5 ) IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE E LE AGEVOLAZIONI SUGLI STRAORDINARI

Pubblicato il 5 Settembre 2009

FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

8. LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

DEL LAVORATORE DIPENDENTE

Dal 2008 i lavoratori dipendenti presentano la dichiarazione dei

redditi, quando sono tenuti a farlo, mediante il modello 730. In alternativa,

è possibile utilizzare il modello Unico, ma con presentazione

esclusivamente in via telematica.

COME E QUANDO SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE

(*) Per il 2008, tale termine è stato prorogato al 30 settembre.

Non sempre, comunque, il lavoratore dipendente è obbligato alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ad esempio, egli è esonerato, quando i suoi redditi dell’anno derivano da:

_ lavoro dipendente e assimilati (interamente conguagliati dal sostituto e attestati nel CUD);

_ abitazione principale (con relative pertinenze);

_ somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o ad imposta sostitutiva (ad esempio interessi sui BOT).

Il contribuente esonerato può, tuttavia, avere convenienza a presentare la dichiarazione dei redditi. Questo accade, ad esempio, quando egli vuole far valere oneri sostenuti che intende portare in deduzione dal reddito o in detrazione dall’imposta, oppure quando ha il diritto  a usufruire di una detrazione per carichi familiari di cui il datore di lavoro non ha tenuto  conto, ovvero per chiedere il rimborso di eccedenze d’imposta derivanti dalla dichiarazione  presentata nell’anno precedente o da acconti versati nello stesso anno.

DICHIARAZIONE TERMINE DOVE

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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

QUANDO NON È OBBLIGATORIO PRESENTARLA

Le ipotesi più frequenti in cui il lavoratore dipendente è esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi sono i seguenti:

_ possesso di solo reddito di lavoro dipendente corrisposto da un unico sostituto d’imposta  obbligato ad effettuare le ritenute d’acconto;

_ possesso solo di redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se è stato chiesto all’ultimo datore di lavoro di tenere conto dei redditi erogati durante i rapporti precedenti e quest’ultimo ha effettuato conseguentemente il conguaglio, e reddito dei fabbricati, derivante esclusivamente dal possesso dell’abitazione principale e di sue eventuali pertinenze (box, cantina, ecc.);

_ reddito complessivo, al netto del reddito derivante dall’abitazione principale e relative

pertinenze, non superiore a 4.800 euro nel quale concorre uno dei redditi assimilati a

quelli di lavoro dipendente per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo

di lavoro (es. compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del

personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale), redditi di lavoro autonomo, redditi

d’impresa in contabilità semplificata, redditi derivanti da attività commerciali non

esercitate abitualmente, redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate

abitualmente;

_ reddito complessivo comunque costituito, nel quale concorre un reddito di lavoro dipendente  o assimilato con periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni, non superiore a 8.000 euro (al netto dell’abitazione principale e relative pertinenze) e sul quale non sono state operate ritenute;

_ possesso oltre al reddito di lavoro dipendente, di redditi esenti (ad es. rendite erogate dall’Inail esclusivamente per invalidità permanente o per morte, talune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordomuti e agli invalidi civili, sussidi a favore degli hanseniani, pensioni sociali, compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo complessivamente non superiore a 7.500 euro);

_ possesso, oltre al reddito di lavoro dipendente, solo di redditi soggetti a ritenuta alla

fonte a titolo di imposta (ad es. interessi sui conti correnti bancari o postali) o di redditi

soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito

pubblico).

ATTENZIONE

Si è in ogni caso esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi quando l’imposta lorda (Irpef), diminuita delle  detrazioni per lavoro dipendente, per familiari a carico e delle ritenute, non supera 12 euro e, al tempo stesso, non si ha l’obbligo

di tenere le scritture contabili. 28

IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

QUANDO IL DIPENDENTE È OBBLIGATO A PRESENTARLA

Se il lavoratore dipendente non rientra nelle condizioni di esonero sopra indicate è invece

tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi. In particolare, l’obbligo scatta quando:

_ durante l’anno si cambia datore di lavoro (e si è in possesso di più certificazioni di lavoro

dipendente o assimilati CUD) e l’imposta corrispondente al reddito complessivo supera

12 euro;

_ l’INPS o altri Enti gli hanno pagato indennità e somme a titolo di integrazione salariale o

ad altro titolo, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute se non si tratta di redditi  esenti;

_ al lavoratore dipendente sono state riconosciute dal sostituto d’imposta deduzioni dal reddito e/o detrazioni d’imposta non spettanti in tutto o in parte;

_ si percepiscono retribuzioni e/o redditi da privati non obbligati per legge ad effettuare ritenute d’acconto (per esempio collaboratori familiari, autisti e altri addetti alla casa);

_ si conseguono anche redditi sui quali l’imposta si applica separatamente (ad esclusione

di quelli che non devono essere indicati nella dichiarazione – come le indennità di

fine rapporto ed equipollenti, gli emolumenti arretrati, le indennità per la cessazione

dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche se percepiti in qualità

di eredi – quando sono erogati da soggetti che hanno l’obbligo di effettuare le ritenute

alla fonte);

_ il datore di lavoro non ha trattenuto nella misura dovuta le addizionali comunale e regionale all’IRPEF (in tal caso l’obbligo sussiste solo se l’importo dovuto per ciascuna addizionale superi 12 euro);

_ nell’anno si conseguono anche plusvalenze e redditi di capitale da assoggettare ad imposta sostitutiva da indicare nei quadri RT e RM del modello Unico.

PERCHÉ CONVIENE IL MODELLO 730

Utilizzare il Modello 730 presenta numerosi vantaggi:

_ è più facile da compilare e non richiede l’esecuzione di calcoli; il contribuente non deve neanche preoccuparsi di far pervenire la dichiarazione all’Agenzia delle Entrate. A tutto questo pensano il datore di lavoro o l’ente pensionistico, oppure il CAF o il professionista abilitato al quale il contribuente si è rivolto;

_ il contribuente ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga a partire dal mese di luglio. Nel caso in cui il contribuente deve pagare, invece, delle somme, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire sempre dal mese di luglio). E se per il pagamento lo stipendio è insufficiente, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4 per cento), è trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere (barrando un’apposita casella della dichiarazione) di rateizzare le trattenute in più mesi, pagando l’interesse dello 0,5 per cento mensile.

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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

9. PER SAPERNE DI PIÙ

_ Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600

_ Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

_ Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (convertito dalla legge n. 286

del 24 novembre 2006)

_ Decreto legge 2 luglio 2007, n. 81 (convertito dalla legge n. 127 del

3 agosto 2007)

_ Decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 (convertito dalla legge n. 126 del 24 luglio 2008)

_ Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito dalla legge n.133 del 6 agosto 2008)

_ Circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997

_ Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 21/E del 17 aprile 2007

_ Circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

n. 49 dell’11 luglio 2008

_ Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 59/E del 22 ottobre 2008

_ Istruzioni per la compilazione del modello 730

_ Istruzioni per la compilazione del modello Unico

I provvedimenti sopra elencati sono consultabili sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate:

www.agenziaentrate.gov.it

APPENDICE

LE FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE DI LAVORO DIPENDENTE

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro, ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra

i quali:

_ redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;

_ indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale  (detto anche temporaneo o in affitto);

_ somme percepite a titolo di borsa di studio;

_ compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

_ remunerazioni dei sacerdoti;

_ prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;

_ compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORAZIONE

oltre 23.000 e fino a 24.000 euro 10 euro

oltre 24.000 e fino a 25.000 euro 20 euro

oltre 25.000 e fino a 26.000 euro 30 euro

oltre 26.000 e fino a 27.700 euro 40 euro

oltre 27.700 e fino a 28.000 euro 25 euro

reddito complessivo

fino a euro 8.000 1.840 euro

reddito complessivo

compreso tra 8.001

e euro 15.000

1.338 + [502 x (15.000 – reddito complessivo)]

7.000

reddito complessivo

compreso tra 15.001

e euro 55.000

1.338 x (55.000 – reddito complessivo)]

40.000

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IL FISCO PER IL LAVORATORE DIPENDENTE

LE FORMULE PER IL CALCOLO DELLA DETRAZIONE PER I FAMILIARI A CARICO

La detrazione fissa di 690 euro aumenta ulteriormente se il reddito complessivo è superiore

a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Gli incrementi:

PER ALTLIARI 750 X

80.000 - reddito complessivo

80.000

REDDITO COMPLESSIVO MAGGIORAZIONE

oltre 29.000 e fino a 29.200 euro 10 euro

oltre 29.200 e fino a 34.700 euro 20 euro

oltre 34.700 e fino a 35.000 euro 30 euro

oltre 35.000 e fino a 35.100 euro 20 euro

oltre 35.100 e fino a 35.200 euro 10 euro

reddito complessivo

fino a euro 15.000 800 – [110 x (reddito complessivo/15.000)]

reddito complessivo

compreso tra 15.001

e euro 40.000

Detrazione fissa di 690 euro

reddito complessivo

compreso tra 40.001

e euro 80.000

690 x 80.000 – reddito complessivo

40.000

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #Il mondo del Lavoro

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