3 ) IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E LE AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI
Pubblicato il 5 Settembre 2009
IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
_ le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in
forma associata di arti e professioni;
_ le persone fisiche che esercitano per professione abituale, ancorché non in via esclusiva, attività di natura commerciale;
_ le imprese agricole;
_ le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
_ il condominio;
_ il curatore fallimentare e il commissario liquidatore.
LA DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE E PER FAMILIARI A CARICO
Entrambe le detrazioni spettano ai contribuenti in misura decrescente (a partire da 1.840 euro) man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi oltre un determinato ammontare di reddito complessivo (55.000 euro).
Per il loro calcolo si assume come parametro di riferimento l’intero reddito complessivo al
netto del reddito dell’abitazione principale e delle sue pertinenze.
Annualmente il lavoratore deve presentare una richiesta al datore di lavoro in cui dichiarare di averne diritto e, se si vuol usufruire della detrazione per un familiare a carico, occorre inoltre indicare nella richiesta il codice fiscale del medesimo.
La detrazione per un familiare a carico spetta a condizione che la persona per la quale si richiede possiede un reddito non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.
Per i familiari a carico fiscale la norma ha stabilito le seguenti detrazioni di base (o teoriche):
coniuge 800 euro
figlio di età inferiore a 3 anni 900 euro
figlio di età superiore a 3 anni 800 euro
figlio portatore di handicap
inferiore a 3 anni (900+220) 1.120 euro
superiore a 3 anni (800+220) 1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo altri familiari 750 euro
ATTENZIONE
Quando il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto di imposta, come nel caso di un privato che ha alle dipendenze una badante, una collaboratrice familiare, un giardiniere, eccetera, il reddito di lavoro dipendente deve essere tassato direttamente dal lavoratore. Egli è obbligato, in tal caso, a presentare la dichiarazione dei redditi, liquidare e pagare le imposte (Irpef e addizionali) dovute sulle somme percepite. Anche in tale ipotesi spettano, comunque, le detrazioni d’imposta per lavoro dipendente e per i familiari a carico.
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l’ammontare effettivamente
spettante varia in funzione del reddito e si calcola attraverso formule riportate in dettaglio
nelle istruzioni alla dichiarazione dei redditi (vedi appendice).
IL CONGUAGLIO DI FINE ANNO
Alla fine di ogni periodo d’imposta, o alla data di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad eseguire il conguaglio tra le ritenute complessivamente operate nei singoli periodi di paga e l’imposta totale dovuta sulle retribuzioni complessive corrisposte nell’anno, o fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Da tale operazione può derivare per il dipendente:
_ un credito, che gli sarà rimborsato dal datore di lavoro con il pagamento della retribuzione relativa al mese in cui è stato effettuato il conguaglio;
_ un debito per imposte ancora dovute, che il datore di lavoro deve trattenere dalla prima
retribuzione da corrispondere.
Se la retribuzione spettante non è sufficiente a coprire le imposte determinate in sede di
conguaglio, si può procedere, alternativamente, nel seguente modo:
_ il dipendente può dichiarare per iscritto al datore di lavoro di volergli versare l’importo corrispondente alle ritenute ancora dovute. In tal caso, il sostituto ha l’obbligo di versare all’erario, il mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni di conguaglio, le somme dovute dal dipendente, indipendentemente dal fatto che il lavoratore le abbia rimborsate o no;
_ il dipendente può autorizzare il datore di lavoro, sempre per iscritto, ad effettuare il prelievo anche sulle retribuzioni dei periodi di paga successivi. In questo caso, sugli importi di cui è differito il pagamento è dovuto l’interesse dello 0,50 per cento mensile (trattenuto e versato nei termini e con le modalità previste per le somme cui si riferisce).
Nelle operazioni di conguaglio il sostituto d’imposta può riconoscere sia le detrazioni di cui il lavoratore ha fatto richiesta solo alla fine dell’anno, sia la detrazione per oneri sostenuti (i cui importi sono stati pagati dal sostituto mediante trattenuta dalle somme corrisposte al lavoratore).
Inoltre, se il dipendente ha intrattenuto nel corso dell’anno più rapporti di lavoro dipendente o assimilati, egli può richiedere al sostituto tenuto ad eseguire il conguaglio di fine anno di tenere conto in tale sede anche di detti redditi.
Insieme a tale richiesta il lavoratore deve consegnare al datore di lavoro che effettua il conguaglio la certificazione rilasciata dagli altri datori di lavoro, o da coloro i quali non sono
obbligati ad effettuare la ritenuta (ad esempio i privati).
ATTENZIONE
L’importo che al termine del periodo d’imposta non è stato trattenuto per incapienza delle retribuzioni (o per cessazione del rapporto di lavoro) deve essere comunicato al lavoratore, che sarà tenuto a versarlo entro il 15 gennaio dell’anno successivo.
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5. IL REGIME FISCALE AGEVOLATO
PER GLI STRAORDINARI
Per i lavoratori dipendenti del settore privato è stata introdotta, per
il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008, un’agevolazione fiscale
a carattere sperimentale, consistente in una tassazione ridotta
delle somme percepite per lavoro straordinario e dei premi di produttività.
In sostanza, fino all’importo di 3.000 euro lordi, in luogo delle ordinarie aliquote di tassazione, è possibile applicare un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale ecomunale in misura pari al 10 per cento.
L’imposta sostitutiva può essere riconosciuta solo se nel 2007 il reddito di lavoro dipendente percepito non è stato superiore a 30.000 euro ed è applicata dal sostituto d’imposta, salvo espressa rinuncia scritta del lavoratore.
L’obiettivo della tassazione agevolata è duplice: incrementare la produttività del lavoro e accrescere il potere di acquisto delle famiglie.
CHI NE PUÒ BENEFICIARE
Del nuovo sistema agevolato di tassazione possono usufruirne i lavoratori dipendenti del
settore privato che effettuano lavoro straordinario o che ricevono un premio per aver contribuito
ad aumentare la produttività della propria impresa.
Anche i dipendenti con contratti part-time precedenti al 28 maggio 2008 rientrano tra i lavoratori ammessi al beneficio. Per loro, l’aliquota ridotta al 10 per cento si applica sulle prestazioni di “lavoro supplementare” effettuate nel periodo compreso tra luglio e dicembre
2008 e su quelle “rese in funzione di clausole elastiche”.
Il dipendente ha facoltà di rinunciare all’agevolazione mediante una dichiarazione scritta
da consegnare al suo datore di lavoro.
L’agevolazione non è prevista, invece, per i titolari di redditi di lavoro assimilato a quello di lavoro dipendente come, ad esempio, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.
In sede di prima applicazione della normativa in questione restano esclusi dal regime sostitutivo,inoltre, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
Una condizione indispensabile per l’applicazione del regime fiscale agevolato è che il lavoratore abbia percepito nel 2007 redditi di lavoro dipendente (anche se riferiti a più rapporti di lavoro) di ammontare totale non superiore a 30.000 euro. Nella determinazione di tale limite non si considerano eventuali redditi di lavoro dipendente assoggettati a tassazione separata.
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LE SOMME INTERESSATE
Il nuovo regime fiscale riguarda non soltanto gli straordinari effettuati dal 1° luglio al 31 dicembre2008, ma anche le altre somme corrisposte in tale periodo legate all’incremento
della produttività, all’innovazione e all’efficienza organizzativa, alla maggiore redditività e
competitività dell’impresa.In particolare, spetta sulle seguenti somme erogate a livello aziendale:
a) per prestazioni di lavoro straordinario, vale a dire quello prestato oltre l’orario normale
di lavoro;
b) per prestazioni di lavoro supplementare ovvero per prestazioni rese in funzione di clausole elastiche e con esclusivo riferimento a contratti di lavoro a tempo parziale stipulati
prima del 29 maggio 2008 (data di entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 2008);
c) per incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri incentivi,
comunque denominati, legati all’andamento produttivo dell’impresa e concessi al raggiungimento di determinati obiettivi.
L’imposta sostitutiva si applica solo sui compensi relativi a prestazioni effettuate dal dipendente nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008, a condizione che nel medesimo periodo (o comunque non oltre il 12 gennaio 2009) detti compensi siano effettivamente
pagati dal datore di lavoro.
Ad esempio, le somme pagate a luglio 2008, ma relative a prestazioni di lavoro straordinario effettuate a giugno 2008,non possono essere assoggettate ad imposta sostitutiva, in quanto relative a prestazioni effettuate in un periodo che non rientra nell’arco temporale previsto dalla norma.
Così come non si può applicare il regime sostitutivo quando le prestazioni di lavoro straordinario sono effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008, ma sono remunerate dopo il 12 gennaio 2009.
Lo straordinario e il lavoro supplementare effettuati a dicembre 2008 e retribuiti entro il 12 gennaio 2009 rientrano, invece,nel regime agevolato.
L’agevolazione spetta anche se:
_ il rapporto di lavoro sia stato trasformato da tempo pieno a tempo parziale per effetto di accordi formalizzati prima del 29 maggio 2008;
_ il contratto a tempo parziale, stipulato prima del 29 maggio 2008, sia stato modificato nella durata della prestazione lavorativa originariamente concordata, mediante accordi intercorsi successivamente all’emanazione del decreto.
La verifica del limite di reddito di 30.000 euro riguarda i soli redditi di lavoro dipendente (compresi quelli indicati nel comma 2 dell’art. 49 del Tuir, come ad esempio le pensioni e gli assegni ad esse equiparate) e non rileva, quindi, l’eventuale
superamento di tale limite per effetto di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente.
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
Per quanto riguarda i premi di produttività, invece, per l’applicazione dell’imposta sostitutiva rileva esclusivamente il momento in cui sono pagati, che deve collocarsi tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2008 (o, al massimo, il 12 gennaio 2009), anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti.
COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE
Il nuovo regime agevolato consiste, come già detto, nella possibilità di applicare alle somme interessate un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionale e comunale con aliquota del 10 per cento. L’agevolazione spetta però sui primi 3.000 euro lordi (compresa la stessa ritenuta fiscale del 10 per cento).
Oltre tale limite, la tassazione degli straordinari torna ad essere quella “ordinaria”, vale a
dire quella che prevede l’applicazione delle aliquote ordinarie (aliquota Irpef del 23 per
cento fino a 15.000 euro, del 27 per cento tra i 15.000 e i 27.000 euro, del 38 per cento
tra i 28.000 e i 55.000 euro).
Nella determinazione del limite complessivo di 3.000 euro concorrono sia le somme erogate a titolo di retribuzione delle prestazioni di lavoro straordinario o supplementare, sia ipremi di produttività. Tale limite, inoltre, non può essere superato neanche in presenza di
più rapporti di lavoro.
Con riferimento al periodo interessato dall’agevolazione, il decreto dispone che l’imposta
sostitutiva si applica alle somme percepite nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008.
Tuttavia, poiché si considerano percepite nel periodo d’imposta anche le somme corrisposte fino al 12 gennaio dell’anno successivo (art. 51, comma 1, del Tuir), per il riscontro del limite di 3.000 euro occorre considerare le somme erogate nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 12 gennaio 2009.
ATTENZIONE
I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva non concorrono a formare il reddito complessivo Irpef del lavoratore. Inoltre,
degli stessi redditi non si deve tener conto per la determinazione dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente
(ISEE) del lavoratore e del suo nucleo familiare. Tali redditi devono essere computati, invece, ai fini del riscontro
delle condizioni previste per l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali.
ATTENZIONE
Rientrano nello speciale regime di tassazione:
• compensi, premi o gettoni corrisposti a fronte di prestazioni straordinarie effettuate nei giorni di riposo (ordinario o di
legge) e festivi, nella misura in cui si tratti di compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario;
• altre somme o indennità (tra cui quelle erogate per il lavoro notturno), a condizione che diano luogo a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa.
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
L’AGEVOLAZIONE PER IL LAVORO STRAORDINARIO
GLI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI
L’imposta sostitutiva deve essere applicata dal datore di lavoro. Questi, quando è lo stesso che ha rilasciato al lavoratore il CUD per l’intero 2007, applica automaticamente il regime fiscale agevolato. Se non è lo stesso (o quando l’ha rilasciato per un periodo inferiore all’anno), visto che non è in grado di conoscere se nel 2007 il lavoratore ha percepito più o meno di
30.000 euro, è necessario che il lavoratore comunichi in forma scritta l’importo del reddito di lavoro dipendente conseguito in tale anno (o dichiari di non aver percepito alcun reddito).
Il dipendente è tenuto, comunque, a comunicare la mancanza del diritto al regime sostitutivo nei seguenti casi:
_ quando, nel corso del 2007, oltre al rapporto di lavoro con il datore di lavoro che paga i
compensi assoggettabili a imposta sostitutiva, ha intrattenuto un altro rapporto di lavoro
dipendente, superando, in tal modo, il limite di 30.000 euro;
_ se, nel corso del 2008, ha intrattenuto altri rapporti di lavoro dipendente ricevendo somme
già assoggettate a imposta sostitutiva, fino a concorrenza del limite di 3.000 euro.
Il lavoratore può anche decidere di rinunciare all’agevolazione prevista dal regime sostitutivo.
Infatti, potrebbe essere meno conveniente di quello ordinario, in presenza, ad esemtassazione
ridotta fino a 3.000 euro lordi
(si applica un’imposta sostitutiva del 10%) in cosa consiste
a chi spetta
le somme agevolate
lavoratori dipendenti del settore privato (sono esclusi
i collaboratori coordinati e continuativi e i collaboratori a progetto)
il dipendente può, se vuole, rinunciare all’agevolazione
compensi per lavoro straordinario, premi e altri incentivi
collegati a incrementi di produttività
la condizione principale limite di reddito da lavoro dipendente percepito nel 2007:
il lavoratore non deve aver superato i 30.000 euro
per quale periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2008
chi applica l’agevolazione sostituto d’imposta (datore di lavoro)
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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE
pio, di oneri deducibili o detraibili che andrebbero persi qualora si applicasse il regime di
imposizione sostitutiva. In tal caso deve informare per iscritto il proprio datore di lavoro.
Lo stesso datore di lavoro può applicare, comunicandolo al dipendente interessato, la tassazione ordinaria, se riscontra che la tassazione sostitutiva risulta meno favorevole per il dipendente, pur in assenza di rinuncia da parte di questi.
Per consentire i controlli sulla corretta fruizione del beneficio, il datore di lavoro deve indicare separatamente sul modello CUD la parte di reddito assoggettata ad imposta sostitutiva e l’importo trattenuto.
Egli deve inoltre riportare in tale modello la parte di reddito, teoricamente assoggettabile ad imposizione sostitutiva, per la quale l’agevolazione non è stata applicata per rinuncia
espressa del contribuente o per altre cause.
L’imposta sostitutiva è compensabile con le altre ritenute alla fonte operate dal datore di lavoro.
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