RECUPERARE I COSTI FISCALI: NUOVO ACQUISTO DI "PRIMA CASA"

Pubblicato il 8 Settembre 2009

RECUPERARE I COSTI FISCALI: NUOVO ACQUISTO DI "PRIMA CASA"

In tutti i casi in cui viene alienato un immobile che era stato acquistato con le agevolazioni prima casa e successivamente viene acquistato entro un anno un nuovo immobile che possa a sua volta essere considerato prima casa, oltre alle agevolazioni già menzionate è riconosciuto un credito di imposta pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'IVA assolte in relazione al primo acquisto agevolato.
Le condizioni per usufruirne sono:

  • l'acquisto della nuova abitazione non di lusso deve essere effettuato entro un anno dalla vendita della precedente abitazione
  • la nuova abitazione deve essere destinata obbligatoriamente ad abitazione principale (cioè occorre trasferirvi la residenza)
  • il nuovo acquisto può avvenire a qualsiasi titolo: compravendita, donazione, permuta, costruzione del nuovo immobile mediante contratto di appalto (cioè facendo edificare il fabbricato da una impresa su un'area edificabile di proprietà)
  • la precedente abitazione venduta deve essere stata acquistata con le agevolazioni "prima casa" (anche mediante contratto di appalto).

Il credito di imposta non può comunque superare l'importo dell'imposta dovuta per il nuovo acquisto, quindi non dà diritto a rimborsi per la parte eventualmente eccedente, che viene così "persa".
Il credito può essere portato in diminuzione, a scelta del contribuente:
  • dall'imposta di registro (ma non dell'IVA) dovuta sull'atto di riacquisto
  • dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati successivamente alla data del secondo acquisto
  • dall'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto
  • in compensazione dei versamenti effettuati utilizzando il modello di pagamento F24

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #La compravendita

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