, Sovicille

MARCHE

Provincia di Ancona: Agugliano, Ancona, Camerano, Camerata Picena, Falconara Marittima, Offagna, Osimo, Polverigi, Sirolo
 
Provincia di Macerata: Macerata
 
Provincia di Ascoli Piceno: Ascoli Piceno
 
Provincia di Pesaro: Pesaro

UMBRIA

Provincia di Perugia: Assisi, Bastia, Corciano, Deruta, Gubbio, Magione, Marsciano, Panicale, Perugia, Piegaro, Torgiano, Umbertide, Valfabbrica
 
Provincia di Terni: Terni

ABRUZZO

Provincia di Pescara: Montesilvano, Pescara, Spoltore
 
Provincia di Chieti: Bucchianico, Casalincontrada, Chieti, Francavilla al Mare, Ripa Teatina, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina
 
Provincia di Teramo: Teramo
 
Provincia dell'Aquila: Barete, Barisciano, Cagnano Amiterno, Campotosto, Capitignano, Fossa, L'Aquila, Lucoli, Ocre, Pizzoli, Rocca di Cambio, San Dorligo della Valle, Santo Stefano di Sessanio, Scoppitto, Tornimparte

MOLISE

Provincia di Campobasso: Busso, Campodipietra, Campobasso, Ferrazzano, Matrice, Mirabello Sannitico, Oratino, Ripalimosani, San Giovanni in Galdo, Vinchiaturo
 
Provincia di Isernia: Isernia

LAZIO

Provincia di Roma: Albano Laziale, Anguillara Sabazia, Ardea, Campagnano di Roma, Castel Gandolfo, Castel San Pietro Romano, Cerveteri, Ciampino, Colonna, Formello, Frascati, Gallicano nel Lazio, Grottaferrata, Guidonia Montecelio, Ladispoli, Marino, Mentana, Monte Porzio Catone, Montecompatri, Monterotondo, Palestrina, Poli, Pomezia, Riano, Roma, Sacrofano, San Gregorio da Sassola, Tivoli, Zagarolo
 
Provincia di Frosinone: Frosinone, Sora
 
Provincia di Latina: Aprilia, Cisterna di Latina, Latina, Pontinia, Sabaudia, Sermoneta, Sezze
 
Provincia di Viterbo: Bagnoregio, Bomarzo, Canepina, Caprarola, Celleno, Civitella d'Agliano, Graffignano, Marta, Montefiascone, Monte Romano, Soriano nel Cimino, Tuscania, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano
 
Provincia di Rieti: Rieti

CAMPANI

A

Provincia di Napoli: Acerra, Afragola, Agerola, Arzano, Bacoli, Boscoreale, Barano d'Ischia, Boscoreale, Boscotrecase, Brusciano, Caivano, Calvizzano, Camposano, Carbonara di Nola, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Casamarciano, Casandrino, Casavatore, Casola di Napoli, Casoria, Castellammare di Stabia, Castello di Cisterna, Cercola, Cicciano, Cimitile, Comiziano, Crispano, Ercolano, Frattamaggiore, Frattaminore, Giuliano in Campagna, Gragnano, Grumo Nevano, Ischia, Lacco Ameno, Lettere, Liveri, Marano di Napoli, Mariglianella,Marigliano, Massadisomma, Massalubrense, Melito di Napoli, Meta, Monte di Procita, Mugnano di Napoli, Napoli, Nola, Ottaviano, Pimonte, Poggio marino, Pollena Trocchia, Pomigliano d'Arco, Pompei, Palma Campania, Piano di Sorrento, Portici, Pozzuoli, Procida, Qualiano, Quarto, Roccaraimola, San Gennario Vesuviano, San Giorgio a Cremano, San Giuseppe Vesuviano, San Paolo bel Sito, San Sebastiano al Vesuvio, San Vitaliano, Santa Maria La Carità, Sant'Agnello, S'Anastasia, S'Antimo, S'Antonio Abate, Saviano, Scisciano, Somma Vesuviana, Sorrento, Striano, Terzigno, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trecase, Tufino, Vico Equense, Villaricca, Visciano, Volla
 
Provincia di Caserta: Ailano, Alife, Albignano, Arienzo, Aversa, Baia Latina, Bellona, Caianello, Caiazzo, Calvi Risorta, Camigliano, Cancello ed Arnone, Capodrise, Capriati a Volturno, Capua, Carinaro, Carinola, Casagiove, Casal di Principe, Casaluce, Casapesenna, Casapulla, Caserta, Castel di Sasso, Castel Morrone, Castel Campagnano, Cellole, Cervino, Cesa, Castello del Matese, Ciorlano, Conca della Campania, Curti, Dragoni, Falcinano del Massico, Formicola Francolise, Frignano, Galluccio Giano Vetusto, Gioia Sannitica, Grazzanise, Gricignano di Aversa, letino, Liberi, Lusciano, Macerata Campania, Castel Morrone, Maddaloni, Marcianise, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, Mondragone, Orta di Atella, Parete, Pastorano, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pietramelara, Pietravairano, Pignataro Maggiore, Pontelatone, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Presenzano, Roccamonfina, Raviscanina, Recale, Riardo, Rocca d'Evandro, Roccaromana, Rocchetta e Croce, Ruviano, San Cipriano d'Aversa, San Felice a Cancello, San Gregorio Matese, San Marcellino, San Marco Evangelista, San Nicola La Strada, San Pietro in Fine, San Potito SAnnitico, San Prisco, San Tammaro, Santa Maria a Vico, Santa Maria Capua Vetere, Santa Maria La Fossa, Sant'Angelo d’alife, Sant'Arpino, Sessa Aurunca, Sparanise, Succivo, Teano, Teverola, Tora e Piccilli, Trentola Ducenta, Vairano Patenora, Valle Agricola, Valle di Maddaloni, Villa di Briano, Villa Literno, Vitulazio.
 
Provincia di Benevento: Airola, Amorosi, Apice, Apollosa, Arpaia, Arparise, Baselice, Bonea, Bucciano, Buonalbergo, Benevento, Calvi, Campolattaro, Campoli del Monte Taburno, Casalduni, Castelfranco in Miscano, Castelpagano, Castelpoto, Castelvenere, Castelvetere in Val Fortore, Cautano, Ceppaloni, Cerreto Sannita, Circello, Colle Sannita, Cusano Mutri, Dugenta, Durazzano, Faicchio, Foglianise, Fogliano di Val Fortore, Forchia, Fragneto L'Abate, Fragneto Monforte, Frasso Telesino, Ginestra degli schiavoni, Guardia sanframondi, Limatola, Melizzano, Moiano, Molinara, Montefacone di Val Fortore, Montesarchio, Morcone, Paduli, Pago Veiano, Pannarano, Paolisi, Paupisi, Pescantina, Pesco Sannita, Pietraroja, Pietrelcina, Ponte, Pontelandolfo, Puglianello, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio Del Sannio, San Lorenzello, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, San Marco dei Cavoti, San Martino Sannita, San Nazzaro, San Nicola Manfredi, San Leucio del Sannio, San Nicola Manfredi, San Salvatore Telesino, Santa Croce Del Sannio, Sant'Agata dé Goti, Sant'Angelo a Cupolo, San'Arcangelo Trimonte, Sassinoro, Solopaca, Telese Terme, Tocco Caudio, Torrecuso, Vitulano.
 
Provincia di Salerno: Acerno, Aquara, Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Amalfi, Angri, Ascea, Atena Lucana, Atrani, Auletta, Baronissi, Battipaglia, Bellosguardo, Bracigliano, Buccino, Buonabitacolo, Caggiano, Calvanico, Camerota, Campagna, Campora, Cannalonga, Capaccio, Casal Velino, Casalbuono, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castel San Giorgio, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Castellabbate, Castel Nuovo Cilento, Castel Nuovo di Conza, Castiglione del Genovesi, Cava dé Tirreni, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cetara, Cicerale, Colliano, Conca dei Marini, Controne, Contursi Terme, Corbara, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Eboli, Felitto, Fisciano, Furore, Futani, Giffosini Sei Casali, Giffoni Valle Piana, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Laviano, Lustra, Magliano Vetere, Maiori, Mercato San Severino, Mirnori, Moio della Civitella, Montano Antilia, Monte San Giacomo, Montecorice, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Monteforte Cilento, Montesano Sulla Marcellana, Morigerati, Nocera Inferiore, Nocere Superiore, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Olevano Sul Tusciano, Olivetro Citra, Omignano, Orria, Ottati, Padula, Pagani, Palomonte, Pellezzano, Perdifumo, Perito, Pertosa, Petina, Piaggine, Pisciotta, Polla, Pollica, Pontecagnano Faiano, Positano, Postiglione, Praiano, Prignano Cilento, Ravello, Ricigliano, Roccadaspide, Roccagloriosa, Roccapiemonte, Rofrano, Romagnolo al Monte, Roscigno Rutino, Salerno, Sacco, Sala Consilina, Salento, Salvitelle, San Cipriano Picentino, San Giovanni a Piro, San Marzano sul Sarno, San Gregorio Magno, San Mango Piemonte, San Mauro Cilento, San Mauro La Bruca, San Pietro Al Tanagro, San Rufo, San Valentino Torio, Santa Marina, Sant'Angelo a Fasanella, San'Arsenio, Sant'Egidio del Monte Alpino, Santomenna, Sanza, Sapri, Sarno, Sassano, Scafati, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Siano, Siciliano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Teggiano, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Tramonti, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Valva, Vibonati, Vietri sul mare Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Altavilla Irpina, Andretta, Aquilonia, Ariano Irpino, Atripalda, Avellino, Avella, Bagnoli Irpino, Baiano, Bisaccia, Bonito, Castelvetere sul Calore, Cairano, Calabritto, Calitri, Candida, Caposele, Capriglia Irpina, Carife, Casalbore, Cassano Irpino, Castel Baronia, Castelfranci, Cervinara, Cesinali, Chianche, Chiusano di SAn Domenico, Contrada, Conza della Campania, Domicella, Flumeri, Fontana Rossa Forino, Frigento, Guardia Lombardi, Gesualdo, Greci, Grottaminarda, Grottolella, Lacedonia, Lapio, Lauro, Lioni, Luogosano, Monocalzati, Marzano di Nola, Melito Irpino, Mercogliano, Mirabella Eclano, Montaguto, Montecalvo Irpino, Montefalcione, Montefusco, Montella, Monteforte Irpino, Montefredane, Montemarano, Montemiletto, Monteverde, Montoro Inferiore, Montoro Superiore, Morra De Sanctis, Moschiano, Mugnano del Cardinale, Nusco, Ospedaletto d'Alpinolo, Pago del Vallo di Lauro, Parolise, Paternopoli, Petruro Irpino, Pietradefusi, Pietrastornina, Prata di Principato Ultra, Pratoa Serra, Pagoveiano, Pannarano, Paulisi, Paupisi, Pescosannita, Quadrelle, Quindici, Roccabascerana, Rocca San Felice, Rotondi, Salza Irpina, San Mango sul Calore, San Martino Valle Caudina, San Michele di Serino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, San Sossio Baronia, Santa Lucia di Serino, Sant'Andrea di Conoa, Sant'Angelo all'Esca, Sant'Angelo a Scala, Sant'Angelo dei Lombardi, Santa Paolina, Santo Stefano del SOle Savignano Irpino, Scampitella, Senerchia, Serino, Sirignano, Solofra, Sorbo Serpico, Sperone, Sturno, Summonte, Taurano, Taurasi, Teora, Torella dei Lombardi, Torre Le Nocelle, Torrioni, Trevico, Tufo, Vallata, Vallesaccarda, Venticano, Villamaina, Villanova del battista, Volturara Irpina, Zungoli.

BASILICATA

Provincia di Potenza: Abriola, Acerenza, Albano di Lucania, Anzi, Armento, Atella, Avigliano, Balvano, Banzi, Baraggiano, Barile, Bella, Brienza, Brindisi Montagna, Calvello, Calvera, Campomaggiore, Cancellara, Carbone, Castelgrande, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelmezzano, Castelsaraceno, Castronuovo di Sant'Andrea, Cersosino, Chiaromonte, Calstepicerno, Corleto Perticara, Episcopia, Fardella, Filiano, Fiorenza, Francavilla in Sinni, Gallicchio, Genzano in Lucania, Ginestra, Grumento Nova, Guardia Perticara, Lagonegro, Latronico, Laurenzana, Lauria, Lavello, Maratea, Marsico Nuovo, Marsicovetere, Maschito, Melfi, Missanello, Moliterno, Montemilone, Montemurro, Muro Lucano, Nemoli, Noepoli, Oppido Lucano, Palazzo San Gervasio, Paterno, Pescopagano, Picerno, Pietragalla, Pietrapertosa, Pignola, Potenza, Rapolla, Rapone, Rionero in Vulture, Ripacandida, Rivello, Roccanova, Rotonda, Ruoti, Ruvo del Monte, Sanc Chirico Nuovo, San Chirico Raparo, San Costantino Albanese, San Fele, San Martino d'Agri, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Sant'Angelo Le Fratte, Sant'Arcangelo, Sarconi, Sasso di Castalda, Satriano di Lucania, Savoia di Lucania, Senise, Spinoso, Teana, Terranova di Pollino, Tito, Tolve, Tramutola, Trecchina, Trivigno, Vaglio Basilicata, Venosa, Vietri di Potenza, Viggianello, Viggiano.
 
Provincia di Matera: Accettura, Aliano, Bernalda, Calciano, Cirigliano, Colobraro, Craco, Ferrandina, Garaguso, Gorgoglione, Grassano, Grottole, Irsina, Matera, Miglionico, Montalbano Jonico, Montescaglioso, Nova Siri, Oliveto Lucano, Pisticci, Policoro,Pomarico, Rotondella, Salandra, San Giorgio Lucano , San Mauro Forte, Scansano Jonico, Stigliano, Tricarico, Tursi, Valsinni.

PUGLIA

Provincia di Bari: Adelfia, Bari, Bitonto, Bitritto, Capurso, Giovinazzo, Modugno, Mola di Bari, Noicattaro, Trani, Triggiano, Velenzano
 
Provincia di Brindisi: Brindisi, Carovigno, Cellino San Marco, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni
 
Provincia di Lecce: Armesano, Cavallino, Lecce, Lequile, Lizzanello, Monteroni di Lecce, Novoli, San Cesario di Lecce, Squinzano, Surbo, Trepuzzi, Vernole
 
Provincia di Taranto: Castellaneta, Crispiano, Faggiano, Grottaglie, Leporano, Massafra, Monteiasi, Montemesola, Mottola, Palagiano, Pulsano, San Giorgio Ionico, Taranto
 
Provincia di Foggia: Ascoli Satriano, Carapelle, Castelluccio dei Sauri, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orta Nova, Rignano Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Stornara, Stornarella, Troia

CALABRIA

Provincia di Reggio Calabria: Calanna, Campo Calabro, Cardeto, Fiumara, Laganadi, Montebello Jonico, Motta San Giovanni, Reggio Calabria, Roccaforte del Greco, Sant'Alessio in Aspromonte, Santo Stefano in Aspromonte, Villa San Giovanni
 
Provincia di Catanzaro: Catanzaro
 
Provincia di Cosenza: Cosenza
 
Provincia di Crotone: Crotone
 
Provincia di Vibo Valentia: Vibo Valentia

SICILIA

Provincia di Palermo: Altofonte, Belmonte Mezzagno, Camporeale, Ficarazzi, Isola delle Femmine, Misilmeri, Monreale, Palermo, San Cipirello, San Giuseppe Jato, Torretta, Villabate
 
Provincia di Enna: Enna
 
Provincia di Caltanissetta: Caltanissetta
 
Provincia di Ragusa: Ragusa
 
Provincia di Catania: Aci Castello, Belpasso, Camporotondo Etneo, Catania, Gravina in Catania, Mascalucia, Misterbianco, Motta Sant'Anastasia, San Gregorio di Catania, San Pietro Clarenza, Sant'Agata li Battiati, Tremestieri Etneo
 
Provincia di Siracusa: Avola, Canicattini Bagni, Floridia, Melilli, Noto, Palazzolo Acreide, Priolo Gargallo, Siracusa, Solarino, Sortino
 
Provincia di Trapani: Erice, Paceco, Trapani
 
Provincia di Messina: Fiume di Nise, Itala, Messina, Monforte San Giorgio, Roccavaldina, Rometta, Saponara, Scaletta Zanglea, Spadafora, Torregrotta, Valdina, Venetico, Villafranca Tirrena
 
Provincia di Agrigento: Agrigento, Aragona, Cattolica Eraclea, Favara, Joppolo Giancaxio, Montallegro, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Raffadali, Realmonte, Sant'Angelo Muxaro, Siculiana

SARDEGNA

Provincia di Cagliari: Assemini, Cagliari, Capoterra, Maracalagonis, Quartu S. Elena, Selargius, Sestu, Settimo San Pietro, Sinnai
 
Provincia di Oristano: Oristano
 
Provincia di Sassari: Alghero, Muros, Olbia, Olmedo, Osilo, Ossi, Porto Torres, Sassari, Sennori, Sorso, Tissi, Uri, Usini

Provincia di Nuoro: Dorgali, Mamoiada, Nuoro, Oliena, Orani, Orgosolo, Orune


Quanto risparmiano proprietari ed inquilini

Risparmio fiscale L. 431/98
 

PROPRIETARIO

 

Canone di locazione mensile

Canone di locazione annuo

Risparmio fiscale annuo per scaglione di reddito

fino a 15 milioni

oltre 15 milioni fino a 30

oltre 30 milioni fino a 60

oltre 60 milioni fino a 135

oltre 135 milioni

I° anno

250.000

3.000.000

145.350

198.900

260.100

306.000

351.900

anni successivi

154.350

207.900

269.100

315.000

360.900

I° anno

500.000

6.000.000

300.700

407.800

530.200

622.000

713.800

anni successivi

308.700

415.800

538.200

630.000

721.800

 

1.000.000

12.000.000

617.400

831.600

1.076.400

1.260.000

1.443.600

 

1.500.000

18.000.000

926.100

1.247.400

1.614.600

1.890.000

2.165.400

 

2.000.000

24.000.000

1.234.800

1.663.200

2.152.800

2.520.000

2.887.200

 

2.500.000

30.000.000

1.543.500

2.079.000

2.691.000

3.150.000

3.609.000

Il risparmio fiscale annuo del proprietario si considera come la differenza fra l'ammontare dell'IRPEF e dell'imposta di registro dovute per i contratti "liberi" (aliquota IRPEF sul canone ridotto del 15%; imposta di registro dell'1% sull'intero canone, il restante 1% essendo dovuto dall'inquilino) e l'ammontare delle stesse imposte dovute per i contratti agevolati,(viene esclusa l'eventuale riduzione dell'aliquota ICI deliberata dal Comune), a parità di canone (aliquota IRPEF sul canone ridotto del 40,5%; imposta di registro dell'1% sul canone ridotto del 30%). Il reddito da locazione è stato inserito in ciascuno degli scaglioni di reddito complessivo, ipotizzando che  si aggiunga ad altri redditi per calcolare l'IRPEF dovuta. Le aliquote IRPEF applicate ai diversi scaglioni sono quelle di spettanza dello Stato più la quota fissa dello 0,5% di addizionale regionale; ad ognuna di esse deve essere aggiunta (ciò che aumenta ulteriormente - rispetto alla presente elaborazione - i benefici per la proprietà) la maggiore addizionale regionale eventualmente deliberata dalla Regione nonché l'addizionale comunale.

INQUILINO

 

Canone di locazione mensile

Canone di locazione annuo

Risparmio fiscale annuo per scaglione di reddito

fino a 15 milioni

oltre 15 milioni fino a 30

oltre 30 milioni fino a 60

oltre 60 milioni fino a 135

oltre 135 milioni

I° anno

250.000

3.000.000

640.000

640.000

320.000

-

-

anni successivi

649.000

649.000

329.000

9.000

9.000

I° anno

500.000

6.000.000

650.000

650.000

330.000

10.000

10.000

anni successivi

658.000

658.000

338.000

18.000

18.000

 

1.000.000

12.000.000

676.000

676.000

356.000

36.000

36.000

 

1.500.000

18.000.000

694.000

694.000

374.000

54.000

54.000

 

2.000.000

24.000.000

712.000

712.000

392.000

72.000

72.000

 

2.500.000

30.000.000

730.000

730.000

410.000

90.000

90.000

Per l'IRPEF il risparmio fiscale annuo dell'inquilino è pari ad una detrazione d'imposta annua di 640.000 lire per coloro i quali hanno un reddito complessivo che arrivi a 30 milioni di lire annue, e di 320.000 lire per coloro i quali hanno un reddito complessivo annuo oltre 30 milioni e fino a 60 milioni nonché pari, per l'imposta di registro, alla differenza fra l'ammontare dell'imposta dovuta per i contratti "liberi" (1% sull'intero canone, il restante 1% essendo dovuto dall'inquilino) e l'ammontare dell'imposta dovuta per i contratti "agevolati" a parità di canone (1% sul canone ridotto del 30%).

Il provvedimento attua i principi contenuti 
nella legge di riforma delle locazioni


Affitti, via libera agli accordi territoriali
(Dm Lavori Pubblici 07.03.1999)

Il decreto firmato il 7 marzo dal ministro dei Lavori pubblici Enrico Micheli e dal ministro delle Finanze Vincesco Visco dà il via alle trattative locali tra sindacati inquilini e sindacati proprietari per la definizione degli accordi territoriali sui contratti di locazione. In attesa del decollo degli affitti del canale concertato possono essere firmati solo i contratti del canale libero per una durata di quattro anni più quattro. Il decreto indica i criteri cui le parti devono ispirarsi per la definizione dei canoni, gli stessi contenuti nell'accordo proprietari-inquilini dell'8 febbraio scorso: valore di mercato dell'alloggio, tipologia, dotazioni infrastrutturali, stato di manutenzione, pertinenze, presenza spazi comuni, servizi. Vengono infine indicate ai proprietari le modalità per ottenere le agevolazioni fiscali per i proprietari: riduzione del 30% dell'imponibile sui fabbricati affittati, imposta di registro al 70% del corrispettivo annuo pattuito. (15 marzo 1999). 

Attuazione della legge 431/98 
sulle locazioni ad uso abitativo

Articolo 1 Criteri per la determinazione dei 
canoni di locazione nella contrattazione territoriale

1. Gli accordi territoriali, in conformità alle finalità indicate all'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all'interno delle quali, secondo le caratteristiche dell'edificio e dell'unità immobiliare, è concordato tra le parti, il canone per i singoli contratti. 

2. A seguito delle convocazioni avviate dai comuni, singolarmente o in forma associata, le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale, al fine della realizzazione degli accordi di cui al comma 1, individuano, avendo acquisito le informazioni concernenti le delimitazioni delle microzone censuarie, insiemi di aree aventi caratteristiche omogenee per: 

- valori di mercato; 
- dotazione infrastrutturali trasporti pubblici, verde pubblico, servizi scolastici e sanitari, attrezzature commerciali ecc.); 
- tipi edilizi, tenendo conto delle categorie e classi catastali. 

3. All'interno delle aree omogenee individuate ai sensi del comma 2, possono essere evidenziate zone di particolare pregio o di particolare degrado. Per ogni area ed eventuale zona, gli accordi territoriali, con riferimento agli stessi criteri di individuazione delle aree omogenee, devono prevedere un valore minimo e un valore massimo del canone. 

4. Nella definizione del canone effettivo, collocato tra il valore minimo e il valore massimo delle fasce di oscillazione, le parti contrattuali, assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni sindacali, tengono conto dei seguenti elementi: 

- tipologia dell'alloggio; 
- stato manutentivo dell'alloggio e dell'intero stabile; 
- pertinenze dell'alloggio (posto auto, b

ox, cantina ecc.); 
- presenza di spazi comuni (cortili, aree a verde, impianti sportivi interni ecc.); 
- dotazione di servizi tecnici (ascensore, riscaldamento autonomo o centralizzato, condizionamento d'aria ecc.); 
- eventuale dotazione di mobilio. 

5. Per le compagnie assicurative, gli enti privatizzati, i soggetti giuridici o individuali detentori di grandi proprietà immobiliari ecc., i canoni sono definiti, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee come sopra indicate dalle contrattazioni territoriali, in base ad appositi accordi integrativi locali fra la proprietà, assistita, a sua richiesta, dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. 

6. Per gli enti previdenziali pubblici, si procede con accordi integrativi locali, anche in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104; i canoni relativi a tale comparto sono determinati in base alle aree omogenee e agli elementi individuati negli accordi locali. Gli accordi integrativi saranno conclusi tra la proprietà, assistita, a sua richiesta, dall'organizzazione sindacale dei proprietari dalla stessa prescelta, e le organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell'inquilinato, in ogni caso firmatarie degli accordi nazionali e/o territoriali. 

7. Gli accordi definiti in sede locale possono stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata dalla legge. In questo caso gli accordi locali individuano le relative misure di aumento dei valori minimo e massimo delle fasce di oscillazione dei canoni definiti per aree omogenee. Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro. 

8. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (Allegato A), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 

a) rinnovo tacito in mancanza di comunicazione; 
b) previsione, nel caso che il locatore abbia riacquisito l'alloggio a seguito di legittimo esercizio della disdetta ovvero non lo adibisca agli usi richiesti, di un risarcimento pari a 36 mensilità dell'ultimo canone; 
c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 
d) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita all'immobile. 
e) possibilità, in sede di accordi locali, di prevedere l'aggiornamento del canone in misura contrattata e comunque non superiore al 75% della variazione Istat; 
f) modalità di consegna dell'alloggio con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; 
g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale non superiore alle tre mensilità; 
h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti e in ogni richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione e alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978, n.392; 
i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. 

9. Il contratto nella parte descritta deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

10. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo, possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali. 

Articolo 2 

Criteri per la definizione dei canoni di locazione 
e dei contratti tipo per gli usi transitori. 

1. I contratti di locazione di natura transitoria di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, hanno durata non inferiore a un mese e non superiore a 18 mesi. Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e dei conduttori per fattispecie da individuarsi nella contrattazione territoriale tra le organizzazioni sindacali della proprietà e degli inquilini . 

2. Il contratto tipo definito a livello locale prevede una specifica clausola che individui l'esigenza transitoria del locatore e del conduttore i quali dovranno confermare il verificarsi della stessa tramite lettera raccomandata da inviarsi avanti la scadenza nei termini stabilito nel contratto. Qualora il locatore non adempia a questo onere contrattuale oppure siano venute meno le cause della transitorietà, il contratto tipo deve prevedere la riconduzione della durata a quella prevista all'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. - 

3. L'esigenza transitoria del conduttore deve essere provata con apposita documentazione da allegare al contratto. 

4. In canoni di locazione dei contratti di natura transitoria ricadenti nelle 11 aree metropolitane (Roma, Milano, Venezia Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo e Catania), nei comuni con esse confinanti e nei comuni capoluogo di provincia, sono definiti dalle parti all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per le zone omogenee, come individuati all'articolo 1. In caso di inesistenza di accordo a livello locale, i valori di riferimento sono quelli definiti dalle condizioni fissate dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. 

5 - Negli stessi accordi territoriali, che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o, eventualmente , secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzione ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro. 6. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo, di cui il modello è allegato al presente decreto (Allegato b), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 

a) durante minima di un mese e massima di 18 mesi; 
b) dichiarazioni del locatore e del conduttore che esplicitino l'esigenza della transitorietà; 
c) onere per il locatore di confermare prima della scadenza del contratto i motivi di transitorietà posti a base dello stesso; 
d) riconduzione del contratto all'articolo 2, comma 1 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 in caso di mancata conferma dei motivi, ovvero risarcimento pari a 36 mensilità in caso di mancato utilizzo dell'immobile rilasciato; 
e) previsione di una particolare ipotesi di transitorietà per soddisfare esigenze del conduttore che lo stesso deve documentare allegandole al contratto; 
f) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 
g) esclusione della sublocazione; 
h) previsione, ove le parti lo concordino, di prelazione a favore del conduttore in caso di vendita dell'immobile; 
i) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; 
l) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità; 
m)esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392; 
n) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. 

7. Il contratto nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali, lo stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria, nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675. 

8. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti dal presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali che saranno depositati presso il comune unicamente agli accordi territoriali. 

Articolo 3 

Criteri generali per la determinazione dei canoni e per
i contratti tipo per gli studenti universitari fuori sede

1. Nei comuni sede di università o di corsi universitari distaccati nonché nei comuni limitrofi gli accordi territoriali devono prevedere particolari contratti tipo per soddisfare le esigenze degli studenti universitari fuori sede. Tale tipologia contrattuale è utilizzata esclusivamente qualora l'inquilino sia iscritto a un corso di laurea in un comune diverso da quello di residenza (da specificare nel contratto). 

2. I contratti di cui al comma 1 hanno durata da sei a tre anni e possono essere sottoscritti o dal singolo studente o da gruppi di studenti universitari fuori sede o dalle aziende per il diritto allo studio. I canoni di locazione sono definiti in accordi locali sulla base delle fasce di oscillazione per aree omogenee stabilite negli accordi territoriali di cui all'articolo 1. 

3. Gli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 individuano le relative misure di aumento o di diminuzione degli intervalli di oscillazione in relazione alla durata contrattuale. Per ogni singolo contratto si può, inoltre, tenere conto: 

- della presenza del mobilio; 
- di particolari clausole 
- delle eventuali modalità di rilascio. 

4. Negli stessi accordi territoriali che individuano i valori minimi e massimi esprimendoli in lire/mq utile o eventualmente, secondo gli usi locali, possono essere previste particolari clausole in materia di manutenzioni ordinarie e straordinarie, ripartizione degli oneri accessori e altro. 

5. La trattativa territoriale definisce il contratto tipo di cui il modello è allegato al presente decreto (Allegato C), sulla base dei seguenti elementi e condizioni: 

a) durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi; 
b) rinnovo automatico salvo disdetta del conduttore; 
c) facoltà di recesso da parte del conduttore per gravi motivi; 
d) facoltà di recesso parziale del conduttore in caso di pluralità di conduttori; 
e) esclusione della sublocazione; 
f ) modalità di consegna con verbale o comunque con descrizione analitica dello stato di conservazione dell'immobile; 
g) produttività di interessi legali annuali sul deposito cauzionale che non superi le tre mensilità; 
h) esplicito richiamo ad accordi sugli oneri accessori ai fini della ripartizione tra le parti e in ogni caso richiamo alle disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 27 luglio 1978 n. 392; 
i) previsione di una commissione conciliativa stragiudiziale facoltativa. 

6. Il contratto di cui al presente articolo nella parte descrittiva deve contenere tutti gli elementi e i riferimenti documentali e informativi sulla classificazione catastale, le tabelle millesimali o stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche anche in e relazione alle normative sulla sicurezza nazionale e comunitaria nonché una clausola che faccia riferimento alla reciproca autorizzazione ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675. 

7. I contratti di locazione realizzati in base ai criteri definiti ai sensi del presente articolo possono essere stipulati esclusivamente utilizzando i contratti tipo stabiliti negli accordi locali, che saranno depositati presso il comune unitamente agli accordi territoriali. 

Articolo 4 

Agevolazioni fiscali 

1. Ai contratti di locazione di immobili a uso abitativo situati nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988 n. 551 convertito dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 stipulati o rinnovati ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, comma 3 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto delle condizioni fissate dal presente decreto, nonché ai contratti di cui agli articoli 1, comma 3 e 5, comma 2, della medesima legge n. 431 del 1998, si applica la disciplina fiscale di cui ai seguenti commi. 

2. Il reddito imponibile dei fabbricati locati determinato ai sensi dell'articolo 34 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ridotto del 30% a condizione che nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui s'intende usufruire dell'agevolazione, siano indicati gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché l'anno di presentazione della denuncia dell'immobile ai fini dell'imposta comunale sugli immobili e il comune di ubicazione dello stesso. 

3. In sede di prima applicazione del presente decreto e fino all'eventuale aggiornamento periodico eseguito ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della citata legge n. 431 del 1998, la base imponibile per la determinazione dell'imposta di registro è assunta nella misura del 70% del corrispettivo annuo pattuito. 

Scritto da Notizie immobiliari

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