2 ) IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E LE AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI
Pubblicato il 5 Settembre 2009
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
Sono ridotte. Anche in questa fattispecie, i rimborsi delle spese di viaggio e di trasporto,
sempre che analiticamente documentate, non concorrono alla formazione del
reddito di lavoro dipendente.
In particolare, la quota esente di indennità di trasferta è ridotta:
_ di un terzo (quindi è pari a 30,99 euro e 51,65 euro), in caso di rimborso delle spese
di alloggio o di vitto;
_ di due terzi, (quindi si riduce a 15,49 euro e 25,82 euro), se sono rimborsate sia le spese
di alloggio che quelle di vitto.
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
Per le indennità di trasferimento e/o di prima sistemazione è previsto un trattamento favorevole.
Esse fruiscono di un abbattimento al 50 per cento della base imponibile, per un importo
complessivo annuo non superiore a:
_ 1.549,37 euro per i trasferimenti all’interno del territorio nazionale;
_ 4.648,11 euro per quelli fuori dal territorio nazionale (trasferimenti dall’Italia all’estero) o
per i quali avviene il trasferimento nel territorio nazionale (dall’estero all’Italia).
Se l’indennità è corrisposta per più anni, l’agevolazione è riconosciuta comunque solo su
quella corrisposta per il primo anno, intendendosi per anno un periodo di 365 giorni decorrente dalla data del trasferimento.
Non costituisce invece reddito imponibile il rimborso di talune spese da parte del datore di lavoro, in aggiunta alla corresponsione dell’indennità, se analiticamente documentate.
In particolare, si tratta delle seguenti spese:
_ spese di viaggio, anche per i familiari fiscalmente a carico e di trasporto delle cose, strettamente collegate al trasferimento. Non vi rientrano i successivi viaggi che il dipendente fa nel corso dell’anno, ad esempio, per visitare la famiglia che non si è trasferita con lui;
_ spese ed oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell’avvenuto trasferimento della sede di lavoro.
ATTENZIONE
Diversa dall’indennità di trasferta è l’indennità o maggiorazione di retribuzione riconosciuta ai “trasfertisti”. I trasfertisti sono quei lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre diversi, ai quali, in funzione delle modalità di svolgimento dell’attività, sono attribuite delle somme non in relazione ad una specifica “trasferta”.
Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione corrisposte ai trasfertisti sono imponibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
L’agevolazione interessa soltanto il primo viaggio organizzato in occasione del trasferimento,ma non i successivi viaggi.
È ugualmente agevolato il trasporto di cose, purché strettamente collegato al trasferimento.
INDENNITÀ DI TRASFERIMENTO
ASSEGNI DI SEDE E ALTRE INDENNITÀ
Anche gli assegni e le altre indennità pagate dal datore di lavoro per i servizi prestati dal lavoratore all’estero rientrano nel reddito imponibile per metà del loro importo.
Quando l’indennità per servizi prestati all’estero comprende compensi spettanti anche con
riferimento all’attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione del 50 per cento spetta
solo sull’indennità e non anche sui citati compensi.
DA RICORDARE
Il reddito di lavoro dipendente prestato all’estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti
che nell’arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con decreto del Ministro del lavoro.
Limite annuo
1.en PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
4. COME È TASSATO IL REDDITO
DI LAVORO DIPENDENTE
Il lavoratore dipendente paga le imposte sui redditi da lavoro (Irpef
e addizionali) attraverso il sistema della ritenuta alla fonte. In sostanza, la tassazione avviene tramite il datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha l’obbligo di effettuare, all’atto del pagamento delle somme, una trattenuta a titolo di acconto delle imposte dovute dal dipendente.
LA RITENUTA IRPEF
Per la determinazione della ritenuta Irpef da operare, il datore di lavoro deve applicare le
aliquote d’imposta previste, previo ragguaglio al periodo di paga degli scaglioni annui di
reddito.
Queste le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito in vigore nel 2008:
Le ritenute sono operate con riferimento a ciascun periodo di paga tenendo conto sia delle
detrazioni d’imposta spettanti per reddito di lavoro dipendente che di quelle per i familiari
a carico.
Entrambe le detrazioni spettano in misura decrescente man mano che il reddito aumenta,
fino ad annullarsi al raggiungimento di un determinato reddito complessivo (55.000 euro
per le detrazioni da lavoro dipendente, 95.000 euro per le detrazioni dei figli e 80.000 euro
per quelle del coniuge e degli altri familiari).
Il pagamento delle ritenute è effettuato direttamente dal datore di lavoro che versa mensilmente all’erario le somme trattenute al lavoratore entro il giorno 16 del mese successivo all’erogazione dei compensi pagati.
REDDITO IMPONIBILE ALIQUOTA IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro 23% 23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro 27% 3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro 38% 6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro 41% 17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro 43% 25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
Alla fine di ogni periodo d’imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore
di lavoro consegna al dipendente la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute
effettuate (il modello CUD – vedi cap. 7);
Grazie a questo sistema di tassazione, se il dipendente non possiede altri redditi non ha
l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi, salvo che voglia far valere eventuali detrazioni per spese di cui non si è tenuto conto in sede di conguaglio, e non deve effettuare nessun altro versamento a titolo di Irpef.
LE ADDIZIONALI IRPEF
Oltre alla ritenuta Irpef, il datore di lavoro deve trattenere dalle somme corrisposte al lavoratore
anche l’addizionale regionale e quella comunale. Queste si calcolano applicando al
reddito complessivo determinato ai fini dell’Irpef, al netto degli oneri deducibili, le aliquote
stabilite dalle Regioni e dagli enti locali.
Addizionale regionale
L’addizionale regionale all’Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio
fiscale al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa. L’importo dovuto
è calcolato dal datore di lavoro all’atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio
e trattenuto in un numero massimo di undici rate mensili, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di conguaglio sono effettuate e non oltre la retribuzione corrisposta nel mese di novembre.
In caso di cessazione del rapporto, l’imposta è trattenuta in un’unica soluzione nel momento di effettuazione delle operazioni di conguaglio.
L’aliquota dell’addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9 per cento, ma le Regioni possono elevarla fino all’1,4 per cento. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario si applica l’aliquota massima dell’1,4 per cento.
Addizionale comunale
L’addizionale comunale all’Irpef è un’imposta istituita direttamente da ogni singolo Comune(l’elenco dei Comuni che l’hanno deliberata è pubblicato sul sito internet www.finanze. gov.it e riportato annualmente nel modello Unico Persone Fisiche). Essa è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al 1° gennaio dell’anno cui si riferisce l’addizionale stessa.
L’aliquota può variare dallo 0,2 allo 0,8 per cento, ma in alcuni casi sono previste maggiorazioni (0,3 per cento per quei Comuni che non rispettano il “Patto di stabilità”) o soglie di esenzione per i contribuenti in possesso di determinati redditi.
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
L’addizionale comunale, a differenza di quanto previsto per quella regionale, è dovuta sia
a saldo che in acconto. In particolare:
_ il saldo è determinato dal datore di lavoro all’atto delle operazioni di conguaglio e trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a
quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute
sono versate nel mese di dicembre. Se il rapporto di lavoro cessa prima l’addizionale
residua è prelevata in unica soluzione;
_ l’acconto (dovuto nella misura del 30 per cento) è trattenuto dal datore di lavoro in un
numero massimo di nove rate mensili, effettuate a partire dal mese di marzo.
Il versamento delle addizionali
Come avviene per il pagamento della ritenuta Irpef, gli importi delle addizionali sono versati dal datore di lavoro, mediante modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono stati trattenuti.
CHI SONO I SOSTITUTI D’IMPOSTA
Quanto detto sopra (obbligo ad effettuare e versare la ritenuta d’acconto sui redditi di lavoro
dipendente ed assimilati) vale quando il datore di lavoro riveste la qualifica di “sostituto
d’imposta”.
Si considerano sostituti d’imposta:
_ le società di capitali residenti nel territorio dello Stato;
_ i Gruppi Europei di Interesse Economico (G.E.I.E.);
_ gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che abbiano o meno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, compresi i consorzi, le associazioni non riconosciute e le altre organizzazioni senza personalità giuridica non appartenenti ad altri soggetti nei cui confronti si verifica il presupposto di imposta, residenti
nel territorio dello Stato;
_ le società e gli enti di qualsiasi tipo compresi i trust, con o senza personalità giuridica,
non residenti nel territorio dello Stato;
_ le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
_ le società semplici, in nome collettivo ed in accomandita semplice;
_ le società di fatto e le società di armamento;
ATTENZIONE
Se il lavoratore dipendente possiede altri redditi, in aggiunta a quelli da lavoro, la determinazione e il pagamento delle
addizionali (chiaramente, al netto di quanto già trattenuto e versato dal datore di lavoro) sono posti a suo carico e l’operazione deve essere fatta con la dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare e indicare correttamente nel modello di pagamento (F24), in base al proprio domicilio fiscale, la Regione e il Comune cuiaccreditare il versamento.
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