Ici, Comuni esosi sui box

Pubblicato il 6 Settembre 2009

Ici, Comuni esosi sui box

I Comuni tendono a essere piuttosto restrittivi in materia di Ici. Nel caso prospettato, è evidente la rigidità, eccessiva della norma regolamentare adottata dal Comune sulle pertinenze del l'abitazione principale. La disposizione regolamentare prevede, infatti, non solo una discutibile disciplina di dettaglio delle pertinenze, concernente sia la quantità che la qualità, ma anche un'arbitraria specifica condizione di ubicazione dell'eventuale pertinenza rispetto all'abitazione principale. Condizione che rappresenta un'altra forte limitazione, in particolare, all'estensione del regime di esenzione Ici, sancito a decorrere dal 2008 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (articolo 1 del decreto legge 93/2008 convertito dalla legge 126/2008). Ricordiamo che, in ogni caso, sono escluse dal regime di favore le unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) ed eventuali pertinenze, per le quali continua comunque a essere riconosciuta la detrazione d'imposta (articolo 8, commi 2 e 3, del Dlgs 504/92). Come rimarcato in una recente risposta al quesito 2736 («Ici non dovuta se il box è in uno stabile adiacente»), pubblicata sull'Esperto risponde 59/2009, sul trattamento Ici delle pertinenze il nostro pensiero non si raccorda con l'operato di innumerevoli amministrazioni comunali, secondo cui le pertinenze oggetto di agevolazione sono solamente quelle che il regolamento Ici considera come tali (ad esempio, esenzione estesa a una sola pertinenza che, ancorché distintamente iscritta in catasto, risulti classificata nella categoria C/2, C/6 o C/7). A nostro parere, invece, la disciplina di dettaglio delle pertinenze e quindi le limitazioni di ordine numerico, tipologico e ubicazionale non potrebbero che essere considerate, formalmente e sostanzialmente, illegittime. Questo perché anche ai fini dell'Ici si rende applicabile la nozione di "pertinenza" in senso civilistico (articolo 817, Codice civile), in virtù della quale la qualifica di pertinenza poggia essenzialmente su un criterio fattuale che quindi, nella fattispecie, è la sussistenza della destinazione effettiva e concreta di uno o più beni immobili (cantina, soffitta, box) al servizio od ornamento di un bene immobile principale (abitazione). Tale impostazione risulta ora avvalorata dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna (sezione XII) che, con sentenza n. 76 del 1° luglio 2009, ha disapplicato, in quanto illegittima, la norma regolamentare che prevedeva l'estensione del regime di esenzione Ici a una sola pertinenza (box), mentre il soggetto passivo possedeva e utilizzava concretamente due autorimesse (categoria catastale C/6). Sicché, come la nozione di "abitazione principale" non risulta necessariamente legata a quella di "unità immobiliare", ben potendo l'abitazione stessa essere composta anche da due o più unità immobiliari (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 25902 del 29 ottobre 2008), così il concetto di "pertinenza" (in senso civilistico) non potrebbe che comprendere una serie di unità immobiliari, ancorché distintamente iscritte in catasto. Ma vediamo perché non ci appare completamente convincente la tesi secondo cui le pertinenze sono soltanto quelle considerate nel regolamento comunale (si veda la risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, paragrafo 3). La disciplina dell'Ici non contempla alcuna esplicita nozione di "pertinenza". Solo l'articolo 2, comma 1, lettera a), del Dlgs 504/92 ne menziona potenzialmente il concetto, ma relativamente alle aree pertinenziali, con esclusione quindi dei fabbricati pertinenziali. Né, a tal fine, può essere di aiuto l'articolo 59, comma 1, lettera d), del Dlgs 446/97, la cui disposizione si limita a sancire che i Comuni possono «considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto» (rimarchiamo comunque l'uso del sostantivo al plurale). Al contrario, proprio l'operatività di quest'ultima previsione, stabilita dal legislatore al fine di semplificare la gestione del tributo e di introdurre elementi di maggiore equità fiscale, ha dato luogo alle incertezze interpretative dal momento che il ministero delle Finanze, a seguito del parere espresso dal Consiglio di Stato (sezione III, adunanza del 24 novembre 1998), ha attribuito ai Comuni la possibilità di introdurre la disciplina di dettaglio delle pertinenze (circolare n. 114/E del 25 maggio 1999). Come ribadito successivamente dalle Finanze, la possibilità per i Comuni di introdurre norme integrative o anche eventualmente derogatorie rispetto alle previsioni del Codice civile non si pone in contraddizione con le stesse, dato che l'articolo 818 del medesimo Codice civile, nello stabilire al primo comma che «gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto», lascia spazio a una specifica deroga al criterio generale a opera di una norma positiva (risoluzione n. 1/DPF del 31 gennaio 2008). Tale deroga, in virtù della norma primaria di cui alla citata lettera d) dell'articolo 59 del Dlgs 446/97, ben poteva essere rappresentata dalla norma regolamentare (si veda la risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009). Senonché questa norma primaria sarebbe stata implicitamente abrogata già dalla Finanziaria 2000 (legge 488/99) che, con il comma 12 dell'articolo 30, ha disposto fra l'altro che l'aliquota ridotta si applica soltanto ai fabbricati adibiti ad abitazione principale, con esclusione quindi «di quelli qualificabili come pertinenze, ai sensi dell'articolo 817 del Codice civile» (vedi articolo 18, comma 2, della legge 388/2000; circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001). In definitiva, a nostro parere, la nozione di pertinenza in senso civilistico si applica anche all'Ici non solo perché in mancanza della norma tributaria soccorre quella del diritto comune (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 3516 del 17 febbraio 2006), ma soprattutto perché tale sarebbe stata la voluntas legis.

Scritto da Notizie immobiliari

Con tag #tasse e fisco

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